L’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giurisdizionali, ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003, costituisce eccezione alla regola della pubblicità delle decisioni sancita dall’art. 51 del medesimo decreto, espressione dei principi del giusto processo di cui agli artt. 6 CEDU e 111 Cost.; i “motivi legittimi” richiesti per l’accoglimento dell’istanza devono intendersi quali motivi opportuni, da valutarsi in concreto, non potendosi ritenere sussistenti in re ipsa in difetto di elementi che rendano la materia trattata intrinsecamente sensibile o connotata da particolare delicatezza, con conseguente rigetto della richiesta in mancanza di specifiche allegazioni.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 05/02/2026 (ud. 22/01/2026) n. 2400
FATTI DI CAUSA
1. La società LI.CA. COSTRUZIONI Srl, in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti del Condominio (Omissis) per il pagamento di corrispettivi relativi a lavori di ristrutturazione e manutenzione di parti comuni dell'edificio, intimava atto di precetto a Ga.Vi., quale condomino, per il pagamento della somma corrispondente alla quota millesimale di sua competenza.
Il Ga.Vi. proponeva opposizione al precetto, deducendo di avere integralmente adempiuto alle obbligazioni condominiali di propria spettanza, come risultante dalla documentazione prodotta (inclusa l'attestazione dell'amministratore del condominio pro tempore), e contestando, pertanto, il diritto della creditrice di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Il Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 5191/2018, accoglieva l'opposizione, dichiarando l'inefficacia del precetto, sul rilievo dell'intervenuto pagamento delle quote dovute dal condomino opponente, e condannando la società opposta alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la LI.CA. COSTRUZIONI Srl, deducendo, tra l'altro, la nullità della notifica dell'atto di opposizione a precetto per vizi della notificazione a mezzo PEC e l'erroneità della decisione di merito in ordine all'accertamento dell'adempimento e alla qualificazione dell'opposizione proposta.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2345/2023, rigettava l'impugnazione e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo sanati eventuali vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo e insussistente il diritto della società appellante a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del condomino.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale la LI.CA. COSTRUZIONI Srl ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
Ha resistito con controricorso Ga.Vi.
Per l'odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore della parte ricorrente ha depositato memoria a nome del legale rappresentante della società.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. LI.CA. COSTRUZIONI articola in ricorso tre motivi. Precisamente:
- con il primo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione della legge n. 53 del 1994 in relazione all'art. 360 C.P.C. comma 3", nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la nullità della notificazione dell'atto di opposizione a precetto effettuata a mezzo posta elettronica certificata, ritenendo che l'erroneità dell'attestazione di conformità non avesse inciso sulla validità della notifica; sostiene che tale vizio avrebbe dovuto essere qualificato come insanabile, con conseguente invalidità dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione;
- con il secondo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 C.P.C. 1 comma e 617 c.p.c. 1 comma in relazione all'art. 360 C.P.C. comma 3", nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto corretta la qualificazione dell'azione proposta dal Ga.Vi. come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; deduce che l'opposizione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente applicazione dei termini decadenziali previsti dall'art. 617 c.p.c., nella specie non rispettati;
- con il terzo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1129 c.c. e 63 disposizioni e attuazioni del c.c. in relazione all'art. 360 C.P.C. comma 3", nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto insussistente il diritto della società di agire esecutivamente nei confronti del condomino non moroso. Sostiene che la decisione abbia erroneamente escluso la responsabilità del singolo condomino, pur in presenza di un credito ancora insoddisfatto nei confronti del condominio, senza considerare il ruolo dell'amministratore e l'impossibilità per la società di individuare i condomini effettivamente morosi.
2. Il ricorso è inammissibile per tardività.
Come è noto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 36324 e n. 6779/2023) la sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva, in ogni loro fase e grado, incluse le impugnazioni ed incluso il giudizio di legittimità.
Dando seguito al suddetto principio, successivamente più volte ribadito (cfr., tra le tante, Cass. n. 27747/2017 e n. 13578/2019), deve essere affermata la tardività del ricorso, in quanto, essendo stata pubblicata la sentenza impugnata in data 8 giugno 2023, il ricorso è stato notificato il 14 dicembre 2023 tardivamente (cioè oltre il termine semestrale di legge, non dovendosi computare la sospensione feriale trattandosi di un giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. a precetto basato su decreto ingiuntivo).
Per la ragione che precede, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile: ciò che, con ogni evidenza, preclude la disamina del merito delle doglianze con quello formulate.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
4. Non può essere disposto l'oscuramento, pure sollecitato.
In tema questa Corte ha di recente precisato che:
- l'oscuramento ad istanza di parte dei dati personali ex art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 196 del 2003 costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali, sancita dall'art. 51, comma 2, dello stesso testo normativo, la quale trova fondamento nei principi del giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost., rappresentando la pubblicità sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi fondamentali delle parti, sia un elemento di controllo esterno sull'operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l'imparzialità delle procedure giudiziarie (così Cass. n. 7558/2025, che, applicando detto principio, ha rigettato l'istanza, non ravvisando, in ragione della natura della causa petendi e del tenore delle difese, la necessità di salvaguardare l'interesse alla riservatezza delle parti a scapito dell'interesse pubblicistico alla pubblicità delle decisioni giurisdizionali);
- in tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali, i "motivi legittimi", richiesti dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003 per l'accoglimento della domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall'interessato, devono intendersi quali "motivi opportuni" (così Cass. n. 1697 e n. 16998/2025, che, in applicazione di detto principio, hanno rigettato istanze di oscuramento dei dati in quanto, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, la materia della controversia non poteva, di per sé, definirsi sensibile, né caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza).
Orbene, in continuità con il suddetto orientamento, va esclusa nel caso di specie la sussistenza dei "motivi legittimi" richiesti dall'art. 52 del D.Lgs. 196 del 2003 per l'accoglimento dell'istanza di parte, non apparendo, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, che la materia della controversia possa di per sé definirsi sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza.
P.Q.M.
La Corte:
- dichiara il ricorso inammissibile per tardività;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 1.500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2026.