In tema di circostanze, in caso di concorso tra un’aggravante comune ed un’altra a effetto speciale, operato l’aumento di pena per quest’ultima, il giudice, a norma dell’art. 63, comma terzo, cod. pen., da interpretare sulla base dei principi generali enunciati dalla sentenza n. 74 del 2025 della Corte costituzionale, “può” e non “deve” applicare l’ulteriore aumento di pena per l’aggravante ordinaria, dando in motivazione conto delle ragioni della scelta. (Fattispecie relativa al concorso tra la recidiva reiterata qualificata e la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen., nella quale la Corte ha puntualizzato che quest’ultima, pur prevedendo l’aumento “secco” di un terzo della pena base, non è annoverabile tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra le quali rientrano solo quelle che importano un aumento della pena superiore ad un terzo).
Cassazione penale, Terza Sezione, Sentenza 2 dicembre 2025 (dep. 25 giugno 2026) n. 23496
(Presidente: A. Aceto; Relatore: A. Gentili)
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro ha, con sentenza pronunziata in data 25 marzo 2025, solo parzialmente accolto il ricorso presentato da P. S. avverso la sentenza con la quale, il precedente 13 giugno 2024, il Gup del Tribunale di Cosenza aveva, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, dichiarato la penale responsabilità del medesimo in ordine ai reati a lui ascritti, aventi ad oggetto, quanto al capo 1), il reato di maltrattamenti in famiglia da lui commesso in danno della donna già con lui convivente, C. R. e, quanto al capo 2) il reato di violenza sessuale, aggravata e continuata, commessa sempre in danno della C. R., nonché in ordine al reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen. ed ai reato di tentata violenza privata, in tale modo riqualificata la imputazione di cui al capo 3 dell’originario libello, avente, invece in precedenza quale oggetto il reato di atti persecutori, e lo aveva, condannato, ritenuta la continuazione fra tutti i reati contestati, ritenuta più grave la violazione dell’art. 609-bis cod. pen., aggravato per effetto della recidiva qualificata, ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione, oltre accessori, ivi compresa la condanna dell’imputato al risarcimento del danno civile patito dalla persona offesa, equitativamente liquidato in € 7.000,00.
Avendo, come detto, impugnato l’imputato la sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per il reato di minaccia aggravata, a causa della mancanza di tempestiva querela, ed ha, pertanto, rideterminato la pena inflitta a carico del prevenuto in quella, già comprensiva dell’abbattimento per la scelta del rito, di anni 9 e mesi 6 di reclusione, confermando nel resto la decisione assunta dal giudice di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha, ora, interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il P. S. , affidando le proprie lagnanze a 5 motivi di ricorso.
Con un primo motivo il ricorrente si è doluto, censurando la sentenza impugnata, con riferimento al vizio di motivazione, per avere la Corte catanzarese ritenuto che, in relazione all’episodio riferito ad un rapporto sessuale intervenuto fra l’imputato e la persona offesa immortalato in una ripresa cinematografica, la condotta della C. R. fosse stata frutto di violenza esercitata su di lei dall’imputato e non fosse stata, invece, dalla donna consentita, sebbene fosse stata la stessa parte offesa a parlare di rapporto consensuale.
Con un secondo motivo di ricorso è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata, per vizio di motivazione in punto di valutazione positiva della attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa; in particolare si lamenta la circostanza che i giudici del merito abbiano trascurato di considerare che la persona offesa è soggetto affetto da disturbo bipolare della personalità di tipo esibizionistico, circostanza questa che, invece, avrebbe imposto un più rigoroso scrutinio della attendibilità della donna.
Il successivo terzo motivo di impugnazione riguarda, con riferimento al vizio di violazione di legge ed a quello di motivazione, la ritenuta ricorrenza del reato di maltrattamenti in famiglia: la doglianza sviluppata dal ricorrente è, in specie, argomentata con riferimento alla sussistenza del requisito della convivenza nella relazione fra il P. S. e la C. R. ; i due, infatti, a tutto voler concedere, hanno sporadicamente coabitato nei soli periodi del fine settimana da gennaio a marzo 2023 e, poi, da luglio ad ottobre del medesimo anno; con frequenti interruzioni di tale routine delle quali, pur in presenza di elementi logicamente in tale senso deponenti, costituiti dalla messaggistica telefonica intercorsa anche in tali periodi fra i due, indicativa della assenza di coabitazione fra i medesimi, la Corte territoriale non ha inteso tenere conto.
