In tema di mandato d’arresto europeo, lo Stato di esecuzione che, ritenendo sussistente il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamento penitenziario inumano o degradante, rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della decisione quadro del Consiglio europeo 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, la consegna richiesta ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, è tenuto a chiedere allo Stato di emissione, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della decisione quadro del Consiglio europeo 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, di trasmettere la sentenza, corredata del certificato di cui al modello standard dell’allegato I della decisione quadro da ultimo indicata, al fine di riconoscerla e di farsi carico dell’esecuzione della pena nel territorio italiano, al fine di impedire l’impunità del consegnando e di assicurarne il completo reinserimento sociale.
Cassazione penale, Sesta Sezione, Sentenza 15/10/2026 (ud. 14/10/2026) n. 36318
(Presidente: G. De Amicis; Relatore: G. Biondi)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA