In tema di indebito utilizzo, da parte di un detenuto, di un apparecchio telefonico o di altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni, la conversazione o comunicazione effettuata e oggetto di intercettazione costituisce, unitamente al supporto che la contiene, corpo del reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo, c.p.; essa è pertanto utilizzabile nel processo a carico del detenuto relativo a tale reato, anche quando l’intercettazione sia stata disposta nell’ambito di un procedimento diverso e in assenza dei presupposti indicati dall’art. 270 c.p.p.
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 15/04/2026 (dep. 25/05/2026) n. 18797
(Presidente: G. De Amicis; Relatore: M. Rosati)
RITENUTO IN FATTO
1. Nel corso di indagini a carico di altre persone per il delitto di tentato omicidio, sono state intercettate alcune videochiarnate telefoniche operate da M. dall'interno della casa circondariale di Salerno, ov'egli era detenuto in espiazione di pena per altri reati.
E stata, quindi, elevata nei suoi confronti un'imputazione per il delitto previsto e punito dall'art. 391 -ter, terzo comma, cod. pen. (accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti), ma il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha emesso sentenza di non luogo a procedere, rilevando che la prova del reato si esauriva nell'intercettazione delle videochiamate, la quale, però, era inutilizzabile, in quanto avvenuta nell'àmbito di un procedimento diverso ed in assenza dei presupposti indicati dall'art. 270, cod. proc. pen. (accertamento di un delitto per il quale l'arresto in flagranza sia obbligatorio o connessione ex art. 12, cod. proc. pen., tra i fatti di reato oggetto dei due diversi giudizi).
Inoltre, quel giudice ha escluso che le comunicazioni intercettate costituissero corpo del reato" tipizzato dal citato art. 391 -ter, ritenendo che la condotta punita da tale disposizione consiste nella ricezione o nell'utilizzo dell'apparecchio telefonico e non nella conversazione intrattenuta attraverso di esso, la quale può considerarsi corpo del reato - e, con essa, il supporto materiale che ne contiene la registrazione (vds. Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776) soltanto quando contenga ed esaurisca la condotta tipizzata da una data fattispecie incriminatrice, costituendo altrimenti, come nel caso di specie, semplicemente un mezzo di ricerca della prova.
Impugna tale decisione il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, deducendone la contrarietà alla legge, perché, se la ragione giustificatrice della fattispecie incriminatrice in rassegna è quella di punire tanto l'ingresso di apparecchi telefonici nelle strutture carcerarie, quanto l'utilizzo di essi da parte di chi vi è ristretto, il fatto di chi, mediante gli stessi, intrattenga comunicazioni con l'esterno integra ed esaurisce la condotta tipica del reato, perciò costituendone il "corpo", in quanto strumento mediante il quale il reato è stato commesso, secondo la previsione dell'art. 253, comma 2, cod. procr pen..
Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, poiché le conversazioni intercettate nell'àmbito del diverso procedimento costituiscono corpo del reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti (art. 391 -ter, terzo comma, cod. pen.), per il quale si procede.
Pertinente è il richiamo operato dal ricorrente alla "sentenza Floris", con la quale le Sezioni unite di questa Corte hanno reso un'affermazione di principio rilevante anche per la disciplina della vicenda in esame: vale a dire che il corpo del reato può anche «connaturarsi di profili di immaterialità» e che, quando ciò accada, il contenuto della comunicazione o del dato informatico, rilevante per il processo, si identifica con il supporto materiale che lo contiene o lo ha registrato.
Il principio, enunciato dalle Sezioni unite con riferimento all'ipotesi di reati integrati da una condotta dichiarativa o comunicativa, e che in questa si esauriscano (si pensi, ad esempio, ad ipotesi di minaccia, di favoreggiamento, di rivelazione di segreto d'ufficio, di diffamazione, di conclusione di un accordo corruttivo o di una compravendita di stupefacenti), deve trovare applicazione anche nel caso - come quello in esame - in cui il reato consista e si esaurisca nell'utilizzo del mezzo di comunicazione intercettato.
Anzi, a maggior ragione deve trovare applicazione in tal ultima ipotesi.
Anche in questa, infatti, così come in quella della condotta dichiarativa o comunicativa integrante il reato, l'intercettazione non costituisce un mezzo di ricerca della prova, lo strumento, cioè, attraverso il quale ottenere la prova di un diverso reato, bensì soltanto la documentazione del fatto di reato in sé, commesso mediante la condotta captata.
Inoltre, nel caso di un reato, come quello in esame, in cui nessuna rilevanza riveste il contenuto della condotta dichiarativa o comunicativa compiuta attraverso il telefono od altro dispositivo intercettato, ma soltanto l'utilizzo dello stesso, a prescindere, cioè, da quel che si è comunicato attraverso di esso (parole, suoni, scritti od immagini), non è possibile ravvisare esigenze di riservatezza e di tutela della vita privata, che - come rammentato anche dalla "sentenza Floris", con richiamo della relativa giurisprudenza costituzionale - giustificano i limiti all'uso dello strumento investigativo delle intercettazioni, nel quadro del necessario bilanciamento tra l'interesse alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni e quello alla prevenzione e repressione dei reati, entrambi oggetto di protezione costituzionale.
Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: "con riferimento a/ delitto di indebito utilizzo, da parte del detenuto, di un apparecchio telefonico o di altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, previsto e punito dall'art. 391 -ter, terzo comma, cod. pen., la conversazione o comunicazione da lui effettuata ed intercettata costituisce corpo de/ reato, unitamente a/ supporto che la contiene, e, come tale, è utilizzabile ne/ processo a suo carico per tale reato, benché l'intercettazione di essa sia avvenuta ne//'àmbito di un procedimento diverso ed in assenza dei presupposti indicati dall'art. 270, cod. proc. pen.
Da tanto consegue che la sentenza impugnata dev'essere annullata ed il processo essere rinviato all'ufficio che l'ha emessa, per un nuovo giudizio, da effettuarsi in applicazione dell'enunciato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.
Il Consigliere estensore
Martino Rosati
Il Presidente
Gaetano De Amicis