Pene sostitutive di pene detentive brevi – Giudizio di appello – Istanza di sostituzione del difensore non munito di procura speciale – Trattazione partecipata con imputato presente

Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.13507 del 17/03/2026 (dep. 17/04/2026)

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Pene sostitutive di pene detentive brevi – Giudizio di appello – Istanza di sostituzione del difensore non munito di procura speciale – Trattazione partecipata con imputato presente –Consenso alla sostituzione espresso dal medesimo difensore – Sufficienza

Nel giudizio di appello celebrato con trattazione partecipata, alla presenza dell’imputato, il difensore privo di procura speciale, che, con i motivi di appello o con i motivi nuovi, abbia fatto richiesta di applicazione di pene sostitutive, può, altresì, manifestare il consenso alla sostituzione, agendo, in tal caso, non nella qualità di procuratore di fatto, ma come mero nuncius della volontà dell’imputato.

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Cassazione penale, sez. III, sentenza 17/03/2026 (dep. 17/04/2026) n. 13507

 

(Presidente: G. De Amicis - Relatore: F. Tondin)

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena inflitta a G.B.C. per i reati di maltrattamenti e lesioni, riducendola ad anni tre e mesi dieci di reclusione.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando, con un unico motivo di annullamento, i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Il ricorso pone due questioni: la prima, relativa al termine entro cui deve essere formulata la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva in appello e, la seconda, relativa al termine entro cui deve essere acquisito il consenso dell’imputato o del difensore munito di apposita procura -se contestualmente alla formulazione della relativa istanza o in un momento successivo-.

In ordine a tale ultimo tema, la giurisprudenza era pervenuta a soluzioni non uniformi, superate dal d.lgs. del 19 marzo 2024, n. 31, che ha introdotto, per quel che qui interessa, modifiche all’art. 598-bis cod. proc. pen., al fine di coordinare la fase di appello con il procedimento previsto per la sostituzione delle pene detentive brevi, in precedenza unicamente strutturato all’interno del primo grado di giudizio.

2.1. L’art. 598-bis, comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. z), della novella citata - applicabile ratione temporis al caso in esame-, prevede che «fermo restando quanto previsto dall’articolo 597, l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Tale disposizione, nel disciplinare il termine entro cui, nei casi in cui l’appello si svolga con modalità cartolari, deve essere espresso il consenso alla sostituzione della pena, fa espressamente salvo il principio devolutivo di cui all’art. 597 cod. proc. pen., norma che limita l’ambito del giudizio del giudice d’appello ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

La norma, quindi, distingue il termine per la presentazione della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive da quello per la manifestazione del relativo consenso: la richiesta, in applicazione del principio devolutivo, deve essere necessariamente formulata con i motivi di gravame o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, Rv. 287702 – 01, in continuità con i principi espressi da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01), mentre il consenso può essere manifestato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, fino a quindici giorni prima dell’udienza di appello.

È evidente, quindi, che la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive può essere formulata nei motivi di appello o nei motivi nuovi anche dal difensore privo di procura speciale.

2.2. Il comma 4-bis dell’art. 598-bis citato, introdotto sempre con il d. lgs. n. 31/2024, prevede che «nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell’udienza».

Fermo restando che la richiesta di sostituzione resta disciplinata dal comma 1-bis, e che, quindi, deve essere presentata con l’appello o con i motivi nuovi, l’imputato, nel caso di udienza partecipata, può manifestare il proprio consenso, anche per il tramite di un procuratore speciale, entro l’udienza di discussione.

3. Nel caso in esame, l’imputato era stato condannato in primo grado alla pena di anni cinque di reclusione e l’istanza di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, in caso di accoglimento della richiesta di riduzione della pena entro quattro anni di reclusione, era stata formulata nell’atto di appello, seppure da parte del difensore non munito di procura speciale.

All’udienza innanzi alla Corte di appello, alla presenza dell’imputato, il difensore ha rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità.

