Ai fini della configurabilità del delitto di depistaggio, è richiesto, per la sua natura di reato di pericolo concreto, che la condotta manipolatrice sia effettivamente idonea ad incidere, con effetto inquinante, su un’indagine o su un giudizio in corso, sicché la prova del delitto, qualora sia contestato nella forma “dichiarativa”, non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni, occorrendo la dimostrazione dell’incidenza delle stesse rispetto a specifiche esigenze investigative, che ne risultino frustrate.
Cassazione penale, Sesta Sezione, Sentenza 10/03/2026 (dep. 09/04/2026) n. 13093
(Presidente: E. Aprile - Relatore: P. Di Geronimo)
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, disposti in relazione al reato di depistaggio.
Nei confronti di P. si ipotizza una condotta volta a fornire false indicazioni in ordine alla sorte di un guanto in pelle, rinvenuto nell’autovettura utilizzata dagli esecutori dell’omicidio del Presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, avvenuto il 6 gennaio 1980.
All’epoca dei fatti, P. era in servizio presso la Squadra Mobile di Palermo e, in tale veste, era tra i primi ad esser giunti sul luogo dell’omicidio.
L’ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso le annotazioni di servizio rese all’epoca e dalle quali emergeva che P. avrebbe affidato il guanto ad un appartenente alla polizia scientifica, evidenzia come l’indagato, nell’ambito delle nuove indagini in corso, veniva sentito dall’autorità inquirente in data 17 settembre 2024 e, in quell’occasione, forniva riferimenti ulteriori rilevatisi falsi.
In particolare, P. sosteneva che, in un’annotazione mostratagli il 15 gennaio 2020 – in occasione dell’assunzione a sommarie informazioni volte al riconoscimento delle firme apposte alla relazione di servizio redata all’epoca dell’omicidio – sosteneva che gli sarebbe stata mostrata un’ulteriore annotazione, nella quale dava atto che il guanto era stato consegnato ad un’appartenente alla polizia scientifica, tale Lauricella, che da verifiche successive risultava non aver mai prestato servizio presso il suddetto reparto.
Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di retrodatazione dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato ed alla conseguente inutilizzabilità delle sommarie informazioni, assunte in data 17 settembre 2024, in violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
La difesa ha ricostruito lo svolgimento delle nuove indagini in ordine all’omicidio Mattarella, sottolineando come i sospetti in ordine all’operato di P. erano ben precedenti rispetto alla sua escussione a s.i.t. intervenuta nel 2024.
In particolare, si segnala che:
nel dicembre del 2019 la Squadra Mobile di Palermo inviava la relazione di servizio a firma dei Armando De Chiara (data 6.1.1980, giorno dell’omicidio), nella quale era apposta un’annotazione a firma di P. con la quale si indicava: “guanto pelle marrone consegnato 7-1-80 alla guardia N. scientifica per il dottor Grasso”; il 9 gennaio 2020 veniva escusso a s.i.t. Giuseppe N., il quale riferiva che all’epoca era in servizio presso la Polizia scientifica di Palermo, ma di non essersi mai occupato di rilievi e di non essere lui il soggetto cui P., secondo l’annotazione sopra indicata, avrebbe consegnato il guanto in pelle; il 15 gennaio 2020 veniva escusso a s.i.t. P., il quale riconosceva l’appunto sopra richiamato, precisando che, pur non ricordando chi fosse N. cui avrebbe consegnato il guanto, era sicuro che il reperto fosse stato dato alla Polizia Scientifica, probabilmente su indicazione del pubblico ministero dott. Grasso;
nel giugno del 2024, infine, veniva sentito anche il dott.Grasso – all’epoca in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo – il quale riferiva di non aver mai saputo nulla del ritrovamento di un guanto sull’autovettura utilizzata dagli autori dell’omicidio.
Sostiene la difesa che, fin dal gennaio 2020, era evidente che vi fosse una contraddizione tra il contenuto dell’annotazione redatta nel 1980 e le dichiarazioni rese da P. e N., posto che quest’ultimo negava di aver ricevuto il guanto, circostanza ulteriormente ribadita in data 17 settembre 2024, nel corso delle sommarie informazioni acquisite poche ore prima che venisse sentito P..
Ad ulteriore riprova del fatto che, ben prima della sua iscrizione nel registro degli indagati, l’autorità inquirente riteneva la sussistenza di indizi a carico di P., si sottolinea come questi sia stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche già nell’agosto del 2024.
Sulla base di tali elementi, si assume che l’iscrizione della notizia di reato doveva essere retrodatata rispetto al 17 settembre 2024, posto che gli indizi a carico del ricorrente erano emersi sicuramente in epoca precedente.
Risulterebbe erronea, pertanto, la tesi recepita dal Tribunale secondo cui il reato di depistaggio sarebbe stato commesso proprio con le dichiarazioni rese il 17 settembre 2024 e, quindi, l’iscrizione non poteva essere retrodatata.
Assume la difesa, invece, che le dichiarazioni del settembre 2024 rappresenterebbero solo l’ultima condotta asseritamente illecita, salvo restando che la presunta commissione del reato risalirebbe quanto meno all’epoca dell’emersione delle contrastanti versioni rese da N. e P..
2.2. Con il secondo motivo, si deduce l’inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese il 17 settembre 2024 per violazione dell’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., sul presupposto che il dichiarante doveva essere interrotto nel momento in cui erano emersi indizi di reità a suo carico.
La difesa rappresenta l’erroneità della tesi recepita dal Tribunale, secondo cui la falsità delle dichiarazioni sarebbe emersa solo a seguito delle verifiche compiute in ordine all’accertamento dell’esistenza di tale Lauricella che, secondo P., avrebbe ricevuto il guanto, quale appartenente al gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo.
Per le ragioni esposte in relazione al primo motivo di ricorso, gli elementi indiziari nei confronti di P. erano già emersi in precedenza, sicchè l’ulteriore dichiarazione relativa al ruolo di Lauricella non costituiva, di per sé, il primo elemento dal quale sarebbe emersa la falsità del narrato.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Rileva la difesa come la condotta ascritta a P., consumata nel settembre
del 2024 e nell’ambito delle nuove indagini in corso relativamente al delitto Mattarella, si porrebbe in continuità con il favoreggiamento commesso nel 1980, mediante l’occultamento del guanto, presumibilmente appartenete all’autore del reato. La tesi secondo cui, nell’immediatezza del fatto e stante la riscontrata presenza del guanto, P. si sarebbe attivato mediante “l’apposizione di specifiche annotazioni” per effetto delle quali il reperto non giungeva all’esame della Polizia Scientifica, risulterebbe manifestamente illogica e contraddetta da plurimi elementi.
In particolare, ove si consideri che il primo agente intervenuto sul luogo dell’omicidio – Armando Di Chiara – non menzionava il guanto nella sua relazione di servizio, risulterebbero del tutto incoerenti, rispetto al presunto favoreggiamento di P. nei confronti degli esecutori materiali, le successive annotazioni con le quali il predetto menzionava a più riprese la presenza del guanto e la necessità dell’invio alla Polizia scientifica.
Peraltro, si sottolinea come P. ebbe cura di sottoporre al proprietario dell’autovettura, rubata ed utilizzata per compiere l’agguato, i capi di vestiario rinvenuti nell’abitacolo, tra i quali proprio il guanto di pelle. Nell’annotazione che ne è conseguita, P. dava atto che il derubato aveva riconosciuto come propri i pantaloni ed un bottone nero, mentre aveva riferito che il guanto non gli apparteneva, in tal modo ottenendo la conferma che tale indumento fosse stato indossato dagli esecutori dell’omicidio.
In tale contesto, le lacunose ed inesatte informazioni rese da P. nel 2024, in particolare nella parte in cui riferisce che il guanto sarebbe stato consegnato a tale Lauricella, non risultato esser mai stato in servizio presso la Polizia scientifica di Palermo, sarebbero non già un tentativo di depistaggio, bensì l’effetto della notevole distanza temporale (46 anni) intercorsa tra l’epoca dei fatti e l’escussione a sommarie informazioni nelle quali si sarebbe concretato il reato.
