Corruzione – Funzioni pubbliche elettive – Misure cautelari – Esigenze cautelari – Attualità – Motivazione rafforzata – Ruolo politico

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.15852 del 04/03/2026 (dep. 30/04/2026)

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Misure cautelari personali – Corruzione – Funzioni pubbliche elettive – Esigenze cautelari – Attualità – Pericolo di reiterazione – Inquinamento probatorio – Motivazione rafforzata – Motivazione congetturale – Art. 274 c.p.p.

In tema di misure cautelari personali applicate in procedimenti per corruzione nei confronti di soggetti titolari di funzioni pubbliche elettive, quando gli elementi valorizzati per fondare il pericolo di reiterazione o il pericolo di inquinamento probatorio risalgano a un tempo non recente e, nel periodo successivo, l’indagato non risulti coinvolto in ulteriori vicende di rilievo penale o connotate da opacità amministrativa, il giudice deve offrire una motivazione rafforzata sull’attualità delle esigenze cautelari; il pericolo di inquinamento probatorio, in particolare, non può fondarsi su una motivazione meramente assertiva o congetturale, né sul solo rilievo che non possa escludersi l’eventualità di future condotte di avvicinamento ai soggetti coinvolti nel procedimento.

Reati contro la pubblica amministrazione – Funzioni pubbliche elettive – Consigliere regionale – Ruolo politico – Movimento politico – Corruzione per l’esercizio della funzione – Traffico di influenze illecite – Poteri pubblici tipici – Influenza politica – Art. 318 c.p. – Art. 346-bis c.p.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, con riferimento ai titolari di funzioni pubbliche elettive, occorre distinguere la capacità di influenza derivante dalla funzione pubblica rivestita da quella conseguente al mero ruolo assunto all’interno di un movimento politico; pertanto, nel valutare se i fatti siano riconducibili all’art. 318 c.p. o all’art. 346-bis c.p., il giudice deve verificare se l’influenza esercitata derivi dai poteri pubblici tipici dell’ufficio rappresentativo ovvero dal solo peso politico o relazionale del soggetto.

  • Cfr. Cass. pen. 1245/2024; Cass. pen. 51688/2014.

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Cassazione penale sez. VI, sentenza 04/03/2026 (ud. 30/04/2026) n. 15852

(Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente; Dott. NATALE Andrea – Relatore)

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha applicato nei confronti di Ti.En., consigliere regionale della Regione Lazio, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a quattro ipotesi di violazione dell'art. 318 cod. pen.

2. Il ricorrente impugna la citata ordinanza, articolando sette motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge penale in relazione all'art. 318 cod. pen. Secondo il ricorrente, difettano gli elementi costitutivi della fattispecie contestata ai capi 2-3-4-5; infatti, il ricorrente, quale consigliere regionale: (i) non ha poteri su alcuna delle "pratiche" oggetto di considerazione negli addebiti cautelari, di competenza di figure amministrative dell'amministrazione regionale o, addirittura, di competenza di altre amministrazioni; (ii) non ha influenza nemmeno di fatto su detti procedimenti amministrativi, tanto che "è sempre accaduto il contrario rispetto ai desiderata del consigliere regionale". Difetta poi la prova dell'accordo corruttivo, che sarebbe stato "solo presunto" in tutte le vicende oggetto di indagine. Né vi sarebbe dimostrazione dell'esistenza di utilità ricevute da Ti.En.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale (art. 318 cod. pen.) in relazione al capo 2). In tale addebito, si contesta a Ti.En. la corruzione per l'esercizio della funzione ad opera di Ci., nell'interesse del privato ICOT (che conduce una struttura sanitaria privata convenzionata con il servizio sanitario pubblico).

Nella procedura relativa all'aumento dei posti letto per lungo degenti e alla revisione del budget finanziario per determinate procedure diagnostiche, Ti.En. non ha alcuna competenza pubblicistica (essendo la materia di competenza degli organi amministrativi e - sul versante del decisore politico - di competenza del Presidente della Regione Lazio).

Difetta altresì l'accordo corruttivo, considerato che le interlocuzioni avute da Ti.En. sono intercorse con una persona priva di poteri decisionali all'interno di ICOT (sicché viene meno la dimostrazione di un patto che ponga in relazione sinallagmatica l'utilità promessa - di cui si contesta altresì l'esistenza - con l'asservimento della funzione da parte di quest'ultimo).