Il motivo seguente è relativo alla errata applicazione della disciplina riguardante il tentativo di delitto di violenza privata; ad avviso del ricorrente, infatti, premesso che l’episodio per il quale è intervenuta la condanna si sarebbe verificato in data 10 ottobre 2023, la querela sporta dalla C. R. il giorno successivo non conterrebbe la volontà di sollecitare alcuna istanza punitiva in danno del P. S. in relazione a tale episodio.
Infine, il quinto motivo di ricorso formulato dal ricorrente concerne il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza, ed applicazione, della recidiva reiterata specifica in danno del predetto.
Corollario del quinto motivo di ricorso è la deduzione della possibile illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell’art. 63, comma terzo, cod. pen., il quale, ad avviso del ricorrente, costituirebbe norma pertinente rispetto al caso ora in esame (essendo stata, invece, ritenuta dalla Corte territoriale pertinente la disposizione contenuta nell’art. 63, comma quarto, cod. pen.), regolando questo la materia degli effetti del concorso fra circostanze aggravanti ad effetto speciale (quale è la recidiva reiterata specifica) e circostanze aggravanti ordinarie (quale è la aggravante contestata al P. S. di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater cod. pen.): osserva il ricorrente che la disposizione di cui all’art. 63, comma terzo, cod. pen. è stata oggetto di recente sentenza di illegittimità costituzionale, si tratta della sentenza n. 74 del 2025, che però non può trovare diretta applicazione della presente fattispecie in quanto la stessa si riferisce espressamente al regime applicativo relativo al concorso da una parte, fra aggravanti che prevedano una pena di specie diversa rispetto a quella ordinaria ed aggravanti ad effetto speciale e, dall’altra parte, della recidiva semplice, mentre nel caso in esame il concorso è fra la recidiva reiterata e la aggravante ordinaria di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater, cod. pen.
Il ricorrente, pertanto, invita questa Corte a sollevare, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, “questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma terzo, cod. pen. nella parte in cui non prevede che, quando la circostanza ad effetto comune di cui all’art.609-ter, comma 1, n. 5-quater, cod. pen. concorre con un’aggravante ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve, pertanto, essere accolto nei limiti di quanto di ragione.
Quanto al primo motivo di impugnazione rileva il Collegio che con esso il ricorrente ha lamentato la circostanza che la Corte territoriale abbia ritenuto elemento dimostrativo dell’avvenuta violenza sessuale continuata in danno della persona offesa la esistenza di una ripresa cinematografica ritraente l’imputato e la C. R. intenti a consumare un rapporto sessuale; l’errore in cui sarebbe caduto il giudice del merito starebbe nei non avere considerato che, a dire della stessa C. R., nella occasione la consumazione del rapporto sarebbe stata consensuale.
Si osserva sul punto che, diversamente da quanto segnalato dalla ricorrente difesa - anche a non volere considerare il rilievo operato dalla Corte catanzarese in relazione alla passività dimostrata dalla persona offesa nella circostanza direttamente in questione, ritenuta, con valutazione che non apparirebbe sindacabile nella presente sede di legittimità in quanto afferente, in termini di non manifesta illogicità, alla valutazione di un elemento di prova (costituito, appunto, dal filmato che riprende la scena erotica in discorso) espressiva della esistenza di una evidente compromissione della capacità di autodeterminarsi della donna, indotta dalla assunzione, unitamente alla terapia farmacologica alla stessa, come ben sapeva l’imputato, prescritta per i disturbi anche di carattere nervoso dai quali la stessa era affetta, di considerevoli dosi di bevande alcoliche - l’elemento probatorio dianzi segnalato non è l’unico elemento che la Corte ha esaminato onde dimostrare la responsabilità del prevenuto in ordine al reato di violenza sessuale continuata, avendo la Corte territoriale fatto ampiamente riferimento alle dichiarazioni della persona offesa aventi ad oggetto le ripetute altre e diverse violenze sessuali cui la stessa era stata sottoposta ad opera del prevenuto.
L’avvenuta negligenza di tali ulteriori elementi corroboranti il giudizio di responsabilità del P. S. in ordine al reato di cui all’art. 609-bis cod. pen, relegano nel campo della inammissibilità, stante la genericità derivante dal suo non confrontarsi con la articolata ratio decidendi seguita dai giudici del merito, il motivo di impugnazione ora in scrutinio.
Analogo il destino cui va incontro anche il successivo secondo motivo di doglianza, con il quale è censurata la motivazione della sentenza della Corte catanzarese in quanto in essa sarebbe stata attribuita sicura attendibilità al narrato della persona offesa, sebbene questa abbia manifestato dei profili personologici tali da porre in dubbio la sua capacità di ricostruire narrativamente gli eventi del passato.
Il fulcro della censura del ricorrente ruota attorno alla circostanza che la C. R. non sia riuscita a collocare temporalmente né a diversamente corredare di elementi illustrativi i numerosi episodi di violenza sessuale dei quali la stessa ha dichiarato di essere rimasta vittima; ma, si rileva da parte di questa Corte, sul punto la motivazione della sentenza resa in sede di merito corrisponde sia a logica che agli atti del giudizio laddove evidenzia che non solo la pluralità della condotte patite dalla persona offesa non consente alla medesima di offrire un quadro cronologicamente preciso e puntuale di esse, non essendosi trattato di un singolo episodio estemporaneo - che sarebbe, pertanto, facilmente collocabile nel tempo e nello spazio - ma di un articolato susseguirsi di condotte.
D’altra parte, va anche segnalato che le condotte poste in essere dal P. S. erano da costui realizzate allorché la donna si trovava nello stato di scarsa lucidità che le ingenerava, come dianzi ricordato, l’uso promiscuo di medicinali e di sostanze alcoliche, la cui conseguenza è stata, fra l’altro, individuata, in termini anche qui del tutto plausibili, in quella di incrementare l’effetto soppressivo della reattività di chi li assuma.
Poco rileva, come invece ha enfatizzato il ricorrente, che i farmaci che la C. R. assumeva non erano tali da provocare una compromissione della volontà, come segnalato in sede di perizia, posto che una tale conseguenza, cioè la compromissione della volontà, come segnalato era il frutto non della assunzione dei soli farmaci, ma della loro associazione con sostanze alcoliche.
Va, peraltro, segnalato che il ricorrente, oltre a non evidenziare una qualche ragione logica che potrebbe avere spinto la donna ad accusare falsamente l’imputato, neppure ha, in realtà, posto in luce delle effettive aporie narrative in quanto ha riportato la persona offesa, tali da poter ragionevolmente far ipotizzare che il suo racconto fosse il frutto di una dispercezione delirante della realtà, limitandosi a dedurre una generica inattendibilità della donna evidenziata dalla apparente esilità dei resoconto che la stessa ha riportato degli episodi di violenza; nel fare ciò il ricorrente non si è confrontato con le obbiettive ragioni che, secondo una valutazione di esse esente da manifesta irragionevolezza, la Corte di merito ha posto a base di tale esiguità, sul punto specifico, dei ricordi della donna.
Quanto al successivo motivo di impugnazione, con il quale è contestata la legittimità della affermazione della ricorrenza degli elementi tipici del reato di maltrattamenti in famiglia in quanto il P. S. e la C. R. non condividevano integralmente le proprie vite ma si limitavano, nei soli fine settimana, peraltro per un periodo di tempo limitato, ad abitare nel medesimo appartamento, cioè quello della donna, si osserva che ai fini della integrazione del reato in questione, quanto al dato oggettivo della condivisione di un progetto di vita non è necessaria una stabile e diuturna convivenza; infatti, sebbene debba ribadirsi il principio secondo il quale ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen., integra il requisito della convivenza soltanto la coabitazione tra individui legati da una relazione qualificata da comunanza materiale e spirituale di vita e da aspettative di reciproca solidarietà e non già anche la contingente condivisione di spazi abitativi, priva di connotati affettivi e solidali, dovuta a mera amicizia (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 13 marzo 2024, n. 10621, rv 286293), deve, tuttavia, rilevarsi che anche una forma meramente turnaria di convivenza, (nei limiti in cui la stessa non sia del tutto occasionale) ove la stessa abbia come suo sostrato un legame di carattere affettivo e sia caratterizzata da una sua sistematicità, costituisce lo sfondo davanti al quale ben può stagliarsi il reato ora in esame; con ciò vuole intendersi che anche in ipotesi di una periodica condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, laddove tale dato sia animato da una stabile relazione interpersonale e da una duratura comunanza di sentimenti affettivi implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza (si veda, in tale senso: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 19 luglio 2023, n. 31390, rv 285087) sussiste l’elemento materiale che consente di ipotizzare la integrazione del reato in discorso.
