Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca – Inoppugnabilità – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza

Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza n.14860 del 26/02/2026 (dep. 24/04/2026)

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Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca – Inoppugnabilità – Esperibilità di opposizione – Esclusione

In tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca – Inoppugnabilità – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU – Rilevanza – Non manifesta infondatezza

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

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Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 14860 del 26/02/2026 (dep. 24/04/2026)

 

(Presidente: S. Mogini - Relatore: A. Centonze)

RITENUTO IN FATTO

1. L’iter processuale.

1.1. Il presente procedimento trae origine dall’istanza presentata congiuntamente, il 10 dicembre 2021, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, finalizzata a ottenere l’applicazione delle misure di prevenzione, personale e patrimoniale, nei confronti di A.M., ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. b), e 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Contestualmente alla richiesta di applicazione delle misure di prevenzione i Pubblici ministeri chiedevano l’adozione di un provvedimento di sequestro prodromico alla confisca, ex art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011.

Con decreto del 28 marzo 2022 il Tribunale di Roma respingeva l’istanza di sequestro, fissando l’udienza del 10 ottobre 2022 per la trattazione della richiesta di applicazione delle misure di prevenzione, che veniva accolta, come si dirà più avanti, con decreto del 15 aprile 2024.

Con decreto del 29 novembre 2022 la Corte di appello di Roma, accogliendo l’impugnazione dei Pubblici ministeri, disponeva il sequestro dei beni riconducibili ad A.M., anche per interposta persona. In tale ambito, venivano sequestrati i beni nella disponibilità della ditta individuale T. di F.R., ubicata nell’unità 21 del Centro commerciale Tiberinus s.r.l. di Capena.

Dopo l’adozione del sequestro, con decreto del 19 aprile 2023, il Giudice delegato nominato dalla Corte di appello di Roma ordinava lo sgombero dell’immobile in uso alla ditta individuale T. di F.R., il quale, a sua volta, il 16 maggio 2023, proponeva reclamo avverso tale decreto al Tribunale di Roma.

Il reclamo, con decreto del 17 maggio 2023, veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma, in quanto «mezzo di impugnazione non previsto dal d.l.vo 159/2011, che prevede ai sensi dell’art. 40, comma 4, il solo reclamo al giudice delegato avverso gli atti compiuti dall’amministratore giudiziario in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato [...]».

1.2. Nelle more, investita delle impugnazioni avverso il sequestro disposto il 29 novembre 2022, la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, con la sentenza n. 47767 del 25 ottobre 2023, dichiarava inammissibile il ricorso di A.M. e rigettava i ricorsi presentati da alcuni dei terzi interessati, tra i quali non figurava F.R.

Nella motivazione della pronuncia, tra l’altro, si affermava che i terzi interessati avrebbero potuto svolgere le proprie difese nell’udienza di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che si sarebbe dovuta celebrare davanti alla Corte di appello di Roma, la quale aveva disposto il sequestro prodromico alla confisca di prevenzione.

Si precisava, in proposito, che l’udienza di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per «evidenti ragioni sistematiche ed anche logiche [...]», doveva «essere fissata davanti al giudice che ha emesso il sequestro e che, per questo, è nelle migliori condizioni di valutare le deduzioni dei terzi» (Sez. 2, n. 47767 del 25/10/2023, M., Rv. 285445 - 01).

1.3. A seguito della pronuncia della Corte di cassazione richiamata, F.R., che fino a quel momento era rimasto estraneo al procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di A.M., con istanza del 25 giugno 2024, chiedeva alla Corte di appello di Roma, quale terzo interessato, la fissazione dell’udienza di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

A sostegno dell’istanza, si deduceva che, con il provvedimento di sequestro adottato il 29 novembre 2022, erano stati sottoposti ad ablazione una pluralità di beni, di cui F.R., nella sua qualità di titolare della ditta individuale T., disponeva legittimamente. L’istante, conseguentemente, chiedeva la revoca della misura, ex art. 23, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, sia per l’unità 21 del Centro commerciale Tiberinus s.r.l., sulla quale asseriva di vantare un diritto personale di godimento originato da un contratto di affitto di ramo d’azienda, sia per i beni mobili che si trovavano all’interno di tale immobile, di proprietà della ditta individuale T.

Con decreto del 5 luglio 2024 la Corte di appello di Roma dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza presentata da F.R., poiché il richiedente non aveva fornito alcuna prova sulla sua «effettiva posizione».

Il decreto veniva impugnato davanti alla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, che rigettava il ricorso con la sentenza n. 4743 del 14 novembre 2024.

La Corte di legittimità, prendendosi in consapevole contrasto con Sez. 2, n. 47767 del 25/10/2023, M., cit., che riguardava il ricorso proposto da altri soggetti, di cui si è detto, individuava nel Tribunale di Roma e non nella Corte di appello di Roma l’autorità giudiziaria davanti alla quale doveva essere fissata l’udienza prevista dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

In motivazione la Corte evidenziava che la tutela «del diritto di difesa del terzo è chiaramente funzionale alla più ampia assicurazione del contraddittorio nell’ambito della procedura finalizzata all’applicazione della confisca, che si svolge davanti al Tribunale [...]» (Sez. 5, n. 4743 del 14/11/2024, dep. 2025, R., Rv. 289123 - 01).

1.4. Nel frattempo, il procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di A.M. veniva definito, nel suo primo grado, dal Tribunale di Roma, con decreto del 15 aprile 2024. Con tale decreto veniva applicata al proposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e veniva disposta la confisca dell’unità 21 del Centro commerciale Tiberinus s.r.l., su cui F.R. aveva fatto valere un diritto personale di godimento derivante da un contratto di affitto di ramo d’azienda, e dei beni aziendali che lo stesso R. vantava essere di proprietà della ditta individuale T.

Avverso questo decreto A.M. e alcuni terzi interessati, tra i quali non figurava F.R., proponevano impugnazione davanti alla Corte di appello di Roma; impugnazione tuttora pendente.

