È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena il delitto di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
Cassazione penale sez. I, ordinanza 13/05/2026 (dep. 22/05/2026) n. 18497
(Dott. RACCHI Giacomo - Presidente; Dott. NATALINI Aldo - Relatore)
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8 gennaio 2026 la Corte d'Appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata dal difensore nell'interesse del condannato Sp.Mi. per la sospensione e/o la dichiarazione di temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione della pena n. 273/2025 SIEP, emesso in data 7 novembre 2025 dalla Procura Generale di Brescia in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 989 del 26 giugno 2025, che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Brescia di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 2.000 di multa per i delitti di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo, n. l, cod. pen. e 4 e 7 legge n. 895 del 1967, in accoglimento del proposto concordato, riconosciuta l'attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., ha ridotto la pena inflitta ad anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 600 di multa.
1.1. La difesa del condannato aveva presentato istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione alla Procura Generale, rilevando il carattere di novum da riconoscersi all'attenuante della lieve entità del fatto, che avrebbe l'effetto di escludere il delitto di rapina aggravata dall'elenco di cui all'art. 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in poi, breviter: ord. pen.), richiamato dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. per impedire la sospensione dell'esecuzione; il difensore evidenziava che, essendo quest'ultima norma eccezionale, in base al principio di tassatività, la preclusione relativa alla fattispecie attenuata avrebbe dovuto essere espressamente prevista.
1.2. Avendo la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Brescia emesso ordine di esecuzione della pena non sospeso, sulla considerazione che la condanna era stata pronunciata per il delitto di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., compreso nell'elenco di cui all'art. 4-bis ord. pen., il condannato proponeva incidente di esecuzione alla Corte d'Appello di Brescia, in cui evidenziava una condotta immune da rimproveri nei tredici anni successivi al reato, sottolineando il pericolo che l'immediato impatto carcerario compromettesse l'avvenuto recupero e l'ottimo livello di socializzazione raggiunto. Il ricorso sosteneva che la fattispecie circostanziale della rapina di lieve entità, introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, è dotata di un suo autonomo significato di disvalore rispetto alla rapina aggravata e, come tale, non può ritenersi ricompresa nell'elenco delle ostatività di cui all'art. 4-bis ord. pen.; che l'attuale assetto normativo, per non entrare in conflitto con i principi costituzionali di uguaglianza, individualizzazione e finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost., dovrebbe portare a ritenere venuta meno, nel caso di specie, l'ostatività del reato di rapina aggravata, siccome elisa dalla ritenuta sussistenza dell'attenuante speciale; che, diversamente opinando, si riconoscerebbe una modalità esecutiva della pena assolutamente iniqua perché, pur avendo il giudice della cognizione riconosciuto la sussistenza di un fatto di lieve entità sulla scorta di una valutazione concreta del fatto, si preclude al condannato la sospensione dell'esecuzione della pena sulla base di una presunzione astratta e pressoché assoluta di pericolosità del reato;
che tale assetto contrasterebbe anche con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., posto che lo stesso legislatore stabilisce l'inoperatività del divieto di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. in relazione a fattispecie di reato assai più gravi e più gravemente punite con riguardo ai casi di minori gravità (come nel caso della violenza sessuale attenuata ex art. 609, ultimo comma, cod. pen.).
1.4. La Corte d'Appello rigettava l'istanza osservando che, in relazione alla questione di costituzionalità sollevata dalla difesa, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2000, relativa al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione per il quale sia riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012: la sentenza n. 52 aveva precisato che la previsione di attenuanti, anche diverse da quelle della lieve entità del fatto, consente di adeguare la pena al caso concreto, ma non riguarda necessariamente l'oggettiva pericolosità del comportamento descritto dalla fattispecie astratta; secondo la Corte di appello di Brescia, anche nel caso in esame la concessione dell'attenuante di lieve entità della rapina non risultava idonea ad incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa di ricollegare alla rapina aggravata un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna.
Secondo la Corte territoriale, non è pertinente il richiamo all'art. 609-bis, ult. comma, cod. pen., trattandosi di attenuante ad effetto speciale espressamente tipizzata dal legislatore, laddove nella specie si verte invece in ipotesi di attenuante comune, né è irragionevole l'inserimento del delitto di rapina aggravata tra quelli ostativi alla sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 4-bis ord. pen., in quanto per tutte le fattispecie sussiste la necessità di specifici accertamenti, compiuti di regola durante l'esecuzione della pena, riguardanti la persistente pericolosità del condannato; inoltre, secondo la Corte di appello, la rieducazione non può essere considerata, per vincolo costituzionale, l'unica finalità legittima della pena, ben potendo il legislatore assegnare anche altre finalità alla pena, quali il contenimento della pericolosità sociale del condannato e la deterrenza nei confronti della generalità dei consociati (Corte costo sento n. 139 del 2015).
La Corte territoriale riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del condannato, ricordando che la sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 che aveva introdotto la circostanza attenuante della lieve entità del fatto trovava fondamento nel progressivo inasprimento della pena per il delitto di rapina da parte del legislatore nel 2018 e nel 2019, realizzato "senza introdurre una "valvola di sicurezza" che permetta al giudice di temperare la sanzione quando l'offensività concreta del fatto di reato non ne giustifichi una punizione così severa. Nel caso di specie, essendo il reato contestato allo Sp.Mi.commesso nell'anno 2013, la pena era stata irrogata secondo la legge più favorevole in vigore, con l'applicazione dell'attenuante in questione.
2. Avverso l'ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione Sp.Mi., mediante il proprio difensore di fiducia, articolando unico motivo di ricorso (principale) con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 656 cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., con riferimento all'art. 628 cod. pen., come modificato da Corte cost. sento n. 86 del 2024, per avere il Giudice dell'esecuzione escluso che la sussistenza dell'attenuante della lieve entità del fatto di rapina consenta la sospensione dell'ordine di esecuzione.
2.1. Si critica l'argomento speso dalla Corte territoriale secondo il quale il legislatore, all'interno dell'elenco previsto dall'art. 4-bis ord. pen., non avrebbe distinto le fattispecie di reato a seconda della presenza o meno delle attenuanti: tale assetto legislativo -si obietta -non esclude la possibilità di pervenire ugualmente all'invocata soluzione attraverso una lettura sistematica e costituzionalmente orientata del sistema che, peraltro, prevede già, in almeno due casi, il venir meno della presunzione assoluta in presenza di due attenuanti: nell'ipotesi prevista dall'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen. e in quella prevista dall'art. 323-bis cod. pen.; il ricorrente reputa "oscuro" l'argomento secondo cui non si potrebbe valorizzare nei termini auspicati l'attenuante dell'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen. essendo quella ad effetto speciale e prevista per legge, al contrario di quella della lieve entità del fatto della rapina: la natura dell'attenuante, con i relativi effetti sul quantum di diminuzione di pena, così come la circostanza che sia stata introdotta con una sentenza del giudice delle leggi in nulla spostano il problema in quanto, in entrambi i casi, vi sono due fatti ritenuti gravi (ostativi ex art. 4-bis ord. pen.) che, in presenza della medesima attenuante (lieve entità), verrebbero trattati -a voler seguire la tesi della Corte d'Appello -in modo totalmente diverso.
2.2. Si critica, altresì, l'argomento della ritenuta non irragionevolezza dell'inserimento della rapina aggravata nell'elenco dei reati ostativi ex art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. legato alla necessità di specifici accertamenti, compiuti di regola durante l'esecuzione della pena, riguardanti la persistente pericolOSità del condannato: il ricorrente replica che l'ordinamento ammette già ipotesi dove l'attenuante della lieve entità consente di superare la presunzione di pericolosità, come appunto nel caso del fatto lieve di violenza sessuale; d'altra parte, in questi casi, una valutazione sulla pericolosità viene sempre compiuta dal Tribunale di sorveglianza adito con la richiesta di misure alternative alla detenzione, sicché il sistema consente di evitare l'ingresso del condannato in carcere nel intercorrente tra l'emissione dell'ordine di esecuzione e la decisione del Tribunale di Sorveglianza; in ogni caso, nel caso di specie, la verifica della inesistenza della pericolosità del ricorrente era stata già compiuta dal Giudice d'appello in sede di cognizione, che ha riconosciuto il pieno inserimento sociale del prevenuto, cosicché la Procura Generale avrebbe potuto e dovuto limitarsi a prenderne atto, sospendendo l'ordine di esecuzione in attesa della successiva decisione del Tribunale di sorveglianza.
2.3. Parimenti scorretta -ad avviso della difesa -è la conclusione della Corte secondo la quale la ratio dell'introduzione dell'attenuante de qua sarebbe solo quelta di neutralizzare, quate "valvola di sicurezza", gli aumenti di pena oggetto degli ultimi interventi legislativi in materia, ciò che non riguarderebbe il prevenuto avendo egli commesso il fatto nella vigenza (2013) della più mite cornice edittale. Semmai è vero il contrario: l'automatismo del divieto generalizzato si pone in contrasto con la ratio chiaramente espressa dalla giurisprudenza costituzionale che indica l'obiettivo della "individualizzazione" della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva gravità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, preservando il soggetto dall'accesso in ambiente carcerario ove sproporzionato rispetto al fatto e in completa disarmonia rispetto ad una lettura costituzionalmente orientata al principio di rieducazione (art. 27 Cost.) insieme a quello del "minimo sacrificio necessario" che deve contenere i più possibile il ricorso alla pena detentiva. Si obietta che -nella specie -il riconoscimento del fatto di lieve entità da parte della Corte d'Appello non ha determinato solo la sensibile diminuzione della forbice edittale ma, basandosi su una valutazione di esclusione di pericolosità del condannato ("l'imputato non ha compiuto alcun atto di violenza, minaccia o sottrazione, da valutarsi in una con la sua giovane età all'epoca dei fatti e la sua condizione di incensuratezza": cfr. pag. 2 nt. 1 ord. imp.), si è posto in termini incompatibili con la presunzione contemplata dall'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen.
2.4. Secondo il ricorrente, l'attuale assetto esecutivo-penitenziario, per non entrare in conflitto con i principi costituzionali, deve essere interpretato nel senso che, in casi come quello di specie, l'ostatività del reato di rapina aggravata ex art. 628, comma terzo, cod. pen. viene meno quando è riconosciuta l'attenuante del fatto lieve; un'interpretazione difforme si tradurrebbe in un'ingiustificata afflittività dell'(immediata) esecuzione in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. e imporrebbe di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ivi ricompresi quello di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., allorché sia stata riconosciuta l'attenuante introdotta da Corte costo sento n. 84 del 2024.
2.5. Si conclude per l'annullamento dell'impugnata ordinanza o, in subordine, perché venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ivi ricompresi quello di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., allorché sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi di Corte costo sent. n. 84 del 2024; nelle more dell'incidente di costituzionalità, si chiede di voler sospendere l'ordine di esecuzione nei confronti del ricorrente per non compromettere irrimediabilmente gli effetti di una eventuale decisione di accoglimento.
3. Il procedimento si è svolto con trattazione cartolare; hanno rassegnato conclusioni scritte il sostituto Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso richiamandosi alle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2020, ed il difensore del ricorrente che, nella memoria depositata, ha insistito per l'annullamento dell'impugnata ordinanza e, in subordine, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi ivi ricompresi quello di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., quando l'aggravante in parola, a seguito del giudizio di bilanciamento, sia stata ritenuta subvalente rispetto ad una circostanza attenuante e/o quando sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza costituzionale n. 86 del 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, si deve sottolineare che il ricorso per cassazione sarebbe ammissibile ove anche prospettasse esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporterebbe pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla decisione impugnata, purché sussista la rilevanza della questione, determinando, in caso di accoglimento della questione, un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, ord. n. 38208 deIl'11/11/2025, Scarpino, non mass., in motivo par. 1; Sez. 6, n. 25005 del 07/05/2024, Ajdari, non masso sul punto, in motivo par. 2; Sez. 6, n. 37796 del 08/04/2020, Romano, Rv. 280961-01).
Nel caso di specie, il ricorso prospetta, in via principale, la violazione degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. e, in subordine, eccepisce l'illegittimità delle citate disposizioni: trattasi, pertanto, di ricorso sicuramente ammissibile.
2. Ciò premesso, ritiene la Corte rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena il delitto di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
3. Quanto alla rilevanza, avendo la Corte d'Appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettato l'istanza di sospensione e/o di temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione della pena emesso nei confronti del ricorrente dalla Procura Generale sul presupposto dell'ostatività alla sospensione dell'esecuzione in caso di condanna per il delitto di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., anche in caso di riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza costituzionale n. 86 del 2024, con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., l'accoglimento della questione impedirebbe l'ingresso immediato in carcere del condannato, prima della decisione del Tribunale di Sorveglianza sull'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (che potrebbe essere eseguita in Germania, dove da tempo egli risiede e lavora).
3.1. La questione è, poi, rilevante non potendo essere accolto il motivo di ricorso per cassazione proposto in via principale.
In effetti, questa Corte ritiene che, in via interpretativa, il delitto di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. non possa essere escluso dall'elenco di cui all'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. nel caso di riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto con giudizio di prevalenza sull'aggravante.
3.1.1. Il ricorrente chiede di superare il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione proponendo -in principalità -una lettura delle norme tale per cui l'aggravante de qua dovrebbe ritenersi, nella specie, non "applicata" (nel proposto senso di "utilizzazione funzionale" che andrebbe riconosciuto al verbo "applicare", alla stregua di quanto affermato, in tema di recidiva, agli effetti dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., da Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, P.G. in proc. Filosofi, in motivo par. 6, che, a sua volta, a richiama, in tema di applicabilità dell'indulto Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856-01), perché, in concreto, la stessa non ha prodotto l'effetto di un sostanziale aggravamento, essendo stata ritenuta subvalente rispetto alla riconosciuta attenuante della lieve entità.
La tesi non è accoglibile, ostandovi la natura giuridica della norma da applicare e il diritto vivente sulla stessa formatosi.
Poiché la sospensione dell'ordine di carcerazione è evenienza eccezionale rispetto al principio di immediata esecuzione dei giudicati, la norma che la prevede è di stretta interpretazione; ne deriva che la mera condizione di condannato per un reato ostativo impedisce l'operare dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sicché l'organo dell'esecuzione deve limitarsi alla constatazione della presenza del titolo ostativo (cfr. Sez. l, n. 14331 del 20/12/2012, dep. 2013, P.M. in proc. Rammeh, Rv. 255925-01; conf. Sez. l, n. 27762 del 30/05/2003, D'Alessandro, Rv. 225017-01; Sez. 5, n. 32558 del 2/05/2001, Costanzo, Rv. 219333-01; Sez. 2, n. 1443 del 15/04/2000, P.M. in proc. Saponaro, Rv. 215904-01).
Né può valere, nel senso auspicato dal ricorrente, l'operato richiamo a Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, cito e neppure -aggiunge il Collegio -alla successiva Sez. U, n. 28808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01: si tratta di decisioni inconferenti ratione materiae, posto che dette statuizioni rese dal più autorevole Consesso di questa Corte si riferiscono ad una peculiare circostanza aggravante di natura soggettiva -quale è la recidiva -che, peraltro, per effetto dell'eliminazione della lett. c) del comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen. ad opera dell'art. l, comma l, lett. b), n. 3, D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, neppure quando è reiterata rientra (più) nel novero delle circostanze che fanno rientrare il reato (in quanto commesso dai recidivi reiterati) in quelli ostativi ai sensi della norma in disamina.
