In tema di misure di sicurezza patrimoniale, ha affermato che è illegale, e pertanto ricorribile per cassazione per violazione di legge, la confisca disposta, ex art. 322-ter cod. pen., con sentenza resa in esito a concordato in appello, nel caso in cui il giudice abbia acquisito la prova dell’integrale restituzione del profitto da parte dell’imputato, posto che la confisca determinerebbe, in tal caso, una duplice e ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del soggetto responsabile, in tal modo violando il principio di proporzionalità, nonché il disposto dell’art. 1 CEDU, in tema di protezione della proprietà.
Cassazione penale, Sesta Sezione, Sentenza 09/04/2026 (dep. 17/04/2026) n. 14179
(Presidente: E. Aprile - Relatore: P. Di Geronimo)
RITENUTO IN FATTO
I ricorrenti impugnano la sentenza resa all’esito di concordato in appello, con la quale veniva rideterminata la pena in ordine al reato di peculato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, costituente l’unico dei motivi di appello per i quali non era intervenuta rinuncia a seguito dell’accordo sulla pena.
La sentenza impugnata ricostruiva la condotta contestata ai ricorrenti, evidenziando come i predetti – preposti all’ufficio riscossione dei ticket presso una struttura ospedaliera – si appropriavano di ingenti somme di denaro, alterando la documentazione attestante gli effettivi pagamenti ricevuti dagli utenti, al fine di coprire l’ammanco di denaro.
Nell’interesse di D’Alterio, sono stati formulati due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, si deduce l’illegalità della confisca per equivalente del profittodel reato, stante l’intervenuto risarcimento del danno, di cui la sentenza di appello dava compiutamente atto, tant’è che proprio sulla base di tale fatto venivano riconosciute le attenuanti generiche.
Con il secondo motivo, si contesta l’erronea qualificazione giuridica della condotta,difettando la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al ricorrente, il quale si limitava allo svolgimento di mere mansioni d’ordine.
Nell’interesse di Marotta è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale sideduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., stante l’omessa valutazione della richiesta di derubricazione del reato di peculato.
I ricorsi sono stati trattati con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso proposti dagli imputati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto sono manifestamente infondati.
Occorre premettere che, nel formulare la richiesta di concordato sulla pena in appello, entrambi i concorrenti non hanno in alcun modo escluso dall’accordo i motivi di impugnazione concernenti la qualificazione giuridica del fatto.
Ne consegue che le questioni – in fatto e diritto – sottese alla qualificazione giuridica sono definitivamente precluse, non essendo consentita una nuova contestazione delle stesse mediante il ricorso per cassazione.
In tal senso si è espressa questa Corte, affermando che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez.6, n. 41254 del 4/7/2019, Leonre, Rv. 277196; Sez.2, n.47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006).
Si tratta di un principio pienamente condivisibile, posto che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina la definitiva preclusione delle questioni attinenti all’accertamento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica, sicchè non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi.
2. È fondato il motivo di ricorso proposto da D’Alterio, in ordine all’illegalità della confisca confermata pur a seguito dell’intervenuto risarcimento del danno e, quindi, della restituzione del profitto del reato di peculato.
Deve preliminarmente rilevarsi l’ammissibilità della questione, avendo il ricorrente dedotto un’ipotesi di illegalità della confisca, disposta a fronte dell’accertata restituzione del profitto e, quindi, della mancanza del presupposto legittimante l’ablazione patrimoniale.
È opportuno sottolineare come il principio non è condizionato dalla pretesa diversità di natura tra la confisca diretta e quella per equivalente, posto che le regole in tema di rilevabilità d’ufficio delle disposizioni illegali contenute in sentenza valgono sia per il trattamento sanzionatorio che per le misure di sicurezza, personali o patrimoniali.
Ciò determina la sostanziale irrilevanza, ai fini che qui interessano, della natura sanzionatoria tradizionalmente era attribuita alla sola confisca per equivalente, natura che, peraltro, è stata integralmente rivista a seguito della pronuncia resa da Sez.U, n. 13783 del 26/9/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756-03, secondo cui la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito.
Una volta esclusa la possibilità di distinguere la rilevabilità d’ufficio della confisca illegale, a seconda che si tratti di confisca diretta o per equivalente, deve ribadirsi che il giudice di merito è tenuto a modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale (Sez.6, n. 34290 de 17/5/2023, Calvaresi, Rv. 285175).
Tale verifica deve essere compiuta anche nel caso in cui l’imputato non abbia espressamente sollecitato la revisione della decisione in ordine alla confisca, a condizione che i presupposti per la sua esclusione emergano per tabulas e il giudice ne sia stato messo a conoscenza.
In tale ipotesi, infatti, la confisca si traduce in una misura di sicurezza patrimoniale illegale, il che impone di procedere alla sua esclusione o rimodulazione d’ufficio (Sez.6, n. 12531 del 16/1/2019, Alushani, Rv.275884).
Analogo principio, peraltro, è stato affermato riguardo ad un’ipotesi di confisca disposta all’esito dell’applicazione della pena, essendosi precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, sull'accordo delle parti, abbia disposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale, in quanto applicata in violazione dei presupposti e limiti stabiliti dalla legge (Sez.6, n. 2762 del 19/12/2023, dep.2024, El Khomri, Rv.285899; si veda anche Sez.3, n. 4252 del 15/1/2019, Caruso, Rv.274946-02).
2.1. Nel merito, il motivo è fondato.
Come già affermato da questa Corte, non può essere disposta l'ablazione del profitto del reato nel caso in cui lo stesso sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie, poste in essere volontariamente dal reo, che abbiano eliso il vantaggio economico conseguito (Sez.6, n.21353 del 24/6/2020, Magnani, Rv.279286; in senso conf. Sez.3, n. 44189 del 18/10/2022, Hoxha, Rv. 284122; Sez.2, n. 36444 del 26/5/2015, Ottonello, Rv. 264525; Sez.3, n. 20887 del 15/4/2015, Aumenta, Rv. 263409).