La difesa sottolinea, altresì, come la gravità indiziaria per il reato di depistaggio si fonda necessariamente sulla ritenuta commissione del reato di favoreggiamento all’epoca dei fatti, circostanza che, tuttavia, non trova reali conferme. È emerso che P. ha, in più occasioni, richiamato la presenza del guanto nelle annotazioni a sua firma, condotta che, nel contesto delle indagini svolte nell’immediatezza dell’accaduto, non poteva certamente ritenersi finalizzata ad occultare la presenza di tale importante reperto.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sussistenza delle esigenze cautelari, desunte essenzialmente da una intercettazione telefonica nel corso della quale P. mostrava la sua apprensione per le ragioni della convocazione ricevuta dalla Procura della Repubblica, senza che emerga l’esistenza dell’effettiva finalità di inquinamento probatorio, né il rischio di reiterazione del reato, posto che i presunti rapporti che P. avrebbe conservato con gli ambienti investigativi sono meramente enunciati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il primo e secondo motivo di ricorso pongono, sia pur sotto diverse angolature, la necessità di individuare il momento in cui sono emersi gli elementi che avrebbero giustificato l’iscrizione di P. nel registro degli indagati e la conseguente necessità che lo stesso, in data 17 settembre 2024, fosse sentito con le garanzie difensive previste per l’indagato.
Occorre in primo luogo confrontarsi con l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla Procuratore generale, secondo cui non sarebbe stato rispettato il termine di 20 giorni per la presentazione dell’istanza di retrodatazione ex art. 335-quater cod. proc. pen., nel caso di specie formalizzata esclusivamente con il ricorso per riesame.
Sostiene il Procuratore generale come la decorrenza iniziale del termine dovesse essere fatta risalire al 17 ottobre 2024, data in cui P. veniva sottoposto all’interrogatorio preventivo, sicchè alla data della proposizione del riesame, avverso l’ordinanza cautelare adottata il 23 ottobre 2025, il suddetto termine era ampiamente scaduto.
L’eccezione di inammissibilità è infondata essendo frutto di un errore materiale in ordine all’individuazione della data in cui è stato svolto l’interrogatorio preventivo di garanzia. L’iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati, interveniva solo a seguito delle verifiche compiute su quanto riferito a s.i.t. nel settembre del 2024 e dopo il compimento degli accertamenti volti a verificare il contenuto di tali dichiarazioni. Dagli esami degli atti, risulta che la richiesta di misura cautelare veniva presentata il 12 settembre 2025 e l’interrogatorio di garanzia preventivo il 17 ottobre 2025, anziché il 17 ottobre 2024 come erroneamente indicato nell’ordinanza cautelare. Ne consegue che il termine per dedurre la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati, decorrente dal momento in cui l’indagato ha avuto conoscenza degli atti, deve ritenersi rispettato e, del resto, il Tribunale del riesame ha esaminato la richiesta di retrodatazione nel merito, implicitamente confermando la tempestività della stessa.
Nel merito, il primo e secondo motivo di ricorso risultano infondati, dovendosi concordare con il Tribunale del riesame lì dove ha superato l’eccezione sostenendo che la condotta delittuosa risulterebbe commessa solo all’atto di rendere le false dichiarazioni, escludendo che vi potessero essere elementi indizianti in epoca precedente, ritenendo irrilevante a tal fine che, nelle precedenti dichiarazioni rese il 15 gennaio 2020, P. si era limitato a riconoscere la paternità delle sottoscrizioni apposte alle annotazioni sopra richiamate.
A diverse conclusioni non si giunge neppure tenendo conto dell’evoluzione delle indagini e, segnatamente, del fatto che all’audizione del 17 settembre 2024 si è giunti a seguito di precedenti verifiche, dalle quali era emerso che N., indicato quale soggetto cui sarebbe stato consegnato il guanto, non aveva confermato tale circostanza.
Invero, l’elemento dirimente per sostenere la falsità delle dichiarazioni rese da P. è stato individuato nell’indicazione di Lauricella quale consegnatario del guanto, circostanza risultata falsa, stante l’omessa individuazione di un soggetto avente tale nominativo in servizio presso la Polizia di Palermo all’epoca dei fatti, solo a seguito di specifiche verifiche condotte sul punto.