3.2. La costante interpretazione di questa Corte è nel senso che la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma degli artt. 656, comma 9, cod. proc. pen. e 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o -come nella specie -la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (da ultimo, Sez. 1, n. 5675 del 23/01/2026, D'Aguanno, Rv. 289429-01; conf. Sez. l, n. 41352 del 5/04/2023, non mass.; Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312-01: fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2, t.u. stup.; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Chilelli, Rv. 253784-01; cfr. già Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Grasso, Rv. 217096-01: nella specie, la s.c. ha confermato l'operatività del divieto di cui all'art. 656 cod. proc. pen. in ipotesi di sentenza di patteggiamento per il reato di rapina aggravata nella quale le attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti).
Nella stessa direzione, si è ritenuto operativo il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena, previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nelle ipotesi di sentenze di condanna pronunciate per i delitti in relazione ai quali sia intervenuto l'accertamento giudiziale della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, anche quando sia stata riconosciuta l'attenuante speciale della collaborazione con la giustizia di cui all'art. 8 dello stesso decreto-legge, che opera -analogamente al caso in esame -solo quoad poenam (Sez. 1, n. 2690 del 09/12/2010, dep. 2011, Sacco, Rv. 249556-01).
3.3. Analogamente, nella materia "contigua" dei benefici penitenziari, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che l'esclusione prevista dall'art. 4-bis ord. pen. con riferimento ai reati ostativi operi in relazione all'astratto titolo del reato giudicato, a nulla rilevando, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge (cfr. ad es. l'art. 609-bis cod. pen.), che, concretamente, la sentenza di condanna riconosca un'ipotesi attenuata, incidente solo sul trattamento sanzionatorio (Sez. 7, ord. n. 39918 del 17/02/2017, Giarnera, Rv. 270977-01; conf. Sez. 1, n. 27557 del 27/05/2010, Mikovic, Rv. 247723-01).
Si ritiene, infatti, che la formulazione testuale dell'art. 4-bis ord. pen. ed il richiamo ai delitti ivi indicati manifesti l'intento del legislatore di assegnare esclusivo rilievo al profilo oggettivo, sulla scorta del mero titolo del reato giudicato, in ragione della presunzione di specifica pericolosità di quanti ne siano stati ritenuti responsabili, a prescindere dalla modulazione delle decisioni assunte in tema di trattamento punitivo e di bilanciamento tra circostanze eterogenee (ad es. Sez. 1, n. 6830 del 28/01/2016, Zhou, Rv. 266240-01, in cui si è affermato che l'esclusione dai benefici penitenziari operata dall'art. 4-bis ord. pen. non riguarda l'ipotesi di condanna per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope costituita per commettere fatti di lieve entità, in quanto il richiamo medesimo non è limitato al solo regime sanzionatorio; conf. Sez. 5, n. 1483 del 16/03/2000, P.M. in proc. De Santis, Rv. 216045-01).
3.4. Dunque, poiché per il diritto vivente l'esclusione dalla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena e dai benefici penitenziari operata dagli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e, rispettivamente, 4-bis ord. pen., con riferimento ai reati ostativi, opera in relazione all'astratto titolo del reato giudicato, a nulla rilevando, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, che, concretamente, la sentenza di condanna riconosca un'ipotesi attenuata, destinata ad incidere solo sul trattamento sanzionatorio, nel presente procedimento la condanna inflitta al ricorrente per rapina aggravata costituente reato ostativo alla
sospensione dell'ordine di esecuzione preclude la possibilità di sospendere l'ordine di esecuzione della pena emesso dalla competente Procura.
In definitiva, non essendo possibile operare un'interpretazione costituzionalmente conforme delle norme indubbiate, stante la loro natura, il chiaro tenore testuale e il diritto vivente su di esse formatosi, la questione di costituzionalità risulta rilevante.
4. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si osserva quanto segue.
4.1. Introdotto nel tessuto codicistico dalla legge 27 maggio 1998, n. 168 (nota come "legge Saraceni-Simeone") per agevolare l'accesso di tutti i condannati alle misure alternative alla detenzione, il meccanismo di sospensione dell'esecuzione regolato dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. ha segnato un punto di svolta nelle dinamiche esecutive, attraverso l'allestimento di una disciplina omogenea volta ad eliminare le disparità di trattamento e le disuguaglianze che scaturivamo dalle precedenti esperienze normative.
4.1.1. Il comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen. stabilisce una serie di eccezioni alla regola generale, fissata dal precedente comma 5, in base al quale l'ordine di esecuzione della pena detentiva deve essere automaticamente sospeso allorché la pena inflitta, anche se costituente residuo di maggior pena, non sia superiore a quattro anni (in ragione di quanto deciso da Corte cost. sent. n. 41 del 2018), ovvero a sei anni nei casi previsti dagli artt. 90 e 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
In particolare, l'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., alla lett. a) -oggetto delle censure del ricorrente, in relazione all'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. -stabilisce che la predetta sospensione non possa avere luogo, per quel che qui direttamente rileva, nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis ord. pen. nonché dei condannati per una serie di ulteriori delitti.
4.1.2. Il divieto di sospensione in esame è condizionato dalla presunzione di pericolosità correlata all'inserimento di un determinato reato nel catalogo di cui all'art. 4-bis ord. pen. (Corte cost. sent. n. 32 del 2020, par. 3.3 cons. dir.) e, per effetto di quest'ultimo rinvio -avente natura meramente formale (Corte cost. sent. n. 39 del 1994, par. 3 cons. dir.) non ricettizio (Sez. U, n. 24561 del 30/06/2006, P.M. in proc. Aloi, in motiv.; Sez. 1, n. 45839 del 4/07/2023, Micali, in motivo par. 2) -la norma processuale recepisce automaticamente le variazioni (e l'evoluzione interpretativa) del catalogo dei delitti indicati nello stesso art. 4-bis (Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006, P.M. in proc. A., Rv. 233975-01; Corte cost. sent. n. 32 del 2020, par. 3.3 cons. dir.).
4.1.3. La ratio del divieto di sospensione di cui all'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. si individua -visibilmente -nell'esclusione dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis ord. pen. dalla fruizione di misure alternative alla detenzione, in considerazione della presunzione di elevata pericolosità che li riguarda, ritenuti ex lege "tendenzialmente insensibili" all'opera di rieducazione o comunque bisognosi di una particolare verifica di attendibilità soggettiva definibile in termini di necessaria emersione di una condotta specifica (la collaborazione con la giustizia o le condizioni legali di sua equivalenza) tesa a determinare la riespansione della ordinaria discrezionalità del giudice in tema di accesso agli strumenti risocializzanti previsti dall'ordinamento penitenziario (così Sez. 1, ord. n. 31853 del 18/06/2019, P.M. in proc. Pascali, in motivo par. 2.1).
4.1.4. In effetti, nell'ambito della disposizione della legge penitenziaria, sono diversamente disciplinate plurime categorie di reati ostativi: solo per i reati cd. "di prima fascia", elencati nel comma 1 dell'art. 4-bis ord. pen. (tra cui il delitto previsto dall'art. 630 cod. pen.), è prevista effettivamente una particolare rigidità di verifica dei presupposti per l'accesso alle misure alternative; diversamente, per i reati cd. "di seconda fascia", elencati nel successivo comma 1-ter (tra cui rientra l'art. 628, terzo comma, cod. pen.), sebbene si richiedano requisiti specifici (assenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva) e un'istruttoria più approfondita (necessità di acquisire dettagliate informazioni dal Questore), l'accesso alle misure alternative non è precluso né in assoluto né in misura tale da configurarlo come residuale; ed ancora, per i cd. sex offenders, la previsione di una necessaria, prolungata e qualificata osservazione scientifica della personalità, come stabilita nel comma 1-quater, esperibile solo nel contesto carcerario, preclude l'accesso alle misure alternative dallo stato di libertà (salvo quanto si dirà postea proprio a proposito dell'attenuazione correlata alla lieve entità del fatto).
Tuttavia, l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. esclude in modo assoluto la possibilità di sospensione dell'esecuzione: infatti, facendo riferimento all'art. 4-bis ord. pen. nella sua totalità per l'individuazione dei reati ostativi, la norma processuale "servente" prescinde del tutto dalle condizioni cui la norma penitenziaria "servita" subordina la concessione dei benefici normalmente esclusi per i soggetti ivi indicati, come l'assenza di collegamenti con il crimine organizzato, la collaborazione o gli altri indici di "diminuita pericolosità".
Non è mancato, peraltro, chi -in dottrina -ha prospettato un'esegesi intermedia, secondo cui i reati di prima fascia sarebbero comunque ostativi alla sospensione, mentre quelli di seconda fascia lo diverrebbero solo qualora si realizzi la fattispecie complessa comprendente la prova dei collegamenti con la criminalità organizzata; la tesi, comunque, non è mai stata recepita dalla giurisprudenza.
Guardando unicamente al venir meno della sua funzione "servente", il divieto di sospensione risulterebbe giustificato per i reati "di prima fascia" e per i sex offenders, ma non invece per i reati "di seconda fascia" (tra i quali quello di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen.). Per questi ultimi, infatti, e per le ulteriori ipotesi di reato specificamente contemplate dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., viene in rilievo un altro parametro: la loro attitudine a costituire indice di particolare pericolosità sociale del condannato (v. postea par. 4.2.); parametro che, tuttavia, ad avviso del Collegio pare ontologicamente incompatibile con l'ipotesi della rapina aggravata per il quale sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità.
4.2. La disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di cui all'art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. è già stata oggetto di una numerosa serie di pronunce del Giudice delle leggi (cfr., per tutte, Corte cost. sent. n. 238 del 2021 ed ivi per richiami); del pari le operazioni di "ortopedia" costituzionale sul testo dell'art. 4-bis ord. pen., trasformatosi, nel tempo, in "un complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati" (sentt. n. 188 del 2019, par. 3 cons. dir., n. 32 del 2016, par. 2.2. cons. dir. e n. 239 del 2014), sono state molteplici (v. postea par. 4.2.8.).
4.2.1. Per quel che qui direttamente rileva, la Corte costituzionale riconosce all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., irrilevante essendo la sua collocazione nel codice di rito, la natura di previsione a effetti sostanziali con riflessi sul piano dello statuto costituzionale delle garanzie applicabili ai sensi degli artt. 13 e 25, comma secondo, Cost., alla luce dell'incidenza (non "fuori" dal ma "dentro" al carcere: Corte cost., sent. n. 32 del 2020, par. 4.3.3. cons. dir.) sulle modalità esecutive della pena (Corte cost. sent. n. 32 del 2020, par. 4.4.4. cons. dir.; cfr. altresì sentt. n. 183 del 2020 e n. 183 del 2021), mentre alla regola del precedente comma 5 riconosce natura di istituto "servente" rispetto alla richiesta di misure alternative alla detenzione (sent. n. 41 del 2018, par. 4. cons. dir.).
4.2.2. La Corte costituzionale ha da tempo rilevato -e da ultimo ribadito (cfr. Corte cost. sent. n. 68 del 2026, par. 6.1. cons. dir.) -che "(l)a sospensione dell'esecuzione costituisce un istituto di favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l'immediato ingresso in carcere e dà loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenere una misura alternativa alla detenzione" (sent. n. 90 del 2017). In quest'ottica, ha individuato la ratio dell'istituto nell'esigenza di evitare la limitazione della libertà personale nella forma più severa -la detenzione in carcere -nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall'inizio, la possibilità di scontare la pena secondo modalità meno incisive su quella libertà e maggiormente funzionali al percorso di rieducazione.
Nella giurisprudenza costituzionale emerge l'idea, coerente con questa funzione dell'istituto, secondo cui vi è un "tendenziale collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative" (Corte cost. sent. n. 41 del 2018, par. 5. cons. dir.) dal punto di vista del principio di uguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Detto altrimenti, sussiste un "parallelismo" (sent. n. 41 del 2018, par. 4. cons. dir.) tra la possibilità, in astratto, di immediato accesso alle misu re alternative -nel senso che, in ragione del quantum di pena da scontare, il condannato può presentare istanza di accesso a dette misure, rimanendo in capo alla magistratura di sorveglianza il dovere di vagliare l'istanza in concreto -e obbligo del pubblico ministero di disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione, così da consentire al condannato di presentare detta istanza senza essere, nelle more della relativa decisione, privato della libertà personale.
Questo meccanismo, costituente la regola "aurea" in linea con i princìpi di eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione del condannato di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., evita la frattura dei legami del condannato "con il proprio contesto familiare, sociale e -soprattutto -lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo" (Corte cost. sentt. n. 3 del 2023 e, da ultimo, n. 68 del 2026).
Inoltre, quando la pena da scontare è breve, l'istituto evita il rischio, assai probabile in concreto, che la decisione del giudice di sorveglianza sull'accesso alle misure alternative "intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena" (ancora sent. n. 3 del 2023).
4.2.3. In effetti, l'ingresso in carcere per condannati che si trovano nelle condizioni di poter chiedere una misura alternativa risulta problematico tanto dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., quanto dal punto di vista della necessaria finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.
In primo luogo, perché l'ingresso in carcere determina sempre una brusca frattura dei legami del condannato con il proprio contesto familiare, sociale e -soprattutto -lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo, quando il condannato stesso si trovava in stato di libertà o era comunque sottoposto a misura cautelare non carceraria (sent. n. 3 del 2023 e, mutatis mutandis, sent. n. 28 del 2022).
In secondo luogo, perché quando la pena da scontare è breve, è assai probabile "che la decisione del Tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena"; eventualità quest'ultima "purtroppo non infrequente, stante il notorio sovraccarico di lavoro che affligge la magistratura di sorveglianza, nonché il tempo necessario per la predisposizione della relazione del servizio sociale in merito all'osservazione del condannato in carcere" (Corte cost. sent. n. 216 del 2019).
Infine, perché ogni disallineamento tra i limiti temporali della pena ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione e quelli per l'accesso alle misure alternative concedibili sin dall'inizio dell'esecuzione della pena rende di fatto impossibile la concessione di misure alternative prima dell'ingresso in carcere, ogniqualvolta la condanna sia ancora contenuta nel limite che consentirebbe l'accesso alla misura ma sia superiore a quello fissato per la sospensione dell'ordine di esecuzione; il che finisce per frustrare lo stesso intento perseguito dal legislatore nel dettare la disciplina della misura alternativa (Corte cost. sent. n. 41 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il limite di tre anni di pena detentiva, originariamente previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per la sospensione dell'ordine di esecuzione: limite che la sentenza in parola ha evidenziato risultare irragionevolmente disallineato rispetto a quello, attualmente di quattro anni, fissato dall'art. 47, comma 3-bis, ord. pen. ai fini dell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale).
