In tema di impugnazioni penali, non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis c.p. per un reato punito con pena alternativa, ancorché la sentenza contenga la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile.
In tema di impugnazioni penali, è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non consente all’imputato di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., pronunciata per un reato punito con pena alternativa, che contenga la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 29/07/2026 (ud. 23/04/2026) n. 28647
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
(Presidente: S. Mogini; Relatore: V. Siani)