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (art. 318 cod. pen.) in relazione al capo 3). In tale addebito, si contesta a Ti.En. la corruzione per l'esercizio della funzione in relazione all'interessamento in una vicenda di affidamento di un appalto in materia di rifiuti di interesse della società Refecta Srl in cambio di un'assunzione e dell'acquisto di tessere del partito politico di appartenenza del pubblico ufficiale.

Il Consigliere regionale Ti.En. non ha alcun ruolo, né alcuna potestà di influenza sulle procedure di affidamento dei rifiuti, di esclusiva competenza del comune. Non vi è prova del pactum sceleris; né risulta configurabile alcuna utilità indebita in capo al ricorrente, posto che l'assunzione di una persona di interesse del pubblico ufficiale non sarebbe nemmeno avvenuta, al pari delle altre che il consigliere regionale avrebbe in qualche modo sollecitato. Né può integrare una indebita utilità la sottoscrizione di tessere del partito. L'ordinanza impugnata, sul punto, offre una ricostruzione illogica: il diritto al voto all'interno del Congresso del citato partito politico era esercitabile solo per le persone tesserate prima di una certa data; di qui, l'illogicità della ricostruzione del Tribunale, posto che detti tesseramenti non avrebbero comunque assicurato a Ti.En. di aumentare il proprio peso politico all'interno del Congresso.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (art. 318 cod. pen.) in relazione al capo 4). In tale addebito, si contesta a Ti.En. la corruzione per l'esercizio della funzione in relazione all'interessamento in una vicenda relativa al rilascio di un'autorizzazione per l'apertura di un centro odontoiatrico , in cambio di un'assunzione.

Anche in relazione a tale vicenda difettano i poteri del consigliere regionale all'interno della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Difetta altresì il pactum sceleris. Il presunto patto coinvolgerebbe figure che non potevano rispettare quanto oggetto di accordo: il pubblico ufficiale non aveva il potere amministrativo; il privato non aveva il potere di disporre dell'utilità promessa; il presunto beneficiario dell'accordo è addirittura soggetto estraneo al patto (e al procedimento penale).

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (art. 318 cod. pen.) in relazione al capo 5). In tale addebito, si contesta a Ti.En. la corruzione per l'esercizio della funzione in relazione al tentativo di influenzare alcune procedure amministrative di interesse di società ricollegabili al privato Mo., in cambio di un'assunzione e dell'elargizione di una somma di danaro.

In relazione a tale addebito, si richiama - ancora una volta - l'assenza di poteri funzionali in capo al consigliere regionale Ti.En., tali da consentirgli di incidere sulle procedure che interessavano il privato e si sottolinea come gli interessi di quest'ultimo non abbiano trovato soddisfazione alcuna (essendo stata revocata in autotutela la determinazione di riconoscere una somma a rimborso degli extra-costi ed essendo la società di Mo. risultata soccombente nelle procedure di gara che la interessavano).

2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in relazione a tutti gli addebiti. I fatti descritti nelle varie contestazioni di reato - a tutto concedere - avrebbero dovuto essere qualificati come violazione dell'art. 346-bis cod. pen. e non come corruzione per esercizio della funzione. Anche a voler ritenere dimostrati i fatti, l'assenza di poteri funzionali in capo a Ti.En. rende evidente che quest'ultimo, al più, ha agito come "mero intermediario", con conseguente sussunzione dei fatti nel perimetro applicativo dell'art. 346-bis cod. pen.

2.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari considerate dal Tribunale.

3. Nella memoria depositata - con argomenti poi reiterati nella discussione orale - il Procuratore generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

4. L'Avv Pasquale Cardillo Cupo ha depositato memoria difensiva nella quale - richiamando giurisprudenza di legittimità ritenuta pertinente - di fatto ribadisce il contenuto dei motivi di ricorso sopra sintetizzati, successivamente ribaditi anche nel corso della discussione orale.

