In tema di termini processuali, la persona offesa di un delitto di violenza domestica deve essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui, pur se il decreto di citazione a giudizio sia stato ritualmente notificato presso il domicilio dichiarato in sede di denuncia, non abbia avuto conoscenza del processo per causa di forza maggiore dovuta al collocamento in una casa rifugio ad indirizzo segreto, con imposizione di regole di isolamento a tutela della sua incolumità.
Cassazione penale, Sesta Sezione, Sentenza 24/09/2026 (ud. 09/09/2026), n. 34418
(Presidente: E. Aprile; Relatore: P. Di Nicola Travaglini)
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Ragusa, all’udienza del 3 febbraio 2026, ha rigettato la richiesta di restituzione in termini avanzata dal difensore della persona offesa al fine di costituirsi parte civile, dando atto della regolare notifica del decreto di giudizio immediato (emesso nei confronti dell’imputato per il delitto di maltrattamenti ai suoi danni aggravato dalla presenza dei figli minorenni) e del verbale di udienza del 4 marzo 2025 al domicilio dichiarato dalla stessa persona offesa nell’atto di querela presso l’abitazione dell’interprete A. F. .
2. Con tre motivi di ricorso il difensore della persona offesa ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 175,161,157,148, 90-bis e 90-quater cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato, a fronte della richiesta di rimessioni in termini, si è limitato all’accertamento della regolarità formale della notifica senza tenere conto che la persona offesa non avesse avuto effettiva conoscenza degli atti. Infatti, questi erano stati ricevuti nel domicilio dichiarato al momento della denuncia, contestualmente al suo collocamento con i figli in una struttura protetta, presso l’abitazione dell’interprete, persona priva di legami con la denunciante, e ricevuti dalla figlia di questa.
Peraltro, che la donna si trovasse in una casa rifugio ad indirizzo segreto non solo era noto sia alla polizia giudiziaria che alla Procura della Repubblica, come risulta dalle comunicazioni inviate dalla stessa struttura protetta con ricevuta di avvenuta consegna, tanto che presso di essa era stata notificata la citazione della persona offesa come testimone.
Inoltre, il provvedimento impugnato ha trascurato la rilevante circostanza che i difensori di A. K. avessero presentato due richieste ex art. 335 cod. proc. pen. ricevendo risposte negative, così da escludersi qualsiasi negligenza o colpevole disinteresse.
Da tanto deriva l’avvenuta violazione dell’art. 175 cod. proc. pen. in quanto non si è tenuto alcun conto di tutti gli elementi di fatto dimostrativi della mancata conoscenza del procedimento da parte di una vittima di violenza domestica marocchina, con gravi difficoltà di comprensione linguistica, che in quanto collocata in struttura protetta era tenuta alle regole interne dell’isolamento e della consegna del telefono e aveva dichiarato domicilio, in termini meramente formali, presso l’interprete con mera sottoscrizione della denuncia.
Nel caso in esame vanno dunque applicati tutti i principi giurisprudenziali che valgono per l’imputato in ordine alla nozione di conoscenza effettiva del procedimento.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di motivazione in quanto l’ordinanza impugnata, prescindendo del tutto dal contenuto dell’istanza di restituzione in termini, si è limitata a rilevare la ritualità formale della notifica alla persona offesa senza esaminare il tema della mancata conoscenza effettiva degli atti per causa non imputabile ovverosia l’immediato collocamento in casa rifugio della donna e dei figli, vittime vulnerabili, in presenza di situazione di grave pericolo riconosciuta dalla stessa polizia giudiziaria.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, censura l’avvenuta violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo, in quanto il provvedimento ha negato alla persona offesa la partecipazione al processo penale, nonostante il collocamento in case rifugio ad indirizzo segreto fosse stato imposto da esigenze di protezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2.Va premesso, in adesione all’indirizzo maggioritario, ormai consolidatosi, che «La persona offesa del reato può essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile che non abbia potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore, in quanto, in armonia con le accresciute garanzie di partecipazione al processo penale alla stessa riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, deve ritenersi che l’art. 175 cod. proc. pen. non faccia esclusivo riferimento alle parti in senso tecnico, trattandosi, peraltro, di norma applicabile anche nella fase delle indagini preliminari, nella quale non vi sono ancora parti, ma solo soggetti del procedimento.» (Sez. 6, n. 25287 del 30/03/2023, S., Rv. 284791 – 01, e da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 11835 del 1/03/2024; Sez. 5, n. 34794 del 22/06/2022, Rv. 283673; Sez. 5, n. 8543 del 15/01/2021, Rv. 280537; Sez. 3, n. 18844 del 05/02/2019, Rv. 275742 – 02).
Detta soluzione si fonda sulla lettura costituzionalmente orientata offerta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, già a partire dalla sentenza n. 559 del 1990, secondo la quale i poteri della persona offesa sono funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile ed impone una interpretazione del termine “parti” in senso ampio, tale cioè da ricomprendere anche la persona offesa dal reato (cfr., in particolare, la sentenza n. 4583 del 2021). E ciò a maggior ragione nell’ipotesi in cui la rimessione in termini sia finalizzata alla costituzione di parte civile, come nella specie, poiché in tal caso la diretta connessione tra esercizio del diritto e legittimazione della “futura” parte processuale è di immediata evidenza.
Anche la Corte EDU, nella sentenza Arnoldi c. Italia del 7 dicembre 2017, ha sottolineato che la questione dell’applicabilità dell’art. 6, par. 1, CEDU non può dipendere dal riconoscimento dello status formale di «parte» ad opera del diritto nazionale, rilevando che nell’ordinamento interno la posizione della persona offesa che, in attesa di potersi costituire parte civile, ha esercitato almeno uno di tali diritti e facoltà nel procedimento penale, non differisce, in sostanza, per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 6 CEDU, da quella della parte civile.
3. Il provvedimento impugnato, come correttamente ritenuto dalla ricorrente, non soltanto ha adottato un’interpretazione formalistica della disposizione censurata, essendosi limitato ad accertare la ritualità della notifica alla persona offesa al domicilio dichiarato nella denuncia querela presso l’interprete, ma è privo di motivazione in ordine ai numerosi e convergenti elementi di fatto dimostrativi della forza maggiore, cioè dell’impedimento assoluto per ragioni esterne non imputabili alla persona offesa e di avere posto ogni diligente iniziativa per conoscere l’esistenza del processo.
3.1. Nel caso di specie il difensore ha dimostrato documentalmente: la sottoscrizione della denuncia-querela, contenente la dichiarazione di domicilio presso l’interprete, in un momento di grave turbamento e difficoltà cioè contestualmente al collocamento di A. K. in protezione presso una casa rifugio con i bambini ad indirizzo segreto; la sottoposizione della donna a regole rigorose in ordine al divieto di comunicazione con l’esterno a sua tutela (consegna del telefono cellulare); la mancata padronanza della lingua italiana e la nomina di un’interprete di altra nazionalità; la duplice risposta negativa alla richiesta dell’esistenza di un procedimento penale pendente ex art. 335 cod. proc. pen.; la conoscenza da parte delle autorità della condizione di protezione della persona offesa presso la casa di rifugio e quindi di un indirizzo diverso da quello dichiarato; l’assenza di rapporti tra la persona offesa e l’interprete; la consegna della notifica dei provvedimenti giudiziari alla figlia dell’interprete; la notifica all’indirizzo della casa rifugio solo come testimone. Si tratta di elementi di fatto che hanno impedito ad Azzaoui la conoscenza del processo e tali da integrare la forza maggiore.
3.2. L’art. 175 cod. proc. pen. deve essere interpretato alla luce del diritto di informazione che l’ordinamento interno e sovranazionale riconosce alla persona offesa, con particolare intensità quando si tratta di vittima di violenza domestica e di genere. Il diritto interno (artt. 90-bis, 90-ter, comma 1-bis, e 90-quater cod. proc. pen.), progressivamente rafforzato dalla l. n. 69 del 2019, dal d.lgs. n. 150 del 2022, dalla l. n. 168 del 2023 e dalla l. n. 182 del 2025, garantisce alla persona offesa di essere informata dei propri diritti e facoltà, dell’andamento del procedimento e dei provvedimenti che la riguardano, in una logica di partecipazione consapevole a tutte le fasi processuali che diventa pienamente effettiva con la difesa tecnica e la costituzione di parte civile.
Il medesimo diritto è sancito dalla Direttiva 2012/29/UE, il cui art. 4 impone di mettere la vittima in condizione di conoscere e tutelare i propri diritti (Sez. 6, n. 8691 del 14/11/2017, dep. 2018, A., Rv. 272215), e dalla Convenzione di Istanbul, il cui art. 56, comma 1, lett. c), impone agli Stati di informare le vittime dei loro diritti, dell’andamento delle indagini e del procedimento e del loro ruolo in esso, «in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari».
In questa cornice si inscrivono altresì l’art. 24 della Direttiva 2024/1385/UE, l’art. 30 della Convenzione di Istanbul e la Raccomandazione generale n. 33 del Comitato CEDAW sull’accesso delle donne alla giustizia (2015), che impone l’eliminazione degli ostacoli che vi si frappongono, compresi quelli derivanti da prassi istituzionali formalmente neutre che, nell’applicazione concreta, producono effetti discriminatori.
3.3. Da ultimo l’impianto menzionato è stato ulteriormente valorizzato poi dalla Corte costituzionale che nella sentenza n. 132 del 2026 ha stabilito che la persona offesa è portatrice di un duplice interesse — al risarcimento del danno e all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato — e il suo ruolo di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero si esplica sin dalla fase delle indagini preliminari (sent. n. 59 del 2026, richiamata nella sent. n. 132 del 2026). Secondo il Giudice delle leggi sarebbe del tutto incongruo riconoscere alla persona offesa diritti di partecipazione e interlocuzione e poi precluderle la possibilità di esercitarli effettivamente, con il conseguente svuotamento del diritto medesimo. Tanto corrisponde alla logica della partecipazione attiva della vittima, anche attraverso una difesa tecnica in una logica di tutela risarcitoria che va ben al di là della semplice volontà di far valere un legittimo interesse economico (Sez. 6, n. 41489 del 18/11/2025, C.).
3.4. Dal descritto quadro normativo e giurisprudenziale si ricava un principio di coerenza dell’ordinamento: le misure di protezione della vittima di violenza domestica non possono tradursi in una limitazione dei suoi diritti processuali. Tutela e accesso alla giustizia non sono alternativi ma complementari: l’ordinamento non può, da un lato, imporre alla vittima l’allontanamento dalla propria abitazione, il collocamento in una casa rifugio ad indirizzo segreto e la sottoposizione a regole di isolamento a tutela della sua incolumità e, dall’altro, pretendere, come risulta dal provvedimento impugnato, che essa sia raggiunta dalle notifiche al domicilio dichiarato nell’immediatezza della denuncia, peraltro in un momento di grave turbamento, presso una persona priva di qualsiasi legame con lei. Detta interpretazione contrasta con gli obblighi positivi dello Stato, derivanti dagli artt. 2 e 3 CEDU, come interpretati dalla Corte EDU (Corte EDU, Talpis c. Italia, n. 41237/14, 2 marzo 2017; D.M. e N. c. Italia, n. 60083/19, 20 gennaio 2022; Landi c. Italia, n. 10929/19, 7 aprile 2022; De Giorgi c. Italia, n. 23735/19, 16 giugno 2022; I.M. e altri c. Italia, 25426/10, 10 novembre 2022; P.P. c. Italia, n. 64066/19, 13 febbraio 2025, Scuderoni c. Italia, 6045/24, 23 settembre 2025; Ubeda e altri c. Italia, n. 9993/24, 2 luglio 2026), che impongono di adottare misure operative di protezione effettive e non meramente formali, oltre che con l’art. 56 della Convenzione di Istanbul.
La notifica degli atti del procedimento al domicilio formale anziché all’indirizzo della casa rifugio, peraltro noto alle stesse autorità inquirenti, costituisce una prassi formalmente neutra ma concretamente discriminatoria, nei termini indicati dalla citata Raccomandazione CEDAW n. 33, per avere prodotto l’effetto di escludere una donna straniera, vittima di violenza domestica, dalla partecipazione al processo instaurato a sua tutela.
Ne consegue che, ove la persona offesa non venga posta effettivamente e concretamente a conoscenza del procedimento e il giudice si limiti a una valutazione formalistica della ritualità della notifica, senza esaminare gli elementi di fatto dimostrativi della forza maggiore, vengono svuotati il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il diritto a un giusto processo (art. 111 Cost.) e l’obbligo dello Stato di rendere effettiva la tutela della vittima, incluso il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal delitto subito.
4. Sulla base di tali argomenti il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con restituzione della ricorrente nel termine per potersi costituire parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione della ricorrente nel termine per potersi costituire parte civile.
Così deciso il 9 settembre 2026
La Consigliera estensora
Paola Di Nicola Travaglini
Il Presidente
Ercole Aprile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 24 SET 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele