Pene sostitutive delle pene detentive brevi – Limiti soggettivi alla loro applicabilità – Estensione alle misure alternative alla detenzione – Esclusione

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.10791 del 26/02/2026 (dep. 20/03/2026)

Pubblicato il
Pene sostitutive delle pene detentive brevi – Limiti soggettivi alla loro applicabilità di cui al novellato art. 59, comma 1, lett. a), legge n. 689 del 1981 – Estensione alle misure alternative alla detenzione – Possibilità – Esclusione – Ragioni

La preclusione all’applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, stabilita dall’art. 59, comma 1, lett. a), legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall’art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle pene sostitutive medesime, non può intendersi riferita, per il divieto di analogia, anche ai casi di violazione e revoca di una misura alternativa alla detenzione.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Cassazione penale, sez. VI, sentenza 26/02/2026 (dep. 20/03/2026) n. 10791

RITENUTO IN FATTO


1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 30 ottobre 2024, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 384 cod. pen. commesso a Palermo il 31 maggio 2020.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso Ab.Al., articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla dichiarata inammissibilità del motivo di appello che afferiva al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

In particolare, l'inammissibilità è stata motivata sulla base di valutazioni che hanno investito la sussistenza dei presupposti di detta causa di non punibilità, in riferimento ai due precedenti penali per lo stesso titolo di reato emergenti dal casellario giudiziale e da cui è stato desunto il carattere abituale e non occasionale della condotta per cui si procede.

Sulla base di questa sola considerazione si reputa, pertanto, ingiustificata la rilevata inammissibilità del motivo di appello, atteso che non si può estendere al giudizio di appello l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione prevista solo per il giudizio in cassazione.

Al riguardo si osserva anche che secondo una pur isolata decisione di legittimità (Sez. 5, n. 34830 del 7 dicembre 2020) il c.d. "tempo silente", ovvero l'intervallo del tempo decorso rispetto alle precedenti condanne può assumere valenza ai fini della valutazione del carattere dell'occasionalità della condotta.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in riferimento al motivo di appello con cui si era richiesta l'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, rispetto al quale tale richiesta è stata ritenuta inammissibile in applicazione di un divieto che è riferito esclusivamente alla pregressa violazione delle prescrizioni relative ad una pena sostitutiva, non estensibile al caso di violazione di una misura alternativa alla detenzione.

In particolare, la Corte di appello ha equiparato ed assimilato la preclusione prevista dall'art. 59, co. 1, lett. a), della L. 689/1981, secondo cui la pena sostitutiva non può essere applicata nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle pene sostitutive medesime, al caso i cui la violazione si riferisce ad una pena alternativa.

Nel caso di specie dal casellario risulta che all'imputato non sono mai state applicate pene sostitutive, e che il delitto di evasione commesso in data 21 giugno 2016 è stato commesso durante l'esecuzione della pena alternativa della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo in data 21 giugno 2016 e poi revocata in data 28 ottobre 2016.

Si censura il travisamento del dato processuale per l'assimilazione della pena alternativa a quella sostitutiva, in violazione del principio di tassatività e del divieto di analogia "in malam partem"che regola tutti gli istituti di diritto penale sostanziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo, mentre deve essere rigettato con riferimento al primo motivo.

Con riguardo al primo motivo si osserva che effettivamente la motivazione della sentenza impugnata contiene valutazioni riferite all'insussistenza dei presupposti della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-òis cod. pen. che esulano dal vaglio dell'ammissibilità dell'impugnazione investendo il merito del motivo dell'appello.

Tuttavia, essendo l'inammissibilità dell'appello rilevabile anche in sede di ricorso per cassazione, si deve rilevare che il motivo di appello era effettivamente inammissibile per difetto di specificità c.d. estrinseca, per assenza di confronto con le argomentazioni della sentenza di primo grado.

