Maltrattamenti – Dichiarazioni della persona offesa – Documentazione a mezzo di fonoregistrazione o con modalità audiovisiva – Omissione – Inutilizzabilità

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.14172 del 26/03/2026 (dep. 17/04/2026)

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Delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi – Dichiarazioni della persona offesa alla polizia giudiziaria – Dichiarazioni assunte a norma dell’art. 351 cod. proc. pen. – Documentazione a mezzo di fonoregistrazione o con modalità audiovisiva – Omissione – Inutilizzabilità

La polizia giudiziaria, nel caso in cui l’attività di indagine pertenga al delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, è tenuta, a pena di inutilizzabilità della prova, a documentare le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ove acquisite a norma dell’art. 351 cod. proc. pen., e a differenza delle denunce, querele e istanze, a mezzo di fonoregistrazione o con modalità audiovisiva, sulla base di quanto previsto dall’art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen.

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Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n. 14172 del 26/03/2026 (dep. 17/04/2026)

(Presidente: M. Ricciarelli - Relatore: A.E. Giordano)

RITENUTO IN FATTO

  1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 dicembre 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di S.P. avverso l’ordinanza del 3 dicembre 2025 con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina aveva applicato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa in relazione al reato di cui all’art. 572, commi 1 e 2 cod. pen.
  2. Con i motivi di ricorso sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione il difensore del ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza e ne denuncia illegittimità per violazione di legge in relazione agli artt. 125, 309 comma 9, cod. proc. pen. per carenza di motivazione ed elusione del principio devolutivo proprio dell’impugnazione cautelare con riferimento alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da R. M. quale persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’art. 90-quater disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente, con i motivi di riesame, aveva rilevato la inutilizzabilità della querela e delle dichiarazioni della persona offesa verbalizzate dalla polizia giudiziaria in violazione degli artt. 357, comma 3-ter e 94-quater cod. proc. pen.

Sostiene che, in materia di documentazione degli atti relativi alle attività di indagine e, in particolare, con riferimento alle dichiarazioni rese da soggetto vulnerabile, l’art. 357, comma 1, al punto a) e c) e l’art. 393 cod. proc. pen., in materia di indagini delegate alla polizia giudiziaria, dispongono che in relazione a specifici atti - quali la querela e le informazioni assunte a norma dell’art. 351 cod. proc. pen. - la documentazione mediante verbale, a cura della polizia giudiziaria, deve avvenire con documentazione integrale, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fotografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

Erronea è la conclusione del Tribunale che ha respinto l’eccezione difensiva, eludendo la questione proposta dalla difesa e che, avendo a disposizione gli atti processuali, non ha ritenuto di poter verificare se la dichiarante potesse non essere considerata soggetto in condizione di particolare vulnerabilità. Trascurando la deduzione difensiva, il Tribunale ha ritenuto che costituisse onere della difesa allegare le circostanze di fatto che l’art. 94-quater individua quali indicatori di una condizione di particolare vulnerabilità, tanto in violazione dei principi recati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 10689 del 2024. Nel corso della discussione orale la difesa aveva chiesto al Tribunale di recepire il principio assimilandolo la persona offesa del reato di maltrattamenti al minore e all’infermo, quale esegesi della norma espressa dall’art. 392, comma 1-bis cod. proc. pen., ricostruzione non accolta dal Tribunale.

  1. Violazione di legge per la ritenuta sussistenza del delitto di maltrattamenti dall’anno 2018 sino al settembre 2025 e, dunque, nel periodo successivo alla fine del rapporto di convivenza tra le parti, cessata nel maggio 2022 con la interruzione di qualsiasi forma di assistenza morale ed economica dell’indagato in favore della ex convivente e della loro figlia.

In subordine si chiede la rimessione alle Sezioni Unite circa il contrasto interpretativo insorto tra le sezioni della Suprema Corte di Cassazione in merito alla fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen.

