In tema di giudizio di legittimità, la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata dall’imputato di un reato procedibile d’ufficio, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, ultima parte, c.p. o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio, non comporta la sospensione del processo e non legittima l’accoglimento di richieste di rinvio dell’udienza formulate allo scopo di attenderne l’esito.
Cassazione penale, Seconda Sezione, Sentenza 28/09/2026 (ud. 09/09/2026), n. 34754
(Presidente: S. Beltrani; Relatore: F. Sbrana)
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/01/2026, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza, emessa dal Tribunale di Modena in data 05/07/2022 in esito a giudizio abbreviato condizionato, appellata dagli imputati P. e V., che condannava al pagamento delle spese processuali del grado.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. Enrico Della Capanna, difensore di fiducia di P., articolando due motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 629 cod. pen. e vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Al riguardo, censura la motivazione della sentenza, per avere ritenuto integrata la minaccia in un comportamento connotato da mera insistenza e sgradevolezza, dando rilievo alla reiterazione delle richieste ed alla estrazione sociale degli imputati, senza chiarire quale sia stato il male ingiusto prospettato e se si sia verificata compromissione della libertà di autodeterminazione delle persone offese.
A parere del ricorrente, la motivazione si sarebbe posta, altresì, in contrasto con le risultanze processuali e sarebbe viziata da travisamento per omissione di elementi decisivi: le persone offese avrebbero, infatti, dichiarato di non aver subito minacce e di non essersi trovate in condizione di effettiva soggezione; il Verri si sarebbe vieppiù rifiutato di corrispondere la somma di danaro richiesta.
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità di introduzione costituzionale.
A tal fine, rileva come la richiesta, formulata sia dal Procuratore generale che dalla difesa, in ragione della modesta portata intimidatrice delle condotte e dell’esiguità del danno, dovesse ritenersi tempestiva, benché non avanzata con l’atto di appello, in ragione della anteriorità della impugnazione rispetto alla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.
2.3. In data 3 luglio 2026, il difensore depositava motivi nuovi, con cui sviluppava ulteriori argomentazioni e deduzioni: in particolare, deduceva un “travisamento della prova per inversione logica”, laddove le dichiarazioni rassicuranti rese dalla persona offesa Verri in sede dibattimentale erano state ritenute prova della intimidazione, nonché censurava il ragionamento con cui era stata ritenuta sussistente la minaccia; veniva lamentata, altresì, la carenza di motivazione sull'elemento soggettivo del delitto di estorsione ed ulteriormente argomentata la mancanza di motivazione in ordine alla attenuante di introduzione costituzionale.
2.4. In data 22 luglio 2026, il difensore depositava memoria di replica alle conclusioni depositate dal Procuratore generale, insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso anche l’avv. Angelo Russo, difensore di fiducia di V., articolando vari motivi.
Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità di introduzione costituzionale.
Al riguardo, rappresenta come il riconoscimento della attenuante in parola sia stato tempestivamente richiesto, con memoria depositata il 15 gennaio 2026, nel giudizio di appello, in pendenza del quale è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.
Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché manifesta illogicità della motivazione, in relazione al diniego della attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
Al riguardo, censura la motivazione della sentenza nella parte in cui, per giustificare il diniego della attenuante, i giudici di appello hanno valorizzato il valore economico della merce (prossimo a 500 euro), non emergente dalle risultanze processuali, così integrandosi un vizio di travisamento della prova. Al contrario, dalle dichiarazioni rese da Davide Fregni in sede di s.i.t. e da Matteo Verri in sede di esame testimoniale era risultato trattarsi di “materiale di scarto”, destinato alla discarica. Lo stesso Tribunale, poi, in merito al valore economico del materiale ferroso, aveva ritenuto che la attività di raccolta degli imputati avesse avuto ad oggetto beni di scarto e non consentisse rilevanti guadagni.
Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
In ricorso si rappresenta, infine, essere stata depositata, in data 5 maggio 2026, presso la Corte di appello di Bologna, istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa.
In data 27 luglio 2026, il difensore del V. ha depositato motiviaggiunti, con documentazione allegata, e chiesto il differimento della udienza, in attesa della decisione della Corte di appello sulla istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza letta alla udienza del 09/09/2026, questa Corte ha rigettato la richiesta di differimento dell’udienza, avanzata dal ricorrente V. e motivata dalla ritenuta necessità di attendere l’esito dell’udienza, fissata dinanzi alla Corte di appello, per valutare l’istanza di accesso ad un programma di giustizia riparativa, presentata in data 05/05/2026 (contestualmente al deposito del ricorso in cassazione), nell’interesse dell’imputato. Il Collegio ha ritenuto quanto segue.
La richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata, come nel caso in esame, in pendenza del giudizio di legittimità da imputato di reati procedibili d’ufficio, in ipotesi finalizzata ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. pen., o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio, non comporta la sospensione del processo.
Invero, l’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede che il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti che conseguono alla richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa possa disporre, ma soltanto “per un periodo non superiore a 180 giorni”, la sospensione del processo (durante la quale, ai sensi del successivo comma 4-ter, sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., ed, inoltre, il giudice sospende i termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen., con ordinanza appellabile ex art. 310 cod. proc. pen., ferma restando l’applicazione dell’art. 304, comma 6, cod. proc. pen.), unicamente in presenza di due presupposti, tassativamente previsti (ed entrambi insussistenti nel caso di specie): “nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione” (laddove, nel caso in esame, i reati contestati al richiedente sono procedibili d’ufficio); “a richiesta dell’imputato”.
Priva di rilievo appare, in argomento, la Relazione al D. Lgs. n. 150 del2022, nella parte in cui afferma che, per i reati non procedibili a querela di parte, in ordine ai quali la possibilità di sospensione del procedimento in pendenza dello svolgimento del programma di giustizia riparativa non è prevista, potrebbe soccorrere “la possibilità di valorizzare l’istituto – (…) - del rinvio su richiesta dell’imputato, per consentire di concludere il programma e quindi permettere al giudice di tenerne conto in sede di definizione del trattamento sanzionatorio”.
Tale evenienza non risulta in alcun modo considerata dall’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., che, avendo senza dubbio carattere eccezionale, non appare, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c., suscettibile di analogia.
La disposizione delinea un procedimento dichiaratamente applicabile per i soli reati procedibili a querela di parte, fissando anche il possibile limite massimo di durata della sospensione (180 giorni), cui non avrebbe senso logico pretendere di affiancare contra legem un subprocedimento surrogato non previsto dalla legge, operante in generale per i reati procedibili di ufficio su richiesta dell’interessato, senza la previsione di un termine massimo della sospensione.
D’altro canto, questa Corte è ferma nel ritenere che criterio fondamentale cui occorre attenersi nell'interpretazione delle disposizioni di legge è quello del rispetto del dato letterale dei testi normativi, «che costituisce un limite insuperabile anche quando si proceda ad una interpretazione estensiva, e che non può essere in alcun modo valicato mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa» (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi Hassan, non mass. sul punto; Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, non mass. sul punto; Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., non mass. sul punto).
Questa conclusione è imposta, a livello costituzionale, dall'art. 101, secondo comma, Cost. il quale, attraverso la previsione che «[i] giudici sono soggetti soltanto alla legge», individua, ad un tempo, in quest'ultima il fondamento, ma anche il limite, del potere del giudice; in piena armonia con la predetta previsione, a livello di legge ordinaria il (pur previgente) art. 12 disp. prel. cod. civ. già disponeva che l'unico criterio ermeneutico impiegabile per superare il dato letterale di una disposizione di legge è quello dell'interpretazione analogica, peraltro consentita unicamente nel caso in cui una controversia non possa «essere decisa con una precisa disposizione» (ovvero in presenza di una lacuna, in relazione alla questione controversa in esame non enucleabile) e comunque vietata dall'art. 14 disp. prel. cod. civ. in riferimento alle leggi penali o eccezionali.
