In tema di impugnazioni, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l’imputato dal delitto ascrittogli con la formula “perché il fatto non sussiste”, il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell’imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza dello stesso, sancito dall’art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere solo sull’esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l’applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile.
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 28/01/2026 (dep. 03/02/2026) n. 4518
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Bari del 2 febbraio 2024, appellata da Be.Pa. e La.Ni., assolveva gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti di cui all'art. 371 cod. pen. con la formula "perché il fatto non sussiste" e revocava le statuizioni civili contenute nella pronuncia di primo grado. Alla Be.Pa. e al La.Ni. era stato contestato di avere giurato il falso nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile su ricorso di Be.Au. per crediti derivanti da prestazioni professionali di avvocato, in particolare affermando, contrariamente al vero, che la loro obbligazione era estinta.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile Be.Au., per il tramite del suo difensore e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio di motivazione, per avere la Corte di appello, in maniera contraddittoria, dopo aver premesso che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con l'ammissione dell'omesso pagamento, ovvero con la contestazione, in tutto o in parte, del debito, asserito che la dichiarata compensazione avesse giustificato la dichiarazione. Ha sostenuto il ricorrente che l'imputato Laudisa solo nel corso del dibattimento aveva introdotto ed allegata la presunta compensazione dei crediti vantati reciprocamente da lui e dall'avvocato Be.Au., senza fornire adeguata prova documentale e, soprattutto, senza averne fatto riferimento nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo. Proprio perché tale giustificazione era stata addotta dall'imputato solo nel corso del dibattimento penale, la Corte di merito avrebbe dovuto verificarne la linearità ed incidenza in rapporto alla complessiva piattaforma probatoria: invece, con motivazione non scrutinabile, la Corte barese era giunta ad un'affermazione di adeguatezza e congruità della giustificazione addotta dal La.Ni., pur riconoscendone la mancata dimostrazione, estendendola, peraltro, anche all'altra imputata, titolare di autonoma posizione debitoria, rimasta pervero silente nel corso del dibattimento penale.
3. La ricorrente parte civile ha, altresì, depositato motivi aggiunti, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 546, lett. e), 603, 192 cod. proc. pen. e art. 371 cod. pen. e vizio di motivazione. Ribadendo quanto già rappresentato nel ricorso, ha lamentato la mancanza di una motivazione rafforzata da parte della Corte di appello per giungere a ribaltare la sentenza di condanna di primo grado.
4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.: ha inviato requisitoria scritta il Procuratore generale, motivi aggiunti e conclusioni la ricorrente parte civile e memoria il difensore degli imputati, concludendo tutti come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato, essendo globalmente infondate le doglianze formulate.
2. Preliminarmente, va detto che nel caso di specie non può trovare applicazione il disposto dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo stati commessi i reati prima del 1 gennaio 2020 e, in ogni caso, essendo intervenuta la costituzione di parte civile all'udienza di primo grado del 8 aprile 2022, e, quindi, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 (Sez. U., n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01). Nella fattispecie trova, perciò, applicazione la disciplina del codice di rito nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla 'Riforma Cartabia'.
3. Ciò detto, occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. Un., n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01; in senso conforme Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404-01). Nel giudizio di appello, la riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna non richiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio (Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, Rv. 287858-01). Regulae iuris, queste, che, come si avrà modo di evidenziare, nel caso di specie sono state rispettate.
4. Va, ancora aggiunto, che, essendo oramai definita la vicenda sotto il profilo penale, non avendo proposto alcuna impugnazione il pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in grado di appello, il ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. va esaminato solo ai fini dell'accertamento della responsabilità civile (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, Rv. 288601-01), con conseguente applicazione del criterio civilistico del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" e non di quello processual-penalistico dello "al di là di ogni ragionevole dubbio" (Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, Rv. 287215-01).
5. Invero, come affermato dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 182 del 2021, intero punto 6 del Considerato in diritto, ma anche, in precedenza, Corte cost. n. 176 del 2019, punto 5 del Considerato in diritto), la fattispecie di cui all'art. 576 cod. proc. pen. costituisce, unitamente a quelle disciplinate dall'art. 578 cod. proc. pen. e dall'art. 622 cod. proc. pen., una delle ipotesi derogatorie del principio di accessorietà dell'azione civile rispetto a quella penale, che regola i rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale, nell'ambito dei giudizi di impugnazione.