Secondo un indirizzo interpretativo, tendenzialmente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità che ha seguito il criterio interpretativo tracciato dalla Corte Costituzionale, a fronte della cessazione della convivenza, non è possibile ritenere configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia se non violando il divieto di analogia in malam partem. L’ordinanza impugnata ha, invece, seguito un indirizzo minoritario che ritiene configurabile il reato di maltrattamenti, anche in caso di cessazione della convivenza, in forza del rapporto di genitorialità nei confronti dei figli minori della coppia.

Ne consegue che, mentre secondo l’indirizzo prevalente, il reato di maltrattamenti può essere ritenuto correttamente contestato solo fino a maggio 2022 e non anche successivamente a detta data, il Tribunale di Roma ha ravvisato il reato di cui all’art. 572 cod. pen. anche dopo la cessazione della convivenza e ricomprese nella condotta maltrattante episodi successivi di mero contrasto e conflittualità tra gli ormai ex conviventi.

  1. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. modificato dall’art. 11, comma 1, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 120 del 8 agosto 2024 n. 120.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate e, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame.
  2. L’eccezione difensiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che, in quanto persona particolarmente vulnerabile, avrebbero dovuto essere documentate con mezzo audiovisivo, si innesta su una serie di modifiche normative che si sono stratificate nel tempo dando attuazione alle previsioni della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica e che prescrivevano l’adozione di misure che avessero l’obiettivo di fornire alle vittime una protezione - ad un tempo - nel e dal processo, attraverso l’elaborazione di specifici strumenti informativi e processuali.
  3. Le previsioni della Convenzione di Istanbul hanno trovato, infatti, attuazione nel nostro ordinamento processuale a partire dalla l. n. 119 del 2013 che, tra le altre modifiche, si riferiva alle modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona offesa e che, per ipotesi di reato non di carattere sessuale, quali quelle previste dagli artt. 572 e 612-bis cod. pen., con l’obiettivo di ridurre i rischi di vittimizzazione secondaria, aveva introdotto il comma 4-quater dell’art. 498 cod. proc. pen. che permetteva al maggiorenne vittima di particolare vulnerabilità, status «desunto anche dal tipo di reato per cui si procede», di avvalersi delle forme protette di audizione dibattimentale. In dottrina si era osservato che tale innovazione aveva segnato l’ingresso nel codice di rito di un vaglio di vulnerabilità soggettivamente slegato da schemi presuntivi o in sintonia con i principi della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che aveva istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato sostituendo la decisione quadro 2001/220 GAI.
  4. La definizione dello status di vittima di particolare vulnerabilità ha subito una prima modifica per effetto del d. l. 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119, poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. l), d. lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 che ha inserito nel codice di rito la disposizione di cui all’art. 90-quater, contenente la definizione della particolare vulnerabilità della persona offesa, decreto che contemporaneamente, ha modificato - con l’art. 1, comma 1, lett. h - anche l’art. 392 cod. proc. pen. introducendo, tra gli altri, per i reati di cui agli artt. 572 e 612-bis cod. pen., l’incidente probatorio cd. speciale
  5. Il decreto legislativo 212 del 2015 ha consentito l’ingresso nel tessuto normativo di un vero e proprio statuto della prova dichiarativa della vittima vulnerabile, da tempo auspicato dalla dottrina, dalle associazioni che si occupavano dei diritti delle vittime di reati violenti e dagli operatori del diritto. È opportuno soffermarsi brevemente su tali modifiche.
  6. E’ stato, infatti, previsto che nel corso delle indagini preliminari e nella fase dell’udienza preliminare, ove si proceda per il reato di maltrattamenti, per i delitti più gravi in materia di libertà sessuale, di sfruttamento della prostituzione minorile, di stalking, di riduzione in schiavitù e tratta di persone, la testimonianza del minore o di persona maggiorenne può essere assunta mediante incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi di indifferibilità della prova o non rinviabilità dell’atto. È stato altresì introdotto all’art. 398 cod. proc. pen. il comma 5-ter secondo cui il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis in ordine alle modalità di assunzione previste in generale con riguardo a soggetti minorenni anche quando fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.
  7. Se è vero che, a seguito della nota sentenza Pupino e della conseguente pronuncia della Corte di Lussemburgo del 16 giugno 2015 si era creato un orientamento accolto con favore da una parte dei giudici di merito - volto ad estendere in via ermeneutica il precedente catalogo di cui all’art.398, comma 5-bis cod. proc. pen. - in tema di audizione protetta - ad alcuni delitti in danno di vittime vulnerabili che non vi erano compresi, l’inserimento espresso nella norma summenzionata (voluto dal d. lgs. n. 24 del 2014) dell’art. 572 cod. pen. e la disposizione di cui all’art. 398, comma 5-ter cod. proc. pen. hanno segnato chiaramente un decisivo passo in avanti particolarmente significativo nel nostro ordinamento intorno alla costruzione dello statuto della prova dichiarativa della vittima vulnerabile, ponendo le basi per la riscrittura della prova dichiarativa in relazione alla “condizione del dichiarante”, consentendo di estendere, oltre il perimetro tracciato dall’elenco dei reati indicati dal comma 5-bis art. 398 cit., con modifiche che, di pari passo, hanno inciso anche sulle disposizioni di cui all’art. 498 cod. proc. pen., per quel che concerne l’audizione in dibattimento.