In pendenza di tale giudizio, F.R., con istanza del 15 febbraio 2025, chiedeva alla Corte di appello di Roma, ex art. 23, commi 2 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011, la revoca del sequestro disposto il 29 novembre 2022 e degli atti conseguenziali, adottati in relazione ai beni di cui asseriva avere la legittimità disponibilità.

La Corte di appello di Roma, investita del ricorso, con ordinanza emessa il 4 aprile 2025, dichiarava inammissibile l’istanza di revoca.

La declaratoria di inammissibilità, innanzitutto, veniva giustificata dal fatto che l’originario sequestro doveva ritenersi interamente «assorbito dal decreto di confisca emesso dal Tribunale di Roma il 15 aprile 2024», a conclusione del giudizio di primo grado, instaurato nei confronti di A.M.

Si rilevava, al contempo, che il ricorrente, a sostegno delle sue pretese, non aveva fornito alcun elemento utile, non avendo «dedotto né provato la sua legittimazione rispetto al procedimento di prevenzione, non risultando proprietario né titolare di altri diritti reali sull’immobile oggetto di sequestro».

La Corte di appello di Roma, infine, rilevava che F.R. non era «stato neppure citato a partecipare come terzo interessato nel procedimento di confisca [...]», dimostrando, anche sotto questo profilo, la sua estraneità al sequestro, che doveva ritenersi esclusivamente incidente sulla posizione di A.M. e dei terzi, tra i quali non era compreso il ricorrente.

1.5. Avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 4 aprile 2025 F.R., a mezzo dell’Avv. Francesco Sinopoli, proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui deduceva violazione di legge, in riferimento agli artt. 10, 11, 20, 23, 24, 27, 28 d.lgs. n. 159 del 2011, 321, 665, comma 2, cod. proc. pen., 104 disp. att. cod. proc. pen.

Censurava, in particolare, il provvedimento impugnato laddove aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione disposto in relazione ai beni riconducibili alla ditta individuale T. di F.R., sull’erroneo assunto che il ricorrente non aveva dimostrato la sua legittimazione rispetto al procedimento di prevenzione, personale e patrimoniale, instaurato nei confronti di A.M.

A sostegno delle deduzioni difensive, evidenziava che il provvedimento di sequestro, emesso dalla Corte di appello di Roma il 29 novembre 2022 nei confronti di A.M., aveva determinato sia lo sgombero dell’immobile dove operava la ditta individuale T. di F.R., sia l’apprensione dei beni mobili rinvenuti al suo interno, elencati nel verbale di ricognizione e immissione in possesso dei beni sottoposti a sequestro, redatto dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Roma il 3 maggio 2023.

Evidenziava, inoltre, che la ditta individuale T. disponeva legittimamente dell’immobile - per effetto di un contratto di affitto di ramo d’azienda, stipulato con il gestore pro tempore del Centro commerciale Tiberinus s.r.l. - ed era la proprietaria dei beni che si trovavano al suo interno, da ciò derivando la sua legittimazione a chiedere la revoca del sequestro.

Tuttavia, le richieste avanzate dal ricorrente dopo il suo spossessamento erano state ritenute inammissibili.

Si chiedeva, pertanto, l’annullamento: 1) dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 4 aprile 2025; 2) del decreto emesso dalla Corte di appello di Roma il 29 novembre 2022, con cui era stato disposto il sequestro prodromico alla confisca; 3) del decreto emesso dal Giudice delegato nominato dalla Corte di appello di Roma il 19 aprile 2023 e del decreto adottato dal Tribunale di Roma il 18 maggio 2023, con cui era stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso l’originario provvedimento; 4) del decreto emesso dall’Amministratore giudiziario nominato dalla Corte di appello di Roma il 3 maggio 2023.

1.6. La Procura Generale della Corte di cassazione depositava requisitoria con la quale chiedeva l’inammissibilità del ricorso, deducendo che il ricorrente non aveva dimostrato né la sua legittimazione a ricorrere per cassazione in relazione al sequestro disposto dalla Corte di appello di Roma con decreto del 29 novembre 2022, né la tempestiva impugnazione di tale provvedimento.

1.7. Dopo la requisitoria, la difesa ha depositato una memoria nella quale si ribadisce l’esistenza dell’interesse a impugnare il provvedimento della Corte di appello di Roma del 4 aprile 2025, posto che il ricorrente, a seguito del sequestro disposto il 29 novembre 2022, era stato privato della disponibilità dei beni riconducibili alla ditta individuale T., di cui era il titolare.

Ha dedotto, inoltre, che la legittimazione di R. a ricorrere nel presente procedimento deriva dalle statuizioni della sentenza della Corte di cassazione, Quinta Sezione penale (Sez. 5, n. 4743 del 14/11/2024, dep. 2025, R., cit.), che, pronunciandosi sull’impugnazione proposta avverso il decreto adottato dalla Corte di appello di Roma il 5 luglio 2024, aveva affermato il diritto del suo assistito a ricorrere al Tribunale di Roma, ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; diritto che, a tutt’oggi, non era stato soddisfatto.

1.8. Con ordinanza emessa il 7 ottobre 2025 la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite penali.

A sostegno della rimessione, ha segnalato l’esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla possibilità - a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 del d.lgs. n. 159 del 2011, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161 - di impugnare, attraverso ricorso alla corte d’appello o alla corte di cassazione, secondo la disciplina generale di cui all’art. 10 d.lgs. cit., il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione e, nell’ipotesi negativa, alla possibilità che esso sia contestato mediante incidente di esecuzione.

La Sezione rimettente, quindi, ha passato in rassegna gli orientamenti giurisprudenziali in contrasto.

Secondo un primo orientamento, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro, non suscettibile di impugnazione, deve ritenersi consentita la proposizione di un’opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Ne consegue che l’eventuale ricorso per cassazione, laddove erroneamente presentato, deve essere qualificato come opposizione all’esecuzione, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in conformità del principio del favor impugnationis (tra le altre, Sez. 6, n. 51806 del 25/10/2018, Portalia s.r.l.; non mass.; Sez. 2, n. 4729 del 16/01/2018, Parra, Rv. 272084 - 01).