Il principio di "accessorietà" trova la sua principale espressione nella regola secondo la quale il giudice penale "decide" sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile, "quando pronuncia sentenza di condanna" (art. 538, comma 1, cod. proc. pen.) ovvero sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto (ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in seguito all'intervento additivo della Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 2022), avendo preso atto che la pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. si atteggia come una vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale, che, in quanto avente efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen., può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile, rimanendo al giudice adito il compito della determinazione, di norma, del danno risarcibile, sempre che ne sussistano i presupposti nella specificità dell'illecito civile, avente comunque carattere di ontologica autonomia rispetto all'illecito penale).
La condanna penale (o, come detto, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto), dunque, costituisce – di norma – il presupposto indispensabile del provvedimento del giudice sulla domanda civile. Questa regola generale trova applicazione senza alcuna deroga nel giudizio penale di primo grado.
Nei gradi di impugnazione, invece, questa regola talora deflette a tutela del diritto di azione della parte civile (art. 24, secondo comma, Cost.). La disciplina delle impugnazioni conosce, infatti, norme particolari, che attribuiscono al giudice del gravame o al giudice del rinvio in seguito a cassazione, il potere-dovere di provvedere sulla domanda civile, pur in presenza di una pronuncia di proscioglimento e, quindi, in assenza dell'accertamento della responsabilità penale.
6. Una di queste norme particolari è, appunto, quella contenuta nell'art. 576 cod. proc. pen., che prevede che la parte civile possa proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio o all'esito del rito abbreviato.
L'esercizio di questa facoltà, ad opera della parte civile, "conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento del danno ed alle restituzioni, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto", atteso che esso, una volta adìto ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., "ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare" (Sez. U., n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918-01).
Questa disposizione è stata ritenuta conforme a Costituzione, con riguardo agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., poiché l'attribuzione alla parte civile della facoltà di impugnare, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento davanti al giudice penale non è irragionevole, avuto riguardo, sotto il profilo formale, alla circostanza che, "essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processualpenalistiche, anche il giudizio d'appello è devoluto a un giudice penale (quello dell'impugnazione) secondo le norme dello stesso codice di rito"; e, tenuto conto, sotto il profilo sostanziale, del rilievo che tale giudice, "lungi dall'essere distolto da quella che è la finalità tipica e coessenziale dell'esercizio della sua giurisdizione penale, è innanzi tutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell'imputato, confermando o riformando, seppur solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado" (Corte cost., sent. n. 176 del 2019).
7. Parimenti l'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. mira a soddisfare un'analoga esigenza di tutela della parte civile; quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell'impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle pretese risarcitorie o restitutorie della parte civile anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell'imputato ove questa risulti riconosciuta in una sentenza di condanna, impugnata e destinata ad essere riformata o annullata per essere, nelle more, estinto il reato per prescrizione o amnistia.
Una più marcata deviazione dal principio generale di accessorietà dell'azione civile nel processo penale è poi quella recata dall'art. 622 cod. proc. pen., secondo cui, nel giudizio di cassazione, se gli effetti penali della sentenza di merito sono ormai cristallizzati per essersi formato il giudicato sui relativi capi, la cognizione sulla pretesa risarcitoria e restitutoria si scinde dalla statuizione sulla responsabilità penale e viene compiuta, in sede rescindente, dal giudice di legittimità e, in sede rescissoria, dal giudice civile di merito competente per valore in grado di appello, all'esito di rinvio (al riguardo v., tra le tante, Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228).
8. Come è noto, negli ultimi anni si è posto il problema del rischio che le innanzi considerate deroghe previste dagli artt. 576 e 578, comma 1, cod. proc. pen. potessero confliggere con il diritto fondamentale dell'imputato alla presunzione di innocenza, di cui all'art. 6, paragrafo 2, CEDU, che, per come declinato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel suo secondo aspetto, è inteso nel senso che "la persona accusata di aver commesso un reato e sottoposta a un procedimento penale conclusosi con un proscioglimento (non importa se in rito o nel merito) non può essere poi trattata dalle pubbliche autorità come se fosse colpevole del reato contestatole" (si veda su tutte Corte EDU, 20/10/2020, Pasquini c. San Marino, par. 33).
Tale rischio è stato superato dalla Corte costituzionale con la già citata sentenza interpretativa di rigetto n. 182 del 2021, i cui principi sono stati oramai assimilati ed ulteriormente elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880), e ribaditi ancora di recente nuovamente dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 2 del 2026).