Era già stato segnalato, dai commentatori più attenti, il difetto di organicità che aveva caratterizzato l’insieme delle regole riguardanti le prerogative processuali delle persone offese e la incidenza sul principio di immediatezza della formazione della prova delle modalità di assunzione della prova dichiarativa dei soggetti cd. vulnerabili o fragili attraverso l’incidente probatorio, aspetto esaminato anche dalla Corte Costituzionale con le più risalenti sentenze n. 63 del 2005 e n. 529 del 2002 e ordinanza n. 108 del 2003, di recente ribadito con la sentenza n. 14 del 2021, affermandosi la compatibilità dell’assunzione anticipata della prova testimoniale del minore e, più in generale, del soggetto vulnerabile con il principio processuale della immediatezza della prova penale in quanto connessa alla «pressione e indifferibilità» di non rinviabilità dei connotati della prova testimoniale proprio in ragione della natura dei reati contestati e delle condizioni di vulnerabilità dei soggetti da audire.

Un ampliamento accolto con molta cautela dai giudici di merito sol che si rifletta che l’ammissione dell’incidente probatorio cd. speciale, ha reso necessario un intervento delle Sezioni Unite che hanno affermato l’abnormità e, pertanto, la ricorribilità per cassazione, del provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.I., Rv. 287607 - 01).

  1. Le Sezioni Unite hanno esaminato anche la questione dell’incidente probatorio cd. atipico, previsto nel secondo periodo del medesimo comma 1-bis dell’art. 392, cit e, cioè, per reati diversi da quelli elencati nel primo periodo del comma 1-bis (in ogni altro caso, recita l’incipit della disposizione ora richiamata), affermando che spetta al giudice appurare in concreto se sussista la particolare condizione di vulnerabilità della persona offesa, anche se minorenne, attraverso i criteri indicati dall’art. 90-quater cit.

Osservano le Sezioni Unite che la voluntas legis risulta così molto chiara: si è voluto introdurre, con il secondo periodo, un’ulteriore ipotesi di incidente probatorio, nella quale al giudice è demandato un più ampio potere di controllo, da esercitare volta per volta, a differenza di quanto accade nell’ipotesi disciplinata dal primo periodo del comma 1-bis dell’art. 392 cod. proc. pen., nella quale l’esistenza di condizione di vulnerabilità della persona offesa è considerata in re ipsa, cioè presunta per legge in ragione del titolo del reato per il quale si procede.