Nella sentenza di primo grado era stata esclusa la possibilità di applicare detta causa di non punibilità sia per l'assenza della tenuità dell'offesa e sia per il carattere abituale del comportamento dell'imputato, desunto dai numerosi precedenti penali e dalle due precedenti condanne per il delitto di evasione.

Nel motivo di ricorso si adduce che l'intervallo temporale tra le precedenti condanne ed il reato per cui si procede avrebbe dovuto essere apprezzato per escludere il carattere abituale del reato.

A tale riguardo si deve però osservare che nel motivo di appello tale doglianza non era stata articolata con specifico riferimento a tale profilo e ciò ne rende palese l'assenza di confronto con le argomentazioni poste a fondamento della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

In particolare, non si specifica neppure in sede di ricorso per cassazione di quale entità sia questo asserito "tempo silente", atteso che le due condanne per evasione si inseriscono secondo quanto affermato dal primo giudice in una serie di altre numerose condanne.

Pertanto, anche a volere dare rilievo al c.d. tempo silente era onere del ricorrente specificare l'epoca dei precedenti penali per fondare il proprio assunto del carattere non abituale della condotta di reato per cui si procede, nonostante i precedenti specifici e le altre precedenti numerose condanne che depongono per l'assenza di una mera occasionalità del suo comportamento criminoso.

Non essendo stato specificato, tanto nell'appello come nel ricorso per cassazione, quali elementi avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, considerata la incontestata sequenza di delitti indicativa di una serialità criminale, in mancanza della specifica indicazione dell'addotto intervallo temporale, in ipotesi, dovuto all'esecuzione della pena, il motivo deve essere ritenuto inammissibile.

2. Devono, invece, ritenersi fondate le doglianze del ricorrente articolate nel secondo motivo che investono la questione dell'assimilazione delle pene sostitutive alle c.d. pene alternative, intese come misure alternative alla detenzione, ai fini della preclusione all'applicazione delle pene sostitutive prevista dall'art. 59, co. 1, lett. a), L. n. 689/1981, come modificato dal D.Lgs. n.150/2022.

La nuova nomenclatura delle diverse tipologie di pena, classificate in semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo e pena pecuniaria sostitutiva, evoca in parte la denominazione delle misure alternative, in particolare quelle della detenzione domiciliare e della semilibertà, ma si tratta di istituti che operano comunque in ambiti diversi e che hanno presupposti differenti.

Mentre le pene sostitutive previste dall'art. 20-bis cod. pen. (introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cc.dd. "riforma Cartabia") sono applicate dal giudice nella fase di cognizione e sono pene in senso stretto, al contrario le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) non condividono la natura giuridica della pena, ma costituiscono forme alternative di esecuzione della pena detentiva, la cui applicazione è affidata al Tribunale di sorveglianza.

Sebbene con la "riforma Cartabia" sia stato ampliato l'ambito di applicazione delle pene sostitutive, attraverso una compressione dei divieti e delle preclusioni previste dalla normativa previgente (art. 59 e segg. della legge di depenalizzazione n. 689/1981), è rimasta ferma la diversa natura giuridica e la diversità dei relativi presupposti e del loro ambito di applicazione.

Le misure alternative presuppongono che la pena detentiva sia stata già inflitta dal giudice e rispondono all'esigenza di adeguare l'esecuzione della pena alla personalità del condannato perché possa assolvere in modo più concreto alla sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale, con riferimento ad un giudizio per-sonologico che è affidato al magistrato di sorveglianza.

Le violazioni delle prescrizioni di una misura alternativa alla detenzione non comportano di per sé una preclusione legale alla concessione di una nuova misura alternativa, essendo in linea di principio rimessa alla valutazione del Tribunale di sorveglianza la verifica in concreto della rilevanza di tale violazione in relazione al più ampio e complessivo giudizio sulla personalità del detenuto e sulla attuale idoneità al trattamento rieducativo, fatte salve le contrarie espresse disposizioni di legge.

Al contrario, per le pene sostitutive sono previsti limiti tassativi e preclusioni soggettive vincolanti che presiedono alla loro applicazione in sede di giudizio di cognizione, secondo il principio di legalità della pena, che non ammette l'applicazione di pene diverse da quelle previste dalla legge.

Ne discende che i limiti soggettivi all'applicazione delle pene sostitutive, operando a monte in sede di condanna, non possono essere assimilati a quelli riferiti alla fase di controllo dell'esecuzione della pena, la cui valutazione è rimessa al magistrato di sorveglianza e dipende dal vaglio della personalità del condannato.

L'art. 67 della legge 689/1981, introdotto dall'art. 71 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150 ha previsto, salvo il caso espressamente regolato dall'art. 47, comma 3-ter, della legge n. 354/1975, che le misure alternative alla detenzione non possano applicarsi al condannato in espiazione di pena sostitutiva.

Ma nulla esclude che un soggetto che abbia commesso il delitto in pendenza dell'esecuzione di una pena sostitutiva ed al quale sia perciò preclusa in sede di cognizione l'applicazione di una pena sostitutiva, possa accedere comunque alle misure alternative se il magistrato di sorveglianza non ravvisi alcuna incompatibilità alla loro applicazione alla stregua della valutazione della sua personalità, caso per caso.

Considerato il quadro normativo di riferimento, si deve perciò escludere che la preclusione prevista dall'art. 59, co. 1, lett. a), L. n. 689/1981, come modificata dal D.Lgs. n.150/2022, secondo cui la pena sostitutiva non può essere applicata nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle pene sostitutive medesime, essendo testualmente riferita alla violazione delle sole pene sostitutive, possa estendersi per analogia anche alla violazione delle misure alternative in assenza di un divieto espresso.

Il legislatore della c.d. "riforma Cartabia", si è, infatti, premurato di evitare incongruenze rispetto al divieto di applicazione delle misure alternative alla detenzione, previsto dall'art. 4-bis della legge 26 luglio n.354, introducendo all'art. 59 la disposizione di cui alla lett. d), che espressamente prevede la stessa preclusione nei confronti di chi sia imputato di uno dei reati considerati da detta norma, per evitare che possano applicarsi le pene sostitutive nei casi in cui non sarebbe possibile applicare in fase esecutiva le corrispondenti misure alternative della detenzione.

Ma non ha previsto alcuna preclusione nel caso di revoca di una misura alternativa per violazione delle relative prescrizioni in rapporto all'applicabilità delle pene sostitutive, essendo il riferimento dell'art. 59 lett. a) L. n.689/1981 relativo solo alla revoca delle pene sostitutive di cui all'art. 66 stessa legge e non anche alla revoca delle misure della detenzione domiciliare o della semilibertà previste rispettivamente dagli artt. 47-ter, co. 7, e 51 dell'ord. penitenziario.

Né possono ravvisarsi profili di manifesta illegittimità costituzionale della mancata assimilazione, trattandosi come osservato di istituti che rispondono a diverse finalità, aventi presupposti e limiti differenti.

Conseguentemente, il riferimento alla preclusione prevista dall'art. 59, co.1, lett. a), della legge 689/1981 per l'applicazione delle pene sostitutive non può estendersi al caso di revoca della misura alternativa o di commissione di un delitto non colposo durante l'esecuzione di una pena alternativa.

3. Va, in conclusione, affermato il principio che i limiti soggettivi all'applicazione delle pene sostitutive, previsti dall'art. 59 della L. n.689/1981, hanno carattere tassativo, in quanto incidono sulla determinazione della pena, e non sono suscettibili di interpretazioni estensive o analogiche.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, dovendosi rivalutare il motivo di appello afferente alla invocata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare nell'osservanza del principio di diritto affermato in questa sede.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della disciplina delle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto.


Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2026.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472