Deve ritenersi corretta, pertanto, la tesi secondo cui l’emersione di indizi di reità si colloca solo a valle delle dichiarazioni rese il 17 settembre 2024, dal che consegue sia l’infondatezza della richiesta di retrodatazione dell’iscrizione, sia la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese il 17 settembre 2024 in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen.
Né a diverse conclusioni conduce il fatto che P. è stato sottoposto a intercettazioni, anche ambientali, ben prima della sua formale iscrizione, posto che l’attività di captazione non presuppone necessariamente che il destinatario sia individuato quale indiziato del reato per il quale si procede.
3. Il terzo motivo di ricorso, afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è fondato.
A fronte della presunta sottrazione del guanto avvenuta nel 1980, le false dichiarazioni rese nel settembre del 2024 avrebbero avuto l’effetto di attualizzare la condotta illecita, determinando la commissione del reato di depistaggio.
La tesi recepita nell’ordinanza impugnata presenta plurimi aspetti di criticità, sia in relazione alla tenuta logica della ricostruzione del fatto, che in punto di astratta configurabilità del delitto di cui all’art.375 cod. pen.
3.1. Per quanto attiene al primo aspetto, la difesa ha dedotto plurimi elementi di manifesta contradditorietà e illogicità della motivazione, non adeguatamente valutati nell’ordinanza impugnata.
L’ordinanza cautelare e quella resa dal Tribunale del riesame si fondano sul presupposto logico secondo cui il ricorrente, in quanto responsabile della “sparizione” del guanto, con le dichiarazioni rese a distanza di oltre 45 anni dai fatti, avrebbe inteso porre in essere una condotta di depistaggio in relazione alle indagini attualmente in corso.
Si tratta di una ricostruzione congetturale, che non si confronta in alcun modo con dati obiettivi e ragionevolmente incompatibili con la tesi dell’accusa.
L’ordinanza impugnata si fonda essenzialmente su due aspetti.
Il primo attiene al fatto che il guanto era stato immediatamente repertato e fotografato all’atto dei primi accertamenti, il che impediva – a chi avesse voluto depistare le indagini nel 1980 – di limitarsi a sottrarlo, in tal modo impedendo qualsivoglia esame sullo stesso.
Al contempo, si assume che l’annotazione redatta da P. con la quale si affermava che il guanto era stato consegnato a N. (in data 7.1.1980), per poi essere messo a disposizione del P.M., era risultata falsa, posto che N. ha negato di aver mai ricevuto il guanto ed analoga dichiarazione ha reso l’allora P.M. dott.Grasso (entrambi sentiti nell’ambito del presente procedimento).
Si assume che, mediante l’escamotage della falsa annotazione, P. avrebbe creato una situazione di stasi, per cui né la Procura della Repubblica, né la polizia scientifica, avevano consapevolezza dell’esistenza del guanto e, comunque, non avrebbero conseguito l’effettiva disponibilità di tale reperto.
Il sillogismo posto a fondamento dell’ordinanza cautelare è, quindi, che P. all’epoca dei fatti aveva redatto una falsa annotazione per evitare l’analisi del guanto e, a distanza di oltre 45 anni, una volta riaperte le indagini, il ricorrente aveva reso false dichiarazioni per “coprire” il favoreggiamento commesso all’epoca dell’omicidio.
A fronte di tale ricostruzione, la difesa ha sottolineato plurimi elementi di segno contrario, rispetto ai quali è mancato un adeguato vaglio da parte del Tribunale del riesame.
In particolare, si sottolinea come P., lungi dal tentare di occultare la disponibilità del guanto, predisponeva una relazione di servizio con la quale dava atto di aver mostrato il guanto al proprietario dell’autovettura utilizzata dagli esecutori materiali dell’omicidio (7.1.1980), precisando che questi non aveva riconosciuto il guanto come a lui appartenente.
Si tratterebbe di una condotta incompatibile con la volontà di favorire gli esecutori del delitto, posto che il ricorrente aveva compiuto un’attività investigativa sicuramente utile e foriera di possibili sviluppi.
A ben vedere, il fatto che P. avesse avuto l’esclusiva disponibilità del guanto per sottoporlo all’esame del proprietario dell’autovettura, lo rendeva come direttamente responsabile della sua conservazione, esponendolo – all’epoca delle indagini sul delitto - ad evidenti rischi ove il reperto non fosse stato più rinvenuto.