  1. Può, in sintesi, affermarsi che la nozione di vulnerabilità oscilla nella giurisprudenza tra la valorizzazione della tipologia del reato subito dal soggetto e l’attenzione per le caratteristiche personali dell’individuo che ha patito il pregiudizio del reato. Difatti, se da un lato prevale l’aspetto oggettivo, ossia la vulnerabilità risulta connessa al tipo di crimine tout court (modalità dell’azione criminosa e caratteristiche del bene tutelato particolarmente sensibile come la libertà sessuale), dall’altro lato prevale una considerazione soggettivistica ovverosia la vittima è vulnerabile a prescindere dal tipo di fatto delittuoso che abbia leso i suoi diritti.
  2. Sul tema delle modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona in condizioni di particolare vulnerabilità nella fase delle indagini è, da ultimo, intervenuta la Riforma Cartabia che ha modificato le disposizioni del codice di rito sulle modalità di assunzione delle dichiarazioni rese, in generale, dalle persone informate sui fatti e, per quel che qui rileva, dalle vittime vulnerabili attraverso le previsioni recate dall’art. 357 cod. proc. pen. in materia di documentazione dell’attività di indagine della polizia giudiziaria, nonché dall’art. 373 cod. proc. pen., in materia di documentazione dell’attività del pubblico ministero.
  3. L’art. 357 cod. proc. pen. prevede, accanto all’annotazione delle attività svolte, particolari forme di documentazione attraverso la redazione del verbale (art. 357, comma 2, cod. proc. pen., che rinvia all’art. 373 cod. proc. pen.), nonché mediante riproduzione fonografica o audiovisiva.

In particolare, mentre il comma 3-bis, prevede la riproduzione fonografica, in relazione ad una tipologia di reati – quelli indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a – ovvero su espressa richiesta della persona informata sui fatti, delle informazioni assunte a norma dell’art. 351 cod. proc. pen., il comma 3-ter prescrive che «le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto».

La disposizione in esame consente di individuare una modulazione dell’onere di verbalizzazione che si declina diversamente perché correlato o alla tipologia dei reati per cui si procede – quelli di cui all’art. 407, lett. a), cod. proc. pen.- o, generalmente, alla richiesta espressa della persona informata sui fatti, senza prevedere alcuna sanzione processuale per il caso di omessa riproduzione con il mezzo fonografico, ovvero alla qualità del dichiarante, quando sia persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, sanzionando con la inutilizzabilità le dichiarazioni acquisite, tutte le dichiarazioni dei soggetti vulnerabili, e non riprodotte attraverso il mezzo fonografico o audiovisivo.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter e 3-quater, che disciplina le condizioni e modalità di trascrizione) sono state introdotte, accanto a quelle che disciplinano, con la medesima forma, l’interrogatorio della persona indagata, con la finalità di garantire la genuinità assoluta dell’atto.

Si tratta di una tecnologia che, come si legge nella Relazione Lattanzi, «deve essere posta a servizio delle garanzie di corretta esecuzione dell’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e, almeno nella forma della audioregistrazione, dell’assunzione di informazioni dai potenziali testimoni».

  1. Il tema centrale della questione proposta dalla difesa è, ancora oggi, essenzialmente riconducibile alle modalità di individuazione della vulnerabilità della vittima, e, quindi, alla natura della presunzione di vulnerabilità che si muove tra i due poli, quello della presunzione assoluta di vulnerabilità, collegata alla tipologia di reato, come si è detto posta a fondamento della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte in materia di incidente probatorio con riferimento al reato di maltrattamenti, e quello della valutazione personalizzata e caso per caso delle caratteristiche soggettive del dichiarante.
  2. Il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha escluso che la condizione di particolarità vulnerabilità della persona dichiarante possa derivare dalla mera qualificazione di persona offesa dal reato di cui all’art. 572 cod. pen., dovendo, invece, essere verificata in concreto tenendo conto dei parametri e degli indici di cui all’art. 90-quater cod. proc. pen., condizioni che sarebbe stato onere della difesa provare.