5. All'udienza in camera di consiglio del 4 marzo 2026 le parti hanno ribadito gli argomenti sopra sintetizzati, concludendo come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È utile muovere dall'esame dei motivi nei quali si deducono vizi di motivazione relativi alla ricostruzione fattuale proposta nell'ordinanza impugnata (si tratta dei motivi dal secondo al quinto, relativi all'esistenza di un "patto"; alla individuazione delle utilità date o promesse; alla loro natura di "corrispettivo" rispetto alla attivazione e all'interessamento di Ti.En. nelle varie vicende).

1.1. Si tratta di motivi inammissibili in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

1.2. Con riferimento al capo 2), l'ordinanza impugnata ricostruisce in modo non manifestamente illogico la vicenda, nella quale si contesta al consigliere regionale Ti.En. di avere accettato utilità dal direttore generale di una società che gestiva una struttura sanitaria, in cambio del suo impegno a parlare con il Direttore regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria, e con il Presidente della Giunta regionale per discutere del possibile ampliamento dei posti letto del reparto di lungo-degenza e di medicina generale e in cambio del suo interessamento a parlare con un direttore generale dell'ASI, in merito alla revisione del budget finanziario per l'espletamento di alcuni esami di diagnostica per immagini in regime convenzionato (questioni logicamente ricostruite alle pag. 13-19 dell'ordinanza impugnata).

Con riferimento al capo 3), l'ordinanza impugnata ricostruisce congruamente la vicenda, individuando le utilità promesse a Ti.En., in cambio dell'impegno di quest'ultimo ad attivarsi per ottenere la calendarizzazione di un incontro tra il privato con un consulente del Comune di Latina e con un assessore regionale (essendo l'imprenditore interessato ad ottenere dal comune l'estensione della durata di un affidamento - inizialmente ottenuto dalla società solo in via emergenziale - di un servizio per lo smaltimento di alcuni rifiuti; cfr. ordinanza impugnata, pag. 19-27).

Con riferimento al capo 4), il Tribunale ricostruisce accuratamente la vicenda, nella quale si contesta a Ti.En. di avere accettato utilità, in cambio del suo interessamento presso le competenti strutture della Regione Lazio per il rilascio di una autorizzazione all'apertura di un centro odontoiatrico (cfr. ordinanza impugnata, pag. 27-29).

Anche con riferimento al capo 5), l'ordinanza impugnata ricostruisce congruamente i fatti. Il Tribunale - con motivazione non illogica - individua le utilità promesse a Ti.En. (cfr. ordinanza impugnata, pag. 30-36) e le pone in collegamento con l'interessamento di quest'ultimo presso gli organi regionali per assicurare che l'azione amministrativa sia conforme agli interessi del privato. Si tratta di due vicende. Nella prima, il Consigliere regionale Ti.En. si sarebbe adoperato per fare in modo che non si procedesse ad una gara per l'affidamento di un servizio che il privato era intenzionato ad offrire in via sperimentale (e al di fuori delle procedure di gara) ad una ASL (cfr. ordinanza impugnata, pag. 36-39). Nella seconda, Ti.En. avrebbe assicurato la disponibilità ad attivarsi presso i pubblici funzionari, oltre che con il Direttore Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e con il Presidente della Giunta regionale per tentare di evitare che venisse revocato un provvedimento di un adeguamento dei corrispettivi a fronte di extra-costi relativi all'affidamento di un pubblico servizio (cfr. ordinanza impugnata, pag. 39-42).

1.3. In definitiva: nel caso in esame, nella ampia e accurata ricostruzione fattuale, il Tribunale di Roma ha valorizzato elementi indiziari di cui non si deduce il travisamento; ha dato conto in modo non manifestamente illogico delle ragioni per cui si ritiene essere intervenuto tra il ricorrente e i vari privati coinvolti un accordo utile ad ottenere la "attivazione" o "l'interessamento" del primo; ha ricostruito in modo non illogico gli elementi indiziari che portano a ravvisare un sinallagma tra l'utilità data o promessa e l'attività del ricorrente.

Si tratta, pertanto, di profili di censura inammissibili in sede di legittimità.

2. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei limiti di seguito precisati. Tutti i motivi di ricorso - dal primo al sesto motivo - pongono in parte problemi sovrapponibili, con i quali si pone in discussione la correttezza dell'interpretazione dell'art. 318 cod. pen. (per difetto di un abuso dei poteri o della funzione ricoperta dal ricorrente, privo di competenze sugli atti amministrativi indicati negli addebiti cautelari) o, quantomeno, la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti (potenzialmente riconducibili nel perimetro applicativo dell'art. 346-bis cod. pen.).

