In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale conseguente a fatto illecito, la morte ingiusta del congiunto fa presumere, ai sensi dell’art. 2727 c.c., la sussistenza della sofferenza morale in capo ai familiari, ancorché non conviventi; tuttavia, la misura del risarcimento deve essere determinata in concreto, in relazione all’effettiva consistenza e stabilità del legame affettivo.
Ne consegue che, ove risulti accertata l’assenza di rapporti significativi tra vittima e superstite, anche per pregresso abbandono e mancata coltivazione del rapporto in età adulta, è legittima la liquidazione di un importo inferiore rispetto a quello riconosciuto ad altri congiunti che abbiano mantenuto un rapporto affettivo, non estendendosi la presunzione al danno dinamico–relazionale, il quale richiede specifica prova.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 02/02/2026, n. 2183
FATTI DI CAUSA
1. La vicenda fattuale sottesa al presente giudizio può essere riassunta in sintesi e, per quanto ancora rileva, come segue.
Tu.Al. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il Ministero dell'Interno al fine di ottenerne la condanna, quale responsabile civile, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni non patrimoniali e morali subiti in conseguenza dei fatti di reato, a cagione dei quali era conseguito il decesso del padre, Tu.Gi., avvenuto in data 6 settembre 2008, per mano di due agenti della Polizia Ferroviaria, durante un controllo effettuato presso gli uffici di polizia.
Premise in fatto che - precedentemente all'introduzione del presente giudizio, vi era già stata sentenza definitiva della Corte d'assise d'appello di Milano che aveva condannato gli agenti per lo stesso fatto, con riconoscimento a favore di due altri figli della vittima, Tu.Va. e Tu.Om., ad un risarcimento pari ad Euro 150.000 ciascuno; - di essere stato abbandonato dal padre in tenera età e di essere venuto a conoscenza del decesso a Natale dell'anno (Omissis) quando la sorella Tu.Va. lo aveva contattato tramite un social network chiedendogli se suo padre si chiamasse Tu.Gi., per notiziarlo dell'evento; - il venir meno dei contatti con il padre, che aveva scelto di vivere senza fissa dimora, non fossero di per sé soli sufficienti ad elidere la sofferenza provata dall'apprendimento della notizia.
Costituitosi in giudizio il Ministero dell'interno, non contestando l'esistenza dell'illecito e la sussistenza del legame biologico, eccepì l'incongruità della somma richiesta, alla luce del fatto che dall'età di tre anni non aveva più visto il padre; in considerazione di ciò ritenne congruo offrire all'attore, prima del giudizio, la somma di Euro 30.000,00.
Con sentenza n. 339/2019 il Tribunale di Bologna, in accoglimento della domanda attorea, condannò parte convenuta al risarcimento, ritenendo congrua la somma di Euro 53.000,00, accertando che, nel caso di specie, l'evento aveva procurato una lesione dei valori protetti che, anche se non collimanti con quelli di un normale rapporto padre-figlio, basati sulla stabilità, su consuetudini e abitudini comuni, creano quel sentimento di fiducia e sostegno tipico del rapporto genitore-figlio. Anche l'aspetto della sofferenza morale fu ritenuto dal giudicante ridimensionato in quanto lo stesso attore affermò di aver provato rabbia nei confronti del proprio genitore. Relativamente alle spese di lite, vista l'evidente sproporzione tra la somma richiesta e quanto liquidato, furono compensate nella misura della metà condannando parte convenuta alla rifusione della residua parte.
2. Tu.Al. ha proposto gravame avverso la sentenza di prime cure e ha resistito all'appello il Ministero.
La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame ritenendo congrua la cifra del risarcimento, tenuto conto dell'assenza di rapporti con il padre per come già accertata in primo grado, nonché condivisibile la compensazione delle spese di lite per come operata dal Tribunale.
3. Contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione Tu.Al. sorretto da un unico motivo di ricorso; ha resistito con controricorso Ministero dell'interno.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2043,2059,1223 e 1226 e 2729 c.c."; nello specifico, assume che la liquidazione del danno operata dalla Corte sarebbe "insufficiente" se paragonata alla cifra ottenuta dai fratelli presso la Corte d'Appello di Assise di Milano (pari ad Euro 150.000,00 per ciascuno di essi).
Il ricorrente contesta inoltre la ratio decidendi espressa dalla Corte d'Appello che ha differenziato la sua posizione rispetto a quella dei fratelli in termini di "frequentazione del padre" durante l'arco della propria vita fino al decesso ed anche in termini di "rabbia e rancore" che albergherebbero nel figlio a distanza di molti anni dall'abbandono; in particolare, la circostanza della "non frequentazione con il padre" non sarebbe circostanza di per sé sufficiente ad elidere la sofferenza provata dallo stesso, tenuto conto che all'età di tre anni, bambino, l'odierno ricorrente aveva perduto il contatto con il padre per scelta del genitore di vivere in un'altra città, senza fissa dimora, e che il decesso di questi era intervenuto quando Tu.Al. aveva diciannove anni.