Nel caso ora in esame, il fatto che, ancorché nei soli fine settimana, il P. S. si fosse sistematicamente trasferito a vivere con la C. R., non in una abitazione precaria ed occasionale ma nell’appartamento ordinariamente da lei abitato e che ciò sia avvenuto alla presenza del figlio della donna, legittima che fra i due si fosse appunto instaurata quella relazione affettiva - corredata da atti di affettuosa solidarietà (in tale senso appaiono significativi gli atteggiamenti del P. S. che: aveva accompagnato la donna a sostenere una visita medica nella, non certo limitrofa, città di Lucca e si era offerto di assisterla nel periodo in cui la stessa aveva modificato la propria terapia farmacologica, provvedendo persino ad acquistare i generi di prima necessità per la donna e per il figlio di costei; sul punto si rileva la assoluta genericità della contestazione mossa al dato di fatto in sede di impugnazione) - che, come detto, caratterizza l’ambito oggettivo entro il quale si consuma, in una quasi paradossale eterogenesi dei fini, proprio il reato di maltrattamenti in famiglia.
Poco rileva che siffatta situazione si sia protratta solo per pochi mesi, atteso che - a prescindere dalla condizione di stabilità che anche una durata non del tutto effimera della convivenza consente, in presenza degli altri riferiti indici e della sistematicità della convivenza stessa, di inferire - la interruzione del legame fra i due è stata dovuta proprio agli atteggiamenti delittuosi tenuti dall’imputato nei confronti della persona offesa.
Né smentisce la tesi formulata dai giudici del merito relativamente alla convivenza fra l’imputato e la persona offesa la circostanza che quello mandasse alla seconda, anche nei fine settimana, dei messaggi telefonici con i quali le augurava il “buongiorno”, dato questo che, secondo la tesi del ricorrente, escluderebbe una forma di convivenza anche nei giorni della settimana del periodo in discorso; infatti le allegazioni difensive del ricorrente sono per lo più riferite ai mesi di aprile e di maggio del 2023, periodo in cui la permanenza del P. S. presso la abitazione della C. R. era stata sospesa, riguardando essa i mesi da gennaio a marzo del 2023 e quelli da luglio ad ottobre del 2023; è semmai non trascurabile il dato che, sebbene fosse stata sospesa la sistematica convivenza, non doveva ritenersi sospeso fra i due il legame interpersonale di carattere affettivo - idoneo a colorire, stante la persistenza del vincolo di solidarietà, in termini di convivenza, e non di occasionale compresenza in una identica abitazione, le fasi di condivisione dei medesimi spazi - neppure nel periodo fra l’aprile ed il luglio 2023.
Venendo al successivo motivo di ricorso, riguardante la affermazione della penale responsabilità del prevenuto quanto al reato di tentata violenza privata, essendo stato oggetto di riqualificazione negli indicati termini fin dalla pronunzia della sentenza di primo grado il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. originariamente contestato al ricorrente (nella occasione il predetto illecito era stato “scomposto” anche nel reato di minaccia grave che, tuttavia, la Corte di appello ha ritenuto improcedibile stante la tardività della querela presentata dalla persona offesa), si rileva che erra il ricorrente laddove ritiene che la vicenda connessa alla predetta imputazione, cioè aver preteso - senza peraltro riuscirci per la opposizione della C. R. - che questa lo facesse entrare nella propria abitazione, vada inquadrata fra le condotte di maltrattamenti già esaminate quanto alla imputazione di maltrattamenti in famiglia; invero, rileva il Collegio, fra l’elemento soggettivo proprio del reato contestato a livello di tentativo e quello, di carattere abituale, contestato come consumato, non vi è piena sovrapponibilità, tale da consentire che il secondo assorba l’altro, posto che il dolo che caratterizza l’uno, i maltrattamenti, riguarda la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo continuativo e abituale, mentre il reato di violenza privata (poco rilevando che nella fattispecie lo stesso sia rimasto a livello di tentativo) è realizzato alla specifico intento, esulante rispetto agli scopi perseguiti con il precedente reato, di costringere altra persona ad attuare un determinato comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere (Corte di cassazione, Sezione II penale, 30 giugno 2020, n. 19545, rv 279223); peraltro la diversità di bene giuridico oggetto di lesione - in una caso la possibilità generica di autodeterminarsi, secondo la propria volontà, nella scelta delle condotte da tenere, nell’altro i valori di solidarietà e di rispetto che debbono animare le convivenze fondate sull’elemento affettivo e familiare - legittima pienamente la coesistenza dei diversi reati.
