Il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione.
Cassazione penale, sez. un., sentenza 10/07/2025 (ud. 22/01/2026) n. 2647
(Presidente: M. Cassano - Relatore: A. Guardiano)
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato Bi.Ni. responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 Reg. Sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444, cod. proc. pen., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di reclusione ed Euro 400,00 di multa, in aumento rispetto alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione e di Euro 400,00 di multa di cui alla sentenza n. 1103/17 così rideterminando la pena finale in anni uno mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
In particolare i delitti di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione riguardano, rispettivamente, un'autovettura oggetto di furto, alla cui guida l'imputato era stato sorpreso il 13 maggio 2017 da una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cittadella, e una serie di beni, del valore complessivo di 7600,00 Euro, del pari provento di un furto consumato in danno del titolare di una tabaccheria, che in data 22 giugno 2017 i medesimi Carabinieri, all'esito di una perquisizione personale, avevano rinvenuto in due borsoni nella diretta disponibilità del Bi.Ni.
All'interno dell'autovettura ricettata, inoltre, erano stati rinvenuti i beni costituenti la refurtiva del reato commesso lo stesso 13 maggio 2017 in danno del titolare del bar "(Omissis)", fatto, qualificato come rapina impropria, in relazione al quale il Bi.Ni. era stato giudicato dal Tribunale di Padova con la richiamata sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 13 maggio 2017.
1.1. Avverso l'indicata sentenza il difensore del Bi.Ni. proponeva appello prospettando tre motivi.
Con il primo motivo di gravame egli si doleva del mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, secondo 2, ora quarto comma, cod. pen.
Con il secondo motivo di impugnazione la difesa censurava l'omessa motivazione riguardo alla rinnovazione, formulata dal difensore in apertura del giudizio di primo grado, della richiesta di applicazione di pena, ex art. 444 cod. proc. pen., già a suo tempo presentata in data 20 luglio 2018, alla quale il pubblico ministero, in data 7 agosto 2018, aveva dichiarato di non prestare il consenso, ritenendo incongrua per difetto la pena richiesta (pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 Euro di multa).
Con il terzo motivo di gravame il difensore lamentava il carattere eccessivamente severo del trattamento sanzionatorio, definendolo manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità dei fatti, indicando, in alternativa, come congrua la pena della quale si era invano richiesta l'applicazione ex art. 444, cod. proc. pen.
1.2. Formulata in data 15 febbraio 2024 dal difensore dell'imputato istanza di trattazione orale del giudizio di appello, il successivo 28 marzo 2024 il medesimo difensore, allegando procura speciale, trasmetteva proposta di concordato sulla pena ex art. 599-b/s cod. proc. pen. (riportata nell'epigrafe della sentenza d'appello), alla quale il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia prestava il consenso, rinunciando ai restanti motivi di impugnazione.
In tale istanza la pena proposta dal difensore dell'imputato veniva fissata nella misura finale di anni uno mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa, così determinata: pena base per il reato più grave giudicato dal Tribunale di Padova con la sentenza resa il 9 maggio 2017, anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa; aumentata, ai sensi dell'art. 81, cpv., cod. pen, di mesi uno e giorni quindici di reclusione e di Euro 250,00 di multa per il reato di cui al capo 1) e di giorni quindici di reclusione ed Euro 150,00 di multa per il reato di cui al capo 2), con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della sola pena detentiva e degli ulteriori benefici di legge.
1.3. In sede di udienza orale di trattazione del 11 aprile 2024, come si evince dalla lettura del relativo verbale di udienza, verificata la regolare costituzione delle parti, il Presidente del collegio le invitava a concludere anche nel merito.
Pertanto, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica in sede prestava il consenso sull'istanza di concordato, concludendo, per il caso in cui fosse stata rigettata, per la conferma della sentenza appellata.
Il difensore dell'imputato depositava procura speciale e l'originale dell'istanza di concordato munita del precedente consenso del Procuratore generale della Repubblica, alla quale si riportava, concludendo, ove la proposta di concordato non fosse stata accolta, per l'accoglimento dei motivi di appello, ai quali si riportava.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per la decisione e, una volta rientrata in aula, il Presidente dava lettura dell'ordinanza con cui veniva respinta l'istanza di concordato "dovendosi ritenere la pena (più che sensibilmente abbassata... rispetto al giudizio di primo grado) non congrua, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in relazione alle modalità di commissione dei reati de quibus". Di conseguenza ordinava procedersi oltre.
Il Presidente dava, poi, lettura del dispositivo di sentenza, con il quale la Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale di Padova, in composizione monocratica, emessa il 14 giugno 2019, appellata da Bi.Ni., che condannava al pagamento delle spese del grado, revocando, inoltre, ai sensi dell'art. 168, ultimo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena disposta con la decisione di primo grado.
2. Avverso la menzionata sentenza della Corte di appello di Venezia proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avvocato Filippo Marotta, deducendo distinti motivi di impugnazione di seguito riassunti:
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto al mancato accoglimento della richiesta di concordato in appello, posto che la Corte avrebbe dovuto comunicare preventivamente tale decisione alle parti al fine di permettere una rimodulazione dell'accordo; si deduceva, ancora, che la riduzione della pena sulla base dell'accordo raggiunto in appello può essere disposta anche in misura superiore a un terzo rispetto all'analogo istituto ex art. 444 cod. proc. pen. In ogni caso, si aggiungeva che il rigetto del concordato disposto nel giudizio di secondo grado, in quanto pregiudizievole per la posizione dell'imputato, non poteva che ritenersi statuizione ricorribile per cassazione, altrimenti configurandosi una grave violazione del diritto di difesa per essere la decisione di appello sul punto priva di qualsiasi possibilità di controllo;
- difetto di motivazione e violazione di legge quanto al mancato accoglimento dell'istanza di patteggiamento in primo grado, punto sul quale il giudice di secondo grado aveva omesso di motivare, così come aveva omesso di motivare sul mancato accoglimento della pena proposta dall'imputato all'esito del giudizio di primo grado;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena inflitta, da ritenersi sproporzionata, con riferimento a tutti i passaggi, a partire dalla determinazione della pena-base, che hanno condotto alla pena finale, senza tacere l'omessa considerazione da parte della Corte di appello di elementi in grado di incidere favorevolmente sulla dosimetria della pena, quale l'ammissione di responsabilità operata dal prevenuto dopo l'arresto.