Su un versante interpretativo contrapposto, si collocano quelle pronunce che, pur ritenendo anch’esse inoppugnabile il rigetto dell’istanza di revoca del sequestro a fini di confisca, escludono la facoltà di azionare lo strumento dell’opposizione (tra le altre, Sez. 1, n. 37076 del 08/06/2023, Mendola, non mass.; Sez. 1, n. 17489 del 14/01/2022, Mattucci, Rv. 283309 - 01).

La Quinta Sezione penale, inoltre, ha segnalato che «il contrasto interpretativo potrebbe essere superato in radice [...], attraverso un’interpretazione adeguatrice di natura analogica dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, individuando «uno strumento impugnatorio all’interno del sistema della prevenzione, facendo leva sulla vocazione generale [...]» dell’art. 10 d.lgs. cit. (Sez. 5, n. 34463 del 07/10/2025, R., non mass.).

Tuttavia, una tale interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011 darebbe origine a «un conflitto potenziale che, quindi, imporrebbe in ogni caso di rimettere la questione alle Sezioni Unite» (Sez. 5, n. 34463 del 07/10/2025, R., cit.).

La Sezione rimettente, quindi, ha ritenuto inevitabile la rimessione alle Sezioni Unite.

1.9. Con decreto del 30 ottobre 2025, il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite Penali e ne ha disposto la trattazione all’odierna udienza camerale.

1.10. Il 30 gennaio 2026, l’Avvocato generale della Corte di cassazione ha depositato la sua requisitoria.

L’Avvocato generale ha premesso che l’ambito nel quale occorre collocare l’intervento delle Sezioni Unite è delimitato dall’ordinanza, emessa il 4 aprile 2025, con cui la Corte di appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca presentata da F.R. quale titolare della ditta individuale T., censurata con l’atto di impugnazione in esame.

In questa cornice, ha evidenziato che i punti nodali della questione sottoposta alle Sezioni Unite sono rappresentati da due profili ermeneutici.

Occorre, innanzitutto, valutare l’ammissibilità del ricorso per cassazione, che comporta il vaglio della legittimazione a ricorrere di F.R., quale titolare della ditta individuale T.

Occorre, inoltre, valutare la possibilità che l’istanza presentata da F.R. alla Corte di appello di Roma possa qualificarsi quale intervento del terzo interessato, ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

La rilevanza di tali profili ha indotto l’Avvocato generale a chiedere l’affermazione di quattro principi di diritto, riguardanti l’impugnazione dei provvedimenti di reiezione in esame; la competenza a fissare l’udienza di cui all’art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011; le conseguenze dell’estromissione del terzo interessato dal sequestro; la proposizione di un incidente di esecuzione da parte del terzo rimasto estraneo al giudizio sulla confisca.

L’Avvocato generale, infine, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 4 aprile 2025.

1.11. Il 16 febbraio 2026, l’Avv. Francesco Sinopoli, quale difensore di fiducia di F.R., ha depositato memoria di replica.

Con tale memoria ha ribadito la legittimazione processuale di F.R., quale titolare della ditta individuale T., operante nel Centro commerciale Tiberinus s.r.l. di Capena.

Ha, inoltre, rappresentato, che l’omessa citazione del ricorrente, pur imposta dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, ne aveva determinato l’illegittima estromissione dal procedimento di prevenzione patrimoniale.

La difesa del ricorrente, pertanto, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto.

La questione di diritto per la quale il ricorso proposto da F.R. è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: “Se, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca sia impugnabile oppure possa essere contestato mediante incidente di esecuzione ovvero attraverso ricorso alla corte d’appello o in cassazione secondo la disciplina generale di cui all’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011”.

2. La rilevanza.

Al fine di dar conto della rilevanza della questione, occorre, in via preliminare, soffermarsi sul contrasto interpretativo che ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite.

Sulla questione in esame si contrappongono due orientamenti ermeneutici.

2.1. Secondo un primo orientamento, avverso il provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, deve ritenersi ammissibile la proposizione di un’opposizione, azionata ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 51806 del 25/10/2018, Portalia s.r.l.; cit.; Sez. 2, n. 4729 del 16/01/2018, Parra, cit.).

Nella pronuncia più rappresentativa di tale orientamento, che si concludeva con la conversione in opposizione dell’originario ricorso per cassazione, espressa da Sez. 2, n. 4729 del 16/01/2018, Parra, cit., si evidenziava che «con la legge numero 161 del 17 ottobre 2017, entrata in vigore in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso, l’articolo 27 del d.lgs. 159/2011 è stato parzialmente modificato nel senso che è stato ampliato l’ambito dei provvedimenti appellabili, prevedendo l’appello anche per i provvedimenti con cui viene applicato, negato o revocato il sequestro».

Si evidenziava, al contempo, che il rigetto dell’istanza di «revoca del sequestro [...] non è espressamente previsto tra i detti provvedimenti appellabili, pertanto, deve ritenersi che continuino a trovare applicazione i [...] principi di diritto enunciati da questa Corte [...]» nel vigore della previgente disciplina dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011.

Discendeva da tali premesse testuali e sistematiche che «i provvedimenti di reiezione dell’istanza di revoca del sequestro adottati nel corso della procedura di prevenzione nei confronti del proposto, sono inoppugnabili» e che «l’unico rimedio contro il relativo decreto è l’opposizione, da proporre con la forma dell’incidente di esecuzione» (Sez. 2, n. 4729 del 16/01/2018, Parra, cit.).

Questa opzione ermeneutica si pone nel solco in continuità con analogo orientamento maturato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 3540 del 29/10/1986, Nava, Rv. 174443 - 01) e consolidatosi anteriormente alla modifica dell’art. 27 d.lgs. cit. operata dall’art. 6 legge n. 161 del 2017 (Sez. 2, n. 4400 del 13/01/2015, Ambrosio, Rv. 262373 - 01; Sez. 2, n. 20237 del 21/04/2016, Lampada, Rv. 266892 - 01).