Secondo l’esegesi del Tribunale, l’art. 90-quater cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs. n. 212 del 15 dicembre 2015, dopo avere richiamato genericamente il tipo di reato, richiede che, ai fini della ricostruzione della nozione di persona vulnerabile, si debba tenere conto della natura violenta del reato e delle condizioni di dipendenza dall’agente della persona offesa dal reato poiché la disposizione in esame precisa che rileva «se il fatto è commesso con violenza alla persona» «...e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente, o economicamente dipendente dall’autore del reato». Tale condizione, più propriamente, costituisce un parametro di valutazione nel senso che la condizione di fragilità e debolezza della vittima, desunta sulla base di uno o più indici rientranti nei profili soggettivi (età, stato di infermità o di deficienza psichica) e oggettivi (tipo di reato e modalità violente della condotta), è tanto più evidente quando si sia in presenza di fatti commessi con violenza ovvero quando la persona offesa sia affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato.

Il Tribunale ha concluso nel senso che la difesa, ai fini dell’applicazione della regola che avrebbe imposto la verbalizzazione della querela e delle successive dichiarazioni con mezzi di riproduzione fonografica e audiovisiva, si era limitata ad allegare la condizione di vulnerabilità della persona offesa solo sulla base del reato contestato senza indicare, in concreto, a quale dei parametri indicati dall’art. 90-quater cod. proc. pen. facesse riferimento e sulla cui base abbia ritenuto sussistente tale condizione.

Sostiene il Tribunale che il legislatore, nel dettare la regola in esame, non ha inteso identificare nelle persone in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’articolo 373, comma 2-quater cod. proc. pen. tutte le persone offese del delitto di maltrattamenti in famiglia, lasciando agli operatori giudiziari la discrezionalità nella valutazione di tale condizione, mentre nel disciplinare l’incidente probatorio, all’articolo 392, comma 1-bis cod. proc. pen., ha fatto espressamente riferimento al titolo del reato di maltrattamenti.

Nella fattispecie in esame, evidentemente, la polizia giudiziaria non ha ritenuto – conclude il Tribunale - che la persona offesa fosse soggetto in condizione di particolare vulnerabilità e del resto la difesa non ha indicato al riguardo alcun elemento concreto, per il quale tale valutazione deve ritenersi errata, e pertanto non ha disposto la registrazione in formato audiovisivo o fonografico delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Il Tribunale ha richiamato, infine, a fondamento della decisione un precedente di questa Corte secondo cui in tema di prova testimoniale, la verifica della sussistenza della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa dal reato si risolve, alla stregua dei parametri indicati dall’art. 90-quater cod. proc. pen., in un accertamento in concreto, che postula l’indicazione delle ragioni per le quali il giudice ritenga integrata tale condizione o, se accertata da terzi, la riconosca motivatamente e che si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente argomentato e privo del vizio di manifesta illogicità (Sez. 3, n. 29821 del 05/04/2023, B., Rv. 284981 - 02).

In conclusione, secondo l’ordinanza impugnata, la disposizione di cui all’art. 357, comma 3-ter cod. proc. pen. ha previsto la valutazione atipica, e caso per caso, della condizione di particolare vulnerabilità di cui all’art. 90-quater cod. proc. pen. e ha ritenuto che sarebbe stato, comunque, onere del difensore comprovarne la sussistenza non essendo sufficiente la mera condizione di vittima del reato di maltrattamenti.

  1. Ritiene la Corte che la ricostruzione compiuta dal Tribunale è erronea e non condivisibile, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato di maltrattamenti (art. 572 cod. pen.), acquisite ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen. dalla polizia giudiziaria poiché, in relazione a tale tipologia di reato, la polizia giudiziaria è tenuta a disporre la registrazione, su supporto audiovisivo o fonografico delle dichiarazioni stesse, pena la loro inutilizzabilità.

La condizione di vulnerabilità della dichiarante in occasione delle dichiarazioni rese il 7 settembre 2025, doveva essere verificata e accertata dalla polizia giudiziaria procedente che, al momento della escussione della persona offesa, disponeva di precisi indicatori costituiti sia dalla tipologia di reato per il quale si procedeva, quello di maltrattamenti commesso con violenza alla persona, sia della dipendenza affettiva della persona offesa dall’autore del reato avuto riguardo al rapporto di stabile convivenza che tra gli stessi si era instaurato e sul quale erano innestati i comportamenti violenti e di sopraffazione già descritti dalla persona offesa nella querela del 5 settembre 2025.