4.2.4. Proprio perché il collegamento tra le soglie per l'accesso alle misure alternative e quelle previste per la sospensione dell'ordine di esecuzione costituisce "un punto di equilibrio ottimale" (sent. n. 41 del 2018, par. 5. cons. dir.), rappresentato dalla regola generale della corrispondenza tra i rispettivi limiti di pena (sent. n. 3 del 2023) e risponde a princìpi costituzionali, la Consulta ha sollecitato più volte il legislatore a intervenire per "arginare l'allarmante fenomeno della dilatazione della platea dei liberi sospesi" (sent. n. 176 del 2024).
4.2.5. Inoltre -per quel che qui direttamente rileva -la Corte costituzionale ha osservato che detto parallelismo è solo tendenziale, perché "appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti" (sent. n. 41 del 2018, par. 5. cons. dir.).
Il legislatore può ritenere, pertanto, che, ferma la possibilità di fare immediatamente istanza di accesso alle misure alternative, la pena carceraria debba essere la risposta iniziale alla commissione del reato accertato in via definitiva o in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice specifici delitti (ex multis Corte cost. sentt. n. 3 del 2023, n. 238 del 2021, n. 216 del 2019, n. 41 del 2018, n. 90 del 2017 e n. 125 del 2016), o perché l'accesso alle misure alternative "è soggetto a condizioni così stringenti da rendere questa eventualità meramente residua le, sicché appare tollerabile che venga incarcerato chi all'esito del giudizio relativo alla misura alternativa potrà con estrema difficoltà sottrarsi alla detenzione" (sent. n. 41 del 2018, par. 5. cons. dir.).
4.2.6. AI contempo, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, proprio perché si tratta di "eccezioni al "punto di equilibrio ottimale" rappresentato dalla regola aurea generale della corrispondenza tra il limite di pena stabilito per l'accesso alla misura alternativa e quello stabilito ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione" (sent. n. 3 del 2023), le scelte del legislatore (sempre più incline ad ampliare l'area del cd. "doppio binario") che rompano il parallelismo devono essere sottoposte a uno scrutinio "particolarmente stretto" (sent. n. 41 del 2018, par. 5. cons. dir.).
4.2.7. Dalle decisioni del Giudice delle leggi susseguitesi in subiecta materia emerge, dunque, un'affermazione costante: le deroghe all'obbligo di sospendere l'ordine di esecuzione richiedono una verifica a "rime serrate" e ad imporlo è il ruolo dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. di canale privilegiato per accedere alle misure alternative, perché impone di favorire -ove la soglia di pena lo consenta -l'accesso dalla libertà a forme non detentive di espiazione: l'idoneità del criterio "qualitativo" -costruito sul reato ostativo per cui è intervenuta condanna a fungere da "bussola" di percorsi differenziati dipende "dall'adeguatezza degli indicatori che nella visione del legislatore dovrebbero opporsi all'esigenza della coerenza sistematica, fino a poter prevalere su di essa" (sent. n. 41 del 2018, par. 5. cons. dir.).
4.2.8. Nella giurisprudenza costituzionale si annoverano le seguenti decisioni di rilievo in subiecta materia:
-sent. n. 125 del 2016 ha giudicato "incongru(o)" il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione rispetto ai condannati per il delitto di furto con strappo di cui all'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen., essenzialmente sulla base della considerazione che tale divieto non opera rispetto alla rapina (non aggravata), nella quale il furto con strappo può facilmente sfociare, a fronte della prevedibile reazione della vittima, con conseguente illogicità di una disciplina più sfavorevole per chi sia condannato per un reato meno grave, pur se contiguo dal punto di vista criminologico;
-sent. n. 216 del 2019 ha ritenuto immune da censure sotto il profilo costituzionale la puntuale eccezione rappresentata dal divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis, primo comma, cod. pen.; il fondamento giustificativo di tale eccezione è stato qui ravvisato nella "discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un'abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall'autore di un simile reato" (par. 3.1.1. cons. dir.); speciale pericolosità che il legislatore ha ritenuto, con valutazione ritenuta non censurabile, costituire "ragione sufficiente per negare in via generale ai condannati per il delitto in esame il beneficio della sospensione dell'ordine di carcerazione, in attesa della valutazione caso per caso, da parte del Tribunale di sorveglianza, della possibilità di concedere al singolo condannato i benefici compatibili con il suo titolo di reato e la durata della sua condanna" (par. 3.1.2. cons. dir.);
-sent. n. 238 del 2021 ha ritenuto non irragionevole il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della condanna per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri commesso adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato previsto dall'art. 291-ter, comma l, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che rientra per l'appunto tra i delitti sottoposti allo speciale regime di preclusioni all'ordinario accesso alle misure alternative dettato dall'art. 4-bis ord. pen.;
-sent. n. 3 del 2023 ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.;
-sent. n. 68 del 2026 ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.
4.3. Alla luce dei richiamati princìpi posti dalla giurisprudenza costituzionale in materia -che sono peraltro espressione del più generale orientamento a escludere rigidi automatismi in materia di benefici penitenziari (da ultimo, Corte cast. sent. n. 24 del 2025 ed ivi per richiami) -il Collegio ritiene non manifestamente infondato il dubbio relativo al contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. della scelta del legislatore di sottrarre il condannato per il delitto di rapina aggravata (art. 628, comma terzo, cod. pen.), pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza costituzionale n. 86 del 2024, alla regola generale della sospensione dell'ordine di esecuzione espressa dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Le norme indubbiate sono quelle di cui agli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proC. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen.
4.3.1. Le norme censurate appaiono, innanzitutto, intrinsecamente irragionevoli (art. 3 Cost.), determinando una risposta trattamentale sproporzionata per eccesso.
4.3.1. Invero, il riconoscimento della circostanza attenuante introdotta, in seno all'art. 628 cod. pen., dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 -nei casi in cui, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto sia di lieve entità -consente di diminuire la pena (fino ad un terzo) per la commessa rapina così da temperare gli effetti della concentrazione in un unico titolo di reato di comportamenti (altrimenti) tra loro assai differenziati e anche molto diversi sotto il profilo della gravità oggettiva e dell'offensività rispetto al bene giuridico patrimoniale tutelato: "non solo con riferimento all'entità del danno patrimoniale cagionato alla vittima, che può ammontare... a pochi euro", "ma anche con riferimento alle modalità della condotta, che può esaurirsi in forme minimali di violenza", ovvero "nella mera prospettazione verbale di un male ingiusto, senza uso di armi o di altro mezzo di coazione, che tuttavia già integra la modalità alternativa di condotta costituita dalla minaccia" (in termini, Corte cost. sent. n. 86 del 2024, par. 5.6. cons. dir., che a sua volta richiama la precedente sent. n. 141 del 2023, par. 3.2. cons. dir.).
A fronte di una circostanza attenuante di tal genere -speciale, indefinita e ad effetto comune, coincidente nella sostanza con gli indici dell'art. 133 cod. pen. -che si fonda sulla presa d'atto dell'ampiezza della latitudine applicativa dell'art. 628 cod. pen. e sulla connessa idoneità a includere condotte marcatamente dissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore, pare irragionevole presumere che il condannato per detto titolo di reato sia sempre e comunque pericoloso a tal punto da dover essere avviato immediatamente a pena detentiva in carcere, con una portata limitativa della libertà personale particolarmente e irragionevolmente afflittiva, anche quando abbia beneficiato, a cagione della particolare tenuità del danno o del pericolo, o delle altre circostanze sopra indicate, dell'attenuante del fatto di lieve entità.
L'applicazione di tale circostanza in favore del condannato si pone, infatti, in rotta di collisione con la ragione stessa dell'ostatività della sospensione per il titolo di reato (solo se aggravato) originariamente contestato (art. 628, comma terzo, cod. pen.) perché smentisce, in concreto, la presunzione di pericolosità del suo autore che costituisce la base giustificatrice razionale dell'art. 4-bis ord. pen.
