In tema di cause di estinzione del reato, il rinvio, operato dall'art. 168-bis cod. pen., ai “delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale” consente all’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova pur quando siano contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Fattispecie relativa ad imputato del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 339, comma secondo, cod. pen.).
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 19/05/2026 (dep. 11/06/2026) n. 21625
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona riteneva B., S., P. e R. responsabili dei reati di cui agli artt. :
337, 339, commi 1, 2 e 3 cod. pen., perché, al termine dell'incontro calcistico Hellas Verona - Foggia, con il volto travisato da sciarpe o mefisto, prendevano parte ai tafferugli contro i tifosi della squadra avversaria e usavano violenza e minaccia per opporsi al personale delle forze dell'ordine (capo 1);
635, commi 1 e 2, n. 1, cod. pen., perché, al termine del detto incontro, utilizzando pietre (di cui una del peso di oltre 4 kg) ed oggetti contundenti, danneggiavano il cancello del "parcheggio ospiti" dello stadio ed alcune autovetture delle forze dell'ordine (capo 2);
582, 585, anche in relazione all'art. 576, n. 1, cod. pene, perché, al termine di detto incontro, lanciando una pietra contro il Vice-questore, gli cagionavano lesioni personali consistenti in contusione addominale e facciale giudicata guaribile in IO giorni (capo 3);
6-bis della legge n. 401 del 1989, perché al termine dell'incontro e in prossimità dell'impianto sportivo, lanciavano oggetti contundenti e artifizi pirotecnici accesi contro i tifosi della squadra avversaria e contro le forze dell'ordine (capo 4);
art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, perché, in un luogo pubblico e sempre al termine dell'incontro, utilizzavano sciarpe, cappucci e altri indumenti atti a travisare il volto o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento (capo 5).
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia riduceva, a seguito di concordato in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.), la pena disposta nei confronti di B. a due anni e due mesi di reclusione, confermando per il resto la sentenza di primo grado, salva concessione, a R., del beneficio della non menzione nel Casellario giudiziale.
Avverso tale provvedimento hanno presentato ricorso S., R. e P., per il tramite dell'Avvocato Vincenzo Maizzi, deducendo i seguenti motivi.
3.1. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione quanto agli artt. 168bis cod. pena, 464 bis e ss. cod. proc. pen., in relazione all'art. 339 cod. pen.
L'istanza di messa alla prova avanzata in primo grado è stata ritenuta inammissibile, con motivazione cui ha aderito la Corte d'appello, perché il reato di resistenza a pubblico ufficiale, nella forma aggravata, non rientrerebbe tra i reati di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., per i quali è operato un rinvio dall'art. 168- bis cod. pen., avendo i Giudici di secondo grado aggiunto che, in ogni caso, difettavano i presupposti per la messa alla prova, in assenza di condotte resipiscenti degli imputati.
ln tal modo, si disatteso l'insegnamento di Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238, secondo cui, ai dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispeciebase, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
Si è inoltre trascurato che S., al fine di manifestare il proprio ravvedimento, aveva offerto alla parte civile, mediante assegno, 600 euro a titolo di risarcimento (l'offerta cadde nel vuoto soltanto per l'assenza della parte civile in udienza), oltre a fare una donazione ad un'associazione di beneficenza.
Inoltre, non si è considerato che l'art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen. impone una concreta valutazione della personalità dell'istante, delle sue capacità reddituali e della sua predisposizione ad eliminare gli effetti della condotta antisociale, che il giudice deve effettuare assumendo informazioni mediante la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici.
3.2. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione quanto alla commisurazione della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della pena (con riferimento ai soli ricorrenti S. e P.).
Quanto a S., la Corte di appello ha aderito alla valutazione del Giudice dell'udienza preliminare sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in regime di equivalenza con le aggravanti), nonostante il comportamento processuale e l'incensuratezza dell'imputato, e ha ritenuto che l'entità della pena inflitta non consentisse di sospendere condizionalmente la pena e di beneficiare della non menzione della condanna nel Casellario giudiziale.
Per tal via, ha motivato in modo apparente, perché non ha tenuto conto della sua offerta risarcitoria, e quindi della condotta successiva dell'imputato. Inoltre, nulla ha risposto sull'invocata sostituzione della pena detentiva.
