In tema di sequestro probatorio di smartphone, il pubblico ministero non può acquisire in modo indiscriminato la totalità dei dati contenuti nel dispositivo mediante copia forense integrale, se non indica le ragioni per cui tale apprensione omnicomprensiva sia necessaria ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati. Il decreto deve contenere una motivazione specifica, idonea a individuare le informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale informatico e le ragioni del sacrificio imposto ai diritti alla riservatezza, alla segretezza della corrispondenza e alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Nel sequestro probatorio di dispositivi informatici, la perimetrazione temporale dei dati da acquisire costituisce requisito autonomo della motivazione del decreto e riguarda l’indicazione dell’arco cronologico entro il quale i dati devono essere estratti e ricercati, in correlazione con l’imputazione provvisoria e con il tempo di commissione del reato contestato. Tale requisito non coincide con i tempi di esecuzione della copia forense o della successiva selezione, ma serve a impedire che il sequestro si trasformi in una esplorazione indiscriminata dell’intera vita digitale dell’indagato.
Cassazione penale sez. II, sentenza 23/04/2026 (dep. 07/05/2026), n. 16495
(Dott. ARIOLLI Giovanni - Presidente; Dott. SARACO Antonio - Relatore)
RITENUTO IN FATTO
1. Ha.El., per il tramite di procuratore speciale, impugna l'ordinanza in data 21/01/2026 del Tribunale di Reggio Emilia, che ha rigettato l'istanza di riesame presentata avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso il 12/11/2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia, avente a oggetto tre smartphone, restituiti nelle more del procedimento cautelare, previa estrazione di copia forense con l'apprensione della totalità dei dati informatici.
Deduce:
1.1. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta legittimità del decreto di sequestro (art. 606, co. 1, lett. e, cod. proc. pen.)
La difesa deduce che il Tribunale del riesame, a fronte delle censure specificamente formulate nell'istanza - e segnatamente la mancata indicazione dei criteri di selezione del materiale informatico e l'assenza di qualsiasi perimetrazione temporale dei dati di interesse
- abbia omesso qualsiasi confronto sul punto, senza rilevare come l'estrapolazione integrale di tutti i dati contenuti nei dispositivi sequestrati abbia di fatto aggirato i criteri selettivi enunciati nel decreto, determinando il totale sacrificio del diritto alla disponibilità esclusiva dei propri dati personali e alla segretezza della corrispondenza.
Si evidenzia in proposito che questa Corte ha ripetutamente affermato - richiamando tra le pronunce più recenti la sentenza n. 33657 del 25/09/2025 (Sez. 2, Resmini, non massimata) - che il Pubblico Ministero è tenuto a illustrare, tanto nella fase genetica quanto in quella esecutiva, le ragioni per cui sia necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo ovvero, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale archiviato e la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale, con indicazione dei tempi entro cui la selezione sarà effettuata e la copia informatica restituita.
La difesa lamenta altresì che il Tribunale abbia valorizzato l'intervenuta restituzione fisica dei supporti quale indice di legittimità del provvedimento ablativo, omettendo tuttavia di confrontarsi con le concrete modalità di esecuzione della copia forense - che aveva investito la totalità dei dati - e incorrendo così in una contraddizione manifesta: da un lato affermare la proporzionalità del sequestro sulla scorta dei criteri selettivi in esso indicati; dall'altro confermarlo pur a fronte dell'accertata inosservanza di tali criteri in sede esecutiva.
Quanto alla persistenza dell'interesse all'impugnazione, la difesa precisa che la restituzione dei supporti fisici non determina il venir meno dell'interesse dell'indagato, permanendo attuale e concreto l'interesse a mantenere esclusiva la conoscenza del patrimonio conoscitivo contenuto nelle copie forensi già estrapolate, in conformità a quanto affermato dalla pronuncia dianzi citata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Va preliminarmente rilevata la sussistenza dell'interesse del ricorrente all'impugnazione, nonostante l'intervenuta restituzione fisica degli smartphone sequestrati.
Questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all'avente diritto previa estrazione di "copia forense", persiste di per sé l'interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Losardo, Rv. 283302-01).
È stato infatti precisato che il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali, certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla "disponibilità esclusiva del patrimonio informativo", tutelati anche dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fonda l'interesse a ricorrere. Questa Corte ha altresì osservato che in tema di mezzi di ricerca della prova, è illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisca la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421-01; in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo).