3. Fissata per la trattazione del ricorso udienza pubblica innanzi alla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, quest'ultima, con ordinanza del 14 marzo 2025, riteneva che la decisione sul primo motivo di ricorso, a prescindere dalla fondatezza o meno di tale censura, imponesse la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen. La questione dell'impugnabilità con ricorso per cassazione dell'ordinanza della Corte d'Appello che abbia respinto la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., avanzata dall'imputato con il consenso del Procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte territoriale, era, infatti, oggetto di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
4. Con decreto dell'11 giugno 2025 la Prima Presidente ha fissato l'udienza del 10 luglio 2025 per la trattazione del ricorso nelle forme della pubblica udienza.
5. Con conclusioni scritte del 23 giugno 2025, da valere come memoria, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che, nelle more, aveva chiesto la trattazione orale del ricorso, ha concluso per l'accoglimento della tesi secondo cui l'ordinanza di rigetto della Corte di appello di cui si discute è impugnabile con il ricorso per cassazione. Nello specifico ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del Ei..
6. Con conclusioni scritte del 9 giugno 2025, il difensore dell'imputato ha insistito per l'affermazione del principio secondo cui è "legittimo il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che respinga la richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599-bis cod. proc. pen. unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio", chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione giuridica che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere è la seguente: "se avverso l'ordinanza della corte di appello che respinga la richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio"".
2. Sul tema nella giurisprudenza di legittimità si confrontano due orientamenti contrapposti.
2.1. Secondo un primo orientamento, il ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di concordato in appello non è consentito (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 41553 del 13/06/2023, Andone, Rv. 285393-01; Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464-01; Sez. 7, n. 20085 del 02/02/2021, Gliaschera, Rv. 281512-01; Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, Di Lascio, Rv. 280806-01).
A tali conclusioni il menzionato orientamento è giunto valorizzando, innanzitutto, il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.
Ha, inoltre, rilevato che l'art. 599-bis cod. proc. pen. - a differenza di quanto stabilito per il patteggiamento - non contempla né la possibilità di sindacare il mancato accoglimento del concordato, né l'immotivato rifiuto da parte del procuratore generale di accondiscendervi.
La mancanza di una norma che, sulla falsariga di quella dettata dall'art. 448 cod. proc. pen. per il patteggiamento, consenta di proporre ricorso per cassazione nel caso di mancato accoglimento dell'accordo da parte del giudice, assume, in questa prospettiva, valore decisivo a sostegno della tesi che il concordato in appello, pur perseguendo finalità deflative, ha natura non assimilabile al patteggiamento, nella misura in cui interviene dopo una pronuncia di condanna in primo grado, quando vi è già stata una piena valutazione sul merito dell'accusa.
Pertanto, ammettere un controllo processuale sul diniego di consenso da parte del pubblico ministero o sul rigetto della proposta di concordato da parte della Corte di appello "complicherebbe la procedura, invece che semplificarla" (in questo senso Sez. 7, n. 20085, del 2/2/2021, Gliaschera, Rv. 281512-01).
Tali argomentazioni, vengono efficacemente riassunte e arricchite nella richiamata sentenza Sez. 1, n. 41553 del 13/06/2023, Andone.
Tale decisione ha evidenziato, innanzitutto, come il legislatore del 2017 non abbia contemplato l'impugnabilità dell'ordinanza negativa pronunciata dalla corte di appello ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., che non può essere impugnata con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., risultando l'ordinanza in parola non equiparabile alle sentenze ovvero ai provvedimenti in materia di libertà personale cui si riferisce la citata disposizione. La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., inoltre, è una sentenza di merito, pronunciata all'esito di una procedura a carattere deflattivo, sia in relazione al giudizio di appello che in ordine alla impugnabilità, non diversa dalla sentenza d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 605 cod. proc. pen.
Di conseguenza la parte privata non ha un interesse concreto, rilevante ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) del codice di rito, all'impugnazione dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto le sue ragioni e le sue possibilità di difesa, sia in punto di affermazione di responsabilità, che sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, rimangono impregiudicate e possono essere fatte valere con il mezzo del ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il giudizio di appello.
In questo solco interpretativo si inserisce una successiva decisione (cfr. Sez. 2, n. 3124 del 23/11/2023, Tulio, Rv. 285819-01) in cui trova conferma la ritenuta estraneità del concordato in appello al modello processuale di tipo premiale rappresentato dal patteggiamento, trattandosi, piuttosto, di un istituto funzionale alla rapida definizione del processo, sorretto, dunque, da una ratio deflattiva, attuativa del diritto costituzionale alla conclusione dell'accertamento processuale in tempi ragionevoli (ex art. 111, secondo comma Cost., e art. 6, primo comma CEDI)) rispondente a un interesse individuale dell'imputato, che giustifica la possibilità di procedere alla rinnovazione della richiesta, in modo che la nuova proposta, emendati eventuali vizi rilevati, possa essere nuovamente valutata dalla Corte di appello ed eventualmente accolta.
