In tema di misure cautelari personali, qualora il procedimento riguardi più indagati cui siano contestati reati connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) ed e), c.p.p., la sussistenza, nei confronti di uno o più di essi, delle condizioni che consentono l’applicazione della misura senza previo interrogatorio preventivo, ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., non consente al giudice di differire l’interrogatorio anche per i coindagati rispetto ai quali tale adempimento è invece prescritto; per questi ultimi, pertanto, l’interrogatorio deve precedere l’applicazione della misura cautelare.
In tema di misure cautelari personali, l’omissione dell’interrogatorio preventivo nei casi in cui esso sia prescritto dall’art. 291, comma 1-quater, c.p.p. integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178 c.p.p., deducibile per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame e da questo rilevabile d’ufficio, anche quando l’interessato non l’abbia eccepita nel successivo interrogatorio di garanzia.
Cassazione penale, Sezioni Unite, Sentenza 30/07/2026 (ud. 15/01/2026), n. 28898
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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