Integra il delitto di cui all’art. 613-bis cod. pen. la condotta caratterizzata da violenze o minacce gravi ovvero da crudeltà, idonea a cagionare alla vittima acute sofferenze fisiche o un trauma psichico verificabile, in un contesto di minorata difesa o affidamento, non potendo tale fattispecie ritenersi assorbita nel reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., attesa la diversità strutturale e di bene giuridico tutelato, con conseguente configurabilità del concorso materiale tra i due delitti.
Cassazione penale, sez. V, sentenza 22/10/2025 (dep. 29/01/2026) n. 3827
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 17 luglio 2025, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico ministero presso detto Tribunale avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato a Mi.Ma. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di maltrattamenti aggravati (capo 1 dell'incolpazione provvisoria) e al reato di sequestro di persona aggravato posti in essere nei confronti degli anziani ospiti della casa alloggio "Villa S. " (capo 2), mentre aveva rigettato la richiesta di misura cautelare in relazione al reato di tortura (art. 613-bis cod. pen.), contestato al capo 3).
2. Avverso tale ordinanza il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.
2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'articolo 613-bis cod. pen. Il ricorrente contesta che l'ordinanza impugnata, così come quella genetica, nel ritenere le condotte specificamente contestate come integranti il delitto di tortura assorbite nel reato di maltrattamenti sarebbe incorsa in un errore di diritto, stante la diversità strutturale tra le due fattispecie criminose. Nel caso in esame, gli episodi contestati al capo 3), in quanto dimostrativi di un contegno un inumano e degradante ed efferato commesso nei confronti di persone in stato di minorata difesa, integrerebbe il reato di tortura.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in quanto il Tribunale del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con gli specifici atti motivi di appello e con le caratteristiche della fattispecie concretamente contestata.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
4. Mi.Ma., a mezzo del difensore di fiducia, ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come gli episodi indicati dal Pubblico ministero non sarebbero dotati di quel quid pluris che consentirebbe di inquadrarli nel reato di cui all'art. 613-bis cod. pen., mancando gli elementi qualificanti di tale figura criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Mi.Ma. è indagata in ordine ai delitti di maltrattamenti aggravati, di sequestro di persona aggravato e di tortura posti in essere nei confronti degli ospiti della casa alloggio "Villa S. ", gestita dalla società "Villa S. Srl" di cui ella era amministratore unico e responsabile dei servizi.
Il Tribunale del riesame, confermando l'ordinanza genetica, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai primi due reati applicando la misura cautelare custodiale; ha invece escluso la configurabilità del delitto di tortura con riguardo alle condotte specificamente indicate al capo 3) dell'incolpazione provvisoria.
3. L'esame delle censure impone preliminarmente di richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha delineato la struttura del reato di tortura previsto dall'art. 613-bis cod. pen. (introdotto nell'ordinamento dalla legge 14 luglio 2017, n. 110), chiarendo che l'ipotesi prevista dal primo comma integra un reato comune, che può essere realizzato da chiunque; è a forma vincolata, potendo il reato essere commesso solo mediante violenze o minacce gravi oppure agendo con crudeltà. Trattasi di reato di evento, il quale è integrato dalle acute sofferenze fisiche cagionate alla persona offesa o da un verificabile trauma psichico; non è tuttavia necessario che la vittima abbia subito lesioni, le quali, ove si verifichino, integrano la circostanza aggravante prevista dall'art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 - 01; Sez. 5, n. 50208 del 11/10/2019, Rv. 277841 - 03). Quanto al trauma psichico, non è richiesto che esso sia durevole, potendo anche trattarsi di trauma a carattere transitorio, il quale però deve essere "verificabile", nel senso che deve essere provato nel corso del giudizio, anche se non necessariamente attraverso perizia o altro accertamento tecnico (Sez. 5, n. 47079 del 08/07/2019, R., Rv. 277544- 02).
Dal punto di vista soggettivo, la fattispecie si configura quale reato a dolo generico. Soggetto passivo del reato è la persona privata della libertà personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell'agente, ovvero che si trova in condizione di minorata difesa. Il fatto di reato, infine, può essere commesso mediante più condotte, attraverso la reiterazione di più atti di violenza e minaccia connotati da gravità, oppure anche attraverso un'unica condotta da cui deve conseguire, oltre agli eventi tipici (acute sofferenze fisiche o verificabile trauma psichico), anche un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Questa Corte ha sintetizzato le caratteristiche strutturali del reato previsto dal primo comma dell'art. 613-bis cod. pen. evidenziando che si tratta di "un reato comune, a forma vincolata, di evento, eventualmente abituale improprio (poiché solo per talune modalità della condotta - ossia per le violenze o le minacce gravi, che costituiscono ex se reato - è richiesta la reiterazione della condotta, requisito non previsto per altre modalità di realizzazione della fattispecie incriminatrice ovvero qualora si agisca con crudeltà), in cui la limitazione della libertà personale, la relazione di affidamento e la condizione di minorata difesa sono presupposti della condotta; il fatto deve essere commesso mediante più violenze o minacce gravi o con crudeltà, attraverso plurime condotte ovvero mediante un trattamento inumano o degradante" (Sez. 5, n. 39722 del 09/07/2024, H., Rv. 287074 - 01, in motivazione).