Ne consegue l'assenza di ogni interesse a impugnare l'ordinanza di rigetto unitamente alla sentenza, tenuto conto che al rigetto consegue l'esame "integrale" dell'atto di appello sia in punto di accertamento della responsabilità, che di inflizione della sanzione, sicché l'imputato ha l'opportunità di difendersi sia sui motivi relativi alla responsabilità (rinunciati all'atto della proposta) che su quelli relativi al trattamento sanzionatorio (cfr., in questo senso, Sez. 4, n. 29151 del 5/4/2024, Ducly, non mass.; Sez. 4, n. 25082 del 23/04/2024, S., Rv. 286585-01).
2.2 Secondo altro orientamento, invece, il mancato accoglimento della richiesta di concordato sarebbe suscettibile di impugnazione con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che decide nel merito (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 16692 del 16/01/2024, Azza, Rv. 286181-01; Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023, Suma, Rv. 284869-01; Sez. 3, n. 28018 del 14/02/2023, Sentina, Rv. 284806-01; Sez. 6, n. 31556 del 13/07/2022, Eze, Rv. 283610-01; Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284-01). Si rileva, al riguardo, come non sarebbe d'ostacolo il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, perché il concordato in appello, sia in caso di rigetto che di accoglimento, determina l'adozione di un'ordinaria sentenza di secondo grado, in quanto tale impugnabile in cassazione secondo la disciplina ordinaria. Del resto, l'impugnabilità è stata espressamente riconosciuta anche nel caso in cui il concordato sia stato recepito, essendosi ritenuto che in tale ipotesi è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., che deduca motivi, relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01). Si aggiunge un argomento di ordine logico-sistematico: escludere l'ammissibilità del ricorso per cassazione significherebbe arrecare un grave vulnus al diritto di difesa, essendo l'imputato privato di qualsivoglia strumento per reagire ad una decisione suscettibile di comprometterne l'accesso ad un trattamento sanzionatorio di favore, posto che l'istituto ex art. 599-bis, cod. proc. pen., consentendo una determinazione della pena sulla base di un accordo tra le parti, ha un innegabile effetto premiale. La soluzione contraria esporrebbe la norma di cui si discute a fondati dubbi di legittimità costituzionale. Si invoca, inoltre, il raffronto con l'affine istituto del patteggiamento, rispetto al quale vige il pacifico principio di diritto secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di patteggiamento non è immediatamente impugnabile per abnormità, trattandosi di provvedimento non definitivo in relazione al quale è riconosciuto un potere impugnatorio specifico, benché differito, essendo consentito appellare la sentenza che, all'esito del giudizio ordinario, non abbia riconosciuto la legittimità della richiesta di applicazione della pena concordata (cfr. Sez. 6, n. 33764 del 21/06/2021, Satta, Rv. 281933-01): principio, questo, che, sia pure con l'inevitabile adeguamento alle peculiarità dell'istituto, si ritiene applicabile anche al concordato in appello, il cui rigetto non potrà che essere sottoposto a controllo se non con il ricorso per cassazione.
In altri termini, proprio la necessità di garantire all'imputato il controllo di legittimità su una decisione per lui pregiudizievole, posto che l'istituto del concordato in appello, consentendo una determinazione della pena sulla base di un accordo tra le parti, produce un effetto premiale per il richiedente, rende ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio, il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr., in questo senso, da ultima, Sez. 5, n. 33454 del 25/06/2024, V., Rv. 286889-01).
3. Ad avviso del Collegio l'indicato contrasto giurisprudenziale va risolto nel senso che il provvedimento con il quale la corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis, cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio non è impugnabile con il ricorso per cassazione, dovendosi riconoscere la fondatezza degli argomenti posti a sostegno dell'orientamento contrario alla possibilità di esperire tale rimedio, sia pure con alcune precisazioni di seguito illustrate.
4. Necessario punto di partenza del percorso ermeneutico individuato dal Collegio è la comprensione dell'esatta natura del "concordato anche con rinuncia ai motivi di appello", previsto e disciplinato dall'art. 599-bis del codice di rito, istituto processuale la cui storia è contraddistinta dal susseguirsi di interventi normativi, che, nel corso degli anni, ne hanno delineato la fisionomia.
4.1. Al riguardo appare opportuno richiamare, nei limiti strettamente necessari alla soluzione del segnalato contrasto, quanto affermato da Sez. U n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481-01 (sulla quale si tornerà più diffusamente in seguito), che, nel fornire risposta positiva al quesito se avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia consentito proporre ricorso per cassazione con il quale si deduca l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado, ha operato una puntuale ricostruzione della genesi e dell'evoluzione dell'istituto, anche alla luce dei rilievi svolti dalla giurisprudenza costituzionale.
Osservano, dunque, le Sezioni Unite Fazio che la scelta di dare vita all'istituto del concordato in appello era stata motivata dalla necessità di mettere a disposizione delle parti un istituto estremamente flessibile, nella misura in cui il suo perfezionamento avrebbe prodotto effetti deflattivi tanto sul processo di secondo grado, quanto sul giudizio di legittimità, mentre l'eventuale rigetto da parte del giudice dell'accordo raggiunto dalle parti non avrebbe sortito effetti pregiudizievoli per queste ultime, in conseguenza della riespansione del devoluto, che avrebbe riportato il giudizio d'impugnazione ai fini per cui era stato proposto.
Nell'operare una puntuale ricostruzione della storia dell'istituto, a partire dalla sentenza n. 435 del 1990, con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto e del quinto comma dell'art. 599 cod. proc. pen. per eccesso di delega nella parte in cui veniva consentita la definizione del procedimento in camera di consiglio anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599 del codice di rito, il Supremo Collegio ha evidenziato una linea costante negli interventi legislativi che si sono susseguiti con l'intento di definire l'ambito di applicazione dell'istituto di nuovo conio.