1.2.2.1. La stessa giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che «la lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme (Corte cost., sent. n. 219 del 2008), non consente in via interpretativa di conseguire l'effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre» (Corte cost., sent. n. 110 del 2012).
1.2.2.2. Come già osservato da Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., non mass. sul punto, «l'inammissibilità di operazioni ermeneutiche volte a superare il dato letterale di una disposizione di legge sulla base dei lavori preparatori o della relazione illustrativa del testo normativo è direttamente determinata dal sistema delle fonti del diritto. Invero, i testi di legge sono oggetto di procedure di approvazione "garantite", nelle quali un ruolo centrale spetta al Parlamento ed alla formale espressione di volontà della sua maggioranza. I testi di legge inoltre sono promulgati dal Presidente della Repubblica e possono essere sottoposti a controllo di legittimità costituzionale, oltre che a referendum abrogativo. Nulla di tutto questo, invece, è dato con riferimento ai lavori preparatori e alla relazione illustrativa».
Altra decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, non mass. sul punto) ha ricollegato l'inidoneità del lavori preparatori a fondare interpretazioni di disposizioni di legge che travalichino il dato letterale delle stesse al rilievo che «proprio l'intenzione del legislatore deve essere "estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete»: non può, infatti, dubitarsi del fatto «che detta intenzione non si identifichi con quella dell'Organo o dell'Ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa».
1.2.2.3. L'intenzione del legislatore che, ai sensi dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., rappresenta uno dei molteplici criteri per l'interpretazione di una disposizione di legge costituisce, pertanto, un canone sussidiario e recessivo rispetto al criterio dell'interpretazione letterale, e va intesa «in senso "oggettivo", dunque espressivo del significato immanente nella stessa legge, e non anche in senso "soggettivo", vale a dire come volontà del legislatore dal punto di vista storico-psicologico» (Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, non mass. sul punto).
1.2.3. In ogni caso, l’evenienza dell’accoglimento della richiesta di rinvio è prospettata dalla stessa Relazione al D. Lgs. n. 150 del 2022 unicamente con riferimento ai casi nei quali il Programma sia già stato chiesto, ammesso ed in corso, ovvero al solo fine di “consentire di concludere il programma”.
1.3. Né potrebbe ritenersi che la disposizione di cui all’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui, pur in presenza della richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, non consente la sospensione del processo per i reati procedibili di ufficio, debba essere sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 1, e 27, comma 3, Cost.
1.3.1. Appare, in proposito, assorbente il rilievo che, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 128 del 2025), «la giustizia riparativa non è un procedimento speciale, incidentale (non riguardando la medesima regiudicanda del processo penale) o complementare, ma un programma di attività extraprocessuale, non procedimentale in senso processualpenalistico, né giurisdizionale, il cui esito riparativo può assumere rilevanza ai fini dell’attenuazione, della commisurazione o della concessione della sospensione condizionale della pena», configurandosi «come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un’esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo».
In particolare, nel dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato contenga l’avviso della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, si è osservato che l’omessa previsione dell’avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativa nella sentenza di non doversi procedere pronunciata, ai sensi della disposizione censurata, nei confronti dell’imputato irreperibile, non viola il principio di eguaglianza (rispetto all’avviso previsto, in favore dell’imputato reperibile, dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen.) né il diritto di difesa, poiché, avendo la giustizia riparativa natura non di procedimento incidentale, ma di programma extraprocessuale, “si è al di fuori del «procedimento» penale e quindi dell’ambito di applicazione dell’art. 24 Cost., anche nella dimensione dell’autodifesa”.
Si è anche evidenziato che la scelta del legislatore non costituisce esercizio manifestamente irragionevole della discrezionalità spettantegli nella configurazione degli istituti processuali, considerando che, in assenza di termini perentori o scadenze, non è compromessa in alcun modo la facoltà dell’imputato di accedere alla giustizia riparativa.
1.3.2. Per altro verso, osserva il collegio che la disciplina di cui all’art. 129bis, comma 4, cod. proc. pen. appare in linea con le finalità deflattive dell’istituto, testualmente desumibili dalla previsione di cui all’art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen., che ha introdotto nell’ordinamento, per il caso in cui il programma sortisca effettivamente un esito riparativo, un’ipotesi di remissione tacita di querela.
Invero, nel disegno del legislatore, la sospensione del processo, che ne impedisce la celere definizione, dilatandone (pur entro limiti ritenuti “accettabili”, prestabiliti ex lege) la possibile durata, si giustifica soltanto per i reati procedibili a querela di parte proprio in considerazione del fatto che, in caso di esito riparativo del programma, il reato si estinguerà per remissione tacita di querela ed il processo non continuerà.
1.3.3. Peraltro, a riprova dell’impossibilità di riconoscere alla mera richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, e financo alla mera ammissione allo stesso, efficacia sospensiva, le stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 5166 del 30 ottobre 2025, dep. 2026, in motivazione), hanno già incidentalmente riconosciuto che, “anche nell’ipotesi di accoglimento della richiesta di accesso alla giustizia riparativa, non vi è alcuna garanzia né che al programma si procederà, né che questo avrà luogo in tempi compatibili con quelli del processo, dal momento che ai mediatori è garantita una piena autonomia nella valutazione della «fattibilità» del programma, nella «scelta» di esso e nella tempistica di attuazione, essendo soltanto previsto che costoro inviino «all'autorità giudiziaria procedente [...] comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma» (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022) e che, poi, trasmettano «al termine del programma [...] una relazione [...] contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto» (artt. 57, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 e 129-bis, comma 5, cod. proc. pen.)”.
1.3.3.1. Per altro verso, le Sezioni Unite hanno, inoltre, affermato che la pretesa di riconoscere effetti, nel processo, alla manifestata intenzione di accedere ad un programma di giustizia riparativa, impone che la stessa sia sorretta “da un interesse attuale e concreto, alla stregua di quanto previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. Come, per consentire il vaglio di ammissibilità della richiesta, chi aspiri ad accedere a un programma di giustizia riparativa ha l'onere di allegare specifici elementi fattuali atti a lumeggiarne l'utilità dello svolgimento ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato, allo stesso modo, in caso di rigetto della stessa, nell'atto di impugnazione ha l'onere di illustrare specificamente le ragioni denotanti l'interesse a «rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale» onde conseguire la concreta utilità [...] di una decisione più vantaggiosa» (..); prospettazione dell'interesse all'impugnazione che non può dirsi soddisfatta, nei termini richiesti dal diritto vivente, con il mero, generico, richiamo all'istituto della giustizia riparativa, dovendo, piuttosto, l'impugnante dimostrare «la concreta incidenza, sia pure potenziale, (della partecipazione ad un programma) sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l'inammissibilità della censura»”.
1.3.3.2. Nulla, nel caso di specie, è dato riscontrare in proposito nel corpo dell’istanza di rinvio in esame.
1.4. Deve, infine, rilevarsi, per completezza, che all’interprete avveduto non può sfuggire il rischio di una possibile deriva strumentale, ispirata da finalità dilatorie, dell’istituto, che potrebbe verificarsi ove dovesse ricollegarsi alla mera richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa (che è possibile formulare in ogni stato e grado, e per la prima volta in pendenza del ricorso per cassazione e quindi, in astratto, persino alla udienza fissata per la decisione del ricorso dinanzi alla Corte di cassazione) la sospensione sine die del processo (e dei termini di custodia cautelare, procedibilità e prescrizione) anche nel caso esso abbia ad oggetto reati procedibili di ufficio, paralizzando – di fatto – per tali reati l’esercizio della giurisdizione per un tempo ex ante indefinibile, pur in presenza di una chiara previsione di legge che prevede la sospensione del processo soltanto per i reati procedibili a querela di parte (con le evidenti finalità deflattive documentate dalla disciplina di cui all’art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen., al contrario non mutuabili per i reati procedibili d’ufficio) e per un periodo limitato (180 giorni).
