In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno richiesto dall’art. 603-bis c.p. non può essere desunto in modo automatico dalle irregolarità retributive o contrattuali, ma deve essere accertato in concreto e con riferimento alla posizione del singolo lavoratore, dovendo consistere in una “situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose”. Tale condizione può ricorrere, ad esempio, quando il lavoratore, da poco trasferito in Italia, privo di permesso di soggiorno e di autonome risorse abitative ed economiche, accetti qualunque mansione “in nero”, anche per una paga ridotta, pur di procurarsi il necessario per il proprio sostentamento.
In tema di sfruttamento del lavoro, l’indice costituito dalla retribuzione sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato deve essere valutato tenendo conto non solo del trattamento economico previsto dal CCNL, ma anche delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell’orario, dell’assenza di pause, riposi e ferie, nonché dei benefici negati dalla mancata regolarizzazione del rapporto, quali contributi previdenziali, ferie, malattia e maternità retribuite. Rilevano, altresì, come indici di sfruttamento le violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, l’omessa formazione e l’omessa sottoposizione dei lavoratori a regolari visite mediche.
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il delitto previsto dall’art. 603-bis, comma 1, n. 2), c.p., relativo all’utilizzatore della manodopera, è fattispecie a dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno, senza che sia richiesta l’intenzione di trarre profitto da una condizione soggettiva di inferiorità. Le iniziative di regolarizzazione intraprese solo dopo l’ispezione non escludono, di per sé, il dolo del reato.
Cassazione penale, Quarta Sezione, Sentenza 27 febbraio 2026 (dep. 3 giugno 2026) n. 20151
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. VIGNALE Lucia - Presidente
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere
Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere
Dott. LORENZETTI Luca - Relatore
Dott. LAURO Davide - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a B il (Omisssi)
avverso la sentenza del 19/11/2025 della Corte di appello di Messina
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
il difensore di A.A., Avv. Gianluca Pantano del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, ha depositato memoria scritta di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
Fatto
1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza del 19 novembre 2025 in epigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata in data 14 novembre 2024 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di A.A.ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen.
2. Le conformi sentenze di merito hanno ritenuto sussistenti le condizioni previste dall'art. 603-bis, terzo comma, cod. pen. e segnatamente: 1) la reiterata corresponsione da parte dell'imputato, protrattasi per almeno un triennio, di una retribuzione oraria (di 4/5 Euro all'ora comprensiva di tredicesima e quattordicesima) di gran lunga inferiore a quella pari a circa 9,69/9,81 Euro prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro applicabile alle industrie del settore di confezionamento delle camicie; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie; 3) la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi lavoro, essendo state le lavoratrici costrette a lavorare anche nel periodo estivo in ambiente privo dell'aria condizionata e di impianti di aereazione nonché in luogo con impianto elettrico non regolare; 4) la mancata partecipazione a corsi di formazione e la mancata sottoposizione alle necessarie e regolari visite mediche. I giudici di merito hanno ritenuto che sussistessero le condizioni di sfruttamento del lavoro da parte di A.A. anche con riguardo alle lavoratrici successivamente contrattualizzate (B.B., C.C., D.D.) e che sussistesse per tutte le lavoratrici l'approfittamento dello stato di bisogno; hanno ritenuto non concedibili le attenuanti generiche, tenuto conto della gravità e della reiterazione della condotta, del numero di lavoratrici coinvolte e dell'assenza di resipiscenza dell'imputato. Con la sentenza confermata in appello, A.A. è stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile E.E.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 603-bis cod. pen. per erronea determinazione del parametro retributivo e vizio di motivazione, nonché contestualmente travisamento della prova testimoniale e documentale e apparenza e illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'indice di sfruttamento di cui all'art. 603-bis, terzo comma, lett. a), cod. pen. e ai criteri valutativi di cui all'art. 192 cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'indice di sfruttamento del parametro retributivo, per la palese difformità rispetto al minimo di 9,69/9,81 Euro all'ora previsto dal relativo Contratto Nazionale di Lavoro applicabile alle industrie del settore di confezionamento delle camicie, senza considerare che tale parametro era stato desunto dalle buste paga di due lavoratrici regolarmente assunte prima dell'ispezione e appartenenti a livelli superiori (C.C., livello 5; B.B., livello 7), mentre tutte le lavoratrici "in nero" coinvolte avrebbero dovuto essere inquadrate al livello 3 del CCNL, per il quale la retribuzione oraria era pari a 8,00 Euro lordi. Percepivano, infatti, una retribuzione netta di circa 5,30 Euro all'ora, pressoché identica a quella risultante dalle buste paga emesse dopo la loro regolarizzazione. Il difensore riporta nel ricorso le dichiarazioni rese dalle lavoratrici C.C., D.D. e E.E., sostenendo che vi era stato un travisamento della prova testimoniale e documentale.