Una lettura diacronica di tali interventi e, in particolare, della legge 19 gennaio 1999, n. 14; della legge 23 giugno 2017, n. 103 e del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente, infatti, di cogliere il nucleo fondante dell'istituto nell'opportunità offerta alle parti di ottenere la pronta definizione del processo, "senza una strutturale connotazione premiale", come evidenziato anche dalla dottrina, che, conformemente alle riflessioni maturate nella giurisprudenza di legittimità, "ha individuato nell'accordo sui motivi di appello una versione del modello consensuale di definizione del processo profondamente diversa rispetto al cd. patteggiamento". Del resto che la finalità ultima di politica giudiziaria perseguita attraverso l'istituto di cui si discute sia da individuare, sin dalla sua apparizione, nella "deflazione del carico giudiziario", condizione necessaria per "potenziare l'efficienza dell'intero processo penale", si coglie anche per converso dalle diffuse critiche, imperniate su tale argomento, sollevate contro l'abrogazione integrale del concordato in appello a opera della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che spinsero il legislatore con la legge 23 giugno 2017 a reintrodurre nel codice di rito Kart. 599-bis, indicato in rubrica "Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello".
In particolare, osservano le citate Sez. U, Fazio, che "il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha mantenuto le connotazioni strutturali dell'istituto in parola introducendo, con l'art. 34, comma 1, lett. f), nell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. il termine, a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza di appello per la proposizione del concordato.
Ha abrogato, con l'art. 98, comma 1, lett. a), sia l'art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen., ovvero le ipotesi di esclusione correlate ai reati più gravi ed ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, sia l'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., ovvero la facoltà di proporre il concordato nella fase dibattimentale".
La "nuova" formulazione dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., risente della scelta legislativa di celebrazione ordinaria del giudizio di appello in camera di consiglio in forma non partecipata a contraddittorio scritto, ex art. 598-bis, cod. proc. pen. È prevista una diversa modalità di presentazione della richiesta, con la contestuale rinunzia ai motivi, nei quindici giorni antecedenti l'udienza di appello (termine fissato a pena di decadenza dall'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.), nonché una diversa scansione procedimentale nel caso in cui il giudice ritenga di non potere accogliere la richiesta concordata dalle parti.
Recita l'art. 599-bis, terzo comma, cod. proc. pen., che, quando si procede a norma dell'art. 598-bis cod. proc. pen (udienza in camera di consiglio non partecipata), "la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme dell'art. 127" (a seconda dell'oggetto dell'appello o di quanto specificamente previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen.).
Ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo "Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio".
Infine il comma 3-ter dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che "La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo".
Coerentemente scompare dall'art. 602 cod. proc. pen. ogni riferimento alla possibilità di chiedere il concordato in appello, mentre del tutto irrilevante, ai fini della soluzione della questione che ci occupa, appare l'ultimo intervento in ordine di tempo del legislatore, che con l'art. 2, comma 1 lettera aa), D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, ha di nuovo modificato il testo dell'art. 599-bis cod. proc. pen., estendendo l'ambito di operatività del concordato al caso in cui oggetto dell'accordo raggiunto dalle parti sia la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4.2. Con riferimento alla natura del "concordato" in appello, va richiamata, innanzitutto, la sentenza della Corte costituzionale n. 448 del 1995.
Chiamato a risolvere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice il quale ha disatteso la richiesta di pena congiuntamente proposta, in base all'art. 599, comma 4, del codice di rito allora vigente, dall'imputato e dal pubblico ministero, con rinuncia agli altri motivi di impugnazione non possa partecipare alla successiva decisione di merito sull'impugnazione, il Giudice delle leggi, nel ritenere infondata la questione, ha ammesso che l'accordo raggiunto dalle parti implica una valutazione di merito da parte del giudice di appello sulla congruità della pena concordata, al pari di quanto avviene nel patteggiamento in senso proprio. Al contempo, però, ha sottolineato come le valutazioni del giudice nel "concordato" in appello si esprimono in situazioni diverse da quelle del patteggiamento in primo grado.
Il "concordato" in appello, infatti, costituisce un giudizio eventuale ed anticipato sulla richiesta delle parti "formulato in base alle prove sulle quali il giudice, investito del giudizio di merito, dovrà fondare il proprio convincimento e non, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero".
Va considerato, ovviamente, che la Corte costituzionale aveva come punto di riferimento l'originaria formulazione dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui la corte di appello "provvede in camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo".
Non per questo, tuttavia, le coordinate fissate dal Giudice delle leggi possono essere facilmente accantonate.
Al contrario, esse mantengono un indiscutibile valore per orientare l'interprete nella ricostruzione dell'essenza del "concordato" in appello, in quanto, come è facilmente riscontrabile attraverso una semplice comparazione con il nuovo testo dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non esiste nessuna differenza tra le due disposizioni normative succedutesi nel tempo per quel che riguarda il nucleo fondante dell'istituto: consentire la definizione anticipata del giudizio di appello attraverso un meccanismo processuale incentrato sul combinato disposto della rinuncia a una parte dei motivi di appello e della individuazione di quello (o di quelli) irrinunciabili, di cui le parti, concordemente, chiedono l'accoglimento.
4.3. Nel solco interpretativo tracciato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 448 del 1995, Sez. U, Fazio, nel disattendere l'indirizzo fatto proprio da Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, Ferrarini, Rv. 278142-01, che aveva escluso la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello in relazione alla omessa rilevazione della prescrizione del reato maturata anteriormente a detta sentenza, hanno evidenziato "come sia patrimonio acquisito, in dottrina e in giurisprudenza, anche costituzionale, la differenza funzionale e strutturale tra i due istituti (patteggiamento e concordato con rinuncia ai motivi di appello) e l'assenza di simmetria tra sentenza ex art. 444 cod. proc. pen e pronuncia ex art. 599-bis cod. proc. pen.".
