In tema di impugnazioni cautelari, ove il procedimento innanzi alla Corte di cassazione si svolga nelle ordinarie forme dell’udienza camerale non partecipata, il termine per la presentazione di motivi nuovi è quello di dieci giorni previsto dall’art. 611, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella, applicabile solo nell’ipotesi di trattazione orale, di cui all’art. 311, comma 4, cod. proc. pen., che riconosce la facoltà di enunciarli prima dell’inizio della discussione (In motivazione, la Corte ha precisato che la diversa opzione interpretativa che desse prevalenza all’art. 311 cod. proc. pen. non consentirebbe il rispetto del contraddittorio, in quanto la Corte deciderebbe su motivi depositati da una parte senza previa possibilità di replica dell’altra).
Cassazione penale, Sesta Sezione, Sentenza 27/10/2026 (ud. 10/09/2026) n. 37533
Sentenza | Materia: Impugnazioni
Oggetto: Misure cautelari - Ricorso per cassazione - Trattazione in udienza camerale non partecipata - Presentazione di motivi nuovi - Termine di dieci giorni di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. - Applicabilità - Ragioni.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: F. Tondin
Data udienza: 10 settembre 2026