Né P. poteva ragionevolmente far affidamento che l’esistenza del guanto sarebbe caduta nel dimenticatoio, proprio perché, come sottolineato nell’ordinanza cautelare, la presenza di tale reperto era stata documentata ed era ben nota a più soggetti.
In conclusione, deve ritenersi la manifesta illogicità della tesi secondo cui le annotazioni a firma di P. si inserirebbero in una architettata strategia volta a sottrarre il guanto agli accertamenti.
Gli elementi indicati nell’ordinanza presentano evidenti profili di ambivalenza e contradditorietà logica, ove si consideri che:
nella prima relazione di servizio, redatta il 6.1.1980 da De Chiara, si menzionavano gli oggetti rinvenuti nell’autovettura usata dagli esecutori materiali e consegnati a P., senza che fosse indicato il guanto;
il guanto risultava indicato nell’elenco degli oggetti rinvenuti sul luogo dell’omicidio e inserito nel verbale di descrizione e identificazione del cadavere del 6 gennaio 1980, sottoscritta dal P.M., senza che fosse menzionata la consegna del reperto a P.;
la presenza del guanto era definitivamente accertata e nota necessariamente ad una pluralità di soggetti intervenuti sul luogo fin dall’immediatezza del fatto;
P., verbalizzando la sottoposizione del guanto all’esame del proprietario dell’autovettura, ha inequivocabilmente attestato di aver avuto la diponibilità del reperto;
l’annotazione del 7.1.1980, nella quale P. dava atto della consegna del guanto a N., era inserita nella relazione di servizio che veniva consegnata al Mar. U. e da questi sottoscritta per ricevuta.
A fronte di condotte poste in essere da P. non univocamente riconducibili alla volontà di sottrarre il guanto all’attività investigativa, il Tribunale si sarebbe dovuto porre analiticamente la questione di verificare se effettivamente P., all’epoca, si sia reso responsabile dell’occultamento del guanto, non potendosi limitare a recepire la tesi dell’accusa a fronte di concreti e dimostrati elementi di segno contrario.
3.2. Le considerazioni sopra svolte non possono ritenersi superate in considerazione del fatto che nei confronti di P. si procede per il reato di depistaggio asseritamente commesso nel 2024 e non certo per il presunto favoreggiamento risalente al 1980.
Invero, l’ordinanza impugnata riconosce come la condotta realizzata nel 1980 costituisce il presupposto del depistaggio realizzato nel 2024, dovendosi logicamente ritenere che P. poteva avere un interesse a depistare le nuove indagine solo ipotizzando che questi, fin da principio, avesse inteso sviare le indagini sull’omicidio Mattarella.
Quanto detto, però, comporta che a fronte di una ricostruzione dei fatti realizzati nel 1980 che presentano un vulnus motivazionale, ne consegue un vizio anche in relazione all’accertamento del reato per il quale si procede, soprattutto sotto il profilo dell’elemento soggettivo, essendo innegabile che la dolosa falsa dichiarazione, che si assume resa dal P., si giustifica solo collegandola a condotte illecite in precedenza commesse, difettando altrimenti qualsivoglia interesse a depistare le nuove indagini in corso.
La particolarità della fattispecie in esame riverbera i suoi effetti anche in relazione alla astratta riconducibilità della condotta ascritta al ricorrente nell’alveo del reato di depistaggio.
Deve premettersi che il delitto di depistaggio viene contestato nella forma “dichiarativa”, con specifico riferimento a quanto riferito nel 2024, in merito alle modalità di acquisizione, conservazione e destinazione del guanto seguite nelle prime fasi delle indagini svolte nel 1980.
È bene precisare che il reato di cui all’art. 375 cod. pen., sia nella forma del depistaggio materiale che dichiarativo, deve essere qualificato quale reato di pericolo in concreto, occorrendo non già l’effettiva compromissione dell’attività di indagine ed essendo sufficiente la concreta idoneità ingannatoria della condotta in relazione all’accertamento in corso.