La lettura proposta dal Tribunale, che, in buona sostanza, finisce con l’escludere come criterio di valutazione proprio la tipologia di reato per cui si procede, crea una evidente e inammissibile frattura sulle modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, vittima vulnerabile, nella fase delle indagini preliminari rispetto all’assunzione delle predette dichiarazioni attraverso l’incidente probatorio e la escussione in dibattimento, status presunto, iuris et de iure, come precisato dalle Sezioni Unite, in relazione al reato di maltrattamenti che rientra nominativamente nel catalogo dei reati per i quali l’art. 392, comma 1-bis cod. proc. pen. ha previsto l’incidente probatorio cd. speciale.

Come si è avuto modo di precisare nel breve excursus svolto, la stratificazione delle norme legislative intervenute in materia, non rende semplice l’attività dell’interprete nella ricostruzione della nozione di vittima vulnerabile che, tuttavia, proprio con riferimento al reato di maltrattamenti, ha fatto registrare il contemporaneo intervento del legislatore, sia con l’introduzione dell’art. 90-quater cod. proc. pen. che, per ovvie ragioni di carattere sistematico, contiene una nozione generale di vittima di particolare vulnerabilità sia con l’introduzione del comma 1-bis nell’art. 392 cod. proc. pen.

Un intervento, questo, necessariamente più articolato, perché destinato a incidere sull’immediatezza della prova, che costituisce uno degli aspetti di maggior impatto sul principio del contraddittorio, e che ha comportato, secondo l’esegesi compiuta dalle Sezioni Unite, un intervento a «composizione binaria» realizzato con l’introduzione dell’incidente probatorio cd. speciale, per i reati (tra gli altri) di maltrattamenti e stalking – aumentati esponenzialmente negli ultimi anni con una escalation di violenza di genere, fino ai ricorrenti femminicidi – e dell’incidente probatorio cd. atipico per i reati (tutti i reati) rispetto ai quali la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità che impone, ai fini dell’anticipazione dell’assunzione della testimonianza della persona offesa, una verifica, in concreto, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni di particolare vulnerabilità del testimone.

Il mancato riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia nella disposizione di cui all’art. 357, comma 1-ter cod. proc. pen., che genericamente rinvia alla nozione di particolare vulnerabilità della persona chiamata a rendere una dichiarazione, non implica che la polizia giudiziaria non debba procedere, al momento dell’assunzione delle dichiarazioni, alla verifica in concreto della condizione di particolare vulnerabilità della persona dichiarante, condizione che se è immediatamente percepibile con riferimento al soggetto minorenne o infermo di 

mente, non è meno evidente con riferimento alle persone vittime del reato di maltrattamenti in famiglia che è proprio uno dei reati che rientra nel catalogo di quelli per i quali, in fase di incidente probatorio e in dibattimento, opererebbe l’ammissione dell’incidente probatorio e l’audizione con modalità protetta.

Una tutela forte, quindi, della persona offesa vulnerabile alla quale corrisponderebbe, nella fase delle indagini, ove si volesse seguire l’impostazione del Tribunale, un vuoto di tutela poiché, invece, competerebbe alla difesa dell’indagato l’onere di provare la condizione di particolare vulnerabilità del dichiarante ai fini della inutilizzabilità delle dichiarazioni verbalizzate nella forma cartolare e non digitalmente.

Il tema che viene in rilievo non è, dunque, quello della natura di presunzione relativa della tipologia di reato per cui si procede come reato a base violenta, che sarebbe oggetto del libero apprezzamento degli operanti, ma quello della constatazione di una tipologia di reato che di per sé comporta la individuazione di modalità violente e assoggettanti dell’azione criminosa e dei peculiari caratteristiche del bene tutelato ai fini della individuazione della condizione di particolare vulnerabilità della persona escussa, che anche le fonti sovranazionali individuano nella vittima di reati riconducibili all’alveo violenza domestica.

