Pene sostitutive – Revoca della sospensione condizionale – Giudice dell’esecuzione – Esclusione

Corte di Cassazione, sez. I Penale, Sentenza n.36314 del 07/10/2026 (dep. 15/10/2026)

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Pene sostitutive di pene detentive brevi - Sentenza divenuta irrevocabile prima del 30 dicembre 2022 - Pena detentiva divenuta eseguibile a seguito della revoca della sospensione condizionale già concessa dal giudice della cognizione - Possibilità di chiedere l’applicazione di una pena sostitutiva - Esclusione - RagioniPene sostitutive di pene detentive brevi - Sentenza divenuta irrevocabile prima del 30 dicembre 2022 - Pena detentiva divenuta eseguibile a seguito della revoca della sospensione condizionale già concessa dal giudice della cognizione - Possibilità di chiedere l’applicazione di una pena sostitutiva - Esclusione - Ragioni

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la circostanza che la pena detentiva, irrogata da una sentenza divenuta irrevocabile prima del 30 dicembre 2022, sia divenuta eseguibile solo in conseguenza della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 168 cod. pen., non costituisce sopravvenienza idonea a richiedere al giudice dell'esecuzione l’applicazione di una pena sostitutiva, in carenza di ogni indicazione in tal senso da parte dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

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Cassazione penale, Prima Sezione, Sentenza 15/10/2026 (ud. 07/10/2026), n. 36314

(Presidente: F. Casa; Relatore: A. Natalini)

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte u appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 168 cod. pen. dal Procuratore generale, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad A. con la sentenza n. 4774 resa dalla Corte d'appello di Torino in data 4/07/2022 (irrevocabile il 18/11/2022) ed ha contestualmente dichiarato inammissibile la separata richiesta, avanzata dalla difesa dell'interessato, di sostituzione della pena detentiva di un anno di reclusione con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Per quel che qui rileva, la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dalla Difesa di sostituzione della pena detentiva in quanto esulante dall'ambito di un procedimento di esecuzione avente a esclusivo oggetto la diversa domanda di revoca della sospensione condizionale presentata dalla Procura generale.

Per l'annullamento dell'ordinanza ricorre il difensore di fiducia di A., che con unico articolato motivo denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 676 cod. proc. pen., 20-bis cod. pen. e alla legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione, per avere il Giudice dell'esecuzione illegittimamente dichiarato inammissibile l'istanza di sostituzione della pena detentiva nonostante lo stesso sia dotato dai poteri impliciti che gli consentono sia d'ufficio sia se sollecitato dalla parte di ampliare il thema decidendum del procedimento ex art. 665 ss. cod. proc. pen., con il solo limite del rispetto del principio del contraddittorio.

Quanto alla competenza a provvedere, la Difesa del ricorrente invoca il principio stabilito, da uitimo, da Corte cost. n. 87 del 2026 per sostenere che il giudice dell'esecuzione, qualora il giudice di merito non vi abbia provveduto perché impossibilitato a farlo, può sostituire la pena detentiva con le pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., come interpolato dal d.lgs. n. 150 del 2022.

Si deduce che, nella specie, non era applicabile il disposto di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, essendo la sentenza oggetto del sindacato della Corte d'appello di Torino già irrevocabile alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022) né, in allora, era possibile sollevare la questione in quanto operava la sospensione condizionale, posto che il novellato art. 58 legge n. 189 del 1981 ha espressamente previsto che il giudice non possa sostituire la pena detentiva qualora applichi la sospensione condizionale; solo ora, dinanzi alla disposta revoca del beneficio, la sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva diviene questione rilevante per il condannato, dovendo espiare la pena residua inflitta, il che ha attualizzato l'interesse - anche per via dello stile di vita lecito che oggi conduce - ad addivenire ad una fine dell'iter giudiziario iniziato oltre dieci anni fa.