Per quanto attiene, invece, all’elemento soggettivo, la giurisprudenza ha già chiarito che ai fini della integrazione del dolo specifico del delitto di depistaggio, occorre che il pubblico agente sia animato dall'intenzione di deviare l'indagine o il processo penale rispetto al corso in origine da essi assunto e che, dunque, abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizio per l'una o per l'altro (Sez.6, n.32470 del 20/6/2024, Punzo, Rv. 286858; Sez.6, n.7572 del 27/1/2023, Caraccio, Rv.284269; Sez.6, n. 34271 del 27/4/2022, Paccione, Rv.283727). Si è anche precisato che è proprio il dolo specifico a costituire l'aspetto specializzante della relativa fattispecie incriminatrice rispetto ai delitti di false informazioni al pubblico ministero (Sez.6, n. 7300 del 20/12/2023, dep.2024, Giustini, Rv. 286065).
È corretto affermare, pertanto, che l’art. 375 cod. pen. descrive un reato di pericolo concreto che richiede il dolo specifico dell’agente, occorrendo che la condotta manipolatrice – materiale o dichiarativa – sia effettivamente idonea ad incidere con effetto inquinante su un'indagine o un giudizio in corso, in relazione alla quale deve delinearsi il risultato investigativo e l’ambito dell’accertamento pregiudicato per effetto del reato, pur non essendo necessaria la rappresentazione dello specifico reato, oggetto di accertamento, rispetto al quale la condotta genera un tale effetto.
Applicando tale principio all’ipotesi del depistaggio realizzato in fase di indagini e in considerazione della fluidità che contraddistingue tale segmento procedurale, la potenzialità ingannatoria della condotta deve essere verificata contestualizzando i fatti oggetto di accertamento, al fine di verificare se, in concreto, la condotta illecita è o meno idonea ad alterare il risultato dell’indagine stessa. In particolare, lì dove il depistaggio è contestato in forma dichiarativa, la prova del reato non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni (condotta che può al limite integrare altre ipotesi di reato), occorrendo la dimostrazione dell’incidenza di tali dichiarazioni rispetto a specifiche esigenze investigative che risultino frustrate per effetto di tale reato.
Come condivisibilmente segnalato già da altra pronuncia, solo a tali condizioni i limiti edittali previsti per il reato in esame risultano rispettosi del principio di offensività, giustificando il maggior rigore del trattamento sanzionatorio rispetto a fattispecie finitime di falso (artt. 371-bis, 372, 373, 374-bis, 378 cod. pen.) e di frode processuale (art. 374 cod. pen.) (così in motivazione, Sez.6, n.32470 del 20/6/2024, Punzo, cit.).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve evidenziarsi come l’ordinanza impugnata desuma il pericolo per le indagini dalla mera presunta falsità delle dichiarazioni rese da P. nel 2024, omettendo di individuare, in concreto, l’ambito dell’accertamento che risulterebbe pregiudicato.
Dalla motivazione sembrerebbe trasparire che le false dichiarazioni rese dal ricorrente nel 2024 sarebbero idonee ad incidere sull’indagine non consentendo di reperire il guanto o, comunque, di individuare le ragioni e gli artefici della sua sottrazione alle indagini svolte nell’immediatezza dell’omicidio Mattarella.
Si tratta, invero, di un’affermazione che avrebbe richiesto un ben più attento vaglio in ordine all’effettiva idoneità delle dichiarazioni a condurre al rinvenimento di un indumento di cui si sono perse le tracce da oltre 45 anni.
Parimenti l’idoneità ingannatoria non può essere riferita alla ricostruzione di fatti – invero non meglio specificati – commessi nel 1980, a meno che non si assuma che tali condotte risulterebbero tutt’oggi perseguibili e non coperte dalla prescrizione.
In buona sostanza, l’indagine che ha condotto all’arresto di P. si fonda su una sorta di appiattimento temporale tra quanto avvenuto nel 1980 e riportato all’attualità sulla base delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel 2024, senza che si sia adeguatamente valutato quale sarebbe l’incidenza negativa concreta di tali dichiarazioni rispetto a sviluppi investigativi che, sia pur a grandi linee, dovevano essere in qualche modo descritti, valutando anche la perdurante perseguibilità dei reati il cui accertamento sarebbe stato precluso per effetto del depistaggio ascritto a P..