Per ciò che attiene alla affermata mancanza della volontà espressa di sollecitare la punizione del P. S. nella querela presentata dalla parte offesa in data 11 ottobre 2023, è sufficiente osservare che il tema non aveva formato oggetto di ricorso di fronte alla Corte di appello, avendo, sul punto, la ricorrente difesa semplicemente lamentato che la C. R. avesse proposto querela tardivamente, come in effetti riscontrato, in ordine al reato di minaccia aggravata, essendo stato, però, dato per scontato che, a prescindere dalla sua tempestività, la querela fosse stata complessivamente proposta; la questione, pertanto, avendo degli evidenti profili di merito legati alla interpretazione dell’atto con cui il conquesto è stato proposto, questione che è sottratta Corte di cassazione ove non sia dedotta la manifesta illogicità della scelta operata in sede di merito (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 giugno 2023, n. 24365, rv 284670; Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2014, n. 10254, rv 258384), non è suscettibile di formare oggetto di ricorso per cassazione, se non è stata precedentemente sollevata in occasione della proposizione del gravame; solo in tale caso, infatti, potrà essere oggetto di indagine non il contenuto in sé dell’atto, ma la sussistenza di una qualche manifesta illogicità nella interpretazione che di esso ha dato il giudice del merito.
Venendo, a questo punto, all’esame del motivo di ricorso afferente alla ritenuta sussistenza degli elementi sintomatici della recidiva nella condotta dell’imputato, osserva il Collegio che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata - nella quale sono illustrati i numerosi precedenti penali, anche specifici, gravanti sul prevenuto, evidenziando una sua specifica propensione per le condotte consistenti nella illecita sopraffazione, anche in materia sessuale, del prossimo e nel sistematico svilimento di chi, invece, dovrebbe essere l’oggetto della premurosa solidarietà dell’individuo (il P. S. è, infatti, già pregiudicato, oltre che per condotte di violenza sessuale, sia per il reato di maltrattamenti in famiglia che per quello di violazione agli obblighi di assistenza familiare) - fornisce una adeguata giustificazione della ingravescente rilevanza penale dei fatti posti in essere dall’imputato.
Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.
Fondato è, infine, l’ultimo motivo di doglianza, avente, in sostanza, ad oggetto la determinazione della pena da irrogare operata dalla Corte di Catanzaro; a tale conclusione si ritiene che si debba pervenire senza che ci sia la necessità di sollevare, come segnalato dalla ricorrente difesa, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 3, cod. pen, in relazione agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione.
La doglianza del ricorrente può essere così, in sintesi, ricostruita: va premesso che la Corte territoriale, in punto di trattamento sanzionatorio, ha riformato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, tenuto conto dell’avvenuto proscioglimento del P. S. dal reato di minaccia aggravata stante la ricordata intempestività della querela, nei seguenti termini: determinata la pena base per il più grave dei reati contestati, cioè la violenza sessuale, nella misura di anni 6 di reclusione (pari al minimo edittale), ad essa è stato applicato un primo aumento, per effetto della ritenuta recidiva reiterata specifica, pari a due terzi di quella, pervenendo, pertanto, ad una pena di anni 10 di reclusione, su tale pena è stato immediatamente applicato un ulteriore aumento, nella misura di un terzo, per effetto della aggravante prevista dall’art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater, cod. pen., risultando, a questo punto, determinata la pena per il reato di violenza sessuale nella complessiva misura di anni 13 e mesi 4 di reclusione; a questo punto la Corte territoriale ha individuato gli aumenti per la ritenuta continuazione con i restanti reati in mesi 10 di reclusione quanto ai maltrattamenti in famiglia ed in 1 mese di reclusione quanto alla tentata violenza privata, pervenendo, in tale modo, alla pena complessiva di anni 14 e mesi 3 di reclusione, ridotta per la scelta del rito ad anni 9 e mesi 6 di reclusione.
Per ciò che attiene al regime delle circostanze aggravanti concorrenti la Corte territoriale ha dichiaratamente ritenuto di dovere applicare i principi altre volte professati da questa Corte, secondo i quali in caso di concorso fra aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale, ove non diversamente stabilito, il giudice, individuata la pena per il reato accessoriato dalla più grave delle aggravanti ad effetto speciale, opera, secondo quanto previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., un unico aumento di pena, nella misura massima di un terzo, per le restanti aggravanti ad effetto speciale, operando, all’esito, gli eventuali ulteriori aumenti per le aggravanti comuni, entro il limite di cui all’art. 66 cod. pen. (cioè, trattandosi in questo caso di aggravanti incidenti sulla pena della reclusione, rispettando il limite massimo, peraltro nella occasione neppure lontanamente attinto, dei 30 anni di durata massima della pena detentiva) (ha richiamato a tale proposito la Corte catanzarese le sentenze pronunziate da: Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 novembre 2023, n. 46210, rv 285437; Corte di cassazione, Sezione V penale, 19 febbraio 2019, n. 7574, rv 275632).