2.2. Il contrapposto orientamento giurisprudenziale esclude sia la possibilità di impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, sia la facoltà di attivare lo strumento di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 17489 del 14/01/2022, Mattucci, cit.; Sez. 1, n. 37078 del 08/06/2023, Mendola, cit.).

Tale opzione interpretativa trae fondamento dall’assenza di norme che prevedono l’impugnazione del provvedimento di diniego dell’istanza di revoca del sequestro, che non può essere ammessa, in via interpretativa, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568 cod. proc. pen. L’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 contiene infatti un elenco tassativo delle impugnazioni proprie alle misure di prevenzione patrimoniale.

Attraverso l’intervento legislativo realizzato con legge n. 161 del 2017 (di novellazione del testo dell’art. 27) sono stati indicati in modo espresso i provvedimenti impugnabili in ambito patrimoniale», tra i quali «non compare il diniego della revoca del sequestro, pur essendo autonomamente impugnabili (con l’appello) il provvedimento applicativo del sequestro, il provvedimento reiettivo del sequestro, il provvedimento di revoca del sequestro» (Sez. 1, n. 17489 del 14/01/2022, Mattucci, cit.).

Né è possibile riconoscere all’interprete la facoltà di individuare soluzioni alternative a quella che presuppone l’applicazione rigorosa del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione nel procedimento di prevenzione patrimoniale, atteso che, nel caso in esame, non è ravvisabile alcuna normativa, che legittimerebbe un’interpretazione analogica di natura adeguatrice da parte della Corte di legittimità (Sez. 1, n. 17489 del 14/01/2022, Mattucci, cit.).

Ne discende che, secondo questa opzione, deve «escludersi che la mancata previsione della appellabilità del diniego di revoca del sequestro possa essere ritenuta una “svista” del legislatore, tale da imporre interpretazioni correttive», che, inevitabilmente, finirebbero per manipolare la consapevole volontà dello stesso legislatore, univocamente orientata a escludere la possibilità di impugnare il rigetto dell’istanza di revoca del sequestro, allorché il nuovo quadro normativo ha inteso affidare la tutela degli interessi delle parti private esclusivamente «alla previsione di autonoma impugnabilità del provvedimento genetico, vera novità introdotta con la novellazione del 2017» (Sez. 1, n. 17489 del 14/01/2022, Mattucci, cit.).

2.3. L’ordinanza di rimessione segnala peraltro - richiamando i principi affermati da Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 - 01 - che «alla luce della incompletezza della disciplina, potrebbe ipotizzarsi uno sforzo per riempire, in via interpretativa, i vuoti lasciati dal legislatore collegando l’impugnabilità del provvedimento [...] all’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011, così da riequilibrare le posizioni delle parti».

Tuttavia, nella stessa ordinanza, si è opportunamente osservato che l’interpretazione analogica di natura adeguatrice dell’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, operata alla luce dei criteri ermeneutici di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 14 preleggi, entrerebbe «in conflitto con i principi consolidati delle sezioni semplici, ingenerando un conflitto potenziale che, in ogni caso, rende necessario il ricorso alle Sezioni Unite» (Sez. 5, n. 34463 del 07/10/2025, Rossi, cit.).

2.4. Questo Collegio allargato ritiene che l’orientamento descritto al paragrafo 2.2. sia fondato sull’inequivoco tenore letterale del vigente art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 e su convergenti ragioni sistematiche.

Va premesso che, in materia di prevenzione, sono applicabili - in virtù dell’espresso rinvio operato dal comma 4 dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 e fatte salve le specificità della disciplina di settore - le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza. Risulta dunque richiamata anche la disposizione di cui all’art. 680 cod. proc. pen., il cui comma 3 prescrive l’osservanza delle «disposizioni generali sulle impugnazioni» contenute negli articoli da 568 a 592 cod. proc. pen. Tra tali disposizioni trovano dunque applicazione sicura nel procedimento di prevenzione - in quanto non derogate dalla specifica disciplina contenuta nello stesso d.lgs. n. 159 del 2011 - le regole in tema di tassatività delle impugnazioni, legittimazione e interesse a impugnare enunciate dall’art. 568 cod. proc. pen. Ne consegue che anche le ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione, anch’esse tassative, sono perimetrate dall’art. 591 cod. proc. pen. intorno ai canoni di mancanza di legittimazione o di interesse, non impugnabilità del provvedimento, assenza o assoluta genericità dei motivi, tardività, rinuncia.

2.5. La pacifica applicabilità al sotto-sistema della prevenzione del principio di tassatività dei “casi” e dei “mezzi” di impugnazione enunciato dal comma 1 dell’art. 568 cod. proc. pen. richiede che il legislatore abbia definito tali casi e mezzi, ferma restando la possibilità per l’interprete (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, cit.) di individuare, se assolutamente necessario, eventuali “sviste” del legislatore colmabili attraverso un’interpretazione in via analogica o, comunque, sistematica, purché non esorbitante dal perimetro dell’univoco tenore lessicale delle norme applicabili.

2.6. Orbene, l’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 risultante dall’intervento legislativo realizzato dall’art. 6 legge n. 161 del 2017 ha indicato in modo espresso e compiuto i provvedimenti impugnabili nel campo delle misure di prevenzione patrimoniali. Ciò ha fatto, per quanto rileva in questo caso, aggiungendo alla previgente formulazione di quella disposizione i provvedimenti di applicazione e di diniego del sequestro (oltre a quelli di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro), essendo già in precedenza prevista l’impugnazione del procedimento di revoca del sequestro.

Dunque, per il combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 27, tra i provvedimenti soggetti a impugnazione non compare il diniego della revoca del sequestro, pur essendo autonomamente impugnabili (con ricorso alla corte di appello e successivo ricorso in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011) il provvedimento applicativo del sequestro, quello reiettivo della richiesta di sequestro e quello di revoca del sequestro.

Tali conclusioni risultano avvalorate dal tenore letterale dell’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che prevede unicamente per i provvedimenti descritti nel precedente comma 1 (“contro detti provvedimenti”) l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10 relative alle impugnazioni delle misure personali applicate dall’autorità giudiziaria.