In tale evenienza non compete alla polizia giudiziaria una valutazione complessa ai sensi dell’art. 90 cod. proc. pen., sulla rilevanza concreta delle dichiarazioni — ma è necessaria e sufficiente la pertinenza dell’attività di indagine ad una tipologia di reato che, per il suo inquadramento sistematico nel processo penale, e, altresì, scandita dai tempi e poteri della polizia giudiziaria — valga per tutti quello dell’arresto cd. in differita dell’autore di condotte maltrattanti — che permettono — e richiedono — interventi rapidi di polizia e magistratura.

  1. Non sfugge al Collegio che la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni verbalizzate in forma classica (con la redazione del verbale nelle forme e modalità previste dall’art. 373 cod. proc. pen.) potrebbe apparire come una sanzione eccessiva che realizza una sorta di eterogenesi dei fini traducendosi in uno svantaggio per la persona dichiarante.

Non è un fuor d’opera il rilievo che le condizioni di vulnerabilità possono diventare nel processo elemento idoneo a minare la stessa credibilità della testimonianza della vittima o elemento valorizzabile strumentalmente, agli occhi del giudice, come sovente accade nei processi penali in cui la vittima è la donna o il minore, il che non può comunque legittimare l’inosservanza delle regole del procedimento, anche in fase di indagine.

La misura dell’audioregistrazione — già conosciuta nel codice di rito — è stata fortemente voluta dalla avvocatura in quanto ritenuta necessaria per dare trasparenza all’atto d’indagine ma anche per rendere intellegibile il contesto nel quale si svolge l’attività investigativa.

In questo modo, si vuole dare la possibilità di restituire «il racconto dell’informatore, di cogliere eventuali sollecitazioni investigative attraverso cui questa narrazione si compie, oltre a verificare, nella maniera più esaustiva, l’assenza di possibili suggestioni volte a condizionare la libertà e la volontà del soggetto dichiarante».

Dunque, maggiore affidabilità della documentazione, vista la natura manipolativa propria della verbalizzazione, nonché rafforzamento del diritto di difesa inteso come accessibilità e “controllabilità” della versione integrale dell’atto, anche ai fini della verifica di “conformità”, oltre che una più completa argomentazione sulla credibilità e attendibilità della prova.

In sintesi, si può ben dire che le modalità di raccolta delle dichiarazioni della persona vulnerabile costituiscono un segnale di garanzia a tutela della trasparenza dell’attività, a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti, in aggiunta alla particolare tutela accordata nel sistema penale alla vittima vulnerabile: da qui la ragionevolezza, per la incidenza sui diritti di difesa, della previsione di inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite in violazione della prescrizione di redazione del verbale con l’ausilio dello strumento audiovisivo.

Da tanto consegue la inutilizzabilità, nel presente procedimento, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa il 7 settembre 2025, non redatte con il predetto mezzo.

  1. L’eccezione difensiva è, invece, infondata con riferimento all’eccezione di inutilizzabilità della querela del 5 settembre 2025: ragioni sistematiche ostano alla estensione dell’obbligo di redazione del verbale con il sistema della ripresa audiovisiva alla verbalizzazione delle denunce, querele e istanze per le quali è, invece, necessaria e sufficiente la redazione del verbale, ai sensi dell’art. 373 cod. proc. pen., poiché al momento della presentazione della querela, la polizia giudiziaria non dispone di alcun elemento che ne orienti la scelta sulle modalità di documentazione dell’attività svolta.

Non solo la disposizione di cui al comma 3-ter dell’art. 357 cod. proc. pen. rinvia alla documentazione delle dichiarazioni della persona in condizioni di particolare vulnerabilità e, in sensi stretto, denunce, querele e istanze presentate oralmente non sono assimilabili alle dichiarazioni — ma, soprattutto, la individuazione della persona vulnerabile costituisce la risultante di una valutazione a valle compiuta sulla base degli atti che la polizia giudiziaria ha, in concreto, a disposizione per ricostruire la posizione soggettiva del dichiarante, posizione che non sarebbe ricostruibile sulla base della presentazione della persona alla polizia per la denuncia o querela di fatti penalmente illeciti.