1.5. Ne consegue che è senz’altro onere del soggetto imputato di reati procedibili d’ufficio, che abbia intenzione di accedere ad un programma di giustizia riparativa onde ottenere, in caso di esito riparativo di esso, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. pen., o comunque un trattamento sanzionatorio più mite, attivarsi in tempo utile a concludere il Programma con esito riparativo prima del giudicato
2. Ciò premesso, i ricorsi – che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la identità delle censure dedotte e la comunanza delle argomentazioni spese – devono essere dichiarati inammissibili, essendo proposti per motivi aspecifici (perché meramente reiterativi delle doglianze avanzate con l’atto di appello), non consentiti o manifestamente infondati.
2.1. In particolare, il primo motivo del ricorso P. risulta meramente reiterativo del relativo motivo di appello, nonché aspecifico, non portando alcun confronto critico con la motivazione, conforme nel doppio grado del giudizio di merito, in punto di integrazione del reato di estorsione.
In particolare, il ricorrente finisce, al riguardo, per fornire e propugnare una rilettura, peraltro parziale, delle risultanze processuali.
Di contro, con motivazione logica, congruente nonché aderente alle risultanze processuali (tanto che alcun vizio di travisamento della prova viene dedotto in ricorso), le sentenze del doppio grado di merito hanno dato evidenza delle minacce, neppure larvate bensì esplicite, pronunciate dai due imputati e specificamente riferite dalle persone offese (il Verri dichiarava, invero, che i due imputati lo avevano minacciato con frasi del tipo “questo me lo ricordo”, “mi hai mancato di rispetto”, prospettando che i soldi li avrebbero ottenuti “in un modo o quell’altro”; il Fregni, dal canto suo, riferiva essere stato rappresentato dagli imputati che, accogliendo le loro richieste, sarebbe stato tranquillo, godendo della loro protezione, ma che, in caso contrario, sarebbero state danneggiate le auto aziendali: vds. pag. 2 della sentenza citata; vds. altresì pagg. 5-7 della sentenza impugnata).
Per come congruamente e logicamente illustrato, dunque, non si è trattato di mere richieste insistenti e petulanti, bensì di prospettazione di un male ingiusto e di espresse ritorsioni nel caso di mancato soddisfacimento delle stesse, con valutazione che ha allargato lo sguardo alla intimidazione in concreto sortita sulle due persone offese ed al contesto in cui le minacce venivano proferite (vds. pagg. 4 della sentenza di primo grado e 5-7 della sentenza impugnata).
La sentenza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio di diritto, a mente del quale, ai fini della integrazione del delitto di estorsione, non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512 – 04).
Peraltro, il motivo di ricorso omette anche di confrontarsi criticamente con la valutazione di minore attendibilità, operata dal Tribunale, delle dichiarazioni rese dal Verri in dibattimento rispetto a quelle rese in indagini preliminari, su cui pure fonda la ricostruzione in fatto (valutazione che peraltro già esulava, come rilevato dalla stessa Corte territoriale, dal devolutum con l’atto di appello: vds. pag. 5 della sentenza impugnata).
2.2. Il secondo motivo del ricorso P. ed il primo motivo del ricorso V. - che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di ordine logico sono aspecifici e comunque manifestamente infondati.
Entrambi i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione - ed il V. altresì “la inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale” - in ordine alla richiesta di riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto, di introduzione costituzionale (sentenza costituzionale n. 120 del 2023).
Al riguardo, il ricorrente P. rileva che tale richiesta è stata formulata nel corso del giudizio di appello, tanto dal Procuratore generale che dalla difesa, mentre il ricorrente V. rappresenta essere stata depositata, a tal fine, una memoria difensiva in data 15 gennaio 2026 (allegata al ricorso).
2.2.1. I motivi di ricorso risultano, già nella formulazione, affetti da genericità, mancando di individuare la norma di legge che si assume violata e di indicare in che cosa si sia concretizzata la violazione costituente oggetto di doglianza.
2.2.2. Al fine del corretto inquadramento della questione, si osserva come, nella specie, non venga in rilievo la mancata presa in carico di un motivo di appello.
Invero, risulta dalla stessa prospettazione fatta in ricorso, nonché dagli atti, che la richiesta di applicazione della attenuante in parola - non proponibile nei motivi di appello originari, stante la anteriorità degli atti di impugnazione, depositati il 16/11/2022 e il 17/11/2022, rispetto alla sentenza costituzionale n. 120 del 2023 - non è stata dedotta dinanzi al giudice di secondo grado neppure nel termine utile per la formulazione di motivi aggiunti, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (ovvero fino a quindici giorni prima della udienza del 21/01/2026), entro il quale ben poteva essere proposta: in particolare, il V. ne ha fatto richiesta solo con memoria in data 15/01/2026 (all. 2 al ricorso), mentre alcuna richiesta risulta formulata dalla difesa del P., neppure in sede di discussione orale (vds. verbale di udienza relativo).
D’altro canto, la facoltà della parte di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la successiva presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., sicché la memoria difensiva non può contenere doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo di impugnazione proposto (Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024, Di Maio, Rv. 286729 – 01; Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076 – 01).
2.2.3. Sebbene, poi, la norma di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. attribuisca al giudice di appello, in deroga al principio devolutivo, un poteredovere di applicare benefici di legge o una o più circostanze attenuanti, “anche di ufficio", il suo mancato esercizio non configura di per sé un vizio deducibile in cassazione.
Per come chiarito dalle Sezioni Unite, «la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e, neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), tale non essendo l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; soprattutto la "non decisione", in appello, sui benefici di legge non è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), laddove la parte - che avrebbe potuto sollecitarne l'esercizio, in relazione ai possibili sviluppi del processo di secondo grado ancorché preceduto da giudizio assolutorio o incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena - non abbia richiesto, senza averne fatto (o potuto fare) motivo di impugnazione, l'applicazione del beneficio nel corso del medesimo giudizio di appello» (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01, che ha altresì chiarito come il principio di diritto - affermato con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena – necessariamente comprenda tutti i casi previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.).
2.2.3.1. Inoltre, se la condizione per sindacare il mancato esercizio del potere officioso dei giudici di appello di applicare circostanze attenuanti è che ne sia stata fatta richiesta, affinché sussista l'obbligo di motivazione è anche necessario che la richiesta non sia generica.
In tal senso, è stato chiarito che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione, qualora l'imputato non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02).
2.2.3.2. Orbene, i motivi di ricorso, per la rilevata genericità, non consentono di ritenere formulata una specifica censura in punto di mancato esercizio del potere officioso da parte dei giudici di appello.
2.2.3.3. Pur risultando assorbenti le superiori considerazioni, si evidenzia come il ricorrente P. non abbia neppure documentato di avere svolto, nel giudizio di appello, una richiesta volta a sollecitare l’esercizio di un tale potere, risultando verbalizzata, in sede di conclusioni, solo una richiesta, da parte del Procuratore generale, in termini di riconoscimento della ‘attenuante generica della lieve entità’ (vds. verbale di udienza del 21/01/2026).
D’altro canto, nella memoria depositata il 15 gennaio 2026, il V. ha chiesto il riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto deducendo, da un lato, l’esiguità del danno, già posta a sostegno del motivo di appello in punto di attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., e, dall’altro, la modesta portata intimidatrice della minaccia proferita in occasione di una soltanto delle condotte, tra le plurime oggetto di contestazione.
Per entrambi i ricorrenti difetta, dunque, una valida richiesta, volta a sollecitare l’esercizio del potere ufficioso della Corte di appello, che possa dirsi specifica, in quanto contenente un preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei ad una valutazione di lieve entità del fatto nel suo complesso, e come tale idonea a consentire il successivo sindacato sul mancato esercizio di tale potere.
2.2.4. Le predette doglianze, infine, sono manifestamente infondate anche sotto un ulteriore profilo.
Invero, l'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato.
In tal senso, è stato chiarito che l'attenuante in parola non è configurabile nel caso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché la sistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggente con il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 – 01; Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno, Rv. 286076 – 01).
Ciò posto, la motivazione della Corte territoriale, in ordine alla gravità del fatto ed ai fini della determinazione della pena, si fonda su argomenti (la intensità del dolo, la pluralità di condotte estorsive, la accresciuta pericolosità degli imputati, attestata dalla ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale per reati attuati con violenza e/o minaccia), che sono logicamente incompatibili con i presupposti richiesti per la attenuante di introduzione costituzionale (vds. paragrafo 5.2., pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata).
2.3. Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche delle censure portate nel terzo motivo del ricorso V.
Invero, questa Corte ha chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, in quanto la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sulo, Rv. 258874-01; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv. 246134-01).
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione compiuta e priva di aporie logiche, ha ritenuto che, a fronte delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, la pena, già determinata nel minimo edittale - e del quale si chiedeva in appello una “rimodulazione in melius mediante un più generoso bilanciamento ex art 69 c.p.”- fosse “congrua” e non ulteriormente mitigabile (pag. 7 della sentenza impugnata).
Si tratta, dunque, di motivazione logica e coerente, che giustifica il potere discrezionale esercitato.
2.4. Risulta aspecifico il secondo motivo del ricorso V., attinente al diniego della attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
Invero, il motivo di ricorso, al pari del correlato motivo di appello, risulta privo della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» a sostegno, carenza che ne determina sul punto la originaria inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Deve rammentarsi, al riguardo, che l'attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. presuppone un giudizio complessivo che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta, cosicché, ai fini della sua configurabilità, deve aversi riguardo anche al pregiudizio complessivo ed al disvalore sociale correlati alla condotta del soggetto agente, in termini effettivi o potenziali (Sez. 2, n. 684 del 14/11/2025, dep. 2026, Cestari, Rv. 289193 – 01; Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022 Ghirasam, Rv. 282402 – 01).
In ragione della natura plurioffensiva dei delitti per cui si procede, e in coerenza col disposto della norma predetta, per farsi luogo all'applicazione della relativa attenuante, la valutazione di speciale tenuità deve, dunque, comprendere i pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati.
2.4.1. Alla luce delle superiori considerazioni, non solo il motivo di ricorso risulta aspecifico, in quanto resta silente circa la speciale tenuità dell’evento dannoso o pericoloso, ma già il correlato motivo di appello risultava assolutamente generico, con la conseguenza che non poteva ritenersi devoluta alla Corte di appello alcuna cognizione sul punto.
La inammissibilità del motivo d'impugnazione, non rilevata dal giudice di secondo grado, deve, infatti, essere rilevata e dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 – 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 – 01).
2.5. La inammissibilità del ricorso principale esime dal valutare i motivi aggiunti presentati nell’interesse dei ricorrenti, in quanto, ai sensi dell’art. 585, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen., il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari si trasmette a questi ultimi per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 – 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158 – 01).
2.5.1. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversa deduzione ed argomentazione.
3. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità e dei profili di colpa ravvisabili, si stima equo determinare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 09/09/2026
Il Consigliere estensore
FRANCESCA SBRANA
Il Presidente
SERGIO BELTRANI