5. Il motivo concernente la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari è fondato.
L’ordinanza impugnata e quella genetica hanno ritenuto la sussistenza sia del pericolo di inquinamento probatorio che di reiterazione di reati della stessa specie.
A tale conclusione il Tribunale giunge valorizzando la gravità del fatto e la “speciale disinvoltura” mostrata dal ricorrente, nonché dalla possibilità per P. di avvalersi “di quel reticolo di contatti che lo stato di quiescenza non ha potuto cancellare”.
Si tratta di considerazioni che, in quanto non ancorate ad elementi obiettivi, non consentono in alcun modo di sostenere quei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari richiesti dall’art. 275 cod. proc. pen.
In particolare, la perdurante contiguità di P. con ambienti investigativi è un dato meramente enunciato e in alcun modo concretamente dimostrato, soprattutto ove si consideri che P. è in quiescenza già da diversi anni e che la vicenda oggetto di indagine fa comunque riferimento a fatti notevolmente risalenti nel tempo, senza che sia in alcun modo emersa l’esistenza di rapporti personali tali da consentire a P. di incidere su eventuali ulteriori attività di indagine.
L’unico elemento concreto è individuato nella conversazione tra P. e il Questore di Trapani, nel corso della quale il ricorrente effettivamente fa riferimento alla preoccupazione per essere stato nuovamente chiamato a deporre, palesando anche la possibilità di avere informazioni in ordine al motivo della sua convocazione.
Tale elemento, tuttavia, è di dubbia valenza, ove si consideri he l’interlocutore del ricorrente è Giuseppe P., parente del predetto, al quale il ricorrente chiaramente si rivolge in virtù del rapporto personale. Anche il fatto che P. chieda se sia possibile sapere quale sia il motivo della convocazione è un dato di per sé non univoco, tanto più che a fronte della legittima risposta per cui si tratta di fatti coperti da segreto, non fa seguito alcuna sollecitazione ad ottenere indebitamente un qualche tipo di informazione.
La breve interlocuzione intercorsa sul tema, quindi, non lascia intravedere alcuna insistenza da parte di P. e, al contempo, il Questore di Trapani ha tenuto un atteggiamento del tutto corretto e rispettoso del ruolo, non lasciando in alcun modo ipotizzare la benché minima disponibilità ad una strumentalizzazione della funzione al fine di agevolare il prossimo congiunto.
Fornire una lettura di tale conversazione quale dimostrativa del mantenimento di contatti con ambienti investigativi, suscettibili di essere strumentalizzati da parte di P., si traduce in un travisamento del tenore letterale della conversazione, dalla quale non emerge alcuna propensione all’inquinamento delle prove e, tanto meno, la capacità di reiterazione del reato sfruttando relazioni personali.
Ritiene la Corte, pertanto, che la motivazione è meramente apparente, fondandosi su mere congetture, di fatto contraddette sia dall’indimostrata esistenza di perduranti rapporti con appartenenti a settori investigativi, sia dalla genericità del contenuto della conversazione valorizzata dall’ordinanza cautelare.
6. Alla luce delle considerazioni svolte, si rileva come l’accertata fondatezza del terzo motivo di ricorso, concernente la motivazione in ordine alla gravità indiziaria, avrebbe lasciato spazio ad un annullamento con rinvio, al fine di consentire una rivalutazione del materiale probatorio per addivenire all’eventuale superamento delle carenze motivazionali evidenziate.
Tuttavia, a fronte della radicale insussistenza delle esigenze cautelari, deve prevalere l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, posto che l'eventuale giudizio rescissorio non potrebbe in alcun modo colmare la carenza definitivamente accertata in ordine ai requisiti di attualità e concretezza richiesti per l’applicazione della misura cautelare (Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, dep.2020, Rv.279555-19; Sez.6, n. 40170 del 21/9/2022, Rv.283944).
Pertanto, deve disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella genetica, con conseguente rimessione in libertà del ricorrente se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento genetico della misura emessa dal gip del Tribunale di Palermo del 23/10/2025 e dispone la rimessione in libertà del ricorrente se non detenuto agli arresti domiciliari per altra causa.
Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.
Così deciso, il 10/03/2026
Il Consigliere estensore
Paolo Di Geronimo
Il Presidente
Ercole Aprile