Al riguardo, si è evidenziato che l'art. 6, paragrafo 2, CEDU tutela il diritto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria. Considerata come una garanzia procedurale nel contesto di un processo penale, la presunzione di innocenza impone requisiti relativi, tra l'altro, all'onere della prova, alle presunzioni legali di fatto e di diritto, al privilegio contro l'autoincriminazione, alla pubblicità preprocessuale e alle espressioni premature, da parte della Corte processuale o di altri funzionari pubblici, della colpevolezza di un imputato (Corte EDU, grande camera, 12/07/2013, Allen c. Regno Unito, par. 93; Corte EDU, grande camera, 11/06/2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito, par. 101). Tuttavia, in linea con la necessità di assicurare che il diritto garantito dall'art. 6, paragrafo 2, CEDU sia pratico e effettivo, la presunzione di innocenza ha anche un altro aspetto: il suo scopo generale, in questo secondo aspetto, è – come anticipato – quello di proteggere le persone che sono state assolte da un'accusa penale, o nei confronti delle quali è stato interrotto un procedimento penale, dall'essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato (cfr. Corte EDU, grande camera, 12/07/2013, Allen c. Regno Unito, par. 94; Corte EDU, grande camera, 28/06/2018, G.I.E.M. Srl c. Italia, par. 314; Corte EDU, grande camera, 11/06/2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito, parr. 102 e 108).
La Corte costituzionale, pronunciatasi in particolare con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., ha ritenuto che, esauritasi la vicenda penale con la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione (o amnistia), il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), deve provvedere – in applicazione della disposizione indicata – sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto (Corte cost., sent. n. 182 del 2021, punto 16 del Considerato in diritto).
Questo concetto, come detto, è stato ripreso e ribadito nella recente sentenza n. 2 del 2026, avendo affermato la Corte costituzionale che "la sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 ha dato continuità all'orientamento di cui alla propria precedente sentenza n. 35490 del 2009, traendo, peraltro, dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 182 del 2021 il riconoscimento che il diritto vivente formatosi sull'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. non contrasta con l'art. 6, paragrafo 2, CEDU, come inteso dalla Corte EDU". In particolare, ha aggiunto la Corte, "le Sezioni unite penali, nel più recente arresto, hanno, per il vero, diversificato gli ambiti di operatività dei principi affermati dalla propria precedente sentenza e dalla sentenza n. 182 del 2021 di questa Corte. I primi riguardano il caso in cui non sia venuta meno la cognizione del giudice dell'impugnazione penale sulla responsabilità penale dell'imputato, dovendosi in tale fase privilegiare l'assoluzione nel merito dall'accusa rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con conseguente revoca delle statuizioni civili. Viceversa, la decisione di questa Corte ha avuto riguardo alla fase in cui il giudice dell'impugnazione penale si sia oramai spogliato della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato, avendo accertato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e debba esaminare il fatto per provvedere ai soli effetti civili, ferma la necessità di non affermare, a tale fine, la responsabilità penale, risultante altrimenti violato il principio di presunzione di innocenza" (punto 13 del Considerato in diritto). In definitiva, ha concluso la Consulta, "nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve perciò più statuire sulla responsabilità penale dell'autore, né rivalutare l'oramai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull'esistenza e sull'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell'elemento soggettivo" (punto 16 del Considerato in diritto).
9. Ritiene questa Corte che i principi fin qui tratteggiati siano pienamente operanti anche nell'ulteriore ipotesi 'derogatoria' di cui all'art. 576 cod. proc. pen., stante, come visto, la medesima esigenza di tutela della parte civile.
Sul punto la Corte costituzionale ha chiarito che "la logica di fondo, che complessivamente emerge da queste fattispecie, è quella di evitare, finché possibile e compatibile con l'esito del giudizio in ordine all'azione penale, una situazione di absolutio ab instantia in riferimento alla domanda della parte civile e di salvare il procedimento in cui quest'ultima ha promosso la pretesa risarcitoria o restitutoria, senza che la stessa sia gravata dell'onere di promuovere un nuovo giudizio" (Corte cost., sent. n. 173 del 2022, punto 11 del Considerato in diritto).
Tale impostazione, oltre a risultare coerente con le autorevoli indicazioni della giurisprudenza costituzionale, può considerarsi conforme ad una interpretazione della disciplina convenzionalmente orientata: tenuto conto che, in sede europea, l'opzione esegetica che si è inteso qui privilegiare, è stata considerata rispettosa del dettato dell'art. 6, paragrafo 2, CEDU dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (v. Corte EDU, 18/11/2021, Marinoni c. Italia) e più in generale all'equo processo (v. Corte EDU, 15/09/2023, Roccella c. Italia), proprio in considerazione del fatto che, esaurita la vicenda penale con l'assoluzione dell'imputato, non impugnata dal pubblico ministero, ma solo dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., il giudizio continua dinanzi al giudice dell'impugnazione penale ai soli effetti civili, senza la possibilità di statuire sulla responsabilità penale dell'autore, né rivalutare l'oramai accertato fatto di reato.
