In tema di stupefacenti, la abitualità della condotta, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dal d.l. n. 23 del 2026, conv. con modif. dalla l. n. 54 del 2026, quale causa ostativa al riconoscimento della lieve entità del fatto, richiede una serialità delle condotte idonea a evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa. Tale nozione è distinta dalla non occasionalità, che ricorre in presenza di una condotta non meramente episodica, ma priva di quel grado di reiterazione e stabilità che connota l’abitualità.
Cassazione penale, Sesta Sezione, Sentenza 02/09/2026 (ud. 10/07/2026), n. 32649
(Presidente: G. De Amicis; Relatore: F. Tondin)
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Caltanissetta ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di N. avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Gela gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di N., denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 73, comma 2, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto erroneamente i fatti non sono stati ricondotti alla seconda fattispecie. Il Tribunale ha, infatti, valorizzato esclusivamente il dato ponderale, senza procedere a una valutazione complessiva degli ulteriori elementi rilevanti ai fini della qualificazione del fatto. In particolare, ha omesso di considerare che il ricorrente aveva ammesso di cedere sostanza stupefacente a un ristretto numero di clienti abituali e di avere svolto la medesima attività anche in passato; che soltanto la sostanza rinvenuta all'interno dell'autovettura era già suddivisa in dosi, mentre quella sequestrata presso l'abitazione era ancora in forma di pietra; che quest'ultima era di qualità particolarmente scadente, come desumibile dal rapporto tra il quantitativo acquistato (213 grammi) e il prezzo corrisposto (euro 4.000).
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, difettando il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce del comportamento collaborativo del ricorrente, che ha permesso senza opposizioni il controllo all'interno dell'autovettura, ha, poi, consegnato spontaneamente lo stupefacente e ha indicato il nome del soggetto da cui lo aveva acquistato.
Quanto alla adeguatezza della misura, si rileva che la collocazione presso l'abitazione dello stupefacente rinvenuto era solo temporanea e che il ricorrente vive con la moglie e tre figli, di cui uno gravemente malato, per cui sarebbe eventualmente adeguata e proporzionata la misura degli arresti domiciliari con strumenti elettronici di controllo, che consentirebbe alla madre di prendersi cura del figlio malato, lasciando gli altri al padre. Il Tribunale non avrebbe considerato il disposto dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che consente la concessione degli arresti domiciliari al padre, laddove la madre si trovi nell'impossibilità di accudire la prole.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Premesso che è contestata la detenzione di 15 dosi termosaldate di cocaina, rinvenute nell'auto a bordo della quale viaggiava il ricorrente, e di 213 grammi di cocaina in pietra rinvenuti presso l'abitazione, l'ordinanza impugnata ha escluso l'applicabilità della fattispecie lieve, sulla base di una valutazione complessiva del fatto che, andando al di là del mero dato quantitativo, ha valorizzato le peculiarità del caso concreto, dando rilievo alla tipologia della sostanza, alla circostanza che il ricorrente non è titolare di reddito, per cui il considerevole quantitativo di stupefacente rinvenuto è stato verosimilmente acquistato col provento di precedenti cessioni, nonché alla disponibilità di bilancini di precisione e al precedente specifico. Del resto, lo stesso ricorrente ha confessato di cedere sostanza stupefacente a un ristretto numero di clienti abituali e di avere svolto la medesima attività anche in passato.
Osserva il Collegio che la configurabilità della fattispecie lieve deve essere a maggior ragione esclusa se si considera che il fatto è successivo all'entrata in vigore del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (25/02/2026) che ha riformulato l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con l'inserimento della previsione che «il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale».
Per effetto dell'interpolazione, quindi, la disposizione citata disciplina due distinte ipotesi: a) la fattispecie lieve «per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze», punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329; b) la fattispecie lieve punita più gravemente, con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta, pur essendo di lieve entità, assume caratteri di non occasionalità.
La norma esclude, invece, la ricorrenza della lieve entità quanto la condotta è posta in essere in modo continuativo e abituale.
Dal sistema dunque, si evince una progressione dell'apparato sanzionatorio, che va dal fatto lieve occasionale, al fatto lieve aggravato perché non occasionale, al fatto non lieve (e, dunque, "ordinario") perché continuativo e abituale.
La modifica normativa è suscettibile di incidere in modo rilevante sull'applicazione concreta della disposizione, poiché, pur restando ferma fa necessità di una valutazione complessiva e, coordinata di tutti gli indici previsti dalla legge, la presenza di elementi sintomatici della continuità e dell'abitualità dell'attività illecita assume un peso tale da prevalere sugli altri criteri di giudizio. Ne consegue che tali elementi possono rendere recessivi, nell'ambito della valutazione unitaria del fatto, eventuali parametri che, considerati isolatamente, potrebbero orientare verso il riconoscimento della fattispecie di lieve entità.
Occorre, allora, distinguere tra "abitualità", che esclude la ricorrenza della fattispecie lieve, e "non occasionalità", che integra una mera aggravante.
Reputa il Collegio che la distinzione tra fatto lieve occasionale, fatto lieve non occasionale e fatto caratterizzato da abitualità non possa essere ricostruita sulla base di un criterio meramente quantitativo. Se è vero che la reiterazione delle condotte costituisce un indice rilevante, è altrettanto vero che le diverse nozioni richiamate dal legislatore si collocano su piani distinti e richiedono un apprezzamento complessivo del caso concreto.
Il fatto lieve occasionale si caratterizza per il suo carattere episodico ed estemporaneo, essendo riconducibile a circostanze contingenti e non inserito in un'attività stabilmente orientata allo spaccio. In tale prospettiva, la mera esistenza di un precedente specifico non appare di per sé incompatibile con il riconoscimento dell'occasionalità, specie quando esso sia risalente nel tempo o riferibile a contesti del tutto diversi rispetto a quello oggetto di giudizio. L'occasionalità, infatti, non può essere esclusa automaticamente sulla base del solo dato numerico, poiché il significato sostanziale della nozione impone di verificare se il fatto rappresenti realmente un episodio isolato ovvero l'espressione di una più ampia attività criminosa.
Diversa è la nozione di fatto lieve non occasionale, che presuppone una condotta non meramente episodica, pur senza raggiungere quel grado di reiterazione e stabilità che connota l'abitualità. Sotto tale profilo assume rilievo il principio affermato da Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, Amendola, Rv. 28744101, secondo cui l'elemento specializzante della non occasionalità ricorre quando l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico. Tale circostanza, tuttavia, costituisce soltanto uno degli indici rilevanti e non esaurisce il giudizio richiesto dalla norma.
La nozione di non occasionalità, infatti, si colloca su un piano intermedio tra l'occasionalità e l'abitualità e può essere desunta anche da elementi fattuali che evidenzino la reiterazione dell'attività illecita, ancorché non sfociata nell l accertamento di una pluralità di autonomi episodi criminosi. In tal senso si è espressa Sez. 6, n. 149 del 30/10/2025, dep. 2026, Merlino, Rv. 289120-01, la quale ha chiarito che la non occasionalità non coincide con la mera presenza di un precedente specifico, potendo essere ricavata anche da dati oggettivi indicativi della continuità dell'attività di spaccio. In applicazione di tale principio, è stata ritenuta significativa la disponibilità di un libro-mastro recante annotazioni di quantitativi di sostanza stupefacente e somme di denaro, elemento sintomatico dell'inserimento del fatto in un'attività non occasionale.
Ancora diverso è il concetto di abitualità, che postula un grado di reiterazione più intenso e una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all'attività criminosa. Sul punto conserva valore di riferimento l'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591), le quali, con riguardo alla causa di non punibilità prevista dall'art. 131bis cod. pen., hanno individuato nell'esistenza di almeno due precedenti illeciti il presupposto necessario per configurare il comportamento abituale.
Ebbene, nel caso di specie dall'ordinanza impugnata emerge che il ricorrente, per i motivi sopra indicati - assenza di reddito, che porta a ritenere che il considerevole quantitativo di stupefacente rinvenuto sia stato verosimilmente acquistato col provento di precedenti cessioni; precedente specifico; ammissione di aver ceduto e di cedere stupefacente a un limitato numero di clienti abituali-, deve ritenersi «fattivamente inserito nella filiera dello spaccio, in modo non episodico e non occasionale».
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale per il riesame ha valorizzato la capacità di approvvigionamento di un elevato quantitativo di stupefacente nonché la predisposizione di una organizzazione di strumenti volti al confezionamento e alla pesatura.
Tutte le circostanze rappresentate nel ricorso sono state affrontate con motivazione logica, immune da vizi e adeguata al portato delle doglianze difensive, così da non essere censurabile in questa sede.
La più lieve misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta inidonea a contenere le spinte delinquenziali dell'indagato, che deteneva lo stupefacente proprio all'interno del domicilio, restando indimostrata la prospettata temporaneità della custodia in quel luogo, mentre le dedotte problematiche familiari sono state considerate inidonee a scalfire il quadro di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.
La richiesta di applicazione dell'art 275, comma 4, cod. proc. pen. è inammissibile perché proposta per la prima volta in sede di legittimità.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/07/2026.
Il Consigliere estensore
Federica Tondin
Il Presidente
Gaetano De Amicis