In tema di estradizione per l’estero, qualora all’estradando siano applicate, nell’ambito di distinti procedimenti estradizionali, più misure cautelari in relazione a fatti diversi ma connessi, non trova applicazione la disciplina della retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, c.p.p., in quanto incompatibile con quella dettata dall’art. 714, comma 4, c.p.p., che impone di calcolare i termini di durata delle misure cautelari adottate nel procedimento estradizionale in funzione della singola domanda di estradizione e del relativo procedimento di consegna.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Sentenza Numero: 34813, deposito del 29 settembre 2026 (Data udienza: 17 settembre 2026)
(Presidente: G. De Amicis; Relatore: G. Biondi)