2.1. Secondo l'ipotesi d'accusa Ti.En. - strumentalizzando il pubblico ufficio da lui ricoperto - ha accettato utilità, in cambio del suo interessamento in relazione ad alcune procedure amministrative di interesse dei privati coinvolti nelle varie vicende. Nei singoli addebiti cautelari, la condotta del ricorrente è descritta come di "interessamento" (capo 2), di attivazione ("si adoperava") per fare incontrare il privato con il pubblico ufficiale competente per il procedimento di interesse del primo (capo 3), di "interessamento" (capo 4), di generale "asservimento delle funzioni" agli interessi del privato (capo 5).

2.2. Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione incrimina l'indebita percezione (o accettazione della promessa) di utilità da parte del pubblico ufficiale "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri". Deve, dunque, esistere una relazione sinallagmatica tra l'utilità e l'esplicazione dell'attività pubblicistica -descritta come esercizio "delle funzioni" o "dei poteri" - riferibile al titolare della qualifica soggettiva.

2.3. La qualifica soggettiva rivestita da Ti.En. e che viene in rilievo quale presupposto dei reati ascritti al ricorrente è quella di Consigliere della Regione Lazio; oltre alle tipiche funzioni di consigliere regionale, all'epoca dei fatti, Ti.En. rivestiva quelle di Presidente della XI Commissione (competente tra l'altro nei settori dello sviluppo economico e attività produttive), nonché quelle di componente di alcune commissioni con competenze in materia di sanità e ambiente).

2.4. Dal provvedimento impugnato emerge che nessuno dei procedimenti amministrativi indicati negli addebiti cautelari ha comportato l'esercizio di una delle competenze tipiche del consigliere regionale o di componente di una delle commissioni di cui faceva parte il ricorrente. Addirittura, con riferimento ai fatti descritti al capo 3), si trattava di una vicenda amministrativa che nemmeno vedeva coinvolta la Regione Lazio, bensì un'amministrazione comunale.

Si trattava, dunque, di procedimenti amministrativi, rispetto ai quali, del resto, i titolari di uffici elettivi non hanno diretta competenza.

2.5. La giurisprudenza di questa Corte - nell'interpretare l'art. 318 cod. pen. - ha tuttavia escluso la necessità che l'accordo corruttivo abbia ad oggetto esclusivamente l'esercizio di una delle funzioni o dei poteri tipici del pubblico ufficio ricoperto, attribuendo rilievo anche a condotte che si risolvano in una "ingerenza, anche di fatto" sull'esplicazione della pubblica funzione (Sez. 6, n. 13406 del 13/02/2019, Carollo, Rv. 275428 - 01). Nondimeno, pur nella prospettiva che annette rilievo anche a situazioni di ingerenza di mero fatto, si ritiene necessario che l'atto oggetto del mercimonio rientri nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che si assume corrotto Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandrì, Rv. 285886 - 02; Sez. 6, n. 13406 del 13/02/2019, Ca rollo, Rv. 275428 - 01; Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935 - 02).

2.6. Tuttavia, l'attribuzione di rilievo a concetti come l'ingerenza "anche di mero fatto" non può comunque svuotare di significato la chiara indicazione legislativa che impone l'esistenza di un nesso sinallagmatico tra la percezione/accettazione di utilità e l'esercizio delle funzioni o dei poteri (che devono essere "propri" del pubblico ufficiale). Laddove l'atto che si ritiene condizionato dal mercimonio non rientri tra le competenze "tipiche" dell'ufficio ricoperto dal pubblico ufficiale, è allora necessario chiarire in quale modo la posizione funzionale attribuisca al pubblico ufficiale una capacità di ingerenza nelle altrui competenze.

2.7. Del resto, nemmeno si può trascurare che il legislatore ha espressamente disciplinato il caso, potenzialmente contiguo, del pubblico ufficiale che - in forza del suo incardinamento in una pubblica amministrazione e in forza della possibilità di ingerenza conseguente alla possibilità di utilizzo intenzionale di relazioni esistenti - accetti denaro o utilità per remunerare un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o per realizzare un'intermediazione illecita.