Tale orientamento giurisprudenziale trova indiretta conferma nell’espressa previsione normativa, sia pur con riguardo a specifiche fattispecie di illecito, del principio di alternatività tra la confisca e il risarcimento del danno.
Plurime sono le norme codicistiche che, nell’introdurre ipotesi di confisca obbligatoria, hanno ribadito il principio dell’alternatività rispetto al risarcimento dei danni o, più in generale, alla eliminazione degli effetti del reato.
A tal riguardo si segnala l’art.600-septies cod. pen. che, con riguardo ai delitti contro la personalità individuale, ha previsto la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato «salvi i diritti della persona offesa alle restituzione e al risarcimento dei danni».
Disposizione sostanzialmente analoga è contenuta all’art. art. 452- undecies cod. pen. che, in materia di delitti contro l’ambiente, prevede un’ipotesi di confisca obbligatoria, prevedendo che la stessa non sarà applicabile qualora l’imputato «abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi» e, quindi, delle condotte riparatorie dell’offesa arrecata.
Anche l’art.423-quater cod. pen., nel disciplinare la confisca del prodotto o del profitto del reato di cui all’art.423-bis cod. pen., introduce quale regola di chiusura l’esclusione della confisca nel caso di ripristino dello stato dei luoghi.
Infine, l’art.19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, pur configurando la confisca del profitto dell’illecito quale sanzione principale nel sottosistema della responsabilità degli enti, stabilisce che la confisca è disposta «salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato».
2.2. In conclusione, si ritiene che nell’ordinamento penale sia ravvisabile una univoca linea direttrice, volta da un lato a perseguire con la confisca la necessità di sottrarre all’autore del reato i proventi da esso conseguito ma, al contempo, ad evitare che vi possano essere forme di duplicazione dell’ablazione patrimoniale.
In tal senso depongono non solo il diritto vivente, desumibile da una giurisprudenza ampiamente consolidata e formatasi con riguardo a plurimi ambiti applicativi della confisca, ma anche le richiamate previsioni normative volte a riconoscere che la confisca è sempre alternativa rispetto alle condotte riparatorie e/o restitutorie, secondo schemi che, sia pur con le inevitabili discrepanze dettate dalla specificità dell’ambito applicativo, si fondano sempre sul divieto di duplicazione dell’ablazione patrimoniale.
Peraltro, è utile segnalare come proprio valorizzando l’esistenza di un principio generale di alternatività tra confisca ed altre forme di ablazione aventi natura riparatoria o ripristinatoria, questa Corte ha recentemente sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen., proprio segnalando come tale norma violerebbe il principio dell’alternatività e, quindi, di proporzionalità della risposta sanzionatoria (così Sez.6, ord. n.36355 del 24/9/2025).
2.3. Il principio di alternatività tra la confisca del profitto del reato e il risarcimento del danno ha trovato conferma in due recenti sentenza rese dalla Corte EDU nei casi Florio c. Italia e Bassignana c. Italia relativamente alla legittimità del cumulo tra la confisca ex art. 322-ter cod. pen. e il risarcimento del danno erariale.
La Corte EDU, pur dando atto della diversa natura giuridica della confisca e del risarcimento del danno erariale, ha ritenuto che il cumulo tra i due istituti determini la violazione dell’art. 1 Protocollo 1 CEDU, sul presupposto che l’effetto combinato delle due misure, confisca e risarcimento del danno erariale, determina una duplice ed ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del soggetto responsabile.
2.4. Sulla base dei principi sopra esposti, deve affermarsi che è illegale la confisca disposta ex art. 322-ter cod. pen. qualora il giudice abbia acquisito la prova dell’integrale restituzione del profitto da parte dell’imputato, posto che in tal caso la confisca determinerebbe una duplice ed ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del soggetto responsabile, in tal modo violando il principio di proporzionalità, nonché l’art.1 CEDU in tema di protezione della proprietà.
Nel caso di specie, non è contestato che entrambi i ricorrenti hanno provveduto, prima della definizione del giudizio di appello, all’integrale restituzione del profitto conseguito per effetto del reato di peculato, tant’è che proprio sulla base di tale presupposto sono state riconosciute le attenuanti generiche sia a D’Alterio che a Marotta.
Ne consegue che la Corte di appello, nel recepire il concordato, avrebbe dovuto provvedere d’ufficio a revocare la confisca del profitto del reato.
2.5. Infine, deve sottolinearsi come la rilevata illegalità della confisca, essendo comune anche alla posizione dell’imputato Marotta, non impugnante sul punto, deve estendersi anche a quest’ultimo.
In tal senso si è recentemente affermato, sia pur con riguardo ad una fattispecie non del tutto sovrapponibile, che in tema di misure di sicurezza patrimoniali, è affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio, la confisca, diretta o per equivalente, di beni futuri, trattandosi di
provvedimento ablatorio illegale, sicché, ove lo stesso riguardi più imputati, il suo annullamento deve essere disposto anche nei confronti del ricorrente che non abbia articolato specifico motivo di doglianza, a condizione che il ricorso dallo stesso proposto risulti tempestivamente depositato (Sez.2, n. 22641 del 3/6/2025, Gargiulo, Rv. 288228-03).
3. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta statuizione della confisca, che va eliminata nei confronti di entrambi i ricorrenti.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta statuizione della confisca, che elimina.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza dei ricorrenti.
Così deciso il 9 aprile 2026
Il Consigliere estensore
Paolo Di Geronimo
Il Presidente
Ercole Aprile