L'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. "non costituisce procedimento speciale e non si discosta dal modello ordinario in relazione alla rinuncia ai motivi ed alla valutazione di quelli non rinunciati".
In particolare, "con l'introduzione dell'istituto del concordato in appello - come per il previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e diversamente dall'istituto ex art. 444 cod. proc. pen. - non è stato introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza, scelta legislativa che fa ritenere immutato il relativo quadro sistematico".
Se ne ricava come non sia possibile dedurre dalla comune natura negoziale dei due istituti la possibilità di interpretazione estensiva dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., riferito espressamente al solo patteggiamento, allo scopo di limitare la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza che recepisca il concordato con rinuncia ai motivi di appello: "l'operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall'uno all'altro istituto non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che è di stretta interpretazione".
5. Non appare revocabile in dubbio, alla luce dei principi affermati dalle richiamate decisioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità e del contenuto dei lavori parlamentari, che la ratio del concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., vada individuata nella finalità di decongestionare il carico eccessivo di processi pendenti in appello, attraverso un meccanismo deflattivo, imperniato sull'accelerazione consensuale della definizione del giudizio di secondo grado, resa possibile dalla rinuncia ai motivi di appello ritenuti sovrabbondanti e dalla contestuale selezione condivisa dalle parti del motivo (o dei motivi) irrinunciabili.
Finalità che, come si è già detto, si presenta come una costante insopprimibile nella pluralità degli interventi di riforma del legislatore e che viene ulteriormente valorizzata, da ultimo, dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Da un lato, infatti, l'art. 98 di detto decreto ha abrogato il secondo comma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che impediva alle parti di accedere al concordato con rinuncia dei motivi in appello in relazione ai procedimenti pendenti per reati di particolare gravità ovvero nel caso in cui l'imputato fosse stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; dall'altro, nel riformulare il disposto di cui all'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., l'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, del predetto D.Lgs. n. 150 del 2022 ha inserito un nuovo periodo, che sottopone a un termine di quindici giorni prima dell'udienza di appello, previsto a pena di decadenza, la possibilità per le parti di formulare la dichiarazione di concordato con rinuncia ai motivi.
Appare assolutamente coerente con lo scopo di evitare la celebrazione di appelli appesantiti da motivi pretestuosi e attuativa del principio costituzionale della ragionevole durata del processo consacrato dall'art. 111, secondo comma, Cost., la scelta di non condizionare l'accesso al concordato con rinuncia ai motivi a limiti oggettivi o soggettivi e, al tempo stesso, di sottoporre a un termine perentorio la formale manifestazione della volontà di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri, sì da imporre alle parti di meditare sulle proprie scelte, consentendo loro di formulare tempestivamente le proprie richieste, quasi in prossimità della celebrazione dell'udienza, in un'ottica di favore verso la definizione "accelerata" del giudizio di appello.
La dimensione performante del concordato con rinuncia ai motivi di appello, che soddisfa l'esigenza di realizzare un processo particolarmente efficiente, dunque equo, ai sensi dell'art. 6, CEDU, perché contenuto in tempi ridotti rispetto all'ordinaria durata dei giudizi in appello, attraverso la deflazione del carico dei processi pendenti in secondo grado, ne evidenzia la natura di istituto, come è stato detto, "più prettamente processuale, basato essenzialmente su una intesa tra le parti in ordine ai motivi finalizzata ad una possibile delimitazione del "thema decidendum" da devolvere all'esame del giudice dell'impugnazione; istituto nel quale difettano quei caratteri di "premialità" sostanziale che qualificano tanto il rito abbreviato quanto il rito della applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 e segg. cod. proc. pen." (cfr., tra le ultime, Sez. 6, del 12/1/2023, n. 9188, Aleandri, non mass.).
6. La funzione attribuita al concordato con rinuncia ai motivi di appello, definisce, inevitabilmente, anche la natura del provvedimento con cui il giudice di appello, non accogliendo la richiesta formulata dalle parti, dispone la prosecuzione del giudizio, in quanto, come si è osservato in dottrina con peculiare riferimento alla tipologia dei provvedimenti attraverso i quali si manifesta la potestas decidendi fissata dall'art. 125 del codice di rito (sentenza, ordinanza o decreto), che ne rimanda l'individuazione alla legge, la forma dei provvedimenti resi dal giudice in ogni stato e grado del giudizio va sempre valutata in funzione della progressione e della chiusura del procedimento.
Pertanto, la circostanza che l'art. 599-bis, comma 3 e comma 3-bis, cod. proc. pen., non indichi la natura dell'atto con cui il giudice di appello, non accogliendo la richiesta formulata dalle parti, dispone la prosecuzione del giudizio, limitandosi a operare un generico richiamo alla necessità che il rigetto della richiesta e la prosecuzione del giudizio siano disposti con un "provvedimento", senza nemmeno imporre al giudice di motivare le ragioni del diniego, non è certo sintomo di "pigrizia" o di incertezza legislativa, quanto, piuttosto, della scelta del legislatore di privilegiare, rispetto alla forma, il contenuto ordinatorio del provvedimento, in adesione alla natura dell'istituto.
Sul punto va segnalato che, opportunamente, già Sez. 2, n. 8745 del 22/11/2019, Avolese, Rv. 278527-01, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, ha chiarito, da un lato, che il provvedimento di rigetto si risolve in una semplice valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, su cui il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, deve fornire motivazione specifica; dall'altro, che, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio.