Difatti, se sul piano della ragionevolezza intrinseca il perimetro alla cui stregua sondare la ratio della disciplina eccezionale dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., -derogatoria rispetto alla regola del precedente comma 5 -è la pericolosità del condannato, desunta in via presuntiva dalle caratteristiche del fatto-reato, può ritenersi intrinsecamente irragionevole e al contempo sproporzionato considerare parimenti pericolosi, ai fini ostativi che occupano, un condannato per rapina aggravata ex art. 628, comma terzo, cod. pen. col condannato per lo stesso reato ma che si sia vista riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo (nel caso di specie riconosciuta al ricorrente perché "1'imputato non ha compiuto alcun atto di violenza, minaccia o sottrazione, da valutarsi in una con la sua giovane età all'epoca dei fatti e la sua condizione di incensuratezza": cfr. pag. 2 nt. 1 ord. imp.).
Non pare irrilevante, in particolare, che il legislatore penitenziario abbia agganciato la presunzione di pericolosità alla sola manifestazione del fatto nella sua forma aggravata dalle ipotesi del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. (rientrante "in seconda fascia": comma 1-ter) e non già ad ogni condanna per il delitto di rapina, a differenza di altre fattispecie ostative (tra cui quella dell'art. 630 cod. pen., rientrante in "prima fascia": comma 1-bis).
Queste considerazioni fondano i dubbi sulla ragionevolezza della permanenza di siffatta presunzione legislativa nel caso di riconoscimento della ipotesi attenuata della lieve entità ai sensi della sentenza costituzionale n. 86 del 2024.
4.3.1.2. Ad avviso del Collegio, dunque, pare lecito dubitare della ragionevolezza del fondamento logico e criminologico di un simile approdo nel caso della rapina circostanziata dalla lieve entità del fatto, e ciò in rapporto alla avvertita necessità per cui le presunzioni assolute, lì dove limitano un diritto fondamentale della persona, finiscono con il violare il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit: evenienza che si riscontra segnata mente allorché sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti contrari alla generalizzazione posta dalla presunzione stessa (v. Corte cost. sent. n. 130 del 2010 e successive decisioni sul tema di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).
In particolare, la fattispecie circostanziale della rapina attenuata dalla lieve entità del fatto -per come delineata da Corte cost. sent. n. 86 del 2024 -non pare contenere alcuno dei connotati idonei a sostenere un'accentuata e generalizzata considerazione di elevata pericolosità del suo autore, trattandosi di condotta che ben potrebbe risolversi in un'unica occasione di consumazione, isolata e marcatamente episodica, realizzata senza uso di violenza, ben lungi dal disvelare "collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva" di cui al comma 1-ter dell'art. 4-bis ord. pen.
4.3.1.3. Un ulteriore parametro costituzionale che pare essere disatteso è quello della proporzionalità: premettendosi che la proporzionalità "è requisito di sistema nell'ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell'autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell'individuo" (Corte cost. sentt. n. 203 del 2024, par. 4.3. cons. dir., n. 24 del 2019, par. 9.7.3. cons. dir.), equiparare a livello esecutivo-trattamentale condotte criminose anche molto diverse sotto il profilo della gravità oggettiva e della diversa capacità delinquenziale del suo autore, sottoponendole, tutte, ad un identico regime ostativo, sulla base di una presunzione legislativa astratta che prescinde del tutto dalla concreta pericolosità espressa dalla vicenda per cui è intervenuta condanna definitiva, sembra configurare una risposta sperequata per eccesso, determinando un immediato passaggio carcerario che appare sproporzionato, oltreché desocializzante e irragionevolmente afflittivo.
4.3.2. Le norme indubbiate sembrano, inoltre, costituire un ostacolo al principio della finalità rieducativa della pena proclamato dall'art. 27, comma terzo, Cost., secondo il quale la pena deve essere sempre funzionale al reinserimento sociale del condannato (Corte cost. sentt. n. 139 del 2025, par. 9.1. cons. dir.), "qualunque sia la gravità del reato commesso" (in termini, sentt. n. 139 del 2025, par. 9.1. cens. dir. e sent. n. 149 del 2018, par. 7. cons. dir.).
In effetti, la rottura del surrichiamato "parallelismo" tra possibilità di accedere, da libero, alle misure alternative e la sospensione dell'esecuzione della pena, nel caso che occupa il Collegio non appare manifestamente legittima: senza dubbio, il legislatore -come da ultimo ha ribadito la Corte costituzionale (sent. n. 68 del 2025, parr. 6.1.1. e 6.2.3. cons. dir.) -può ritenere che la finalità di rieducazione della pena -che può trovare fuori del carcere, specie quando le condanne sono brevi o molto brevi, un ambiente più consono -debba essere oggetto di bilanciamento; tuttavia, se la scelta legislativa appare manifestamente irragionevole, come può ritenersi per le norme in esame, essa determina "un sacrificio del tutto inutile -anche nell'ottica di un'efficace tutela della collettività -rispetto all'orientamento rieducativo della pena, imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost." (Corte cost. sent. n. 3 del 2023, par. 3.4.4. cons. dir., ripresa, da ultimo, da sent. n. 68 del 2026, par. 6.2.3. cens. dir.) e coessenziale al volto costituzionale della pena (tanto da non poter essere sacrificata "sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena: ex multis, sentt. n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n. 68 del 1995, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990).
4.3.2.2. Secondo autorevole dottrina, quando vengono in rilievo disposizioni che disciplinano la fase di esecuzione della pena in funzione della fruizione delle misure alternative, che sono finalizzate al prevalente obiettivo della rieducazione, ogni preclusione fondata sul titolo (astratto) di reato è disfunzionale al finalismo rieducativo che viene sacrificato proprio laddove esso deve trovare la sua massima espressione, quale valore costituzionalmente privilegiato.
A risentire dell'anomalia qui denunciata è il principio-cardine che, sotteso all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., impone di favorire tendenzialmente l'accesso dalla libertà a forme non detentive di espiazione, salve le eccezioni di legge che richiedono, però un "controllo stretto" che non può prescindere dalla concreta offensività del fatto commesso, in ottica rieducativa. Di contro, l'immediata forza esecutiva dell'ordine d'esecuzione ritarda uno sbocco che, nei casi in cui il fatto risulti di lieve entità, dovrebbe essere fruibile ab origine, senza bisogno del previo ingresso in ambiente carcerario: a pagarne il prezzo, oltre alla razionalità del sistema (art. 3 Cost.), è il finalismo rieducativo della pena (art. 27, comma terzo, Cost.).
4.4. Questa Corte è consapevole che, nel recente passato, il Giudice delle leggi si è espresso in senso contrario con le sentenze n. 188 del 2019 e n. 52 del 2020 (le cui argomentazioni sono sintetizzate e fatte proprie dall'ordinanza impugnata e dal sostituto Procuratore generale in sede nelle proprie conclusioni scritte): in entrambe le decisioni la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma l, ord. pen., nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ostativi "di prima fascia" il sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità ai sensi di Corte cost. sent. n. 68 del 2012; circostanza che -si è affermato in motivazione -"non risulta... idonea ad incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa di ricollegare al sequestro con finalità estorsive un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna", dal momento che "natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, oppure particolare tenuità del fanno o del pericolo... non sono necessariamente in contraddizione, anche sul piano empirico, con l'adesione o la partecipazione del condannato a pericolose organizzazioni criminali, stabili e strutturate" (Corte cost. sentt. n. 52 del 2020, par. 3.2. cons. dir., n. 188 del 2019 par. 3. cons. dir.).
