A seguito della novellazione dell’art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, poste in essere in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, integrano, se questi ultimi hanno natura pericolosa, un’autonoma fattispecie delittuosa.
Cassazione penale, sez. III, ordinanza 12/03/2026 (dep. 10/04/2026) n. 13144
(Presidente: L. Ramacci - Relatore: E. Mengoni)
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22/10/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari convalidava l'arresto di V. e C., avvenuto lo stesso giorno, limitatamente al delitto di cui all'art. 256-bis, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non anche quanto alla fattispecie di cui all'art. 256, commi 1 e 1-bis, lett. a), stesso decreto.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza o l'erronea applicazione della norma da ultimo citata. Il Giudice non avrebbe considerato che questa, anche nella forma non circostanziata (quella ritenuta nell'ordinanza impugnata), costituirebbe un delitto punito con la reclusione da 1 a 5 anni, in ordine al quale, dunque, sarebbe ammissibile l'arresto facoltativo in flagranza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
Il reato di cui all'art. 256, comma 1, d. lgs. n. 152 del 2006, come novellato dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 ottobre 2025, n. 147, applicabile al caso di specie (la condotta è contestata al 20/10/2025), stabilisce che "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni".
4.1. A norma poi del successivo comma 1-bis, contestato ad entrambi gli indagati, "la pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 0 comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi".
Tanto premesso, il G.i.p. non ha convalidato l'arresto degli indagati - in ordine al reato di raccolta di rifiuti pericolosi - ritenendo insussistenti, a livello indiziario, i requisiti per la configurabilità della circostanza aggravante contestata (come meglio precisato nel seguito dell'ordinanza), "che giustifica il mutamento della tipicità del fatto elevandolo a delitto".
Ebbene, questo argomento non risulta corretto, in quanto, come appena richiamato, il reato di cui all'art. 256, comma 1, d. lgs. n. 152 del 2006, per come novellato prima del fatto contestato, costituisce un delitto punito con la reclusione da 1 a 5 anni quando riguarda i rifiuti pericolosi (come nel caso di specie), così da autorizzare l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'art. 381 cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata. Tale annullamento, peraltro, deve essere disposto senza rinvio, sottolineando - per indirizzo del tutto costante e condiviso - che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta (a fronte di termini di convalida dell'arresto pacificamente scaduti), è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (per tutte, Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, Pm/Aliotta, Rv. 284323. Tra le molte non massimate, Sez. 6, n. 41568 del 20/11/2025, M.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'a rresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2026.
Il Consigliere estensore
Enrico Mengoni
Il Presidente
Luca Ramacci