In coerenza con gli insegnamenti ora riassunti, il ricorrente ha dichiarato di avere un interesse attuale e concreto a ottenere la restituzione delle copie estrapolate, volendo mantenere l'esclusiva conoscenza del patrimonio informativo personale contenuto nelle copie forensi già estrapolate.
Da ciò l'ammissibilità del ricorso.
2. Ciò premesso, il motivo unico di ricorso - con cui si deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza confermativa - è fondato nei termini che seguono.
È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il sequestro probatorio di dispositivi elettronici e telematici contenenti dati personali - quali gli smartphone - richieda una motivazione specifica e non meramente generica, idonea a dar conto: a) delle ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo, ovvero, in alternativa, delle specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) dei criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse, ove questa si discosti sensibilmente dai confini cronologici dell'imputazione provvisoria; c) dei tempi entro cui tale selezione verrà effettuata, con conseguente restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358-03; Sez. 6, n. 17479 del 04/02/2025, Griffo, non massimata; Sez. 2, n. 33657 del 25/09/2025, Resmini, non massimata).
Ciin quanto la peculiare capacità di memoria e di archiviazione dei dispositivi informatici - che per loro natura custodiscono una massa eterogenea di dati attinenti alla sfera più intima della vita privata del titolare - impone un rigoroso bilanciamento tra le esigenze investigative e i diritti fondamentali alla riservatezza e alla disponibilità esclusiva del proprio patrimonio informativo, la cui compressione deve essere strettamente proporzionata alle finalità probatorie perseguite.
3. L'applicazione di tali principi al caso concreto porta a rilevare come l'ordinanza del Tribunale sia viziata da violazione di legge, per la mancata risposta all'eccezione difensiva secondo la quale il decreto di sequestro non sarebbe corredato della necessaria giustificazione della perimetrazione temporale dei dati, attesa l'acquisizione omnicomprensiva di essi.
A tale riguardo, il Tribunale del riesame ha ritenuto che il decreto di sequestro del 12 novembre 2025 soddisfacesse i requisiti motivazionali sopra enunciati, valorizzando in particolare la descrizione delle condotte contestate, la pertinenzialità dei dispositivi all'ipotesi criminosa, e l'indicazione delle categorie di dati suscettibili di esito probatorio.
Il Tribunale, per ha omesso qualsiasi confronto con la censura difensiva relativa all'assenza, nel decreto genetico, di una perimetrazione temporale dei dati oggetto di ricerca.
Occorre sul punto chiarire che la perimetrazione temporale - quale requisito autonomo della motivazione del decreto di sequestro di dispositivi informatici - non attiene ai tempi di esecuzione delle operazioni di copia forense e selezione, ma all'indicazione dell'arco cronologico entro il quale i dati devono essere estratti e ricercati: essa risponde, cioè, all'esigenza di circoscrivere ab origine la misura ablativa ai soli dati temporalmente pertinenti all'imputazione provvisoria, impedendo che il sequestro si trasformi in un'esplorazione indiscriminata dell'intera vita digitale dell'indagato.
Si tratta di un requisito distinto e autonomo rispetto all'indicazione dei tempi di esecuzione delle operazioni, che attiene invece alla proporzionalità della misura nella sua fase esecutiva.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto soddisfatto il requisito della perimetrazione temporale attraverso il richiamo alla specificazione dei trenta giorni contenuta nel provvedimento di conferimento incarico al tecnico del 20 novembre 2025.
Tale motivazione, per si riferisce ai tempi di esecuzione della misura in relazione al dispositivo, ossia a un profilo diverso da quello denunciato dalla difesa, oltre che riferito a un atto successivo al decreto genetico, lasciando del tutto privo di esame il tema centrale, che è quello della verifica della sussistenza, nel decreto di sequestro, di indicazioni circa l'arco temporale entro cui i dati dovevano essere ricercati, in correlazione all'imputazione provvisoria e al tempo di commissione del reato contestato.
Verifica tanto più necessaria ove si consideri che il sequestro ha comportato l'apprensione della totalità dei dati contenuti nei dispositivi, con integrale sacrificio del diritto alla riservatezza del ricorrente.
Da ciò discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale che avrà il compito verificare, sulla base dei principi sopra enunciati, se il decreto di sequestro fosse corredato di motivazione specifica in ordine alla perimetrazione temporale dei dati da acquisire, in correlazione all'imputazione provvisoria e al tempo di commissione del reato contestato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Emilia competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.
Così è deciso in Roma il 23 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2026.