4.4.1. Ad avviso del Collegio si tratta di considerazioni e di esiti decisori non generalizzabili rispetto all'ipotesi delittuosa qui al vaglio perché traggono origine dal diverso petitum avente ad oggetto, in ambedue le decisioni, il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.): reato ostativo "di prima fascia" da considerarsi, in effetti, di particolare gravità ed allarme sociale rispetto al quale appare comprensibile e del tutto ragionevole la scelta del legislatore -in ottica anche generai-preventiva -di stabilire regole di accesso ai benefici penitenziari più severe di quelle valevoli per la generalità degli altri condannati ed imporre che il condannato debba in ogni caso iniziare a scontare la propria pena in carcere, senza che sia richiesto al giudice di accertarne, caso per caso, la persistente pericolosità sociale.
Tuttavia -nella specie -viene in considerazione un reato ostativo (solo se aggravato) di "seconda fascia" quale quello di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., la cui ampiezza di descrizione tipica e la cui intrinseca varietà di condotte materiali, "atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi ("violenza o minaccia", "cosa sottratta", "possesso", "impunità")" (Corte cost. n. 86 del 2024, par. 5.8. cons. dir.) ha imposto al Giudice delle leggi di "dotarlo" dell'attenuante della lieve entità, da applicare -quale "valvola di sicurezza" costituzionalmente necessaria -proprio nei casi in cui l'offensività astratta (come espressa dal titolo di reato ex se considerato) diviene del tutto sproporzionata (per eccesso) rispetto all'offensività in concreto (come espressa dalle condotte di modesto disvalore).
Invero, dal momento che la collaborazione con la giustizia si concretizza sempre in condotte finalizzate alla recisione dei legami con l'organizzazione criminale di provenienza, ne consegue che la presunzione di non rieducabilità del condannato che sta alla base del catalogo di reati ostativi postula la condanna per condotte che costituiscono, di norma, espressione di una organizzata (e quindi con caratteristiche di stabilità e particolare resistenza) struttura criminale. Ma in quei casi vagliati dalla Consulta la fattispecie ostativa considerata (art. 630 cod. pen.) rientra nei delitti "di prima fascia" ed è inserita in detto contesto nella sua forma tipica di fattispecie-base autonoma: da qui le considerazioni del Giudice delle leggi sulla sua rilevanza 'in quanto tale', in un contesto normativo che prevedeva, in allora, per i reati "di prima fascia" una forma di presunzione semi-assoluta; presunzione che, frattanto, è stata trasformata dal legislatore del 2022 in presunzione relativa (artt. 1 e 2 D.L. n. 162 del 31 ottobre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199).
Ora, a differenza dei contesti tendenzialmente associativi contemplati dalla norma penitenziaria de qua (ad es. artt. 416-bis cod. pen., 74 D.P.R. n. 309 del 1990), l'ipotesi ostativa qui al vaglio di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen. -rientrante nei reati "di seconda fascia" e, si badi, solo in quanto fattispecie aggravata -lì dove è riconosciuta l'attenuante della lieve entità del fatto si colloca evidentemente al di fuori di tali circuiti "di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva" (comma 1-ter cit.), il che rende dubbia la ragionevolezza della presunzione legale di pericolosità del suo "tipo d'autore" (come individuato sulla base del titolo astratto di reato) e, al contempo, della valorizzazione del criterio di accertamento dell'insussistenza di tali collegamenti criminali.
4.4.2. In prospettiva correlata, con riferimento al rapporto tra circostanze attenuanti e ruolo delle presunzioni, ritiene il Collegio che il riconoscimento della diminuente della lieve entità del fatto di cui alla sentenza costituzionale n. 86 del 2024 sia incompatibile con una valutazione della fattispecie di rapina aggravata in termini di grave allarme sociale, sicché si pone in contrasto con la ratio stessa che ispira la disciplina del divieto di concessione dei benefici penitenziari per certuni reati considerati ostativi ex art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. (e, quindi, di riflesso, che ispira il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen.).
Ad avviso del Collegio, in questa particolare ipotesi attenuante viene meno la logica sottostante l'inserimento di una fattispecie di reato nel catalogo di cui all'art. 4-bis ord. pen., che risiede -in tesi -nella particolare connotazione di disvalore del fatto commesso dal condannato, tale da implicare, nella prospettiva seguita dal legislatore penitenziario nell'ottica del contrasto al crimine organizzato, la totale inaffidabilità del medesimo verso forme alternative di esecuzione della pena che lo pongano in una condizione di possibile interazione con l'esterno, con conseguente sottrazione di tale giudizio alla discrezionalità del giudice (e del pubblico ministero dell'esecuzione: art. 656, comma 9, cod. proc. pen.) in forza della presunzione legislativa, fatte salve le ipotesi di collaborazione con la giustizia (anche ai sensi dell'art. 323-bis, secondo comma cod. pen: art. 4-bis, comma 1), di collaborazione impossibile o inesigibile (art. 4-bis, comma l-bis) ovvero, a prescindere da qualsivoglia condotta collaborativa, l'accertata valutazione dell'insussistenza di collegamenti criminali (comma 1-ter).
Ciò che rileva, ai fini della proposizione della presente questione di costituzionalità è la considerazione dell'esistenza o meno di una congrua base logico-empirica-criminologica capace di sostenere ragionevolmente l'avvenuta qualificazione della rapina aggravata -anche quando sia stata applicata la fattispecie attenuante della lieve entità -come fondante la descritta presunzione legale di accentuata pericolosità agli effetti della norma penitenziaria "servita" di cui all'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. e, quindi, della norma processuale "servente" di cui all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. E ad avviso del Collegio tale fondamento nella precipua ipotesi attenuata di condanna per rapina aggravata con riconoscimento della diminuente della lieve entità del fatto, difetta in radice, venendo meno la connotazione di elevata pericolosità dell'autore di siffatta condotta.
4.4.3. Più in generale, in prospettiva concettuale e funzionale, osserva il Collegio come la previsione di una circostanza concorra alla configurazione di una fattispecie incriminatrice normativamente autonoma (una sorta di sotto-fattispecie), anche se strutturalmente dipendente dal reato-base, perché ridefinisce in astratto il disvalore del fatto e dipinge diversamente la pericolosità del suo autore.
Detto altrimenti, le circostanze ben possono modificare le coordinate dell'astratta risposta sanzionatoria al fatto, il che suppone che esse incidano, ancor prima, sull'astratta gravità del reato rispetto all'immagine che di questa gravità fornisce l'incriminazione del reato-base.
Ne consegue l'emersione, in caso di applicazione di una circostanza (aggravante o attenuante), di una nuova entità, dotata di un proprio significato giuridico concreto e portatrice, a seconda della natura dell'elemento accessorio, di una gravità astratta (se aggravante) ovvero di una levità astratta (se attenuante) diversa da quella propria del reato-base, che trova riconoscimento in una pena già astrattamente diversa da quella prevista per il reato-base.
D'altra parte, non si può negare che le circostanze, sin dalla loro origine storica, esprimano una relazione strettissima con il disvalore del fatto di reato, sia riguardo al tipo, che vede protagonista il legislatore, sia alla comminatoria edittale, che vede invece come protagonista il giudice: già nella fase di passaggio al sistema penale moderno incentrato sulla legalità, le circostanze hanno permesso di forgiare il "tipo tipico" proprio della contemporaneità, nel senso che hanno consentito di distinguere il fatto "generale e astratto", espressivo del disvalore "essenziale" (essentialia delicti), da quello "circostanziato", espressivo di un disvalore accessorio (accidentalia delicti), e quindi di "asciugare" e "sfrondare" la tipicità del fatto-base da fattori comunque significativi ma appartenenti al caso concreto.