Nel silenzio del legislatore, che non ha espressamente attribuito al giudice dell'esecuzione il potere di sostituzione della pena detentiva breve con la pena sostitutiva, deve ricorrersi al disposto di cui all'art. 665, comma 1, cod. proc. pen., che prevede che il Giudice che ha emesso il provvedimento è competente a conoscere dell'esecuzione nonché alla cd. teoria dei poteri impliciti.

La revoca della sospensione condizionale ha determinato, nella specie, una modificazione della commisurazione in senso lato della pena che, quindi, consente al Giudice dell'esecuzione di intervenire, alla stregua di quanto affermato già da Corte cost. n. 208 del 2024.

In subordine, si chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 676 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 27, commi primo e terzo, 111 e 117 Cost., in riferimento all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede che il Giudice dell'esecuzione possa sostituire la pena detentiva breve con le sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis e Capo III legge n. 689 del 1981, qualora tale possibilità non sia stata esclusa dal giudice di merito.

II Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, con requisitoria scritta dell'Il luglio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. depositata il 21 settembre 2026, il difensore del ricorrente, Avv. Elena Emma Piccatti, ha replicato alla requisitoria della Procura generale ed ha insistito, in principalità, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Torino e, in subordine, per il promovimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 676 cod. proca pen. per contrasto con gli artt. 3, 27, commi primo e terzo, 111 e 117 Cost., in riferimento all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede che il Giudice dell'esecuzione possa sostituire la pena detentiva breve con le sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. e al Capo III della legge n. 689 del 1981, qualora tale possibilità non sia stata esclusa dal

Giudice di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

1. Occorre preliminarmente ricordare il risalente e radicato il principio secondo il quale il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e quindi non è improntato al rispetto né del principio devolutivo né delle specifiche formalità di proposizione dei mezzi d'impugnazione, trattandosi, invece, d'un procedimento di prima istanza avente la mera finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione; conseguentemente, sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre (Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020, dep. 2021, Marseglia, Rv. 280217 - 01; sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, Palau Giovannetti, Rv. 271457 - 01; conf. sez. 3, n. 47266 del 04/11/2005, Conversano, Rv. 233261 fattispecie relativa a domanda della parte privata di applicazione della disciplina del reato continuato; cfr. già Sez. 1, n. 14358 del 04/12/2000, dep. 2001, Fontanella, Rv. 218633 - 01).

Disattendendo tale principio, la Corte d'appello di Torino ha erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità avanzata dalla Difesa del ricorrente (anche) in ragione del fatto che il procedimento di esecuzione ha "a esclusivo oggetto la diversa domanda presentata dalla Procura generale".

2. Nondimeno, il rilevato vizio processuale (e motivazionale) non ridonda a favore del ricorrente, in quanto deve escludersi che il condannato possa avanzare in difetto di alcuna norma di legge che lo consenta richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata con sentenza esclusa ratione temporis dalla sfera di applicazione del nuovo sistema sanzionatorio di cui all'art. 20-bis cod. pen. e divenuta eseguibile per effetto del provvedimento di revoca reso ex art. 168 cod. pen. dal Giudice dell'esecuzione.

2.1. Va ribadito che il sistema delle pene sostitutive introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 contempla la sua applicazione ai procedimenti in corso nei (soli) precisi limiti fissati dall'art. 95 stesso decreto (cfr. Sez. 1, n. 19816 del 27/02/2025, Todosiev, non mass. in motiv. 5 2).

Come condivisibilmente già affermato da questa Corte, «[l]a sede fisiologica destinata alla valutazione della possibilità di sostituzione della pena detentiva breve è il giudizio di primo grado, in relazione al quale il legislatore ha previsto, per il giudizio ordinario, il meccanismo processuale bifasico descritto dall'art. 545bis cod. proc. pen., connotato dalla lettura de/ dispositivo, cui segue, in caso di istanza di sostituzione da parte dell'imputato, la successiva decisione, nel corso della medesima udienza o di un 'udienza successiva, in ordine alla sostituzione della pena detentiva. Un meccanismo analogo è stato, inoltre, previsto all'art. 448, comma 1 -bis, cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui, in caso di patteggiamento, l'accordo investa anche l'applicazione di una pena sostitutiva. [...j Sebbene, come detto, la sede fisiologica destinata alla valutazione ed applicazione delle pene sostitutive sia in giudizio di primo grado, il legislatore della riforma, sul presupposto della loro natura sostanziale e de/ contenuto favorevole a/ reo del più elevato limite editta/e che consente fa sostituzione della pena detentiva, ha previsto una disciplina transitoria che ne consente l'applicazione retroattiva in bonam partem anche nei giudizi di impugnazione pendenti alla data di entrata in vigore della riforma. L'art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, contenente le disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, prevede, infatti, che le nuove disposizioni introdotte a/ Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applichino anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello a/ momento dell'entrata in vigore de/ d.lgs. 30 dicembre 2022).

[... ] Con riferimento al giudizio di legittimità, la norma prevede, invece, che i/ condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, possa presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice de/ rinvio. La ratio di tale disciplina differenziata per i procedimenti di impugnazione può essere agevolmente ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva ed all'applicazione della pena sostitutiva implica un giudizio di merito (si veda l'art. 58 legge n. 689 del 1981) estraneo al sindacato di legittimità, sicché, a differenza dei giudizi pendenti in grado di appello, per quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione si riserva ogni decisione a/ giudice dell'esecuzione, una volta passata in giudicato la sentenza» (in termini, Sez. 1, n. 2357 del 12/10/2023, dep. 2024, Paris, in motiv.

2.2. Orbene, la lettera della norma transitoria di cui all'art. 95 cit. fa riferimento ai procedimenti penali di primo e di secondo grado: formula riferibile ai giudizi di cognizione volti ad accertare responsabilità penali e a commisurare le eventuali pene da irrogare, non anche ai procedimenti di esecuzione instaurati dopo fa formazione del giudicato sulla colpevolezza dell'imputato e sulla pena inflitta; in mancanza della successiva specificazione contenuta nella stessa norma transitoria ne sarebbero rimasti fuori i giudizi giunti alla fase della legittimità.

Se è chiaro che il legislatore delegato del 2022 ha (intenzionalmente) escluso dalla norma transitoria surrichiamata l'ipotesi della pendenza di un procedimento di esecuzione, va considerata del pari esclusa la riapertura dei termini per avvalersi della facoltà di richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive quando la pena sia stata inflitta con sentenza divenuta irrevocabile ben prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (in termini, sez. 1, n. 21923 del 19/03/2026, Montillo, Rv. 290148-01, in motiv.).

Ciò perché l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi non opera rispetto alle decisioni ormai passate in giudicato al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (in termini, Sez. 1, n. 41712 del 10/10/2022,

Trinica, non mass. in motiv. 5 1.2), quale quella - nella specie - emessa dalla Corte d'appello di Torino il 4/07/2022 (irrevocabile il 18/1 1/2022) che concesse al ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena revocato con l'impugnata ordinanza.

2.3. Il ricorrente prospetta l'attribuzione al giudice dell'esecuzione, in esito alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, la competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione di pena sostitutiva, con ciò, di fatto, intendendo ricavare dalla disposizione transitoria di cui all'art. 95 d.lgs.. n. 150 del 2022, calibrata per i giudizi di cognizione (v. supra), una regola generale che varrebbe anche per i procedimenti di esecuzione.

2.3.1. Tale tesi deve ritenersi incompatibile vuoi con la scansione procedurale descritta dalla disposizione transitoria per recuperare le disposizioni più favorevoli nei procedimenti in corso, vuoi con la natura stessa della norma intertemporale, oltre che con la sua lettera.

Trattasi, infatti, di disposizione transitoria avente natura eccezionale, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica, come si ricava dalla stessa pronuncia della Corte costituzionale evocata dalla Difesa ricorrente (Corte cost. n. 87 del 2026) la quale si è espressa nei seguenti termini:

«Non si tratta insomma di applicare analogicamente ne/ caso di specie la singola disposizione di cui all'art. 95 de/ d.lgs. n. 150 del 2022, calibrata da/ legislatore su una specifica questione di diritto transitorio (l'applicazione della nuova disciplina ai processi pendenti innanzi alla Corte di cassazione al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina): quanto, piuttosto, di fare applicazione, ne/ procedimento di cui all'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., di un principio generale applicabile nell'intero giudizio di esecuzione. I/ menzionato art. 95 può, semmai, essere evocato per dimostrare che, secondo la stessa espressa volontà de/ legislatore, i/ giudizio di esecuzione costituisce luogo idoneo per ospitare quei "frammenti di cognizione" (ancora, sentenza n. 208 del 2024, punto 4.1.4. del Considerato in diritto e, in precedenza, sentenza n. 183 del 2013, punto 6 del Considerato in diritto) che si rendano necessari per esaminare e decidere questioni non già risolte dalla sentenza di condanna, devolute al giudice dell'esecuzione per la prima volta in conseguenza di un fatto nuovo rispetto alla statuizione divenuta irrevocabile come, nel caso ora all'esame, la mancata impugnazione nei termini di legge della sentenza di condanna resa in esito a un giudizio abbreviato» (Corte cost. senta n. 87 del 2026 cons. dir. 5 4.2.4.).

2.3.2. Non si trascura, ovviamente, che in molte occasioni il giudice dell'esecuzione, con i suoi provvedimenti, incide - ad esempio, nel procedimento ex art. 671 cod. proc. pen. sulla pena determinata in cognizione e può farlo, su impulso di parte, generalmente senza preclusioni temporali.

In quelle occasioni però - come si è acutamente spiegato (Sez. 1, n. 19816 del 27/02/2025, Todosiev, non mass. in motiv. 5 3.3) - «il giudice interviene in fase, appunto, strutturalmente e funzionalmente esecutiva e lo fa modificando se del caso - statuizioni già incastonate nel giudicato, in ragione di fatti costitutivi autonomamente insorti. Nel caso regolato dall'art. 95 cit., invece, il giudice dell'esecuzione è chiamato a integrare il dispositivo della sentenza di cognizione, al fine di farne cristallizzare la definitiva portata, impiegando lo strumentario (in primis, l'art. 58 della legge n. 689 del 1981) di cui si avvale il giudice della cognizione, con valutazione da farsi in riferimento al medesimo quadro fattuale.

Consegue che, nel richiamo operato dallo stesso art. 95 alle norme di cui alla legge n. 689 del 1981 e alle norme codicistiche applicative delle pene sostitutive, è da cogliersi anche il riferimento alla disciplina dell'integrazione del dispositivo di cognizione come carattere determinante di tale attività cognitiva, demandata, in via eccezionale, al giudice dell'esecuzione: la finalizzazione di questa appendice procedimentale all'integrazione della statuizione cognitiva che ha appena conseguito l'irrevocabilità determina la necessità di convergere sulla natura perentoria del termine che la norma in esame, transitoria, ha riconosciuto alla parte interessata per fruire della possibilità di vedersi applicate le pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022» (Sez. 1, n. 19816 del 27/02/2025, cit., in motiv. g 3.3).

Per queste ragioni, la sostituzione della pena, che funzionalmente appartiene all'attività propria del giudizio di cognizione, pur se eccezionalmente collocata, per i procedimenti regolati dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 cit., innanzi al giudice dell'esecuzione, non può coniugarsi con la giuridica possibilità di una sua realizzazione sine die, come si verificherebbe se il termine fosse ordinatorio.

2.3.3. Non può ritenersi fondata nemmeno la questione di costituzionalità agitata con il motivo subordinato, volta a far dichiarare l'illegittimità dell'art. 676 cod. proc. pen., per asserito contrasto con gli artt. 3, 27, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione possa sostituire la pena detentiva con le sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., qualora tale possibilità non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.