Evidenzia che la Corte di appello ha argomentato, per ritenere la palese difformità della retribuzione percepita dalle lavoratrici del maglificio rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi, dai "benefici che la regolarizzazione avrebbe per loro comportato quali, ad esempio, il versamento dei contributi previdenziali, il corretto godimento delle ferie, nonché la fruizione di eventuali periodi di malattia e/o maternità opportunamente retribuiti. Benefici negati alle persone offese" (pag. 7 della sentenza impugnata). E sostiene che i profili indicati dalla Corte territoriale sono estranei al parametro retributivo e, secondo la norma e la giurisprudenza di legittimità, assumono rilevanza solo quando concretino comportamenti sistematicamente degradanti o gravemente lesivi della dignità del lavoratore, circostanze ritenute qui del tutto assenti.
Lamenta, inoltre, mancanza di motivazione della condanna per sfruttamento con riferimento a tre dipendenti (C.C., B.B. e D.D. ) che, al momento dell'ispezione, risultavano regolarmente assunte, retribuite con bonifico e inquadrate secondo CCNL, circostanza ritenuta incompatibile con la configurabilità dell'indice contestato.
Sostiene, infine, che l'orario di lavoro estivo veniva ridotto proprio per evitare le ore più calde della giornata, mentre, fuori dal periodo estivo, tutte le lavoratrici riferivano un orario di lavoro 8-13 e 14-17, con pausa pranzo rispettata e nessuna violazione di riposi settimanali. Sostiene che nessuna lavoratrice ha mai riferito condizioni degradanti o pregiudizievoli per la salute.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 603-bis cod. pen. per erronea determinazione dello stato di bisogno, nonché travisamento della prova testimoniale e documentale e apparenza e illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento allo stato di bisogno richiesto dall'art. 603-bis cod. pen. e ai criteri valutativi di cui all'art. 192 cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata ha ritenuto integrato lo "stato di bisogno" richiesto dall'art. 603-bis cod. pen. sulla base di elementi generici e non individualizzati, senza individuare, per ciascun dipendente, una concreta, attuale e grave condizione personale di vulnerabilità o inferiorità, come invece imposto dalla norma incriminatrice. Sostiene che, in tal modo, la Corte territoriale avrebbe operato una indebita commistione tra le irregolarità contrattuali e retributive – che costituiscono eventuali indici di sfruttamento ex art. 603-bis, terzo comma, cod. pen. – e lo stato di bisogno, che rappresenta l'autonomo presupposto soggettivo indispensabile per la configurazione del delitto e che deve essere rigorosamente accertato in capo al singolo lavoratore. Richiama giurisprudenza di legittimità e riporta nel ricorso le dichiarazioni rese dalle lavoratrici C.C., B.B., F.F. e E.E., sostenendo che vi sarebbe stato un travisamento della prova testimoniale e documentale.
Lamenta, inoltre, mancanza di motivazione con riferimento al necessario nesso causale tra l'eventuale condizione soggettiva e l'asserito sfruttamento e rileva che la Corte di appello non ha individuato alcuna specifica condotta di approfittamento da parte dell'imputato, laddove tale condotta costituisce l'essenza stessa della fattispecie.
Sostiene che, pertanto, difettano nel caso in esame tutti gli elementi costitutivi del reato: 1) lo stato di bisogno (mai accertato in concreto e in modo individualizzato); 2) il collegamento causale con le condizioni di lavoro; 3) l'approfittamento consapevole da parte dell'imputato.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 603-bis cod. pen. in ordine all'elemento soggettivo del reato, nonché contestualmente vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per motivazione illogica e incompleta.
Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia ritenuto integrato il dolo del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. desumendo la sussistenza della consapevolezza e volontà di approfittare di un presunto stato di bisogno sulla base di due sole circostanze: a) la "palese difformità retributiva" rispetto ai minimi contrattuali; b) l'assunto secondo cui l'imputato "non poteva non conoscere" il salario previsto dal CCNL. E ciò in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità sull'accertamento dell'elemento psicologico del reato.
Lamenta, inoltre, che la Corte territoriale aveva ritenuto che le tre lavoratrici albanesi erano state oggetto di iniziative di regolarizzazione solo dopo l'ispezione del 19 giugno 2020 e che, pertanto, tali iniziative non sarebbero state utili a escludere il dolo. Sostiene che risulta documentalmente provato che il ricorrente aveva già avviato le procedure di regolarizzazione prima dell'accesso ispettivo nell'ambito della disciplina emergenziale introdotta dall'art. 103 del D.L. n. 34/2020.
3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Sabrina Passafiume, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il difensore di A.A., Avv. Gianluca Pantano del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, ha depositato memoria scritta di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
Diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo dell'atto di appello con il quale aveva lamentato la mancanza degli elementi tipici dello sfruttamento e dell'approfittamento dello stato di bisogno, richiesti per la configurazione del contestato delitto di cui all'art. 603-bis cod. pen.
La Corte di appello ha ritenuto sussistente l'indice di sfruttamento del parametro retributivo, per la palese difformità della retribuzione rispetto al minimo di 9,69/9,81 Euro all'ora previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro applicabile alle industrie del settore di confezionamento delle camicie, sia con riferimento alle tre lavoratrici contrattualizzate (B.B., C.C., D.D.), in quanto, nel periodo in cui avevano lavorato "in nero" prima di essere regolarmente assunte dopo l'ispezione, avevano percepito anch'esse la somma di 5,00 Euro l'ora, ben inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL, sia con riferimento a tutte le lavoratrici "in nero", in quanto, anche a voler ammettere che per le operaie di minor qualifica la somma prevista dal contratto fosse di 8,00 Euro lordi, doveva tenersi conto dei "benefici che la regolarizzazione avrebbe per loro comportato quali, ad esempio, il versamento dei contributi previdenziali, il corretto godimento delle ferie, nonché la fruizione di eventuali periodi di malattia e/o maternità opportunamente retribuiti. Benefici negati alle persone offese" (pag. 7 della sentenza impugnata). Profili, questi, che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto rientranti nel parametro retributivo in linea con la giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai fini della configurabilità del reato di sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis cod. pen., l'indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma terzo, n. 1), ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione "sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato", deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno (Sez. 4, n. 2573 del 05/12/2023, dep. 2024, Valenti, Rv. 285681 - 01).
La Corte territoriale ha, poi, valutato la sussistenza di altre condizioni previste dall'art. 603-bis, terzo comma, cod. pen. quali indice di sfruttamento del lavoro e segnatamente la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi lavoro: essendo state le lavoratrici costrette a lavorare in ambienti dotati di un impianto elettrico non regolare e, anche nel periodo estivo, privi dell'aria condizionata e di impianti di aereazione; non essendo stato disposto che partecipassero a corsi di formazione; non essendo state sottoposte a regolari visite mediche.
Non sussiste, quindi, il dedotto travisamento della prova testimoniale e documentale.
2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo dell'atto di appello con il quale aveva lamentato la mancanza dello "stato di bisogno" richiesto dall'art. 603-bis cod. pen.
Il motivo è infondato con riferimento alle tre lavoratrici albanesi H.H., H.H., H.H., da poco trasferitesi nel territorio dello Stato italiano e prive del permesso di soggiorno, che hanno riferito di poter contare soltanto sulla benevolenza di una donna che aveva concesso loro in prestito un'abitazione senza chiedere la corresponsione di un canone di affitto e hanno aggiunto che avrebbero accettato di svolgere, senza regolare contratto ("in nero"), qualunque mansione lavorativa, anche per una paga inferiore (di circa 4,00 Euro all'ora), pur di guadagnare il necessario per il proprio sostentamento.
Il motivo di ricorso è, invece, fondato limitatamente ai fatti commessi in danno di G.G., C.C., G.G., D.D. , F.F., B.B. e E.E.
Con riferimento alle predette lavoratrici, in effetti, la sentenza impugnata non motiva la sussistenza dello "stato di bisogno" richiesto dall'art. 603-bis cod. pen. e, in particolare, non individua, per ciascuna delle lavoratrici, quella "situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose" necessaria per integrare lo stato di bisogno (Sez. 4, n. 24441 del 16/03/2021, Sanitrasport, Rv. 281405 - 01).
3. Il terzo motivo di ricorso è assorbito per quanto riguarda le lavoratrici G.G., C.C., G.G., D.D. , F.F. , B.B. e E.E. È manifestamente infondato, invece, per quanto riguarda le lavoratrici H.H., H.H., H.H. che – come riferito dalla Corte di appello con argomentazione in fatto non sindacabile in questa sede – furono oggetto di iniziative di regolarizzazione solo dopo l'ispezione del 19 giugno 2020.
Va ricordato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, a differenza del delitto previsto dall'art. 603-bis, comma primo, n. 1, cod. pen., che è caratterizzato dal dolo specifico, essendo necessario che l'intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, per il delitto previsto dall'art. 603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen., è sufficiente il dolo generico, essendo richiesto che l'utilizzatore abbia agito con coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno (Sez. 4, n. 3554 del 18/01/2022, Siena, Rv. 282577 – 01).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il delitto previsto dall'art. 603-bis, comma 1 n. 2, cod. pen. è dunque fattispecie a dolo generico, essendo sufficiente per il perfezionamento del reato la rappresentazione e volontà del fatto tipico, e non è pertanto richiesta l'intenzione di trarre profitto da una condizione soggettiva di inferiorità.
4. Il quarto motivo di ricorso è assorbito.
Il giudice del rinvio dovrà valutare l'esistenza dell'elemento oggettivo del reato per le posizioni annullate e il numero delle lavoratrici sfruttate non è irrilevante ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e della eventuale applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
5. Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai fatti commessi in danno di G.G., C.C., G.G., D.D., F.F., B.B. e E.E., con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
6. In caso di diffusione del presente provvedimento, va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone offese, a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai fatti commessi in danno di G.G., C.C., C.C., D.D. , F.F. , B.B. e G.G. e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone offese, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2026.