I connotati strutturali della fattispecie ora descritti hanno indotto la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante, a riconoscere la configurabilità del concorso materiale tra il delitto di tortura e quello di maltrattamenti, stante la diversità del bene giuridico tutelato e la non sovrapponibilità strutturale delle condotte incriminate. Invero, il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. è reato necessariamente abituale e non implica che la condotta di colui che "maltratta" si esprima nella commissione di condotte in sé penalmente rilevanti, potendo essere integrato anche mediante il compimento di atti che non costituiscono reato, in quanto il termine "maltrattare" non evoca in sé la necessità del compimento di singole condotte riconducibili a fattispecie tipiche ulteriori rispetto a quella di cui all'art. 572 cod. pen. (Sez. 3, n. 32380 del 25/05/2021, R., non massimata; Sez. 5, n. 44999 del 01/10/2024. Conf.: Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, 0., Rv. 267270 - 01). Ai fini dell'integrazione del reato in parola non è richiesta la condizione di minorata difesa della vittima, né la crudeltà, le quali al più possono integrare delle circostanze aggravanti.
Diversamente - come si è detto - il delitto di tortura deve essere consumato attraverso violenze (percosse, lesioni) e minacce gravi, costituenti sempre in sé reato, ovvero agendo con crudeltà, vale a dire con una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole e che si connotano per la gravità e idoneità a produrre gli eventi alternativi delle acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico, "con la conseguenza che ciascuno dei singoli atti che concorrono ad integrare la fattispecie di tortura deve necessariamente superare la soglia di minima gravità che non è richiesta invece per i maltrattamenti" (Sez. 5, n. 39722 del 09/07/2024, H., cit. in motivazione).
I due delitti differiscono altresì in relazione al bene giuridico tutelato, essendo costituito quello del reato di tortura dalla dignità umana, giacché alla sofferenza cagionata dal trattamento inumano e degradante si accompagnano l'asservimento alla volontà dell'agente e la negazione dei diritti fondamentali inviolabili della vittima, tali da ridurre la stessa a mero oggetto dell'altrui crudeltà, violenza o accanimento (Sez. 1, n. 37171 del 29/04/2024, F., Rv. 287067 - 01; Sez. 5, n. 39722 del 09/07/2024, H., cit.; Sez. 3, n. 32380 del 25/05/2021, cit.). Il bene giuridico tutelato reato di cui all'art. 572 cod. pen. è costituito invece dall'integrità psicofisica delle persone facenti parte della famiglia, ovvero dei contesti para-familiare individuati dalla disposizione.
Ne consegue che sussiste il concorso materiale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di tortura, dovendosi escludere l'assorbimento del primo nel secondo, in ragione delle diversità strutturali fra le due fattispecie.
4. L'ordinanza impugnata, pur formalmente richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non ne ha fatto corretta applicazione.
Se invero, le condotte poste in essere nei confronti di Gi.An., consistite in aggressioni verbali, minacce, limitazioni fisiche presentano - secondo quanto affermato dal Tribunale - una omogeneità sostanziale con le condotte contestate al capo 1) come maltrattamenti, non altrettanto può dirsi con riguardo a quelle poste in essere nei confronti di Gi.Ma. e di Da.Fa.
Non vi è dubbio che i comportamenti tenuti dall'indagata nei confronti di Gi.Ma. integrino il reato di tortura, essendo consistite nel profferire gravi minacce (di legarla, portarla fuori e farla stare al freddo, di tenerla legata fino al giorno dopo, di aggredirla fisicamente), nel porre in essere violenza fisica nei suoi confronti, facendole legare le estremità delle maniche della maglia, in modo da impedirle i movimenti, e applicare lo scotch alla vita per impedirle di togliersi i pantaloni.
La medesima conclusione vale, ancor più, per i comportamenti tenuti nei confronti della Da.Fa., la quale non solo è stata ripetutamente umiliata con frasi offensive e sguaiate, nonché minacciata in modo grave e veemente dalla Mi.Ma., dicendole che l'avrebbe ammazzata, le avrebbe spaccato la testa, che l'avrebbe fatta dormire in mezzo alle feci e all'urina, ma è stata altresì fatta oggetto di violenza fisica e psicologica, consistita in schiaffi al viso e sulla bocca, calci, e nel farla cadere a terra e ordinandole di bere la propria urina.
Il Tribunale del riesame, ritenendo necessario per integrare il reato di cui all'art. 613-bis cod. pen. condotte che presentino un quid plurs rispetto ai maltrattamenti ritenuto nella specie insussistente, non ha colto la sostanziale diversità dei comportamenti ora descritti, i quali non si sono limitati a ledere l'integrità psicofisica delle vittime ma, accanendosi con crudeltà contro persone fragili per età e condizioni di salute, affidate alle cure dell'indagata, sono state offese nella loro dignità, attraverso minacce tanto più gravi in ragione della condizione in cui versavano, nonché attraverso condotte violente che si risolvevano in trattamenti disumani e degradanti (applicare lo scotch alla vita, bloccare i movimenti, gettare a terra la vittima per costringerla a bere l'urina) e ne prostravano la volontà, trasformandole "in una res oggetto di accanimento".
5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta.
6. Va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così è deciso in Roma, il 22 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2026.