Anche a seguito della modifica dell’art. 572 cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b), legge 2 dicembre 2025, n. 181, mediante l’inclusione nel novero dei soggetti passivi della persona non più convivente «… nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincolo nascente dalla filiazione», il delitto di maltrattamenti concorre con quello di atti persecutori aggravati, di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., nel caso di comportamenti violenti e molesti che, sorti nell’ambito della comunità familiare, siano proseguiti dopo la cessazione della convivenza tra soggetto agente e persona offesa, posto che non v’è assorbimento delle condotte criminose successive alla cessazione della convivenza in quelle maltrattanti ad esse precedenti e non può applicarsi retroattivamente l’indicata novella, in ragione della sua natura di norma penale sfavorevole.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n. 14882 del 17/03/2026 (dep. 24/04/2026)
(Gaetano De Amicis - Presidente; Angelo Capozzi - Relatore)
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall’imputato I. M. avverso la sentenza emessa il 17.04.2024 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta all’imputato, riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi a (art. 572, comma 1 e 2, cod. pen ai danni della convivente in stato di gravidanza e in presenza del figlio minore) e b (art. 612-bis cod. pen. ai danni della stessa donna, dopo la cessazione della convivenza) e condannato a pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale in relazione all’applicazione della continuazione del delitto di cui al capo b, dovendosi lo stesso ritenersi assorbito nel reato di maltrattamenti di cui al capo a, in costanza della relazione fra l’agente e la persona offesa determinata dal rapporto di filiazione.
La pronuncia impugnata si pone in contrasto con l’orientamento di legittimità espresso più volte a riguardo di analoghe fattispecie e non considera la clausola di sussidiarietà del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 572, comma 2, cod. pen. in relazione alla mancanza di accessibilità conoscitiva del lattante e alla presenza del test compiuto dalla parte offesa in data 28/08/2022, nel quale esclude maltrattamenti durante la gravidanza.
3. Il procedimento, inviato alla settima sezione, è stato rimesso alla sezione ordinaria per la sua trattazione.
4. Nelle more sono pervenuti motivi nuovi da parte del ricorrente con riferimento al secondo motivo di ricorso, deducendo difetto di un accertamento di merito circa: a) la mappatura cronologica degli episodi di maltrattamento in presenza del minore; b) la prova dell’effettiva percezione da parte del minore, non meramente «presenza domestica»; c) valutazione della qualità degli episodi (modalità, intensità, contesto relazionale) e d) stima del rischio evolutivo sulla base di indicatori fattuali. Inoltre, secondo il ricorrente, resta da comprendere se tale accertamento debba investire anche il secondo segmento di cui all’aggravante ex art. 572, co. 2, cod. pen. contestato all’imputato, circa i maltrattamenti in danno della compagna, anche nel periodo in cui si trovava in stato di gravidanza; ovvero anche in questo caso la Corte distrettuale, a seguito di analoga critica di questa difesa alla sentenza di primo grado, indica un singolo episodio.
5. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell’assorbimento del reato di atti persecutori contestato al capo b) nel reato di maltrattamenti ipotizzato al capo a), con conseguente rideterminazione della pena, e rigettare il ricorso nel resto.
6. Sono pervenute conclusioni scritte della parte civile per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente rilevarsi che non si può tenere conto delle conclusioni scritte della parte civile, che non è comparsa in udienza, in costanza della trattazione orale del ricorso. Invero, nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese. (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03).
2. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
3. Il primo motivo è infondato.
3.1. La sentenza impugnata ha escluso l’assorbimento dedotto dal ricorrente, condividendo l’orientamento espresso dalla prima decisione, che ha richiamato Sez. 6, n. 31390 del 2023, Rv. 285087, secondo la quale, in tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” di cui all’art. 572 cod. pen. nell’accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall’imputato dopo la cessazione della convivenza “more uxorio” con la persona offesa (Sez. 6, n. 31390 del 30/03/2023, P., Rv. 285087 - 01) ed escludendo la rilevanza, ai fini del vincolo, della presenza del figlio, anche perché le condotte dell’imputato non si sono dipanate nell’ambito dei contatti con la donna destinati all’esercizio della genitorialità ma, talvolta, usando lo stesso minore come pretesto di contatto (v. pag. 18 della prima sentenza).
3.2. L’indirizzo richiamato dalla decisione, valorizza il monito della Corte costituzionale che, con sentenza n. 98 del 2021, ha delineato i rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, esortando l’interprete a non dilatare il significato letterale del termine “convivenza” fino a ricomprendere al suo interno rapporti precari o permanenze occasionali di un partner nell’abitazione dell’altro, pena, altrimenti, la violazione del principio di tassatività di cui all’art. 25 Cost. e l’accesso a forme di analogia in malam partem in favore della più grave fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen. Di conseguenza, secondo tale orientamento, la mera filiazione comune, implicando rapporti unidirezionali dei genitori nell’interesse del figlio, non genera alcun autonomo o ulteriore rapporto di tipo familiare tra il padre e la madre, sicché resta estranea all’ambito di tutela accordata dal delitto di maltrattamenti in famiglia.
3.3. L’indirizzo ha inteso superare un precedente orientamento, secondo il quale il delitto di maltrattamenti in famiglia è sempre configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente qualora l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla comune filiazione (Sez. 2, n. 43846 del 29/09/2023, V., Rv. 285330; Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020; Sez. 2, n. 39331 del 05/07/2016, S., Rv. 267915; Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C., Rv. 262078).
3.4. Il legislatore del 2025 ha incluso espressamente la relazione fra genitori non più conviventi all’interno di quei rapporti meritevoli della protezione nell’ambito dell’art. 572 cod. pen. prevedendo, all’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, legge n. 181 del 2025 che, nella platea dei soggetti passivi, rientri anche «la persona non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione».
3.5. Ritiene questo Collegio che non può darsi rilievo, al fine di sostenere l’assorbimento della condotta di stalking in quella di maltrattamenti, alla modifica apportata all’art. 572 c.p. che ha esteso la fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen., includendovi i rapporti tra agente e vittima determinati dalla filiazione.
Innanzitutto, manca radicalmente qualsiasi assorbimento delle condotte criminose successive alla cessazione della convivenza, in quelle maltrattanti ad essa precedenti, integrando le prime una condotta criminosa, a prescindere dalla loro qualificazione nell’una o nell’altra previsione.
In secondo luogo, non può applicarsi la predetta novella a condotte antecedenti alla sua entrata in vigore, in ragione del divieto di retroattività della fattispecie penale sfavorevole.
4. Il secondo motivo e il motivo nuovo sono infondati.
4.1. Quanto alla aggravante correlata alla presenza del figlio minore, la censura è riferita ad un solo episodio, designandosi la sua genericità rispetto alla doglianza in appello che – invece – aveva dedotto la completa assenza di episodi a riguardo (v. pag. 3 dell’atto di appello).
In ogni caso, questo Collegio ritiene di dover condividere l’orientamento - affermato in analoga fattispecie relativa al delitto di maltrattamenti in famiglia posti in essere alla presenza di un minore di pochi mesi di vita - secondo il quale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, prevista dall’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., non è necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza (Sez. 6, n. 55833 del 18/10/2017, V., Rv. 271670 - 01) e il principio può essere affermato anche nel caso di specie - al di là della specialità della aggravante - in ragione della sovrapponibilità della circostanza prevista dall’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. a quella in parola.
Nell’affermare il principio, è stato condivisibilmente argomentato che, ai fini della integrazione della circostanza aggravante, è «sufficiente che il minore sia esposto alla percezione degli atti di violenza e che non sia in alcun modo richiesto che questi sia anche in grado, per il grado di maturità psicofisica conseguito, di realizzare, di comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza. Tale conclusione esegetica discende dalla piana lettura della disposizione, interpretata secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse - in conformità all’art. 12 delle Preleggi -, là dove prevede esclusivamente che l’azione si svolga “in presenza” del minore e non richiede, in nessuna parte, che questi abbia raggiunto un’età o un grado di sviluppo intellettivo o psicologico tale da poter apprezzare la natura violenta o offensiva dell’agire che venga perpetrato intorno a sé. Non potrebbe, pertanto, non risultare arbitraria l’introduzione per via interpretativa - giurisprudenziale - di una qualunque limitazione non prevista dal legislatore all’applicazione della fattispecie correlata all’età o al livello di maturità del soggetto che assista, suo malgrado, alle condotte vessatorie.[...]La lettura privilegiata si appalesa, d’altronde, coerente con la ratio dell’elemento circostanziale, che si correla all’esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, a cagione dell’incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultano più vulnerabili e, dunque, più sensibili ed esposti ai riverberi negativi degli agiti aggressivi che siano realizzati in loro presenza. Non è revocabile in dubbio il maggior disvalore della condotta maltrattante che sia posta in essere da un soggetto nei confronti di un altro in presenza di un minore, costretto ad essere suo malgrado spettatore delle manifestazioni di violenza, fisica o morale. Da un punto di vista oggettivo, l’azione aggressiva viene ad avere uno spettro più ampio, là dove va ad attingere una pluralità di soggetti anziché il solo partner, e realizza un’offesa di più grave intensità al bene tutelato dalla norma (la famiglia), comportando inevitabili ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata; dal punto di vista dell’elemento soggettivo, manifesta una deliberata e consapevole trascuratezza dell’agente verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali dei figli [...]La lettura ermeneutica proposta è conforme all’insegnamento espresso da questa Corte in relazione ad altre ipotesi delittuose. In particolare, in materia di diffamazione, si è ritenuto integrato il requisito della comunicazione con più persone anche quando le frasi offensive siano pronunciate alla presenza di un adulto e di minori in tenera età (nella specie di due e quattro anni) qualora questi, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, ne abbiano colto la generica portata lesiva, tanto da esserne rimasti turbati e diventino potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori (Sez. 5, n. 16108 del 23/02/2017, L., Rv. 270672)». A tale ultima considerazione può essere aggiunta anche l’ulteriore decisione espressa da Sez. 3, n. 46236 del 05/06/2024, A., Rv. 287203 - in fattispecie relativa a delitto di violenza sessuale posto in essere alla presenza di un minore di poco più di un anno - secondo la quale, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., la prescritta “presenza” del minore alla commissione del fatto postula la sola percezione visiva o auditiva di quanto accaduto da parte del predetto, indipendentemente dalla sua età, dal grado di maturazione psico-fisica raggiunto o dalla capacità di registrare e interiorizzare gli eventi delittuosi.
Cosicché, in conclusione, il dato testuale dell’art. 572, comma 2, cod. pen. non richiede, per il riconoscimento della aggravante, alcuna indagine, da parte del Giudice di merito, sulla concreta incidenza della condotta sulla personalità del minore, alla cui presenza la condotta è realizzata.
4.2. Quanto alla aggravante correlata allo stato di gravidanza, la censura è genericamente proposta, rispetto al doppio conforme accertamento in ordine al comportamento maltrattante tenuto dal ricorrente in tutte le evoluzioni del rapporto – prima della nascita del figlio, durante la gravidanza e dopo la nascita del figlio (v. pag. 17 della prima sentenza) – e della motivazione della sentenza impugnata (v. par. 1.3.), sulla ragione spiegata dalla parte offesa, in sede di controesame difensivo, in ordine alla risposta data ai sanitari, dopo la colluttazione con il ricorrente verificatasi durante la gravidanza e a seguito della quale partirono le contrazioni.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presidente
Gaetano De Amicis
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 24 APR 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele