Estradizione – Misure cautelari – Distinti procedimenti – Retrodatazione esclusa

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.34813 del 17/09/2026 (dep. 29/09/2026)

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Estradizione per l’estero – Misure cautelari – Distinti procedimenti estradizionali – Fatti connessi – Pluralità di misure – Retrodatazione – Art. 297, comma 3, c.p.p. – Inapplicabilità – Durata della custodia – Art. 714, comma 4, c.p.p.

In tema di estradizione per l’estero, qualora all’estradando siano applicate, nell’ambito di distinti procedimenti estradizionali, più misure cautelari in relazione a fatti diversi ma connessi, non trova applicazione la disciplina della retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, c.p.p., in quanto incompatibile con quella dettata dall’art. 714, comma 4, c.p.p., che impone di calcolare i termini di durata delle misure cautelari adottate nel procedimento estradizionale in funzione della singola domanda di estradizione e del relativo procedimento di consegna.

 

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REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Sentenza Numero: 34813, deposito del 29 settembre 2026 (Data udienza: 17 settembre 2026)

(Presidente: G. De Amicis; Relatore: G. Biondi)

>> TESTO DELLA SENTENZA IN PDF

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