Ed a causa della possibilità di combinare l'istituto delle circostanze del reato con particolari istituti (sostanziali ma anche processuali e -ai fini che qui rilevano -financo penitenziari) le circostanze possono andare incontro a una disciplina differenziata che consente di far giocare loro un ruolo allo stesso tempo afflittivo ed un ruolo indulgenziale.
Più specificamente, le circostanze attenuanti del fatto di speciale o di particolare tenuità, rientranti nel novero di quelle cd. indefinite o discrezionali, intessono un profondo legame con il tipo criminoso perché si fondano per lo più su una valutazione globale del fatto o sulla considerazione dei suoi profili oggettivi, quali le caratteristiche dell'azione criminosa o il grado di colpevolezza, ovvero l'entità del danno o del pericolo (cfr. art. 133 cod. pen.), sicché esse ben possono riguardare l'oggettiva (diminuita) pericolosità del comportamento descritto dalla fattispecie astratta. E all'interno delle sempre più numerose ipotesi di attenuanti speciali indefinite consistenti nella particolare "tenuità/lievità del fatto", quella qui di diretto interesse in tema di rapina ben può ritenersi "pensata", proprio sulla base di quanto esternato dal Giudice delle leggi in occasione del suo "conio" giurisprudenziale (cfr. Corte cost. sent. n. 86 del 2024, par. 5.6. cons. dir. e sent. n. 141 del 2023, par. 3.2. cons. dir.), non solo per attenuare in termini quantitativi o comunque equitativi un trattamento sanzionatorio altrimenti troppo rigoroso, ma anche per offrire una risposta, in senso diminuente, a fatti che esprimono un disvalore quantitativamente (e profondamente) diverso e attenuato.
D'altra parte, il rilievo circostanziale non è del tutto estraneo alla logica dell'art. 4-bis ord. pen., il cui comma l, a seguito dell'interpolazione operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, annovera la concedibilità delle misure alternative ai detenuti e internati che collaborino con la giustizia tra l'altro a norma dell'art. 323-bis, secondo comma, cod. pen., costituente giustappunto una circostanza attenuante (sebbene a contenuto processuale). Inoltre, sin dalla novella attuata dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, si è dato rilievo, sia pure eccezionalmente, a talune circostanze attenuanti speciali proprio in seno all'art. 4-bis ord. pen. e, in particolare, nel comma 1-bis (nel testo antecedente alle modifiche operate dal d.1. n. 162 del 2022, come convertito) con riguardo all'ipotesi della collaborazione cd. "oggettivamente irrilevante": il riconoscimento ad opera del giudice di merito di una delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6, 114 o 116, secondo comma, cod. pen. connotava il reato ostativo "di prima fascia" da un indice di gravità minore, per i caratteri del contributo criminoso del condannato o perché questi ha dato segni tangibili di ravvedimento, sicché la collaborazione offerta diveniva, in queste particolari ipotesi, un dato sufficiente anche se praticamente inutile, purché supportata da elementi che attestino l'insussistenza di collegamenti attuali con il crimine organizzato. Sebbene tali previsioni siano ormai superate dalla (totale) riscrittura del comma 1-bis cito per effetto della novella del 2022, nondimeno proprio da tale "tipizzazione" circostanziale si può ricavare, quantomeno in nuce, l'idea di una valorizzazione del ruolo di talune attenuanti da parte dello stesso legislatore penitenziario ("storico").
4.4.4. Infine, nel nuovo contesto sanzionatorio che ha visto l'avvento delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis cod. pen.), depone per la non manifesta infondatezza della presente questione di costituzionalità il necessario adeguamento del catalogo dei reati ostativi in rapporto alla possibilità -oggi denegata ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689 del 1981 -di fruire della sostituzione della pena detentiva da parte dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. ("salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, secondo comma, cod. pen.": v. postea), lì dove la dimensione concreta del fatto risulti attenuata dall'accertata lieve entità.
Invero, con l'introduzione delle pene sostitutive, applicabili da parte del giudice della cognizione in esito all'articolato giudizio previsto dalla legge (artt. 545-bis cod. proc. pen. e 53-58 legge n. 689 del 1981), il legislatore delegato (D.Lgs. n. 150 del 2022, come corretto dal D.Lgs. n. 31 del 2024) ha inteso certamente perseguire un obiettivo molto chiaro e per certi versi strategico in senso sistemico: contribuire a declinare in termini effettivi l'idea dell'esecuzione della pena detentiva come extrema ratio, evitando anche solo l'inizio di una detenzione non necessaria, perché sostituibile con altra misura meno afflittiva e tuttavia adeguata nel caso concreto agli scopi preventivi della sanzione penale. Si tratta di una prospettiva teleologica del tutto coincidente con quella che ha guidato il legislatore nell'ormai lontano 1998 con la legge "Saraceni-Simeone", quando è stato introdotto il meccanismo sospensivo previsto dal comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., in posizione "servente" rispetto alle misure alternative e, dunque, ai loro scopi rieducativi.
Orbene, in questo rinnovato contesto ordinamentale, sebbene il Giudice delle leggi -chiamato a decidere in ordine all'eccepita illegittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., del richiamo "in blocco" di tutti reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. -abbia ritenuto non irragionevole il generale divieto recato dall'art. 59, lett. d), legge n. 689 del 1981 di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi ai condannati per uno dei reati ostativi elencati nell'art. 4-bis cit. (Corte cost. sent. n. 139 del 2025), nondimeno lo stesso ha evidenziato l'estrema eterogeneità delle fattispecie inserite nel suddetto catalogo ed ha espressamente sottolineato (al par.
6.1.2. cons. dir.) che, nel caso dell'art. 609-bis cod. pen., l'avvenuta applicazione della circostanza attenuante del terzo comma della minore gravità del fatto rende possibile l'applicazione di una delle pene sostitutive; ciò -da ultimo -è da ritenersi esteso, peraltro, in virtù della posteriore sentenza costituzionale n. 68 del 2026, alle ipotesi attenuate di cui all'art. 609-quater, comma sesto, cod. pen.
Orbene, anche sotto tale profilo evolutivo-comparativo, ne deriva vieppiù la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle norme processuali e penitenziarie qui censurate in rapporto all'attuale, perdurante esclusione dell'ipotesi attenuata della lieve entità del fatto di rapina di cui all'art. 628 cod. pen. dal catalogo dell'art. 4-bis ord. pen., tanto più che l'art. 59 della legge n. 689 del 1981, alla lett. d), nello stabilire la preclusione assoluta di accesso alle pene sostitutive per tutti gli imputati dei reati contenuti in quel catalogo, fissa un'eccezione in favore di coloro ai quali sia stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen.; attenuante che -osserva questa Corte -non è richiamata rispetto all'ipotesi del primo comma riguardante i fatti "di particolare tenuità" (e quindi del tutto sovrapponibile a quella di specie), bensì rispetto all'ipotesi della collaborazione che (non impinge sull'offesa tipica del reato ma) dà rilievo a comportamenti post delictum attuati per evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori.
5. Consegue alle argomentazioni sin qui svolte che deve dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione della pena il delitto di rapina aggravata ex art. 628, comma terzo, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
5.1. Pertanto, a norma dall'art. 23, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata la sospensione del presente giudizio e disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
La Cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti del presente giudizio di legittimità e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'art. 23, ultimo comma, legge n. 87 del 1953.
5.2. Nelle more del giudizio incidentale di costituzionalità, non è consentito a questa Corte -che non è l'organo dell'esecuzione -sospendere, nei termini richiesti dal ricorrente ("onde non compromettere irrimediabilmente gli effetti di una eventuale decisione di accoglimento": pag. 8 ricorso), l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Brescia nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, degli artt. 656, comma 9, lettera a), codice di procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, ordinamento penitenziario, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena il delitto di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2026.