Sostiene che la propria sofferenza debba ritenersi grave quanto quella dei propri fratelli e che ciò avrebbe dovuto comportare la corresponsione del medesimo importo loro riconosciuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale o, comunque, di un importo quantomeno prossimo alla somma ottenuta dai germani. Lamenta, infine, che la sentenza impugnata lo ha "financo" tacciato di non avere ricostruito i rapporti con il proprio padre, a differenza dei fratelli Tu.Va. e Tu.Om. (rispettivamente nati nel (Omissis) e nel (Omissis)), omettendo altresì di considerare che, al momento del decesso del padre, questi ultimi si trovavano in età matura, a differenza del ricorrente, appena diciannovenne (nato nel (Omissis)) che, ancora, viveva stati interiori ansiogeni che gli impedivano di ricercare un rapporto con la figura paterna.
1.1. L'unico motivo di ricorso non è fondato.
1.1.1. Giova riportare quanto ritenuto dalla Corte emiliana, la quale, dapprima, ha dato atto di circostanze non contestate, già rilevate dal Tribunale e segnatamente - che l'odierno ricorrente aveva dichiarato di aver "saputo della morte del padre "oltre due anni dopo l'accaduto e solo perché la sorella -di cui ignorava l'esistenza- lo aveva contattato tramite social network"; - del fatto che, divenuto maggiorenne, "l'attore non ha cercato di rintracciare il padre per riallacciare quel rapporto spezzatosi anni prima" e che abbia confessato "in atto di citazione che all'epoca dei fatti provava ancora rabbia e rancore per l'abbandono subito"; - che "per stessa ammissione dell'appellante il "Tu.Al. a 65 anni non aveva abbandonato M, manteneva un rapporto- seppur sporadico- con i propri figli Tu.Va. e Tu.Om."" (foglio 2 non numerato della sentenza impugnata).
La stessa Corte d'Appello ha, poi, ritenuto "evidente" che la richiesta di risarcimento del danno, pari a quella accordata ai fratelli, non fosse accoglibile in quanto essi avevano subito una sofferenza di gran lunga superiore per la perdita del padre con cui, seppur sporadicamente, avevano contatti; difatti, "avevano inteso mantenere rapporti con il padre senza la rabbia e il rancore, che pur si può concepire, presente nell'appellante anche al raggiungimento della maggiore età ed anche oltre (delitto del 6.9.2008 con venuta a conoscenza dell'evento oltre due anni dopo e quindi quando l'appellante aveva già compiuto 21 anni)" (foglio 2 non numerato della sentenza impugnata).
La Corte bolognese ha richiamato, infine, un arresto di questa Corte in tema di danno da perdita del legame parentale (Cass. Sez. 3, n. 9196/2018) e ha evidenziato che, nella specie, trattasi non "della impossibilità di godere della presenza e del rapporto che è venuto meno poiché tra l'appellante il di lui padre non vi era alcuna tipologia di contatto"; tantomeno vi è stata la distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione e sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra padre e figlio"; ha concluso che correttamente quindi il Tribunale, in misura più che equa, ha ritenuto di riconoscere all'appellante la somma di Euro 53.000,00, pari all'incirca ad un terzo di quella accordata ai fratelli (foglio 2 non numerato della sentenza impugnata).
1.1.2. Quanto affermato dalla Corte d'Appello in tema di "sofferenza interiore" è conforme ai principi espressi da questa Corte in materia di ragionamento presuntivo nel caso di perdita del rapporto parentale e ribadito, ancora di recente, con riferimento alla perdita derivata da reato, che fa presumere, da sola, ai sensi dell'art. 2727 c.c. una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 16/03/2012, n. 4253; Cass. 15/02/2018, n. 3767; Cass. 28/02/2020, n. 5452; Cass. 15/07/2022, n. 22397; Cass. 30/08/2022, n. 25541; Cass. 4/03/2024, n. 5769; Cass. 16/02/2025, n. 3904; Cass. Sez. 3, 24/10/2025 n. 28255).
Si è, pure, di recente, ribadito il principio relativo alla coesistenza di una duplice componente delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili per la lesione di interessi costituzionalmente protetti (v., Cass. 17 gennaio 2018, n. 901), osservando che "la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza del danneggiato – da qualsiasi allegazione comunque provata), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare" (Cass. Sez. 3, 4/03/2024 n. 5769).
1.1.3. Nella specie, correttamente la Corte d'Appello ha tenuto conto delle circostanze comunque emerse dall'istruttoria compiuta (Cass. 28/08/2024, n. 23286), peraltro, alcune di esse rappresentate dallo stesso ricorrente, ai fini dell'accertamento della "consistenza" della sofferenza interiore derivata dalla perdita del legame e della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili, alla luce del particolare atteggiarsi della relazione affettiva padre-figlio nello specifico caso concreto all'esame, e ha fornito al riguardo adeguata motivazione.
2. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine in considerazione della peculiarità delle circostanze anche in fatto del caso all'esame (Cass. n. 13294 del 19/05/2025).
Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge, se dovuto (Cass. Sez. U, 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese del giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2026.