Anche in relazione a P. non ha chiarito le ragioni per cui l'imputato, nonostante la sua incensuratezza e la definizione del procedimento attraverso rito abbreviato, non potesse beneficiare di un contenimento di pena, così da usufruire della sospensione condizionale.
Sempre sulla base dell'assunta «eccezionale gravità della condotta», ha poi negato la sostituzione della pena, contravvenendo all'insegnamento di legittimità secondo cui il diniego non può essere fondato soltanto su tale elemento, poiché vanno valutate in chiave prognostica le ragioni che rendono la pena sostitutiva inidonea raggiungere la finalità rieducativa.
Soprattutto, la Corte d'appello non ha attuato il disposto dell'art. 545-bis cod. proc. pen., che le avrebbe consentito di acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria le informazioni utili ai fini della sua decisione, allo scopo di concretizzare il giudizio.
Per il tramite del medesimo difensore, è stato presentato ricorso nell'interesse altresì di B.
L'impugnazione consta di un motivo unico, con cui si eccepisce errata applicazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione, non avendo la Corte d'appello motivato in modo specifico e puntuale sulla commisurazione della pena.
Per il tramite dell'Avvocato Antonio Vele, ha presentato conclusioni scritte il Vice-questore Giorgio Azzaretto, parte civile costituita nei confronti di S., R. e P., chiedendo il rigetto del ricorso.
La deliberazione del presente procedimento, trattato in data 5 maggio 2026 in pubblica udienza, è stata rinviata alla data odierna.
OSSERVAZIONI
Il ricorso di B. va dichiarato inammissibile.
Secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex mu/tis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170).
Nel caso di specie, le deduzioni difensive vertevano sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
Esse non sono, dunque, sindacabili da questa Corte.
Fondato è, invece, il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di S., R. e P., sebbene per ragioni parzialmente diverse da quelle eccepite nelle impugnazioni.
In particolare, è nel giusto il difensore quando lamenta un vizio di motivazione sul diniego della messa alla prova in relazione al delitto di resistenza al pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), sebbene aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen.
Ma tale vizio non discende - se non nei termini, indiretti, che saranno di seguito evidenziati - dalla mancata considerazione del principio di diritto enunciato nella citata sentenza Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238. per gradi.
Ai sensi dell'art 168-bis, comma 1, cod. pen., «nei procedimenti per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i reati delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen., l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova».
3.1. Il legislatore ha cioè optato per un duplice criterio: di tipo quantitativo, là dove fa riferimento ai reati puniti con la pena non superiore nel massimo a quattro anni, e di tipo qualitativo, quest'ultimo espresso mediante il rinvio alle ipotesi di reato per le quali è prevista la citazione diretta (art. 550, comma 2, cod. pen.), in deroga al suddetto limite di pena.
Ciò ricordato, in replica alle deduzioni difensive, deve osservarsi che la sentenza C.d. "Sorcinelli" riguarda esclusivamente la messa alla prova disposta per i reati individuati attraverso il criterio quantitativo, in rapporto al quale ha chiarito che il richiamo compiuto dall'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
L'ipotesi che viene qui in esame è stata, invece, legislativamente selezionata sulla scorta del criterio qualitativo, essendo la resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. una delle fattispecie elencate nell'art. 550, comma 2, cod.
proc. pene, alle quali non è dunque immediatamente riferibile la regu/a iuris enucleata dalla citata sentenza "Sorcinelli",
Sicché per tale fattispecie (come per le altre contemplate dall'art. 550, comma 2, cod. proc. pen.) si pone la necessità di stabilire se il richiamo operato dall'art. 168-bis cod. pen. riguardi la sola ipotesi base o anche quelle circostanziate.
3.2. Sempre in via preliminare, ma sotto diverso profilo, va poi escluso che si riferisca anche alla resistenza a pubblico ufficiale la clausola «con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite», che compare nel testo dell'art. 550, comma 2, cod. pen. (la quale avrebbe avuto l'effetto di negare comunque la possibilità di accesso alla messa alla prova).
La locuzione in esame è infatti testualmente riferita alla sola fattispecie di evasione di cui all'art. 385, comma 2, cod. pen., con l'effetto di ritagliare l'ambito dell'eccezione, all'interno di questa ipotesi aggravata, ai soli casi di cui si è detto.