A tale metodica applicativa il ricorrente ha replicato, in sede di impugnazione di legittimità, l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale ritenendo governata la presente fattispecie dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., laddove pertinente ad essa sarebbe stato l’art. 63, comma terzo, cod. pen.; ad avviso della ricorrente difesa, infatti, la norma evocata dalla Corte di merito disciplina la fattispecie in cui siano presenti “circostanze tutte aggravanti autonome o ad effetto speciale”; l’evenienza che, invece, nella fattispecie ricorrano una aggravante ad effetto speciale ed una aggravante “ordinaria” quanto agli effetti (sebbene “speciale” in quanto specificamente prevista per il reato di violenza sessuale) posto che prevede un aumento di pena non superiore al terzo, fa sì che alla fattispecie de qua sia applicabile l’art. 63, comma terzo, cod. pen.; con la ulteriore precisazione che lo stesso è stato dichiarato incostituzionale, con la sentenza n. 74 del 2025 della Corte costituzionale, depositata in data 7 maggio 2025 e pubblicata in Gazzetta ufficiale della Repubblica il successivo 28 maggio 2025 (pertanto successivamente alla pronunzia della sentenza ora censurata, della quale, pertanto essa non poteva tenere conto), nel senso che: è costituzionalmente illegittimo l’art. 63, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che “quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla”.
Il ricorrente, ritenuto che lo spirito della sentenza del giudice delle leggi sia quello di ritenere espressivo di un principio di carattere generale, costituzionalmente imposto, il contenuto dell’art. 63, comma quarto, cod. pen. che, pertanto, deve essere esteso anche alla ipotesi di cui al precedente comma terzo, osserva che, tuttavia, non sarebbe possibile applicare sic et simpliciter il dictum della Corte costituzionale anche alla presente fattispecie, posto che esso ha avuto ad oggetto un’ipotesi in cui era in discussione il concorso fra una circostanza ad effetto speciale e la recidiva semplice, non contenendo essa nessun richiamo a circostanza aggravanti comuni in generale.
Pertanto, il ricorrente sollecita questa Corte a sollevare, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma terzo, cod. pen. nella parte in cui “non prevede che, quando la circostanza ad effetto comune di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen. concorre con una circostanza aggravante ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla”.
Così compendiato il motivo di ricorso è fondato, senza che ricorra la necessità di procedere alla rimessione degli atti di fronte al giudice delle leggi affinché egli intervenga nei termini sollecitati dal ricorrente.
Deve, infatti, preliminarmente, osservarsi che nella presente fattispecie - in cui vi è il concorso della aggravante di cui all’art. 99, comma quarto, seconda ipotesi, cod. pen. (recidiva reiterata specifica) con quella di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater, cod. pen. - ci si trova di fronte ad una ipotesi che, quanto al regime applicativo del concorso fra circostanze aggravanti, non è regolata, come ritenuto dalla Corte di merito, dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., ma, come correttamente rilevato dalla ricorrente difesa, dalla previsione contenuta nel precedente comma terzo della medesima norma codicistica.
Infatti, mentre l’art. 63, comma quarto, richiamato nella sentenza impugnata, disciplina il caso in cui concorrano più circostanze aggravanti per le quali “la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale” (per le quali vale ia tassativa definizione normativa contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 63, comma terzo, cod. pen., secondo la quale “sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo”), nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio catanzarese ci si trova di fronte ad una ipotesi in cui vi è concorso fra una circostanza ad effetto speciale (tale è, infatti, da considerarsi dato il dettato normativo di cui al testé richiamato art. 63, comma terzo, ultimo periodo, l’ipotesi della recidiva qualificata in quanto essa prevede un aumento della pena-base “di due terzi”) ed una circostanza che - sebbene preveda, diversamente dalle più comuni ipotesi di circostanza aggravante, l’aumento “secco” di un terzo della pena base (e non “fino ad un terzo” di essa), non prevedendo la possibilità di valicare il ricordato limite dosimetrico - non è annoverabile, stante ia inequivoca rigidità del dettato definitorio di cui all’art. 63, comma terzo, ultimo periodo, cod. pen., fra le circostanze “ad effetto speciale”.