L'art. 346-bis, quarto comma, cod. pen. prevede infatti un aggravamento di pena nel caso in cui l'autore del traffico di influenze illecite sia un pubblico ufficiale.

La contiguità che si può determinare tra le due situazioni (l'ingerenza di fatto nella corruzione per l'esercizio della funzione; l'utilizzo intenzionale di relazioni esistenti per consumare un traffico di influenze) è evidente.

2.8. È dunque necessario - ai fini dell'integrazione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione - che la possibilità di ingerenza sulle funzioni o sui poteri tipici di un altro pubblico ufficiale derivi non tanto dalle relazioni personali o anche solo "di ufficio", ma da una possibilità di ingerenza che sia in qualche modo tangibile e chiaramente ricollegabile ad una strumentalizzazione della funzione ricoperta dal pubblico ufficiale.

Infatti, è la strumentalizzazione della "propria" funzione o dei "propri" poteri - e non solo di una relazione esistente - a dare giustificazione razionale alla scelta di attribuire un disvalore differente alla condotta del pubblico ufficiale corrotto rispetto a quella del trafficante di influenze (che trova coerente riflesso nel momento sanzionatorio).

2.9. Occorre allora verificare se il ricorrente abbia strumentalizzato la propria funzione, esercitando così un'ingerenza "di fatto" sulle altrui competenze tipiche e se il tema sia stato oggetto di adeguata motivazione da parte dei giudici di merito.

L'art. 30 dello Statuto della Regione Lazio attribuisce ai consiglieri regionali -tra le altre - la responsabilità di presentare proposte di legge, proporre ordini del giorno, nozioni o proposteci risoluzione per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, nonché interrogazioni e interpellanze. Con riferimento alle competenze esercitabili in seno alle commissioni, oltre alle competenze relative all'intervento delle commissioni in sede redigente, referente o consultiva su proposte di legge o di regolamento, vengono in rilievo la possibilità di proporre risoluzioni, esprimere indirizzi, svolgere funzioni di sindacato ispettivo.

Si tratta di funzioni e poteri che, ove esercitati in modo strumentale, potrebbero potenzialmente consentire al ricorrente di influenzare "di fatto" l'esito dei procedimenti amministrativi (pur non rivestendo diretta incidenza in essi).

Tuttavia, nel caso in esame, il provvedimento impugnato non approfondisce tale aspetto e si limita ellitticamente ad evocare solo gli "interessamenti" e le "attivazioni" del ricorrente presso altri pubblici ufficiali (che - stando alla congrua motivazione del Tribunale - vi sono stati, ma che potrebbero ben essere interpretati anche come "utilizzo di relazioni esistenti").

2.10. Ne discende che l'ordinanza impugnata risulta viziata: essa non chiarisce in che cosa sia consistita l'influenza che Ti.En. - in quanto pubblico ufficiale e utilizzando i propri poteri o le proprie funzioni e non facendo valere solo il proprio ruolo di "esponente politico" - ha "di fatto" esercitato o tentato di esercitare sui singoli procedimenti amministrativi rispetto ai quali egli non aveva competenze dirette.

Tantomeno, è chiarito come il ruolo rivestito in Regione Lazio da Ti.En. abbia avuto o potesse avere un'influenza "di fatto" sul procedimento amministrativo di competenza di un'amministrazione comunale (oggetto di rilievo per il capo 3).

2.11. È dunque necessario chiarire il "come" la pubblica funzione abbia consentito al pubblico ufficiale Ti.En. di ingerirsi "di fatto" nell'esercizio degli altrui poteri o delle altrui funzioni. Si tratta di operazione delicata, quanto necessaria.

Ciò è necessario, soprattutto, nel contesto di enti che - come le regioni -hanno attualmente competenze estremamente estese e diversificate e con riferimento ai titolari di pubbliche funzioni elettive; rispetto a questi ultimi, peraltro, è necessario non sovrapporre la capacità di influenza che deriva loro dalla pubblica funzione rivestita, rispetto a quella che consegue al mero fatto di essere investiti di un ruolo all'interno di un movimento politico (sostanzialmente in termini, con riferimento a un consigliere regionale, Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandrì, Rv. 285886 - 02, considerato in diritto 6.13; sulla necessità di distinguere la "influenza" derivante dal rivestire un ruolo di rilievo politico e, viceversa, la "influenza" che si è in grado di esercitare in forza dell'esercizio di pubbliche funzioni o pubblici poteri tipici di un ufficio rappresentativo, v. anche Sez. 6, n. 51688 del 28/11/2014, Milanese, Rv. 267622 - 01, considerato in diritto n. 3, ove - con riferimento ad un parlamentare di cui si era ritenuto non provato l'abuso di tipiche funzioni o poteri pubblicistici - si ricondusse l'influenza connessa alla carica "politica" nel perimetro dell'art. 346-bis cod. pen. vigente in forza della legge n. 190/2012).

Il giudice del rinvio - nel riesaminare il caso - si atterrà ai criteri ora delineati, necessari a chiarire se i fatti eventualmente accertati possano essere inquadrati nella fattispecie prevista dall'art. 318 cod. pen. o in quella prevista dall'art. 346-bis cod. pen. (tenendo altresì conto, una volta ricostruiti i fatti, delle vicende modificative che hanno interessato quest'ultima disposizione, modificata dall' art. 1 legge 9 agosto 2024, n. 114).

3. L'ultimo motivo riguarda le esigenze cautelari.

Quanto all'esigenza cautelare considerata dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il Tribunale ha valorizzato i reati per cui si procede e due ulteriori vicende di indebita interferenza di Ti.En. in concorsi pubblici volti all'assunzione di personale; tali vicende - pur prive di rilievo penale (anche per la sopravvenuta abrogazione del delitto di abuso di ufficio) sono, a giudizio del Tribunale di Roma, indicative della radicata tendenza di Ti.En. ad interferire nella funzione pubblica al fine di favorire contingenti interessi di rilievo privatistico a lui in qualche modo cari. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale di Roma ha valorizza negativamente alcune emergenze investigative e, in particolare, il comportamento tenuto da Ti.En., allorché ha avuto il sentore dell'installazione di microspie nel suo ufficio: il Tribunale ricorda come il 30 gennaio 2024, egli - avuta forse notizia delle indagini a suo carico - abbia, dapprima perquisito il proprio ufficio alla ricerca di microspie, poi si sia dedicato alla ricerca e distruzione di post-it e biglietti.

Sul punto, la motivazione del Tribunale risulta tuttavia viziata, con riferimento alla attualità delle esigenze di cautela. Come si ricava dallo stesso provvedimento impugnato, gli elementi valorizzati per ritenere sussistenti ambedue le esigenze cautelari risalgono al 2023 (e l'attività di "bonifica" del proprio ufficio, che supporterebbe l'esigenza di carattere probatorio, al gennaio 2024).

Nel periodo di tempo successivamente trascorso, il ricorrente non risulta implicato in ulteriori vicende di rilievo penale, né in altre vicende connotate da opacità amministrativa; né, l'ordinanza impugnata evidenzia ulteriori atti di inquinamento probatorio ascrivibili al ricorrente.

Si tratta di dati significativi, perché riscontrabili in un lasso di tempo non trascurabile, durante il quale il ricorrente ha continuato a ricoprire gli incarichi pubblici nel cui contesto avrebbe commesso i reati a lui ascritti.

A fronte di un simile quadro, i giudici di merito avrebbero dovuto offrire una motivazione rafforzata, utile a spiegare perché - a distanza di due anni, nel corso dei quali non risulta che il ricorrente abbia commesso ulteriori episodi illeciti, benché inserito nel medesimo contesto in cui avrebbe violato la legge penale - sia indispensabile applicare una misura cautelare di natura custodiale per "recidere la fitta rete relazionale tessuta" dal ricorrente e, quindi, "ogni rapporto del medesimo con altri soggetti istituzionali ed imprenditori del territorio".

Il riferimento all'inquinamento probatorio è poi caratterizzato da una motivazione eccessivamente assertiva e non corroborata da elementi di fatto; la stessa motivazione del provvedimento impugnato tradisce un incedere quasi congetturale, "non potendosi affatto escludere" che il ricorrente possa effettuare "manovre di avvicinamento ai soggetti coinvolti nel procedimento per pianificare ricostruzioni alternative di comodo sulle singole vicende contestate".

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio anche con riferimento al presupposto codificato dall'art. 274 cod. proc. pen., rispetto al quale, il giudice del rinvio dovrà offrire congrua motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.


Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026.

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