L'assetto delle pene sostitutive introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 come affidato, ordinariamente, al giudice della cognizione, e solo eccezionalmente, nel regime transitorio, al giudice dell'esecuzione, non pare autorizzare i dubbi di costituzionalità paventati dal ricorrente.

2.3.3.1. Al riguardo, basti rilevare che questa Corte regolatrice ha giudicato manifestamente infondata la (analoga) questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l'applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., essendosi spiegato - con considerazioni alle quali il Collegio intende dare continuità - che «il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la. pena e può subire inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessa all'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato» (Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia, Rv. 285420 - 01; cfr. altresì Sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023, Sabatini, non mass. sul punto che - nel dichiarare manifestamente infondata un'analoga questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 95 cit. che nulla prevederebbe con riferimento al segmento processuale in cui alla data di entrata in vigore della riforma era già stata emessa la sentenza di appello, ma non era ancora stato proposto il ricorso per cassazione - ha affermato che «in virtù della regola generale contenuta all'art. 2, comma quarto, cod. pen., di cui l'art. 95 costituisce diretta applicazione, l'unico limite all'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente l'entrata in vigore della riforma Cartabia»; conf. Sez. 1, n. 19816 del 27/02/2025, cit., in motiv. 5 5).

E, invero, stato più volte affermato anche dalla giurisprudenza dalla Corte costituzionale che il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo, fissato nell'art. 2 cod. pen., non è stato costituzionalizzato dall'art. 25, secondo comma, Cost., che ha circoscritto l'immediata tutela costituzionale al principio di irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe, con l'effetto che - al di fuori di tale specifico ambito - l'irretroattività può subire deroghe in forza della legislazione ordinaria, quando ne ricorra un'adeguata ragione giustificativa che renda ragionevole la relativa statuizione, che sia, pertanto, compatibile con il generale precetto stabilito dall'art. 3 Cost.

In tale direzione si è puntualizzato che la regola della retroattività della [ex mitior, pur possedendo spessore diverso dal principio di irretroattività della norma incriminatrice, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., ha certo un suo fondamento costituzionale, sancito dal principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., f l quale impone, in linea di massima, i fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della normativa definibile di maggior favore, ma non vieta le corrispondenti deroghe quando sussista una congrua giustificazione che determini la ragionevolezza della relativa disciplina (in tale direzione, cfr. Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia, Rv. 285420 - 01, con persuasiva compiutezza di riferimenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Edu; nella stessa direzione Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154 - 01, in motiv.).

2.3.3.2. In questa prospettiva, non sussiste fondato motivo per censurare, sotto i profili dedotti dal ricorrente, la scelta normativa che ha escluso i rapporti processuali già esauriti in sede cognitiva dalla sfera di applicazione delle introdotte pene sostitutive, anche per la parte in cui esse sono contraddistinte da regole più favorevoli di quella precedente, tale limitazione trovando una chiara e ragionevole giustificazione nell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti, concentrando l'applicazione del nuovo sistema di pene sostitutive sui procedimenti in itinere, stante anche la necessità di destinare le attività e le connesse risorse processuali (di cui al subprocedimento istituito con l'art. 545-bis cod. proc. pen.) occorrenti per la proficua applicazione del relativo sistema sanzionatorio all'alveo di casi, notevolmente ampio, dei processi in corso (in termini, ancora, Sez. 1, n. 19816 del 2025, cit., in motiv. g 5).

2.4. Va, a questo punto, riaffermato il principio che nessuna disposizione di legge autorizza a "spostare in avanti" la decorrenza del termine (perentorio) di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, configurato dal legis:atore della riforma come decorrente dalla irrevocabilità della sentenza contenente una pena detentiva non superiore a quattro anni.

Difatti, «[s]e è vero che l'applicazione della pena sostitutiva può essere realizzata - ai sensi dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981 - solo quando il giudice non ordina la sospensione condizionale, ciò non comporta l'effetto ipotizzato dalla difesa del ricorrente (ossia il congelamento sine die della possibilità di proporre la domanda di pena sostitutiva al giudice della esecuzione, con riattivazione in ipotesi di revoca del beneficio), per due ragioni essenziali.

La prima è che la stessa disciplina transitoria di cui all'art. 95 non opera alcuna distinzione e richiede esclusivamente che sia passata in giudicato una sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, senza altro aggiungere.

La seconda è che come più volte detto nelle decisioni di questa Corte di legittimita' - la particolare disposizione di cui sopra introduce un 'supplemento di cognizione' e pertanto la parte interessata è chiamata a fare una scelta tra il mantenimento del beneficio già concesso (la pena sospesa, che tuttavia può in futuro essere revocata in presenza delle condizioni di legge) e la proposizione della domanda di pena sostitutiva che, ove ammissibile, autorizza il giudice del supplemento di cognizione' a variare la decisione originaria.

Non vi è pertanto alcuna riattivazione del potere di chiedere la applicazione della pena sostitutiva nei casi di avvenuta revoca della pena sospesa, come ipotizzato dal ricorrente» (cfr. Sez. 1, n. 26014 del 23/04/2025, Papa, in motiv. 5 2).

2.5. Non può ritenersi fondata nemmeno la questione (sopravvenuta) agitata nel ricorso (e reiterata nelle memorie ex art. 611 cod. proc. pen.), facente leva sull'intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena disposta con l'impugnata ordinanza, laddove la Difesa del ricorrente sostiene che l'impossibilità nel 2022 del condannato di ottenere la sostituzione della pena detentiva inflitta, in quanto all'epoca condizionalmente sospesa, deve consentire che il giudice dell'esecuzione proceda ad ospitare un "frammento di cognizione" (arg. Corte cost. n. 208 del 2024).

Invero, la disciplina relativa alle pene sostitutive introdotte dalla d.lgs. n. 150 del 2022, alla luce della descritta normativa transitoria, non attinge, per precisa scelta del legislatore, i processi definiti con sentenza irrevocabile in data anteriore all'entrata in vigore della citata fonte: come si è sopra chiarito, l'analizzata disciplina transitoria ha circoscritto (perentoriamente) l'applicazione delle disposizioni sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della fonte normativa che le ha istituite, ivi compresi quelli pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione (applicazione resa possibile dall'appendice esecutiva sopra analizzata), a condizione della presentazione della tempestiva istanza del condannato.

Pertanto, quando la sentenza accertativa del reato ha acquisito l'irrevocabilità in tempo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - come nella vicenda di specie (cfr. sentenza Corte d'appello di Torino n. 4774/2022, irrevocabile il 18/11/2022) - la disciplina transitoria stabilita dall'art. 95 d.lgs. cit. non può applicarsi, come peraltro è confermato anche dal comma 2 della disposizione, al lume del quale le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, continuano a essere disciplinate dalle disposizioni previgenti, con la specificazione che, tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva (ancora, in termini, Sez. 1, n. 19816 del 27/02/2025, cit., in motiv. 5 4).

Ad avviso del Collegio, la circostanza (sopravvenuta all'irrevocabilità) che la sospensione condizionale concessa con la sentenza indicata nell'impugnata ordinanza sia stata revocata in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 non integra un novum idoneo per accedere al sistema delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen.

Come si è già condivisibilmente affermato, il discrimen determinato dall'irrevocabilità della sentenza ante d.lgs. n. 150 del 2022 non autorizza in carenza di ogni indicazione normativa in tal senso - a ritenere applicabili le pene sostitutive introdotte dalla riforma "Cartabia" in dipendenza della sopravvenienza costituita dalla revoca della sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza esclusa ratione temporis dalla sfera di applicazione del nuovo istituto. «Il fatto che soltanto a cagione della revoca della sospensione condizionale .Ia pena irrogata con la pregressa sentenza sia divenuta eseguibile non sposta in avanti la data di irrevocabilità della sentenza che ha inflitto la pena detentiva e non si profila, quindi, idoneo a conferire al condannato il diritto all'accesso alle pene sostitutive della pena detentiva riportata con condanna relativa a processo escluso dal novero di quelli ai quali la disciplina istitutiva delle stesse ha circoscritto l'applicazione» (ancora, Sez. 1, n. 19816 del 27/02/2025, cit., in motiv. 5 4).

2.5.1. Osserva il Collegio che la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta ai sensi dell'art. 168 cod. pen., lungi dal costituire un fattore neutro, assume piuttosto una funzione sanzionatoria.

Infatti, l'effetto giuridico della rimozione del beneficio si correla a fatti (comrnissivi o omissivi, materiali e/o giuridici) che sopravvengono alla pronuncia della sentenza di concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione defla pena, quali: la perpetrazione, nei termini stabiliti dall'art. 163 cod. pen., di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia irrogata pena detentiva (cd. recidiva delittuosa); il mancato adempimento degli obblighi imposti (art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.); la pronuncia, entro gli stessi termini, di ulteriore condanna per delitto, anteriormente commesso, con irrogazione di sanzione che cumulata a quella precedentemente sospesa, ecceda i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. (art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.); la nuova condanna per delitto che consente la revoca discrezionale in considerazione dell'indole e della gravità del reato (art. 168, secondo comma, cod. pene); l'inosservanza della legge penale che inficia la stessa concessione del beneficio (art. 168, terzo comma, cod. pen.).

Ne consegue che, in carenza di ogni indicazione normativa nel senso auspicato dal ricorrente, stante l'alternatività - legislativamente imposta - tra gli istituti della sospensione condizionale della pena (che non viene, perciò, eseguita) e delle pene sostitutive di pene detentive brevi (che vengono, perciò, eseguite in altra forma), non è consentito il recupero "postumo" in executivis di siffatta alternatività; diversamente opinando, ammettendo l'applicabilità delle pene sostitutive di pene detentive brevi in fase esecutiva per effetto del novum costituito dalla revoca della sospensione condizionale della pena intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (e al di fuori del regime transitorio di cui all'art. 95 cit.) si "rimetterebbe in termini" il condannato per effetto di una sua condotta antigiuridica.

D'altra parte, è la stessa Corte costituzionale ad essersi espressa, ripetutamente, in termini di sinallagmaticità (cfr. Corte cost., sent. n. 208 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici; cfr. altresì Corte cost. n. 87 del 2026), allorché ha riconosciuto la concedibilità - ad opera del giudice dell'esecuzione della riduzione premiale del sesto di cui all'art. 442, comma 2-bis, cit., a fronte di comportamenti positivi del condannato (perché deflattivi) e in relazione a situazioni nelle quali in precedenza non poteva beneficiarne per la sussistenza di motivi ostativi .. ] il giudice dell'esecuzione L...] dovrà dunque valutare C...] la sussistenza delle condizioni previste rispettivamente dagli artt. 163 e 164, nonché dall'art. 175 cod. pen. : e segnatamente - quanto alla sospensione condizionale se sussista un pericolo di commissione di nuovi reati, alla luce degli elementi probatori già esaminati nel giudizio di cognizione, e di quelli ulteriori che dovessero essere nel frattempo emersi» : Corte cost., n. 208 del 2024, cons. dir. 5 4.2).

3. Corollario delle considerazioni fin qui svolte è che l'impugnazione deve essere rigettata, in applicazione del seguente principio di diritto:

“ln tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, quando la sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa ha acquisito l'irrevocabilità in tempo antecedente all'entrata in vigore de/ d./gs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022), con conseguente sua esclusione dal regime transitorio di cui all'art. 95 d./gs. cit., la circostanza che soltanto a cagione della revoca de/ beneficio disposta dal giudice dell'esecuzione ex art. 168 cod. pen. la pena detentiva irrogata in sede di cognizione sia divenuta eseguibile non costituisce sopravvenienza idonea - in carenza di ogni indicazione normativa in tal senso - a richiedere a/ giudice dell'esecuzione la sua sostituzione con alcuna delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen.”.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso il 7 ottobre 2026.

Depositata in cancelleria 15 OTT 2026

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