Indubbio è, pertanto, l’errore in cui è incorsa la Corte di merito nel ritenere regolata la fattispecie dall’art. 63, comma 4, cod. pen.; questo, per sintetizzare semplificando, regola (per quanto ora interessa) il caso in cui ci si trovi di fronte a due aggravanti la cui applicazione determini o la irrogazione di una pena di specie diversa da quella prevista per il reato nella sua forma semplice o di una pena più grave rispetto a quella ordinaria nella misura superiore ad un terzo (ovvero, s’intende, ad una aggravante del primo tipo ed un’altra aggravante del secondo), ma non anche il caso, che è quello ora sottoposto all’attenzione della Corte, nel quale vi è sì la presenza di un’aggravante ad effetto speciale (nel caso la recidiva qualificata) ma questa concorre con un’aggravante la cui incidenza sul trattamento sanzionatorio non supera la misura del terzo della pena base.
Tale seconda ipotesi, cioè quella all’attenzione della Corte, è disciplinata, come evidenziato dalla ricorrente difesa, dall’art. 63, comma terzo, cod. pen.
Si tratta ora di vedere se tale norma, anche alla luce di quanto esposto dalla Corte costituzionale con la ricordata sentenza n. 74 del 2025, declinata con riferimento al caso di specie, risulti o meno conforme ai principi della Costituzione.
Va, a tal riguardo, rilevato che la Corte costituzionale con la citata sentenza di annullamento parziale - dopo avere ribadito il concetto che, pur nell’ampia discrezionalità di cui il legislatore gode sia nella individuazione della condotte penalmente rilevanti che nella determinazione delle sanzioni per esse astrattamente comminate, l’operato del medesimo non è, tuttavia, esente dalla verifica, che compete appunto alla Corte costituzionale, concernente l’esistenza di eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità presenti nella normativa vigente, posto che, data la incidenza delle disposizioni sanzionatorie sul bene supremo della libertà personale dei destinatari di esse, è ineludibile evitare che la discrezionalità dianzi ricordata possa sfociare nell’arbitrio - ha evidenziato che appare logicamente ingiustificato che l’ipotesi nella quale concorra la recidiva semplice (che, va ricordato, integra una ipotesi di aggravante “non ad effetto speciale”) con un’altra aggravante ad effetto speciale, il trattamento sanzionatorio (il quale, come accennato, prevede che, applicato l’aumento di pena per la aggravante ad effetto speciale, vada determinato, sulla pena risultante, l’ulteriore aumento per la seconda aggravante) risulti più severo di quello riguardante la ipotesi in cui con l’aggravante ad effetto speciale concorra non la recidiva semplice ma quella qualificata (evidentemente espressiva di un più intenso disvalore sociale), costituente a sua volta un’altra aggravante ad effetto speciale; infatti, in tale ipotesi si applica, in termini di doverosità, un solo aumento, essendo il successivo aumento, previsto dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., solo facoltativo.
Il paradossale effetto che una tale disposizione determina è, pertanto, quello di sanzionare in termini potenzialmente più blandi (o comunque mai più afflittivi) condotte espressive di una più intensa gravità penale rispetto ad altre condotte, parimenti caratterizzate dalla presenza di circostanze aggravanti, ma certamente espressive di un minore disvalore.
Rileva, pertanto, il giudice delle leggi che “il differente trattamento sanzionatorio del concorso tra circostanze aggravanti a effetto speciale e recidiva qualificata o semplice, in ragione della disciplina di applicazione dei rispettivi aumenti di pena, può essere causa, come visto, dell’irrogazione di una sanzione sproporzionata e non individualizzata proprio rispetto al disvalore oggettivo dei fatti.”; il che determina una “evidente irragionevolezza” della disposizione in questione (appunto l’art. 63, comma terzo, cod. pen.).
Né, precisa la Corte costituzionale “Tale disciplina (...) può trovare una idonea giustificazione nel diverso regime delle modalità di maggiorazione della pena, frutto di un differente giudizio di disvalore delle fattispecie, che connota le circostanze comuni e le circostanze a effetto speciale, supponendo che solo il cumulo materiale di queste ultime possa comportare una pena sproporzionata per eccesso, mentre il concorso tra aggravanti comuni e a effetto speciale incontrerebbe unicamente i limiti di cui all’art. 66 cod. pen. Il differente trattamento sanzionatorio del concorso tra circostanze aggravanti a effetto speciale e recidiva qualificata o semplice, in ragione della disciplina di applicazione dei rispettivi aumenti di pena, può essere causa, come visto, dell’irrogazione di una sanzione sproporzionata e non individualizzata proprio rispetto al disvalore oggettivo dei fatti”.
