Atti persecutori – Querela – Mancata comparizione – Remissione tacita – Esclusione – Remissione processuale

Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.31583 del 30/06/2026 (dep. 19/08/2026)

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Atti persecutori – Querela – Remissione tacita – Mancata comparizione del querelante – Udienza – Citazione come testimone – Art. 152 c.p. – Art. 612-bis c.p. – Remissione processuale – Art. 340 c.p.p. – Esclusione

In tema di atti persecutori, la mancata comparizione del querelante all’udienza, alla quale sia stato citato in qualità di testimone, non integra la remissione tacita della querela prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1, c.p., poiché tale forma di remissione è incompatibile con il regime speciale dettato dall’art. 612-bis, comma 4, c.p., che, per il reato di atti persecutori, ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme previste dall’art. 340 c.p.p.

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Cassazione penale, Quinta Sezione, Sentenza 30/06/2026 (dep. 19/08/2026) n. 31583

(Presidente: G. R. A. Miccoli; Relatore: A. Guardiano)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere, ritenendo estinto il reato per remissione tacita della querela, nei confronti di C. N. in ordine al delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., a lui ascritto perché, secondo l’ipotesi accusatoria, commesso in danno di M. L .

Secondo il giudice di merito, tale epilogo decisorio si imponeva ai sensi dell’art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen., in quanto la persona offesa, M. L. , citata quale testimone, non era comparsa all’udienza senza addurre alcun giustificato motivo.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la remissione così perfezionatasi dovesse considerarsi tacitamente accettata dall’imputato, il quale era rimasto assente nel corso del procedimento.

Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, chiedendone l’annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 152, comma 3, n. 1), 612bis, comma 4, terzo periodo, cod. pen. e 340 cod. proc. pen.

Deduce il ricorrente che, con riferimento al delitto di atti persecutori, fatta eccezione per le ipotesi perseguibili d’ufficio e per quelle in cui la querela è irrevocabile, la remissione della querela può intervenire soltanto nelle forme della remissione processuale e richiede, pertanto, una manifestazione espressa di volontà.

Ne consegue l’inapplicabilità della remissione tacita prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen., trattandosi di istituto contemplato esclusivamente per le ipotesi di remissione extraprocessuale.

Con requisitoria scritta del 21.5.2026, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, nella persona del dott. Fabrizio Vanorio, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso va accolto, stante la fondatezza dei motivi che lo sorreggono.

La questione sottoposta all’esame del Collegio impone di stabilire se la mancata comparizione, senza giustificato motivo, della persona offesa all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone, qualificata dall’art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen. come remissione tacita della querela, possa produrre effetto estintivo anche in relazione al delitto di atti persecutori, per il quale l’art. 612-bis cod. pen. stabilisce che la remissione della querela «può essere soltanto processuale».

5.1. La soluzione della questione richiede la preliminare ricostruzione dei rapporti tra la disciplina generale della remissione della querela, contenuta negli artt. 152 e seguenti cod. pen. e nell’art. 340 cod. proc. pen., e la disciplina speciale prevista per il delitto di atti persecutori.

L’art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., nel testo applicabile ratione temporis, prevede che il delitto sia punito a querela della persona offesa, salvo i casi espressamente indicati nei quali si procede d’ufficio, e stabilisce che la querela sia irrevocabile qualora il fatto sia stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen. Fuori da tale ultima ipotesi, la querela è revocabile, ma la sua remissione «può essere soltanto processuale».

Tale previsione è stata introdotta dall’art. 1, comma 3, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, applicabile alla fattispecie in esame, relativa a fatti commessi «in data antecedente e prossima al 6 settembre 2023».

La remissione costituisce esercizio di un diritto del querelante, come si desume anche dalla rubrica dell’art. 153 cod. pen., e trova la propria disciplina generale negli articoli da 152 a 156 cod. pen. e nell’art. 340 cod. proc. pen.

Ai sensi dell’art. 152 cod. pen., la remissione estingue il reato perseguibile a querela della persona offesa. La disposizione distingue la remissione processuale da quella extraprocessuale e stabilisce espressamente che soltanto quest’ultima può essere espressa o tacita. La remissione tacita ricorre, secondo la previsione generale contenuta nel secondo comma, quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

Il terzo comma dello stesso articolo, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, tipizza, inoltre, due ulteriori ipotesi di remissione tacita: «1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone; 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati».

Non è, tuttavia, dalla mera collocazione della condotta nell’ambito del procedimento penale che può desumersi la natura processuale della remissione.

La distinzione tra remissione processuale ed extraprocessuale non attiene, infatti, al luogo o al contesto nel quale si manifesta il comportamento del querelante, bensì alle modalità attraverso le quali viene esteriorizzata la volontà remissiva.

In questa prospettiva, la mancata comparizione del querelante all’udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone, pur verificandosi nel corso del procedimento, continua a integrare una forma di remissione tacita della querela, poiché l’effetto abdicativo non discende da una dichiarazione formale di volontà, ma viene fatto derivare direttamente dalla legge sulla base di una condotta omissiva ritenuta incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

Del resto, è la stessa formulazione dell’art. 152, comma 3, cod. pen. a qualificare espressamente le fattispecie ivi previste come ipotesi di “remissione tacita”, sicché la mancata comparizione del querelante all’udienza contemplata dal n. 1 della disposizione partecipa necessariamente della natura giuridica propria di tutte le forme di remissione tacita disciplinate dalla norma.

Né depone in senso contrario la circostanza che la suddetta condotta si realizzi nel corso del procedimento penale. L’elemento qualificante della remissione processuale non è rappresentato dall’ambito nel quale la volontà remissiva viene manifestata, bensì dall’esistenza di una dichiarazione espressa resa nelle forme tipiche previste dall’ordinamento. In mancanza di una simile manifestazione formale di volontà, la condotta del querelante, ancorché posta in essere nel processo, conserva natura tacita e, come tale, non può essere ricondotta al paradigma della remissione processuale.

Tale conclusione trova conferma nella disciplina dettata dall’art. 340 cod. proc. pen., il quale stabilisce che la remissione della querela sia fatta e accettata personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale mediante dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria e che la dichiarazione di remissione e quella di accettazione siano rese nelle forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

La norma configura, dunque, una forma di remissione fondata su un’esplicita manifestazione di volontà, formalizzata secondo modalità tipiche e predeterminate dal legislatore, incompatibile con le ipotesi nelle quali l’effetto estintivo viene ricollegato non a una dichiarazione del titolare del diritto di querela, ma a comportamenti o omissioni che l’ordinamento considera incompatibili con la volontà di persistere nell’azione penale.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che, nell’esaminare i caratteri dell’istituto della remissione della querela, ha affermato che deve intendersi remissione processuale soltanto quella ricevuta dall’autorità giudiziaria procedente nelle forme previste dall’art. 340 cod. proc. pen. e che non sono ammesse modalità di manifestazione della volontà remissiva in sede processuale diverse dalla formale dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente. Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la remissione processuale va identificata in una espressa manifestazione di volontà del querelante, direttamente o a mezzo di procuratore speciale, ricevuta dall’autorità giudiziaria procedente, mentre ogni diversa condotta significativa deve essere qualificata come remissione extraprocessuale (Sez. U., n. 31668 del 23/06/2016, Rv. 267239).

5.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che la fattispecie prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen., pur collocandosi temporalmente nel corso del procedimento, integri una forma di remissione tacita ed extraprocessuale, come tale incompatibile con il regime speciale previsto dall’art. 612-bis, comma 4, cod. pen., il quale ammette esclusivamente la remissione processuale della querela.

La conclusione cui si è pervenuti trova conferma nella consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di atti persecutori.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che il riferimento contenuto nell'art. 612-bis, comma 4, cod. pen. alla remissione "processuale" richiama la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen., con la conseguenza che è idonea a determinare l'effetto estintivo del reato non soltanto la remissione ricevuta dall'autorità giudiziaria, ma anche quella resa dinanzi a un ufficiale di polizia giudiziaria, purché effettuata nelle forme previste dalla legge (Sez. 5, n. 18477 del 26/02/2016, Rv. 266528; Sez. 5, n. 3034 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280258; Sez. 5, n. 2301 del 28/11/2014, dep. 2015, Rv. 261599).

Come è stato efficacemente osservato, la remissione processuale non richiede che la dichiarazione sia resa nel corso di una specifica udienza o direttamente innanzi al giudice procedente, essendo invece sufficiente che essa sia ricevuta da un'autorità giudiziaria o da un ufficiale di polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento. Ciò che rileva, pertanto, non è il contesto nel quale la volontà viene manifestata, bensì il carattere formale ed espresso della dichiarazione remissiva, che costituisce l'elemento indefettibile della remissione processuale.

Nello specifico settore degli atti persecutori, tale opzione interpretativa si pone in linea con la ratio dell'intervento legislativo del 2013. Il legislatore, infatti, pur ripristinando, fuori dai casi di querela irrevocabile, la possibilità di revocare la querela, ha subordinato l'efficacia della remissione all'osservanza di forme tipiche e controllabili, idonee ad assicurare che la determinazione della persona offesa sia il risultato di una scelta effettivamente libera e consapevole e non l'esito di pressioni, intimidazioni o condizionamenti provenienti dall'autore del reato.

Ne consegue che l'introduzione, ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, delle ulteriori ipotesi di remissione tacita previste dall'art. 152, comma 3, cod. pen. non ha inciso sul regime speciale dettato per il delitto di atti persecutori dall'art. 612-bis, comma 4, cod. pen.

Invero, la previsione contenuta nel n. 1 della citata disposizione non ha attribuito natura nuova o diversa alla mancata comparizione del querelante citato come testimone, ma ha sostanzialmente recepito a livello normativo un principio già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Prima dell'intervento riformatore, infatti, le Sezioni Unite avevano affermato che la mancata comparizione del querelante all'udienza, previamente avvertito delle relative conseguenze, può integrare un fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela e, dunque, una forma di remissione tacita ai sensi dell'art. 152 cod. pen. (in tal senso la già citata Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239).

La tipizzazione legislativa della fattispecie non ne ha mutato la natura, ma ha esclusivamente sottratto all'accertamento caso per caso del giudice la verifica dell'incompatibilità della condotta con la volontà di persistere nella querela, predeterminando normativamente tale valutazione.

Le condotte contemplate dall'art. 152, comma 3, cod. pen., pertanto, conservano natura di remissione tacita e rimangono estranee all'ambito applicativo della remissione processuale richiesta dall'art. 612-bis, comma 4, cod. pen.

5.3. Deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto:

«In tema di atti persecutori, la mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone non integra l'ipotesi di remissione prevista dall'art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen., in quanto la remissione tacita della querela è incompatibile con il regime speciale stabilito dall'art. 612-bis, comma 4, cod. pen., che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all'art. 340 cod. proc. pen.»

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.

Va preliminarmente osservato che il ricorso proposto dal Procuratore Generale integra un ricorso per saltum ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen.

Ciò in quanto la decisione impugnata, pronunciata in relazione a un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e non la citazione diretta a giudizio, rientrava tra le sentenze appellabili dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., non trovando applicazione il regime derogatorio previsto per le sentenze relative ai procedimenti a citazione diretta.

La scelta di adire direttamente la Corte di cassazione ha pertanto determinato la devoluzione dell'impugnazione secondo il modello del ricorso immediato per cassazione disciplinato dall'art. 569 cod. proc. pen.

Consegue che l'annullamento della sentenza impugnata deve essere disposto con rinvio alla Corte di appello di Catania, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla quale è demandato anche il compito, logicamente preliminare, di verificare se sia stata contestata all'imputato l'ipotesi prevista dall'art. 612-bis, comma 4, cod. pen. che rende irrevocabile la querela, ove la relativa contestazione risulti ritualmente formulata.

7. Va, infine, disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 52, co. 5, d. lgs. 30/06/2003 n. 196.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Catania. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52, co. 5, d. lgs. 30/06/2003 n. 196, in quanto imposto dalla legge.


Così deciso in Roma il 30.6.2026.

Il Consigliere estensore
Alfredo Guardiano

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

 

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