10. Orbene, passando al merito dell'impugnazione oggi esaminata dal Collegio, va rilevato come nel suo argomentare la Corte territoriale sia partita dai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di reato di falso giuramento: ricordando che tale illecito si configura per il solo fatto che l'agente abbia giurato il falso su uno o più punti della formula deferita, poiché l'antigiuridicità del reato prescinde dal contenuto privatistico del giudizio civile cui l'incombente si riferisce (Sez. 6, n. 21193, del 31/01/2013, Rv. 256546-01); che ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 371 cod. pen., è irrilevante che il giudice civile abbia pronunciato o meno sentenza in base al falso giuramento, dovendo il giudice penale prescindere da qualsiasi indagine sulla rilevanza e decisorietà, nell'ambito del giudizio civile, dei fatti e delle circostanze su cui è stata dedotta la formula deferita alla parte (Sez. 6, n. 314 del 12/12/2007, dep. 2008, Rv. 238400-01); che, una volta ammesso il giuramento decisorio da parte del giudice civile, sono realizzati i presupposti per la commissione del delitto di cui all'art. 371 cod. pen. e lo spergiuro consumato non può venir meno per effetto delle vicende del processo civile, pur se tali da condurre all'invalidazione del giuramento medesimo (Sez. 6, n. 21730 del 12/02/2008, Rv. 240341-01); e che, in buona sostanza, il giudizio ha ad oggetto solo l'accertamento della falsità o meno della dichiarazione giurata sulla base degli elementi emergenti nel corso del processo penale (Sez. 6, n. 1039 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 254034-01).
Tuttavia, la Corte di appello di Bari, con una motivazione nella quale non è riconoscibile alcuna contraddizione o manifesta illogicità, ha poi esaminato la vicenda prescindendo dagli esiti del giudizio penale e dai profili strettamente connessi alla configurabilità dell'illecito penale: in particolare, ha escluso che il La.Ni. e la Be.Pa., pur rendendo distinti giuramenti, avessero reso dichiarazioni false. Invero, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, i due prevenuti, ai quali era stato deferito il giuramento, avevano risposto che i crediti portati dai rispettivi decreti ingiuntivi opposti, relativi a prestazioni professionali vantate dal Be.Au., erano oramai estinti; nel corso del successivo giudizio penale, il La.Ni. aveva chiarito di avere in precedenza fornito quella risposta sulla base della convinzione che i debiti fossero estinti per compensazione rispetto ai crediti professionali derivanti da prestazioni a sua volta rese in favore del Be.Au. e per i suoi parenti, in diversi anni e per diverse pratiche.
La Corte di appello ha ritenuto credibile questa versione, in primis, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal Be.Au., che aveva riconosciuto, alla luce della documentazione che gli era stata esibita, l'esistenza di prestazioni professionali effettuate dal La.Ni. in suo favore, non ricordando se avesse o meno pagato e, anzi, affermando di essersi sdebitato diversamente; e, quindi, sulla base di un argomento giuridico, a mente del quale, in tema di prescrizione presuntiva, l'oggetto della presunzione è costituito da qualsiasi modo di estinzione dell'obbligazione, anche diverso dall'adempimento, sicché la relativa eccezione è da ritenersi compatibile con l'eccezione di compensazione (Sez. 2 civ., n. 1765 del 20/01/2022, Rv. 663535-01).
Corte di merito che, sulla base di questi argomenti, tenuto conto anche del contenuto delle deposizioni rese dagli ulteriori testi escussi (v. sentenza di primo grado, pag. 2), ha convincentemente ritenuto che fosse stata confermata l'accertata esistenza di un legame di amicizia tra il Be.Au. da un lato, e il La.Ni. e la Be.Pa. dall'altro, con prestazioni professionali reciprocamente rese; che, per l'analoga posizione, alla Be.Pa. fossero estensibili le spiegazioni che il La.Ni. aveva esposto nel corso del suo esame nel giudizio dibattimentale di primo grado; e che, dunque, poteva ritenersi "più probabile che non" che i due originari opponenti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non avessero reso, in sede di giuramento, una dichiarazione falsa.
I motivi aggiunti, solo formalmente formulati dall'odierno ricorrente anche in termini di violazione di legge, vanno, invero, considerati in stretto collegamento con il motivo unico dedotto, in termini di vizi di motivazione, con l'originario ricorso: motivo che, come detto, va considerato infondato in quanto, con un compiuto percorso motivazionale che resta esente in questa sede da qualsivoglia censura, i giudici di merito hanno esclusa la configurabilità nelle condotte del La.Ni. e della Be.Pa. di illeciti civili produttivi di un danno risarcibile in favore del ricorrente.
11. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2026.