  1. L’ordinanza impugnata, nella parte in cui espone i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, opera una valutazione cumulativa delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (denuncia del 5 settembre 2025 e dichiarazioni del 7 settembre 2025), mentre il ricorrente a sua volta ha contestato unitariamente il compendio dichiarativo: sarà compito del Tribunale in sede di rinvio definire lo specifico ambito probatorio della denuncia, emendato dall’inutilizzabile contributo proveniente dalle successive dichiarazioni.
  2. È fondato anche il secondo motivo di ricorso nella parte in cui contesta la ritenuta sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia anche per le condotte successive al maggio 2022, data della cessazione della convivenza.
  3. L’ordinanza impugnata riporta, riassumendo le dichiarazioni della persona offesa e di sue amiche, numerosi episodi aggressivi commessi fino ad epoca recentissima tali da comportare, secondo la contestazione, la consumazione del reato di maltrattamenti fino al mese di settembre 2025.

La Giurisprudenza di legittimità ha precisato che non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, cod. pen. in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei componenti di una unione di fatto ai danni dell’altro, quando sia cessata la convivenza e siano conseguentemente venute meno la comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento (Sez. 6, n. 39532 del 06/09/2021, B., Rv. 282254 - 01).

Il Tribunale del riesame non ha esaminato tale aspetto, rilevante ai fini della qualificazione giuridica del fatto, carenza che comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Sarà dunque compito del giudice del rinvio, nell’esercizio dei poteri di merito, verificare la configurabilità nei fatti, ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi, del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., tenuto conto che solo con l’art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 181 del 2 dicembre 2025 — quindi in data successiva alla cessazione dell’attualità del reato contestato al S.P. — la disposizione di cui all’art. 572 cod. pen. è stata modificata e il reato di cui all’art. 572 cod. pen. è stato ritenuto configurabile in danno di persona non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione.

La legge n. 181 del 2025 ha modificato un elemento strutturale della fattispecie incriminatrice, intervenendo sulle nozioni di famiglia e di convivenza e operando una estensione della condotta incriminata alle condotte di maltrattamento tra gli ex partners nei soli casi di cd. genitorialità condivisa. Situazione, questa che, prima della modifica, non poteva essere sussunta nel reato di maltrattamenti, pena l’applicazione in malam partem della disposizione e la violazione dei principi di legalità e riserva di legge, quando fosse cessata la convivenza e, dunque, venuta meno la comunanza di vita materiale e gli obblighi di solidarietà della cd. famiglia di fatto, poiché l’art. 572 cod. pen. ricostruiva la struttura del reato proprio in funzione di quel rapporto e della convivenza.

La modifica dell’art. 572 cod. pen., con la introduzione della condotta di maltrattamento in danno di una persona non più convivente nel caso in cui l’agente o la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, dà luogo a un fenomeno di successione di leggi nel tempo con l’introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice non applicabile alle condotte precedenti ai sensi dell’art. 2 comma primo cod. pen., poiché la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 572 cod. pen. dopo le modifiche apportate con la l. n. 69 del 2019, era strutturata sulla sussistenza di un rapporto di famiglia anche se derivante dalla convivenza di fatto, essendo irrilevante che la giurisprudenza minoritaria avesse ritenuto configurabile il delitto in esame in presenza del vincolo di filiazione tra l’agente e la persona offesa.

In sede di rinvio il Tribunale, ove non ravvisi reati ulteriori dopo la cessazione della convivenza, dovrà valutare il tema delle esigenze cautelari, peraltro tenendo conto del rilievo a tal fine attribuibile ad episodi in danno della persona offesa consumati in epoca assai recente.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso il 26 marzo 2026

La Consigliera
Emilia Anna Giordano

Il Presidente
Massimo Ricciarelli

Dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 APR 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Campione

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