Converge nella medesima direzione il comma 3 dello stesso articolo 27, che disciplina l’esecutività dei provvedimenti di revoca del sequestro, differendola di dieci giorni rispetto alla loro comunicazione alle parti e attribuendo al pubblico ministero la facoltà di chiedere alla corte di appello la sospensione fino a quando nel procedimento di prevenzione non intervenga pronuncia definitiva in ordine al sequestro, salvo revoca da parte del giudice che procede.

Tale articolato meccanismo, specifico al provvedimento di revoca del sequestro, rende evidente che allorché nei primi due commi dell’art. 27 ci si riferisce - espressamente o per richiamo - a quel tipo di provvedimento, il legislatore non ha inteso ricomprendere nella stessa categoria anche la statuizione del giudice che neghi la restituzione del bene sequestrato su richiesta del proposto o di un terzo. Quest’ultimo tipo di provvedimento è infatti sottoposto a regime ordinario di esecutività che lascia invariato il vincolo cautelare. Inoltre, va sottolineato che il pubblico ministero non ha un proprio interesse a impugnare il diniego della revoca richiesta dalle parti private, con la conseguenza che il secondo comma dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, quando utilizza la locuzione «detti provvedimenti», si riferisce proprio - ed esclusivamente - al provvedimento di «revoca del sequestro».

Pertanto, alla stregua della rinnovata e specifica definizione del catalogo dei provvedimenti suscettibili di impugnazione operata con la novella del 2017, la giurisprudenza di legittimità ha dato continuità a quella, costante, che in precedenza aveva escluso dal novero dei provvedimenti impugnabili il diniego di revoca del sequestro (vedi, le decisioni citate ai precedenti paragrafi 2.1. e 2.2., tutte nel senso dell’inoppugnabilità dei provvedimenti reiettivi delle istanze di revoca del sequestro).

2.7. L’inoppugnabilità dei provvedimenti di diniego di revoca del sequestro - come correttamente rilevato da Sez. 1, n. 17489 del 14/01/2022, Mattucci, cit. e Sez. 1, n. 37078 del 08/06/2023, Mendola, cit. - lungi dal rappresentare una svista, costituisce una soluzione normativa frutto di una consapevole scelta.

La “mini-riforma” del 2017 ha infatti ampliato, come si è visto, il perimetro dei provvedimenti riguardanti misure di prevenzione patrimoniali suscettibili di impugnazione ai sensi dell’art. 27. La tutela degli interessi delle parti private destinatarie del sequestro è ora affidata alla previsione di autonoma impugnazione del provvedimento genetico del vincolo cautelare. Al contrario, nell’ottica legislativa, l’eventuale provvedimento negativo si risolve nel mantenimento temporaneo del vincolo di indisponibilità - in attesa della pronuncia sulla domanda di confisca, anch’essa impugnabile - che il legislatore ha valutato, nel dispiegamento della discrezionalità che gli è propria, non richiedere autonoma e specifica tutela in sede di impugnazione (così, correttamente, Sez. 1, n. 37078 del 08/06/2023, Mendola, cit.).

2.8. Proprio perché l’inoppugnabilità del provvedimento di diniego di revoca del sequestro è frutto di una precisa scelta legislativa, l’applicazione delle disposizioni generali in tema di impugnazioni (di cui si è detto al precedente punto 2.2.), ed in particolare del principio di tassatività affermato all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., preclude la possibilità che l’eventuale impugnazione possa essere convertita - o diversamente qualificata - in opposizione rivolta in sede esecutiva allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, così da attivare la sequenza di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e, quindi, dell’art. 666 cod. proc. pen., con portata rivalutativa del provvedimento emesso a conclusione della fase di opposizione: provvedimento a sua volta ricorribile per cassazione, ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen., sia pure - al pari di quanto disposto in materia di misure di prevenzione patrimoniali dal combinato disposto dagli artt. 27, commi 1 e 2, e 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 - per la sola violazione di legge.

Va quindi superato l’orientamento maturato prima della novella recata dalla legge n. 161 del 2017 (tra le altre, Sez. 2, n. 20237 del 21/04/2016, Lampada, cit.) e confermato anche successivamente (Sez. 2, n. 4729 del 16/01/2018, Parra, cit.; Sez. 6, n. 51806 del 25/10/2018, Portalia, cit.), secondo il quale, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, avverso i provvedimenti di reiezione dell’istanza di revoca del sequestro è ammessa l’opposizione, innanzi allo stesso giudice, nelle forme dell’incidente di esecuzione.

Va al riguardo ribadito che «la giurisprudenza elaborata prima della vigenza del codice antimafia - e mantenuta sino alla vigenza della legge n. 161 del 2017 - tendeva a rendere “rivedibile”, tramite la benevola interpretazione delle disposizioni in tema di incidente di esecuzione (istituto che presuppone tendenzialmente l’avvenuta formazione del giudicato) lo stesso provvedimento “genetico” di sequestro dei beni, oggi autonomamente impugnabile tramite proposizione dell’appello» (così, testualmente, e correttamente, Sez. 1, n. 17489 del 14/01/2022, Mattucci, cit.).

La necessità, avvertita prima della legge n. 161 del 2017, di consentire un controllo giurisdizionale sulla imposizione del vincolo cautelare non è meccanicamente sovrapponibile, in relazione alla nuova disciplina, con riferimento al provvedimento che, disposto il sequestro, determina solamente il mantenimento, in via provvisoria, della sua efficacia, senza mutare lo status quo.

La tutela degli interessi incisi dal sequestro è infatti ora, come si è già visto, «affidata essenzialmente alla previsione dell’autonoma impugnabilità del provvedimento genetico, dato costituente l’effettiva novità introdotta con la modifica del 2017» (così, testualmente Sez. 1, n. 37078 del 08/06/2023, Mendola, cit.).

Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente, in linea con quanto evidenziato da Sez. 1, n. 37078 del 08/06/2023, Mendola, cit., che la scelta «di espungere il provvedimento di diniego di revoca del sequestro dal novero dei provvedimenti impugnabili [...]» è espressione «della discrezionalità legislativa [...]» e non consente di ritenere esperibile, a tutela del terzo, il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

2.9. L’analisi fin qui svolta conduce all’enunciazione del seguente principio di diritto, in linea con il secondo degli orientamenti esaminati: “In tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.”

Alla luce di tale principio di diritto si pongono i dubbi di legittimità di seguito descritti, dubbi non superabili attraverso gli strumenti offerti dall’interpretazione adeguatrice.

3. L’impraticabilità di un’interpretazione adeguatrice.

L’orientamento accolto da queste Sezioni Unite che ritiene inoppugnabile il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro, sebbene rispettoso del tenore testuale e della ratio ispiratrice della modifica dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 da parte dell’art. 6 legge n. 161 del 2017, determina una disparità di trattamento tra il terzo interessato e il pubblico ministero, che incide sulla coerenza interna delle forme di tutela riconosciute alle parti del procedimento di prevenzione patrimoniale, oltre che sugli ulteriori parametri di seguito esaminati.

Si tratta, allora, di verificare se la ratio legis sottostante alla modifica dell’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 da parte dell’art. 6 legge n. 161 del 2017 consenta un’interpretazione analogica di natura adeguatrice della norma novellata ovvero imponga la rimessione alla Corte costituzionale della questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite.

3.1. A favore della soluzione ermeneutica tendente a sottoporre l’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 a un’interpretazione adeguatrice di natura analogica, giustificata dal combinato disposto degli artt. 12 e 14 preleggi, funzionale a eliminare le discrasie normative relative all’impugnazione del diniego dell’istanza di revoca del sequestro prodromico presentata dal terzo interessato, sembra militare Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, cit.

Con questa pronuncia, le Sezioni Unite, rielaborando i principi affermati da Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, Yang Xiaobo, Rv. 269590 - 01, pur ribadendo la rilevanza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione nel procedimento di prevenzione patrimoniale, affermavano che l’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, relativamente all’impugnazione del provvedimento con cui il tribunale nega l’applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. cit., lasciava all’interprete uno spazio che era «doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione, che è quello elaborato nell’art. 10 [...]».

Si riteneva, infatti, l’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 «norma generale di impugnazione, anche per il merito, delle misure di prevenzione personale, ma estensibile anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione» (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, cit.).

Le Sezioni Unite, pertanto, ritenevano ammissibile un’interpretazione adeguatrice di natura analogica dell’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 per colmare le lacune normative riscontrate con riferimento all’impugnazione del diniego dell’applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. cit.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che l’interpretazione adeguatrice di natura analogica del novellato art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, prefigurata da Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, cit., non può trovare applicazione per il rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, ostandovi i criteri ermeneutici stabiliti dagli artt. 12 e 14 preleggi.

L’interpretazione adeguatrice di natura analogica di una norma, infatti, deve escludersi, laddove il tenore letterale della disposizione non consenta di applicarla nel rispetto dell’art. 14 preleggi. Ne consegue che quando l’interpretazione letterale propone, come nel caso dell’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, un significato normativo univoco, non è possibile interpretare la norma facendo leva sui criteri esegetici offerti dall’art. 14 preleggi.

3.2. Esemplari, da questo punto di vista, appaiono i principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale 18 gennaio 2024, n. 5, che si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 30 Cost.

In questo caso, la Corte costituzionale riteneva fondata la questione sollevata, per violazione dell’art. 2 Cost., dichiarando «l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando» (Corte cost., sent. n. 5 del 2024).

Tale conclusione, secondo il Giudice delle leggi, si imponeva, perché ogni altra soluzione esegetica si sarebbe posta in una direzione contraria al significato univoco dell’art. 291, primo comma, cod. civ., il cui tenore letterale non permetteva il ricorso a un’interpretazione adeguatrice di natura analogica.

Nella stessa direzione, si muove la sentenza 4 luglio 2024, n. 148, pronunciata dalla Corte costituzionale a seguito di un’ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, che sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230-bis, primo e terzo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., 9 CDFUE, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU.

Anche in questo caso, la Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, cod. civ., nella parte «in cui non prevede come familiare anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella cui collabora anche il “convivente di fatto”». In via consequenziale, veniva dichiarata anche «l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter cod. civ.» (Corte cost., sent. n. 148 del 2024).

Un’interpretazione diversa dell’art. 230-bis, terzo comma, cod. civ., infatti, non era consentita dal tenore letterale inequivoco della norma censurata, che non contemplava, quale componente del nucleo familiare, il convivente di fatto e, quale impresa familiare, quella cui collaborava tale soggetto.

A ben vedere, in una direzione interpretativa analoga a quella prefigurata dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 5 e 148 del 2024 si era già espressa Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L., Rv. 284993 - 01, che, nel silenzio della legge, aveva ritenuto inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare rigetta la richiesta di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro probatorio.

Per risolvere la questione interpretativa sottoposta al loro vaglio chiarificatore, le Sezioni Unite, richiamando i principi affermati da Sez. U, n. 11 del 19/05/1999, Tucci, Rv. 213494 - 01, rilevavano che non era consentita l’impugnazione del diniego dell’istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio pronunciato dal giudice dell’udienza preliminare, non essendo espressamente previsto, a tale scopo, alcun rimedio processuale.

A sostegno di queste conclusioni, si evidenziava, con argomenti assolutamente pertinenti alla questione che si sta affrontando, sotto il profilo dell’applicazione dei criteri interpretativi previsti dagli artt. 12 e 14 preleggi all’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, che il «principio costituzionale di cui all’articolo 101, secondo comma, Cost., non si limita a sancire l’indipendenza esterna ed interna dei giudici, ma introduce un principio di legalità processuale che si traduce [...] nella fedeltà del giudice al tenore letterale della disposizione normativa quale canone fondamentale di interpretazione cui si deve attenere» (Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L., cit.).

3.3. Facendo applicazione dei principi richiamati, la soluzione che prefigura la possibilità di un’interpretazione adeguatrice di natura analogica dell’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, per risolvere il problema dell’impugnazione del provvedimento di reiezione dell’istanza di revoca del sequestro prodromico presentata dal terzo, non risulta percorribile.