Il difensore ha, in sede di conclusioni, chiesto l’accoglimento dei restanti motivi di appello e, cioè, dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio.

Secondo la Corte di appello l’istanza di sostituzione della pena sarebbe inammissibile perché, in primo luogo, proveniente da soggetto non legittimato, ossia dal difensore non munito di procura speciale.

Tale conclusione è errata.

Come sopra rilevato, l’art. 598-bis, comma 1-bis, nel far salvo il principio devolutivo, impone la presentazione della richiesta di sostituzione con l’appello e, nel distinguere tra la richiesta e la manifestazione del relativo consenso, consente che essa sia formulata dal difensore non munito di procura speciale.

Erroneamente, inoltre, nessun rilievo è stato dato alla presenza in udienza dell’imputato, nel momento in cui è stata reiterata, con le conclusioni, l’istanza di accoglimento dei motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio.

Infatti, la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, in quanto atto personalissimo dell’imputato, non può essere effettuata dal suo difensore, salvo che sia munito di procura speciale o che detta richiesta venga proposta dal difensore in presenza dell’imputato (Sez. 6, n. 300 del 22/10/2024, Rv. 287415 – 01).

In tali ipotesi, similmente a quanto avviene, ad esempio, per l’instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore, pur privo di procura speciale, qualora l’imputato sia presente e nulla eccepisca (Sez. U, n. 9977 del 31/01/2008, Morini, Rv. 238680), il difensore agisce non nella qualità di procuratore di fatto ma come mero “nuncius” della volontà dell’imputato presente.

Da ciò consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, nel caso in esame, la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva è stata tempestivamente proposta e che il relativo consenso è stato acquisito all’udienza partecipata.

4. Non solo, ma, poiché i presupposti per l’applicazione della sanzione sostitutiva sono divenuti attuali con la sentenza di secondo grado, che ha ridotto la pena da cinque anni a tre anni e dieci mesi di reclusione, nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione il comma 4-ter dell’art. 598-bis cod. proc. pen., che stabilisce che «quando, per effetto della decisione sull’impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell’imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all’imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso».

Dunque, la Corte, dopo aver ridotto la pena in misura inferiore a quattro anni di reclusione, rendendo così applicabile la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, avrebbe dovuto, in primo luogo, valutare la sussistenza dei relativi presupposti, e, in caso positivo, acquisire il consenso dell’interessato anche dopo la lettura del dispositivo.

In questo caso, infatti, «i poteri di definizione ascritti al giudice di primo e secondo grado finiscono per sovrapporsi e coincidere: anche d’ufficio (e dunque in assenza di apposito motivo o sollecitazione difensiva) si potrà vagliare la possibilità di sostituire la pena detentiva, dovendo la Corte motivare l’eventuale giudizio prognostico che, secondo la sua valutazione del merito, si ritenga ostativo alla sostituzione; e in caso di ritenuta prognosi positiva, si dovrà seguire il percorso eventualmente bifasico già tracciato in primo grado dall’art. 545-bis, acquisendo il consenso dell’imputato, se del caso rinviando appositamente per procedere in tal senso» (Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, Rv. 286830 – 01).

5. Va, inoltre, precisato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell’imputato sia circostanziata e documentata, potendo l’iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria (Sez. 6, n. 38252 del 23/09/2025, Rv. 288910 – 01).

La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha ritenuto che, a prescindere dalla tempestività e ritualità della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, nel merito non sussistessero le condizioni per la sostituzione della pena, «non avendo il difensore fornito alcun elemento idoneo a fondamento della predetta richiesta».

Infatti, come detto, il difensore non ha alcun onere in tale senso, perché nessuna norma lo prevede; l’ordinamento è, piuttosto, nel senso che l’iniziativa della sostituzione può provenire anche dal giudice d’ufficio.

6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso il 17/03/2026.

Il Consigliere estensore
Federica Giordani

Il Presidente
Gaetano De Amicis

Dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il 17/03/2026

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 14 APR 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirinei

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