Il medesimo regime applicativo, peraltro, “in caso di concorso tra una circostanza aggravante autonoma o a effetto speciale e una circostanza aggravante comune risulta anche lesivo dell’art. 27, terzo comma, Cost. Invero, una pena determinata sulla base di un criterio irragionevole non può essere percepita dal suo destinatario come una pena giusta, e non può quindi assolvere alla funzione rieducativa.”
Rileva il Collegio che, sulla base delle descritte linee-guida dettate dal giudice delle leggi, possa essere definito il presente giudizio anche senza la necessità di nuovamente investire il predetto giudice.
Invero, sebbene la questione che ha dato origine alla sentenza n. 74 del 2025 avesse come suo oggetto il concorso fra la aggravante della recidiva semplice ed una aggravante ad effetto speciale, laddove quella ora in esame concerne il concorso fra un’aggravante “ordinaria” e la recidiva qualificata (cioè un’aggravante “ad effetto speciale”), il principio cardine del quale la Corte costituzionale si è resa veicolo è che non è costituzionalmente accettabile che riceva un trattamento sanzionatorio deteriore la fattispecie di concorso fra un’aggravante “ordinaria” ed un’aggravante “ad effetto speciale”, rispetto a quello applicabile al caso di concorso fra due aggravanti “ad effetto speciale”, stante la evidente maggiore gravità dal punto di vista penale di tale seconda ipotesi rispetto alla prima.
I diversi passi dianzi riportati della citata sentenza n. 74 del 2025 della Corte costituzionale, sono chiaramente espressivi di tale generale principio che non può intendersi limitato alla sola ipotesi in cui la aggravante “ordinaria” sia costituita dalla recidiva semplice.
Tanto premesso, per dare conto e ragione della mancata rimessione degli atti alla Consulta, pur risultando accolto sul punto il ricorso, ritiene il Collegio che debba essere ricordato ed applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo il quale non va dichiarata la illegittimità costituzionale di una disposizione di legge o avente forza di legge in quanto di essa ne sia possibile dare una interpretazione costituzionalmente illegittima (e a fortiori non deve essere solo per questo dedotta in via incidentale la questione di fronte al giudice delle leggi), ma solo in quanto non sia possibile attribuire alla disposizione una interpretazione che sia conforme ai dettato costituzionale (in tale senso si segnala, fra le moltissime, ia capostipite di tale radicato orientamento: Corte cost., sentenza n. 356 del 1996); nel caso ora in esame la esigenza di una interpretazione adeguatrice della disposizione dettata dall’art. 63, comma 3, cod. pen., emerge chiaramente da quanto evidenziato dal giudice delle leggi, laddove egli ha osservato, senza più contenere la forza espansive del principio enunziato alla sola ipotesi del concorso fra recidiva semplice ed aggravante ad effetto speciale, che l’applicazione della previsione di cui all’art. 63, comma terzo, cod. pen. al “caso di concorso tra una circostanza aggravante autonoma o a effetto speciale e una circostanza aggravante comune risulta anche lesivo dell’art. 27, terzo comma, Cost.”.
Posto che, nell’occasione, la fattispecie è regolata, diversamente da quanto considerato dalla Corte di merito, proprio dall’art. 63, comma terzo, cod. pen., questo deve essere interpretato, in conformità con quanto osservato dalla Corte costituzionale, nel senso che, ove, come nel caso che interessa, ricorra l’ipotesi del concorso fra aggravante ad “effetto speciale” ed aggravante “ordinaria”, il giudice possa (ma non sia a ciò tenuto in regime di doverosità) applicare in ragione di tale seconda aggravante un ulteriore aumento di pena, dando, sia pure sinteticamente, ragione - cosa che nell’occasione la Corte territoriale ha omesso di fare - di tale sua scelta (nel senso della necessità della motivazione in punto di opzione per il secondo aumento di pena si vedano le, ora condivise: Corte di cassazione, Sezione II penale, 17 febbraio 2022, n. 5622, rv 282594; Corte di cassazione, Sezione II penale, 7 febbraio 2013, n. 5911, rv 254527).
Nei termini indicati la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, la quale, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, si conformerà ai principi dianzi esposti, mentre per il resto il ricorso presentato dal P. S. , la cui responsabilità per i fatti a lui ascritti è a questo punto definitivamente accertata, con la conseguente condanna del medesimo al ristoro delle spese di rappresentanza e difesa affrontate dalla costituita parte civile nel presente, da liquidarsi come da dispositivo, va dichiarato inammissibile.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del dPR n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
(Andrea GENTILI)
Il Presidente
(Aldo ACETO)