Coerente con questa impostazione risulta la disposizione di cui all'art. 599-bis, comma 3-ter, cod. proc. pen., che prevede il venir meno dell'efficacia della richiesta e della rinuncia ai motivi se il giudice di appello decide in modo diverso dall'accordo.
Una volta venuta meno la possibilità di imprimere l'accelerazione perseguita dalle parti, il giudizio di appello rientra nello schema ordinario, destinato a concludersi con una decisione piena, che deve prendere in considerazione tutti i motivi di impugnazione, compresi quelli originariamente rinunciati.
Se ne ricava che il provvedimento di cui si discute, non avendo altra funzione se non quella di non consentire lo svolgimento di un giudizio meramente eventuale ed anticipato, ha natura meramente ordinatoria e non decisoria.
In quanto tale esso non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, al pari di tutti i provvedimenti meramente ordinatori o processuali che, lungi dall'investire, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decidono unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale in una determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali, come nel caso dell'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo (in questo senso, Sez. 3, n. 39321 del 09/07/2009, Min. Finanze, Ambrosino e altri, Rv. 244611-01).
7. La strutturale irriducibilità del concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., ai modelli "premiali" rappresentati dal giudizio abbreviato e dall'applicazione della pena su richiesta delle parti, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., per le ragioni esplicitate dalla già richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 448 del 1995 e da Sez. U, Fazio, incrina uno dei principali argomenti a sostegno della tesi della possibilità di ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di rigetto, riproposto, da ultimo, da Sez. 5, n. 33454 del 25/06/2024, V., Rv. 286889 - 01, secondo cui "Il controllo sulla legittimità del diniego di applicazione dell'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. deriva dalla necessità di evitare un vulnus al diritto di difesa: ove si ammettesse che il rigetto del concordato non sia in alcun modo sindacabile si impedirebbe, infatti, all'imputato di ottenere il controllo su una decisione fortemente pregiudizievole, posto che l'istituto ex art. 599 bis cod. proc. pen., consentendo una determinazione della pena sulla base dell'accordo tra le parti, ha un innegabile effetto premiale".
In questo ragionamento si annida una ricostruzione non sufficientemente meditata della struttura e delle finalità dell'istituto del concordato ex art. 599 bis, cod. proc. pen., da ritersi dovuta a una prospettiva influenzata dalla sopravvalutazione della comune natura negoziata del concordato con rinuncia ai motivi di appello e del patteggiamento ex art. 444 e ss., cod. proc. pen.
Non manca certo di suggestione l'evocato parallelismo tra i due istituti, ove si consideri, ad esempio, che la posizione del giudice di fronte alle richieste delle parti non è meramente notarile, essendogli consentito, in entrambi i casi, di effettuare un giudizio sulla congruità della pena su cui si è formato il consenso delle parti (che, secondo l'esperienza giudiziaria, rappresenta il caso più frequente di ricorso al concordato). Al tempo stesso non appare revocabile in dubbio che si tratti di due specie diverse di un medesimo genus, ovvero la giustizia negoziata, e, se è vero che il concordato con rinuncia ai motivi non ha natura premiale, esso presenta comunque una natura incentivante, che si avvicina molto, empiricamente, a un premio, perché consente all'imputato di ricevere un vantaggio, di solito individuato nell'accordo sull'entità della pena, in cambio del contributo fornito alla contrazione dei tempi di celebrazione del giudizio di secondo grado mediante la riduzione dei motivi di appello da esaminare, in quanto oggetto di rinuncia.
Si tratta, tuttavia, di un parallelismo che non determina alcuna convergenza tra due istituti processuali, che, per le ragioni già esposte, si presentano strutturalmente diversi e, in quanto tali, non assimilabili.
Estraneità che, come si è già avuto modo di notare, trova un evidente riconoscimento normativo nella mancanza di una norma, che, sulla falsariga di quella dettata dall'art. 448 cod. proc. pen. per il patteggiamento, consenta di proporre ricorso per cassazione nel caso di mancato accoglimento dell'accordo da parte del giudice, essendo preclusa alla parte, nell'ambito del concordato con rinuncia ai motivi di appello, sia la possibilità di sindacare il mancato accoglimento del concordato, sia l'immotivato rifiuto da parte del procuratore generale di accondiscendervi.
La Corte Costituzionale ha distinto nettamente il "concordato" in appello dal patteggiamento in senso proprio" (art. 444 e ss. cod. proc. pen.) al quale il primo non può essere assimilato proprio per la diversità dei presupposti e della ratio.
8. Da ultimo va affrontato il tema dell'interesse a impugnare, tema che, una volta chiarita la natura meramente ordinatoria del provvedimento di rigetto del concordato con rinuncia ai motivi di appello, non sembra assumere un valore decisivo, in quanto, come si è già osservato, i provvedimenti meramente ordinatori non sono impugnabili con il ricorso per cassazione. Solo in questa diversa prospettiva può riconoscersi valore al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, come ostacolo alla tesi della ricorribilità per cassazione del provvedimento di rigetto del concordato.
Orbene, come affermato da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marina), Rv. 25169-01, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo.
L'interesse a impugnare deve essere attuale e perdurante, configurandosi una "carenza d'interesse sopraggiunta" in presenza di una valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, dell'interesse all'impugnazione, venuto meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore (che ha assorbito in sé la finalità perseguita dall'impugnante), o perché l'interesse abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.
Principi, questi, ribaditi dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità che ha sempre subordinato il riconoscimento del diritto al gravame alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale (nel senso che deve sussistere, oltre che nel momento della proposizione del gravame, anche in quello della decisione) a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso, e a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza (in questo senso, cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Migliore, Rv. 282542-01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199-01).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, va osservata, innanzitutto, l'impossibilità di configurare una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del concordato in appello con rinuncia ai motivi dovrebbe rimuovere, per un duplice ordine di ragioni.
Da un lato, infatti, per i motivi già esposti, il provvedimento in questione non si configura come una "decisione giudiziale", nel senso di atto adottato dal giudice di appello dotato di contenuto decisorio e non semplicemente ordinatorio.
Al tempo stesso, non è configurabile una situazione di "svantaggio processuale", perché il mancato accoglimento della richiesta di concordato con rinuncia ai motivi non incide negativamente sulla posizione processuale delle parti.
Dando vita l'istituto, come si è detto, solo a un giudizio eventuale e anticipato formulato in base alla richiesta concordata delle parti, il mancato accoglimento riconduce la definizione del giudizio di secondo grado alla sua dimensione ordinaria.
Venuta meno, sul piano processuale, la differenza tra motivi rinunciati e motivi non rinunciati, la parte che ha proposto il concordato non accolto è restituita nella ordinaria pienezza dei suoi poteri di parte appellante.
La totale riespansione dell'effetto devolutivo dell'appello impone, dunque, al giudice di pronunciarsi su tutti i motivi originariamente proposti, ivi compresi quello o quelli non rinunciati, ragione per la quale sarebbe una contradictio in adiecto definire in termini di "svantaggio processuale" la condizione della parte che ha proposto il concordato non accolto.
Quest'ultima, infatti, non solo vede impregiudicato il suo diritto di ottenere dal giudice una risposta su tutti i motivi di appello originariamente proposti, ma conserva integro anche il suo diritto di proporre impugnazione avverso la sentenza che definisce il giudizio di secondo grado attraverso il ricorso per cassazione.
Con tale rimedio, inoltre, a differenza di quanto avviene nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza che recepisce il concordato con rinuncia ai motivi di appello, come meglio si vedrà più avanti, la parte può far valere tutti i vizi contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen.
Si è osservato, in senso contrario, come il concordato con rinuncia ai motivi di appello comporti l'adozione di una forma procedimentale estremamente snella e, ragionevolmente più celere, tale da ridurre, non solo per lo Stato, ma anche per l'imputato, sia i tempi che i costi, derivanti dal processo, con la conseguenza che, incidendo il rigetto dell'istanza di definizione del processo ex art. 599-bis cod. proc. pen. in maniera pregiudizievole su una serie di beni della vita dell'imputato, sarebbe configurabile un interesse immediato del medesimo al sindacato processuale in merito alla scelta giurisdizionale che la soddisfazione di tale interesse gli negasse.
In realtà, come si è già detto, il pregiudizio immediato dei diritti dell'imputato non sussiste, in quanto la pienezza del contradditorio nel prosieguo del giudizio rappresenta una forma di tutela piena ed effettiva.
Ammettere un controllo processuale sul rigetto della proposta di concordato da parte della corte di appello "complicherebbe la procedura, invece che semplificarla", nel senso che l'ipotesi stessa di ammettere il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di concordato in appello si infrangerebbe contro l'impossibilità di configurare un interesse attuale all'impugnazione per la parte ricorrente.
9. Un'ulteriore riflessione s'impone.
Risulta pacifico nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui con l'impugnazione avverso la sentenza che ratifica il concordato possono essere fatti valere: 1) i vizi che attengono all'accordo e, in particolare, quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato e al consenso espresso dal procuratore generale sulla richiesta; 2) il contenuto difforme della pronuncia del giudice, rispetto alla richiesta di concordato; 3) l'applicazione di una pena illegale; 4) la prescrizione intervenuta prima della sentenza che abbia convalidato l'accordo, non rilevata dal giudice di appello, restando precluse le censure relative ai motivi rinunciati o, ancora, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
In questo senso, paradigmatica appare Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834-01; Sez. 5, n. 7399 del 12/12/2024, Vetrano, Rv. 287632-01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01).
E recentemente, Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv. 286464 - 01, ha condivisibilmente affermato che è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, con il quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi.
L'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ratifichi il concordato con rinuncia ai motivi, sia pure entro i limiti ora evidenziati, non è un argomento spendibile per sostenere che la non ricorribilità per cassazione del provvedimento con il quale il giudice di appello non accolga il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. pone dubbi di legittimità costituzionale, nella prospettiva di un potenziale contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa.
In realtà nessuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost. è ipotizzabile. Quanto al primo profilo, il Collegio osserva che, venuta meno l'efficacia della richiesta di "concordato" e della rinuncia agli altri motivi di appello, il diritto d'impugnazione della parte si riespande in tutta la sua pienezza. Neppure il principio di eguaglianza, così come declinato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, risulta violato in quanto la sua inosservanza presuppone che situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso (cfr., ex plurimis, Corte cost., sent. n. 67 dell'8/3/2023; Corte cost., sent. n. 270 dell'8/11/2022; Corte cost., sent. n. 165 del 23/06/2020; Corte cost., sent. n. 155 del 15/04/2014; Corte cost., sent. n. 108 dell'8/03/2006; Corte cost., sent. n. 340 del 28/10//2004; Corte cost., sent. n. 136 del 29/04/2004).
La diversità della disciplina in tema di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del concordato in appello (non consentito, secondo la tesi accolta da questo Supremo Collegio) e di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il giudizio di appello "omologando" il consenso raggiunto dalla parte sul motivo o sui motivi non rinunciati (consentito entro i limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza indicati), non può ritenersi ingiustificata, e dunque irrazionale, trovando la sua giustificazione nell'impossibilità di assimilare i due atti: l'uno, provvedimento strettamente processuale, di natura ordinatoria; l'altro provvedimento decisorio, che definisce, sia pure in forma accelerata, il giudizio di secondo grado.
10. Per giustificare la sussistenza di un interesse a impugnare il provvedimento di rigetto della richiesta di concordato in appello si è fatto riferimento, infine, anche all'effetto vincolante che avrebbe per le parti l'accordo raggiunto e recepito dalla sentenza del giudice di appello, prendendo spunto dall'affermazione contenuta in Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715, secondo cui "nel cd. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione".
In quest'ottica, la parte rinunziante potrebbe avere interesse a ottenere una sentenza che recepisca il concordato con rinuncia ai motivi, perché contro di essa la possibilità delle parti - in modo particolare della parte che ha prestato il consenso alla richiesta - di proporre ricorso per cassazione sarebbe estremamente ridotta.
Si tratta, tuttavia, di un interesse astratto, non collegato a un pregiudizio processuale immanente, ma solo ipotetico ed eventuale, nel momento in cui, come già detto sopra, con la perdita di efficacia della richiesta di concordato e della rinuncia agli altri motivi, il potere di impugnazione della parte che ha formulato richiesta di concordato recupera la sua piena estensione originaria.
11. In conclusione può, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto:
"il provvedimento con il quale la Corte d'Appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione".
12. Una volta ritenuta la non sindacabilità della scelta di non dar corso al concordato, perché il provvedimento di rigetto non è impugnabile con il ricorso per cassazione, va dichiarato inammissibile il motivo con cui il ricorrente contesta le ragioni del mancato accoglimento.
13. Quanto alla censura secondo cui, una volta non accolta la richiesta di concordato in appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto comunicare preventivamente tale decisione alle parti al fine di permettere una rimodulazione dell'accordo, essa deve ritenersi infondata.
Va osservato che il novellato art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui "quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la Corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio", non è entrato in vigore il 31 dicembre 2022, in concomitanza con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022.
Infatti, in base alla disciplina transitoria prevista dall'art. 94, comma 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le norme relative alla nuova disciplina del giudizio di appello sono entrate in vigore dopo la cessazione del regime processuale introdotto, in via temporanea, dalla normativa emergenziale (dunque, dopo il 30 giugno 2024, per effetto della legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215). Pertanto, alla data della pronuncia impugnata (10 novembre 2023), il novellato art. 599, comma 3-bis, cod. proc. pen. non era vigente, ragione per la quale la Corte di appello non era tenuta a fissare, sulla base della predetta norma, la prosecuzione del giudizio a fronte del mancato accoglimento del concordato in appello.
14. Il motivo di ricorso con cui si deducono il difetto di motivazione e il vizio di violazione di legge quanto al mancato accoglimento dell'istanza di patteggiamento in primo grado, punto sul quale il giudice di secondo grado avrebbe omesso di motivare, appare manifestamente infondato.
L'imputato ha optato per il giudizio abbreviato, così di fatto rinunciando a coltivare la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. nei successivi gradi di giudizio secondo il modello disegnato dall'art. 448 cod. proc. pen., essendo precluso in sede di giudizio abbreviato il vaglio del precedente rigetto di richiesta di applicazione della pena (cfr. Sez. 2, n. 22386 del 10/05/2013, Cicciarelli, Rv. 255943-01, che si è pronunciata proprio in relazione a un'ipotesi di rigetto della richiesta di applicazione della pena da parte del giudice).
Tale conclusione costituisce espressione del più generale principio di incompatibilità tra i citati riti speciali: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte escludono infatti che possa configurarsi la convertibilità dell'uno nell'altro; nessuna disposizione, del resto, disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività, viceversa, è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento (cfr., per tutte, Sez. U, n. 12752 del 11/11/1994, Abaz, Rv. 199397-01).
Siffatto sistema ha trovato anche l'avallo di conformità alla Costituzione ad opera della Consulta (cfr. Corte cost., sent. n. 225 del 2003), che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, con riferimento agli artt. 1,24,97 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice possa, anche all'esito del giudizio abbreviato, pronunciare sentenza di accoglimento della richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
15. L'ultimo motivo di ricorso riguardante la violazione di legge e il difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena appare ugualmente manifestamente infondato.
Rispetto al trattamento sanzionatorio, vanno richiamati i consolidati principi secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione.
A tale obbligo non si è sottratta la Corte d'Appello, che, in applicazione dell'art. 133, comma 1, n. 1) e n. 2), e comma 2, n. 3), cod. pen., ha specificato le ragioni per le quali la pena irrogata dal giudice di primo grado, anche con riferimento ai singoli aumenti operati in applicazione della disciplina della continuazione "interna" ed "esterna", deve considerarsi congrua, facendo esplicito riferimento al valore dei beni oggetto di ricettazione e alle modalità commissive dei fatti, tali da denotare un'evidente capacità a delinquere dell'imputato.
La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha evidenziato che il ricorrente ha utilizzato l'autovettura ricettata per commettere il reato di rapina (al suo interno, infatti, vennero rinvenuti i beni oggetto della rapina consumata il 13 maggio 2017 dal Bi.Ni. in danno del titolare del bar "(Omissis)") e che la stessa autovettura venne utilizzata sempre dal prevenuto per tentare di sottrarsi al controllo su strada dei Carabinieri, che lo avevano fermato subito dopo la rapina, "trascinando i militari per alcuni metri e costringendo gli stessi a mollare la presa" (cfr. pag. 8 della sentenza di appello).
A fronte di tale esaustivo argomentare, del tutto conforme anche ai principi affermati dal Supremo Collegio nella sentenza delle Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01, secondo cui "in tema di reato continuato il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite", i rilievi con cui l'imputato lamenta l'eccessiva sproporzione della pena irrogata e la mancata considerazione del comportamento collaborativo del Bi.Ni., maturato dopo l'arresto, appaiono inammissibili perché generici e tesi a sollecitare un non consentito esame nel merito del trattamento sanzionatorio.
16. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2026.