Non risulta, dunque, estensibile per via interpretativa, a reati diversi dall'evasione aggravata, a tale operazione ostando il divieto di analogia in malam partem.
Ciò precisato, il Collegio non ha ravvisato argomenti ostativi all'affermazione di un criterio meramente "nominativo".
Non ha trovato, cioè, obiezioni alla concessione della messa alla prova per i reati menzionati nell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., al di là della presenza di circostanze aggravanti, quand'anche ad effetto speciale (o tali da comportare l'applicazione di una pena di specie diversa).
4.1. A tale conclusione non si oppongono criteri testuali.
E vero che l'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. contempla specifiche ipotesi aggravate, di talché, a prima vista, potrebbe ritenersi che tale dato deponga per l'esclusione delle ipotesi aggravate non previste, in base al /ex ubi voluit dixit)
Tuttavia, in una prospettiva opposta, tali previsioni possono trovare agevole giustificazione nel favor legislativo verso l'istituto, trattandosi tutte, indistintamente - di ipotesi (descritte con diversa tecnica legislativa) aggravate di reati che, nella forma base, sono puniti con pena edittale inferiore a quattro anni: a differenza di quanto accade per l'art. 337 cod. pen. che, già al primo comma, prevede un editto superiore a tale limite.
Anzi, sulla base del criterio interpretativo letterale, consentita, oltre che più lineare, appare la soluzione che nega rilievo preclusivo della messa alla prova alla presenza di circostanze di reato, potendosi ritenere che, se il legislatore avesse voluto derogare all'ammissibilità alla messa alla prova in ogni ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, lo avrebbe specificato.
4.2. Alla conclusione qui accolta non si oppongono, poi, criteri sistematici, legati all'ambito di applicazione della citazione diretta.
Sul punto, in verità, non risulta particolarmente arato nella giurisprudenza il tema se l'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., nello stabilire che «la disposizione del comma 1 si applica» anche nei procedimenti previsti per uno dei reati ivi elencati, comporti o meno l'operatività per tali reati dei criteri di computo della pena stabiliti per la determinazione della competenza dall'art. 4 cod. proc. pen. (secondo cui, a quei fini, si tiene conto della pena stabilita per ciascun reato tentato o consumato, senza considerare gli aumenti per la continuazione, per la recidiva o per le circostanze, salvo che si tratti di aggravanti speciali o ad effetto speciale).
Ciò nondimeno, in un caso in cui si occupò della questione, questa Corte, anche richiamando il dettato del previgente art. 7 cod. proc. pen., si espresse in senso positivo (Sez. 1, n. 34683 del 03/10/2006, Nuccio, non mass.) , e confermò successivamente tale impostazione dopo l'ampliamento del catalogo dei delitti previsti in quel comma, ad opera della citata "Riforma Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), che rafforzò il catalogo dei reati per cui è possibile procedere con citazione diretta, inserendo nell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. fattispecie aggravate ulteriori rispetto a quelle originariamente elencate (quale la già richiamata evasione aggravata, di cui all'art. 385, comma 2, cod. pen., con le eccezioni di cui si è detto) (Sez. 6, n. 37696 del 29/10/2020, Dedamiani, non mass.).
Peraltro, anche a ritenere diversamente, e a riferire la citazione diretta ai soli delitti (previsti all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen.) non assistiti da circostanze aggravanti - soluzione proposta in dottrina e motivabile alla luce dell'opportunità che sia assicurata all'imputato reati gravemente puniti la garanzia dell'udienza preliminare -, ebbene, pure in questo caso, non sarebbe giocoforza giungere alla medesima conclusione in rapporto all'art. 168-bis cod. pen.
Non si dà, infatti, necessaria coincidenza tra l'ambito di operatività della citazione diretta e quello della messa alla prova: figure che non presentano punti concettuali di contatto ed appaiono, anzi, irriducibilmente diverse sul piano della
ratio.
La conclusione troverebbe d'altronde conferma nell'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., il quale ammette l'operatività della messa alla prova quale che sia il rito con cui si procede e che quindi la connota come un istituto dalla valenza processuale generale.
Infine, ferma restando la differenza tra le regole di determinazione della competenza ai sensi dell'art. 4 cod. proc. pen. e i criteri di computo della pena ai fini della definizione dell'ambito di operatività dell'art. 550 cod. proc. pen., può essere interessante notare che nel codice di procedura penale erano contemplate disposizioni dotate di formulazione analoga a quella dell'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Si allude, in particolare, all'art. 7 cod. proc. pen., ora abrogato, che, nel definire i criteri per la determinazione della competenza per materia del pretore, al comma 1, indicava genericamente i reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e, al comma 2, elencava alcuni reati puniti con pena superiore a quel limite, e tra questi citava quelli degli artt. 336 e 337 cod. proc. pena
Di conseguenza, rileva come, in rapporto a tale disposizione, questa Corte avesse chiarito che «la rilevanza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, stabilita in via generale dall'art. 4 cod. proc. pen., opera[va] soltanto in relazione al criterio attributivo della competenza fissato nel primo comma dell'art. 7 dello stesso codice, giacché solo tale criterio si basa[va] sul riferimento alla pena edittale», aggiungendo come detta rilevanza fosse invece da escludere con riguardo alle ipotesi previste nel comma 2 del citato art. 7, in cui l'attribuzione della competenza era fondata unicamente sul nomen juris dei reati ivi contemplati, «come dimostrato anche dal fatto che in talune di dette ipotesi, e, segnatamente, in quelle di cui alle lett. f) e g) (riguardanti, rispettivamente, il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di rissa), il legislatore, volendo invece attribuire rilievo a dette circostanze ad effetto speciale, ne [aveva] fatto specifica menzione»
(Sez. 6, n. 10773 del . 09/02/2004, Maroni, Rv. 227992; sez. 1, n. 3283 del 28/04/1999, Marcucci, Rv. 213831, sentenze nelle quali si ritenne corretta l'attribuzione della competenza al pretore in caso di contestato del reato di cui all'art. 337 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen.).
4.3. L'applicabilità della messa alla prova anche quando i reati di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. siano aggravati non è contraddetta, infine, dal criterio teleologico e/o dalle sottese preoccupazioni di politica criminale legate ad una dilatazione eccessiva dello spettro applicativo della messa alla prova, istituto che finirebbe senza dubbio per operare anche per reati di gravità tutt'altro che lieve o media.
Tali considerazioni troverebbero infatti uno sbarramento difficilmente superabile nella già citata pronuncia a Sezioni unite "Sorcinelli" la quale quand'anche con riferimento, si ripete, alle ipotesi indicate attraverso il criterio quantitativo - si fece carico di tale genere di rilievi, ritenendoli recessivi, a fronte di contrastanti argomenti di ordine letterale ed assiologico.
In tale pronuncia, i Giudici delle Sezioni unite obiettarono, tra le altre cose, come la prevalenza delle tesi restrittive avrebbe prodotto un'indebita «sostanziale "sovrapposizione" dello spazio operativo della messa alla prova rispetto a quello di altre discipline quale, ad esempio, la causa di non punibilità per tenuità del fatto, nei cui confronti l'art. 168-bis cod. pen. avrebbe un raggio d'azione persino ridotto».
Ed aggiunsero che «un'eccessiva enfatizzazione ragioni
generalpreventive» avrebbe tradito la stessa ratio della messa alla prova, in quanto «la delimitazione dell l istituto sulla base di un'interpretazione favorevole alla rilevanza delle circostanze» rischiava di «privilegiare una concezione premiale" della sospensione del procedimento, operando una indebita dequotazione dei contenuti trattamentali tesi alla prevenzione speciale».
Sempre sulla scia di tale autorevole arresto, vale infatti la pena di ricordare che fa Consulta (Corte costa, n. 240 del 2015) riconobbe da subito la natura ancipite e bifronte dell'istituto, suscettibile di esitare nell'estinzione della pena: lo collocò sì nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio (frapponendosi nella dinamica processuale e precludendo l'accertamento del fatto, ha caratterizzazione premiale e sortisce effetti deflattivi), ma, nel contempo, ne esaltò la fisionomia sostanziale penale, valorizzando lo scopo costituzionale special-preventivo dell'esperimento trattamentale.
Né può trascurarsi che optare, in relazione al richiamo operato dall'art. 168bis cod. pena all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. per lo stesso criterio ritenuto dalle Sezioni unite valido per le fattispecie individuate attraverso il criterio quantitativo produce un effetto - tutt'altro che disprezzabile - di armonizzazione e di coerenza nel sistema, per tal via ridotto a (tendenziale) unità.
5. Si impone, a questo punto, una precisazione, peraltro immediatamente rilevante ai nostri fini.
La messa alla prova, nella misura in cui infrange la normale «sequenza cognizione-esecuzione della pena», scardina il modello illuministico di legalità penale e, come rilevato in dottrina, si colloca a pieno titolo nel solco della tendenza legislativa alla C.d. "amministrativizzazione" della funzione penale (che ha trovato la sua più recente e significativa espressione nell'ingresso della C.d. giustizia riparativa, per effetto la "Riforma Cartabia").
Il giudice di merito viene quindi sempre più spesso chiamato ad esercitare un compito "attivo", di segno positivo, e non meramente ricognitivo: un compito, dunque, ben diverso da quello ascrittogli dalle logiche processuali classiche.
Ciò produce l'effetto collaterale di rafforzarne i poteri e gli spazi di valutazione, in quanto - nel nuovo modello, che affianca, ma non sostituisce quello tradizionale - il giudice di merito è ovviamente tenuto ad operare un controllo più penetrante e, soprattutto, "individualizzante", nell'apprezzamento delle condizioni che, a suo avviso, veicolino la realizzazione delle citate finalità risocializzatrici dell'imputato, con riferimento al caso concreto.
E, specularmente, accresce l'onere di giustificare, attraverso la motivazione che costituisce il principale, quando non esclusivo, strumento di controllo sull'attività giurisdizionale - l'esercizio di tale (tecnica) discrezionalità.
Ne discende, venendo alla questione oggetto di attenzione da parte di questo Collegio, che l'ampliamento dell'area operativa della messa alla prova per effetto della soluzione qui sposata trova - deve trovare - un contrappeso fondamentale nell'incidenza di tale controllo, prima, e nel "dare ragione", poi, della scelta effettuata.
In parole semplici, optando - con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. per un criterio nominale puro e negando, dunque, aprioristiche ed astratte preclusioni all'operatività ampia di questa forma di probation, va da sé che, quanto più grave è il "male fatto" dal reo, tanto più attento ed incisivo dovrà essere il vaglio del giudice di merito sulle concrete prospettive di specialprevenzione: vaglio delicato che incontra, come sempre, il limite generale, di sistema ed irrinunciabile - della giustificazione, completa e logica, della decisione finale.
In conclusione, per le ragioni illustrate e con la specificazione da ultimo svolta, questa Corte ritiene che il rinvio operato dall'art. 168-bis cod. pen. alla disposizione dell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la possibilità della citazione diretta anche per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., consenta all'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova anche laddove si proceda nei suoi confronti per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen.
Alla luce di quanto stabilito in linea generale, tornando al caso di specie, la risposta della Corte d'appello alle deduzioni suf diniego di messa alla prova degli imputati non può ritenersi adeguata.
I Giudici di secondo grado, sul piano dell'ammissibilità della richiesta, hanno richiamato per relationem la motivazione della sentenza del Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva negato che l'art. 337 cod. pen. aggravato ex art. 339 cod. pen. rientrasse nel novero dei delitti per i quali è consentita la messa alla prova: esclusione in precedenza revocata in dubbio.
Sul piano della fondatezza e della verifica in concreto, non hanno soddisfatto l'onere motivazionale al quale - come del pari evidenziato - erano chiamati, essendosi limitati ad aggiungere, con motivazione identica e stereotipata per tutti e tre gli imputati, che difettavano i presupposti per l'applicazione dell'istituto, «in assenza di una condotta in qualche modo resipiscente, in assenza di un qualsivoglia risarcimento».
9. Per le ragioni esposte, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto della messa alla prova ai giudici di merito, affinché motivino sulla relativa richiesta, avanzata dagli imputati, secondo il principio e i criteri in precedenza espressi.
E assorbito l'esame del secondo motivo proposto dai ricorrenti S. e P. per la solta parte relativa alla sostituzione della pena, per difetto di motivazione questione che il giudice del rinvio dovrà considerare in via subordinata, ove ritenesse di non concedere la messa alla prova - essendo il secondo motivo dei ricorsi per il resto rigettato.
10. Non va disposta la liquidazione delle spese della parte civile, cui provvederà il giudice del rinvio anche in relazione al presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di S. R. e P. limitatamente all'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto i ricorsi di S. e P. Dichiara inammissibile il ricorso di B. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/05/2026
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 1 GIU 2026