Osta, infatti, a una tale soluzione il tenore letterale dell’art. 27, commi 1, 2, 3 e 3-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, così come modificato dall’art. 6 legge n. 161 del 2017, con cui si è innovato il sistema delle impugnazioni proprio della misura di prevenzione patrimoniale della confisca (Titolo II, Capo II) apportando, sulla scorta delle proposte suggerite da diverse Commissioni ministeriali, una meditata modifica al regime previgente, anche per effetto e con riferimento al richiamo operato dal secondo comma dell’art. 27 alle impugnazioni previste dall’art. 10 d.lgs. cit. per le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria (Titolo I, Capo II, Sezione II).

L’esorbitanza dal perimetro di significato di tali disposizioni – del resto coerente con la loro collocazione e la loro esegesi sistematica – comporterebbe un’applicazione contra legem delle norme controverse, alla luce dei criteri interpretativi di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 14 preleggi.

Conclusioni, queste, rafforzate dalla considerazione del “valore” delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale: invero «le esigenze di certezza, particolarmente avvertite nella materia processuale,» convergono nell’attribuire alla pronuncia additiva del Giudice delle leggi i connotati di «un rimedio funzionale alle citate esigenze» (Corte cost., sent. n. 45 del 2023).

Nel caso di specie, inoltre, la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011 è rilevante per la decisione, controvertendosi della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 4 aprile 2025 sull’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione emesso dalla stessa Corte il 29 novembre 2022, presentata da F.R. Nè è dubitabile che, nel nostro caso, le disposizioni censurate siano applicabili nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa incidere sull’esercizio della funzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo [...], come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza 18 luglio 2024, n. 135.

3.4. In definitiva, escludendo la possibilità che F.R. possa impugnare la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revoca controversa, la sua posizione, pur se in ipotesi pesantemente incisa dal sequestro adottato nei confronti del proposto A.M., riceverebbe una tutela inadeguata e irragionevolmente asimmetrica rispetto a quella riconosciuta al pubblico ministero dall’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, la cui applicazione al caso di specie impone di ritenere la questione di legittimità, anche sotto questo profilo, rilevante, in linea con i parametri affermati, in tempi recenti, dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 80 del 2024; Corte cost., sent. n. 50 del 2024).

4. La non manifesta infondatezza.

4.1. Nelle cornice descritta nei paragrafi precedenti, è incontroverso che se il giudice della prevenzione accoglie la richiesta di revoca presentata dal terzo, il pubblico ministero può impugnare il provvedimento con il rimedio processuale riconosciutogli dall’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Diversamente, se il giudice della prevenzione ritiene di non accogliere l’istanza di revoca del sequestro avanzata dal terzo, questi non dispone di strumenti idonei a rimuovere il provvedimento reiettivo pronunciato nei suoi confronti.

Questa asimmetria processuale assume un elevato rilievo negativo, atteso che – fino a quando non viene assorbito dalla confisca, il che si verifica solo con il passaggio in giudicato del provvedimento che la dispone – il titolo posto a fondamento dello spossessamento della parte privata è costituito unicamente dal sequestro, come affermato da questa Corte fin da Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01. Misura cautelare, quest’ultima, che, dunque, è suscettibile di incidere, significativamente e per un rilevante lasso temporale, sulla piena disponibilità dei beni da parte dell’istante.

Né l’autonoma impugnabilità della confisca di prevenzione, conclusa la fase cautelare instaurata con il sequestro, tutela adeguatamente l’interesse della parte privata a ottenere la rimozione immediata del vincolo provvisorio, che, anche dopo l’intervento novellatore del 2017, è rimasto sprovvisto di un rimedio idoneo a contrastare il diniego di revoca del sequestro.

D’altra parte, la rimessione al Giudice delle leggi risulta inevitabile, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, che, con affermazione di portata generale anche se riferita al processo penale, ha avuto modo di rimarcare che il potere di impugnazione «viene a correlarsi anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza di fronte a sollecitazioni di segno inverso» (Corte cost., sent. n. 26 del 2007).

4.2. Le conclusioni circa la non manifesta infondatezza della questione in esame sembrano avvalorate dai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2019, n. 24, con cui veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423; dell’art. 19 legge 22 maggio 1975, n. 152; degli artt. 4, comma 1, lett. c), e 16 d.lgs. n. 159 del 2011.

Con questa pronuncia, il Giudice delle leggi, prendendo le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale 16 dicembre 1980, n. 177 e muovendosi nel solco delineato da Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01, evidenziava che le misure di prevenzione patrimoniale, pur non avendo natura sanzionatoria, connotandosi per il perseguimento di obiettivi ripristinatori, incidono «pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU)» (Corte cost., sent. n. 24 del 2019).

Si evidenziava, al contempo, che le misure ablatorie, proprio per la loro attitudine a incidere su beni di rilievo costituzionale e convenzionale, soggiacevano «al combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra cui – segnatamente –: a) la sua previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) che possa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qualità della “base legale” della restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); b) l’essere la restrizione “necessaria” rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU), e pertanto proporzionata rispetto a tali obiettivi, ciò che rappresenta un requisito di sistema anche nell’ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblica autorità che incide sui diritti dell’individuo, alla luce dell’art. 3 Cost.; nonché c) la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che – pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale – deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni “giusto” processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU [...]), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta» (Corte cost., sent. n. 24 del 2019, cit.).

Da queste premesse discendeva – in linea con i principi affermati da Corte EDU, 05/01/2010, Bongiorno c. Italia, n. 4514/07; Corte EDU, 15/06/1999, Prisco c. Italia, n. 38662/97; Corte EDU, 22/02/1994, Raimondo c. Italia, n. 12954/87, richiamati dalla pronuncia in esame – che, sul piano delle garanzie giurisdizionali funzionali alla tutela dei propri diritti, riconosciuti dal combinato disposto degli artt. 41, 42 Cost. e 1 Prot. add. CEDU, il terzo interessato, quale destinatario di un provvedimento ablatorio che incide significativamente sulla sua sfera privata, deve essere posto nelle condizioni di potere esercitare le proprie difese senza limitazioni ingiustificate e irragionevoli. Tali limitazioni processuali, infatti, si porrebbero in contrasto, sul piano costituzionale, con gli artt. 3, secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo, Cost., sul piano convenzionale, con l’art. 6, par. 1, CEDU.

Su questi temi, in tempi recenti, Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288900 - 01, richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, ribadiva la necessità di garantire, nel rispetto del principio di effettività del diritto di difesa, la pienezza dei poteri processuali al terzo nel procedimento di prevenzione patrimoniale - sia pure nei limiti delle sue prerogative, finalizzate a «rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati [...]» - incidendo le misure ablatorie sui diritti di proprietà e di iniziativa economica di tali soggetti, tutelati dal combinato disposto degli artt. 41, 42 Cost. e 1 Prot. add. CEDU. Né potrebbe essere diversamente, atteso che in un «giudizio che coinvolge la proprietà, uno dei diritti fondamentali del sistema giuridico italiano e convenzionale, emerge [...] nitida la necessità di un accertamento esaustivo che, in ossequio anche al principio di effettività del diritto di difesa, rifugga da scorciatoie ed automatismi probatori e si fondi su un quadro circostanziato che renda legittima e proporzionata la privazione, nei confronti del proposto e dei terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare, dei profitti derivanti da attività criminali».

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4.3. Sul piano convenzionale, invece, la scelta di rimettere alla Corte costituzionale la questione ermeneutica in esame è corroborata dai principi affermati nella decisione adottata dalla Corte EDU nel caso Isaia e altri contro Italia (Corte EDU, 25/09/2025, Isaia e altri c. Italia, nn. 36551/22, 36926/22, 37907/22), nella quale, sulla base di un’accurata ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale nazionale, valutato alla luce dei parametri convenzionali, si giungeva a importanti conclusioni in ordine ai poteri processuali riconosciuti alle parti private nel procedimento di prevenzione patrimoniale.

La Corte di Strasburgo, infatti, muovendosi nel solco ermeneutico delineato, da ultimo, da Corte EDU, 21/01/2025, Garofalo e altri c. Italia, n. 47269/18, §§ 59-76, osservava che le misure di prevenzione patrimoniale richiedono un apprezzamento finalizzato a verificare se il soggetto inciso abbia beni la cui origine lecita non può essere dimostrata. Il perseguimento di questi obiettivi rende evidente che le misure ablatorie non perseguono una funzione sanzionatoria - come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, espressamente richiamata sul punto -, ma ripristinatoria, presentando connotazioni che le rendono, lato sensu, assimilabili agli strumenti giurisdizionali civili finalizzati a impedire l’arricchimento ingiustificato dei soggetti privati.

Da tale inquadramento ripristinatorio discende che i terzi interessati, i cui beni sono incisi da una misura di prevenzione patrimoniale, provvisoria o definitiva, devono essere posti nelle condizioni di potere esercitare i propri diritti di difesa senza ingiustificate e irragionevoli limitazioni. Il riconoscimento di questi poteri processuali, dunque, è indispensabile per consentire ai terzi, in ossequio al principio di effettività del diritto di difesa di cui all’art. 6 CEDU, di tutelare adeguatamente i propri diritti di proprietà e quelli personali di godimento e di iniziativa economica, garantiti dal combinato disposto degli artt. 41, 42 Cost. e 1 Prot. add. CEDU, al contrario di quanto sembra riscontrarsi per il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, per il quale l’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, non prevede alcun rimedio processuale.

Appare, quindi, necessaria la previsione di strumenti funzionali ad assicurare il contemperamento tra due esigenze differenti, rappresentate, per un verso, dal raggiungimento degli obiettivi ripristinatori perseguiti attraverso l’adozione delle misure di prevenzione patrimoniale, per altro verso, dalla tutela dei diritti di proprietà e di iniziativa economica delle parti private, riconosciuti dagli artt. 41, 42 Cost. e 1 Prot. add. CEDU. e garantiti, sul piano processuale, dagli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 CEDU.

D’altra parte, come da tempo ribadito dai Giudici di Strasburgo, a proposito della necessità di contemperare le richiamate esigenze, garantendo un’attivazione incisiva ma pienamente legittima dei poteri ablatori statali nei confronti di soggetti privati, la sottrazione all’economia illegale di beni di origine criminosa mira a proteggere il sistema economico legale e «costituisce l’esercizio di una forma di autorità statale particolarmente intensa [...] che, purché rispettosa dei diritti umani, merita di essere riconosciuta [...]» (Corte EDU, 25/09/2025, Isaia e altri c. Italia, cit., § 88).

Questo inquadramento delle misure di prevenzione patrimoniale, inevitabilmente, comporta la loro sottoposizione a un controllo giurisdizionale rigoroso e rispettoso dei poteri delle parti processuali, imponendo che il riconoscimento di un collegamento tra beni e attività illecite non sia giustificato da mere presunzioni, ma sia sorretto da elementi convergenti, soprattutto quando l’ablazione coinvolga la posizione di terzi estranei al procedimento di prevenzione patrimoniale, come, in più occasioni, ribadito dalla Corte EDU (tra le altre, Corte EDU, Capitani e Campanella c. Italia, 17/05/2011, n. 2024/99; Corte EDU, 04/09/2001, Riela e altri c. Italia, n. 57439/99; Corte EDU, 05/07/2001, Arcuri c. Italia, n. 52024/99).

5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione.

Consegue a tali statuizioni, a norma dall’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente procedimento, con l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La Cancelleria, infine, provvederà alla notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

P.Q.M.

Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Protocollo addizionale CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione.

Sospende il presente procedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso il 26/02/2026.

Il Componente estensore
Alessandro Centonze

Il Presidente
Stefano Mogini

Depositato in Cancelleria
Roma, il 24 APR. 2026

Il Funzionario Giudiziario
Rosa COZZOLINO

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