Giustizia riparativa – Art. 129-bis c.p.p. – Diniego di invio al Centro – Natura giurisdizionale – Impugnabilità – Appello e ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza n.5166 del 30/10/2025 (dep. 09/02/2026)

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Giustizia riparativa – Art. 129-bis c.p.p. – Provvedimento di rigetto – Natura giurisdizionale – Atto endoprocessuale – Impugnabilità – Appello – Ricorso per cassazione – Effettività della tutela – Regime di procedibilità

Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dai regime di procedibilità del reato.

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Cassazione penale, sez. un., sentenza 30/10/2025 (dep. 09/2/2026) n. 5166

RITENUTO IN FATTO


1. Con sentenza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia nei confronti di Di.Cr., imputato del delitto di atti persecutori in danno di Na.Io.. commesso in Ladispoli dall'I 1 marzo al 27 maggio 2023.

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato.

Il difensore ha affidato l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale ha censurato, per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., il silenzio serbato dalla Corte territoriale sulla richiesta di invio a un Centro per la giustizia riparativa per l'avvio del relativo programma e di sospensione del processo, avanzata in data 16 settembre 2024 dal procuratore speciale di Di.Cr. ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., e ha, comunque, eccepito l'assenza di motivazione in ordine alle ragioni del rigetto, del quale si era fatta menzione nel solo dispositivo pubblicato in udienza e non in quello riportato nella sentenza documento. Ha, inoltre, dedotto, onde lumeggiare l'esistenza dell'interesse all'impugnazione, che il diniego di accesso a un programma di giustizia riparativa era tale da arrecare un concreto pregiudizio al richiedente, il quale, ove il percorso riparativo si fosse positivamente concluso, avrebbe potuto giovarsi della remissione tacita della querela - consentita, in ragione della procedibilità a querela rimettibile della fattispecie di atti persecutori contestatagli -, con conseguente estinzione del reato, o, comunque, nutrire la ragionevole aspettativa dell'irrogazione di un più mite trattamento sanzionatorio.

3. Con ordinanza del 28 marzo 2025 la Quinta Sezione penale ha rilevato l'esistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità sulla questione dell'impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di invio ad un Centro per la giustizia riparativa per l'avvio del relativo programma e ne ha rimesso la soluzione alle Sezioni Unite.

La Sezione rimettente ha passato in rassegna gli orientamenti interpretativi formatisi sul tema, evidenziando come ciascuno sia portatore di una diversa visione del rapporto tra il procedimento penale e la giustizia riparativa, la cui intersezione è disciplinata dall'art. 129-bis cod. proc. pen. Al riguardo, ha posto in luce: come il primo di tali orientamenti neghi radicalmente l'impugnabilità del diniego di accesso alla giustizia riparativa, richiamando il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e qualificando il provvedimento come non giurisdizionale, perché attinente all'ordine di un "servizio pubblico di cura della relazione tra persone"; come il secondo ne ammetta un'impugnabilità limitata, riferita all'ambito dei soli reati procedibili a querela rimettibile, perché in riferimento ad essi il provvedimento di invio al Centro per la giustizia riparativa potrebbe determinare un effetto giuridicamente significativo sul processo penale, essendone prevista la possibilità di sospensione per consentire l'estinzione del reato da remissione tacita della querela ex art. 152, comma 3, n. 2, cod. pen. in caso di fruttuosa partecipazione delle parti al programma riparativo; come, infine, il terzo orientamento riconosca l'impugnabilità generalizzata del rigetto della richiesta di invio alla struttura di mediazione, valorizzando la natura endoprocedimentale della decisione e gli effetti sostanziali discendenti dal percorso riparativo suscettibili di riverberarsi sul processo penale, quantomeno sul piano della determinazione del trattamento sanzionatorio, a prescindere dal regime di procedibilità del reato oggetto di accertamento.

Conclusa tale rassegna, il Collegio rimettente si è soffermato sulla necessità di chiarire, in caso di accoglimento della tesi dell'impugnabilità del diniego di avvio al Centro per la giustizia riparativa quale che sia il regime di procedibilità del reato: come sia regolamentato il rapporto tra la giustizia riparativa e la giustizia penale; quali siano "i parametri che devono orientare il giudice e, nel corso delle indagini preliminari (prima della notifica dell'avviso di conclusione di esse), il pubblico ministero, nel provvedere" sulla richiesta di accesso alla giustizia riparativa; quali siano "i vizi che possono essere denunciati" con l'impugnazione e quali siano le "conseguenze della sua (eventuale) fondatezza".

4. Con provvedimento in data 10 luglio 2025 il Primo Presidente di questa Suprema Corte ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali e ne ha fissato la trattazione nella odierna pubblica udienza.

5. Nelle more della trattazione è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 2025, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato contenga l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, ha affermato che la giustizia riparativa ha natura extraprocessuale: essa non costituisce un procedimento incidentale o speciale, ma un programma privo di carattere giurisdizionale, che si svolge fuori dal processo penale pur potendo produrre effetti favorevoli per l'imputato.

6. In data 9 ottobre 2025 è pervenuta memoria a firma del Procuratore generale aggiunto Giulio Romano e del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, con la quale si è concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite è la seguente: "Se sia ricorribile per cassazione il provvedimento dei giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa e, nell'ipotesi affermativa, in quali casi e per quali motivi".

2. Sulla questione la Corte di cassazione ha espresso tre diversi orientamenti interpretativi.

2.1. Un primo orientamento sostiene che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, dep. 2024, Baldo, Rv. 285930 - 01, cui hanno dato seguito: Sez. 2, n. 9220 del 14/02/2025, Mouqsid, n.m.; Sez. 7, n. 41046 del 10/10/2024, Bellocco, n.m.; Sez. 7, n. 34097 del 12/07/2024, Pennacchio, n.m.; Sez. 7, n. 20392 dell'08/05/2024, Daniotti, n.m.).

Le ragioni di tale divisamento sono molteplici e risiedono: nell'assenza dell'espressa previsione di impugnabilità dei provvedimenti che negano l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen.; nella non riconducibilità di tali provvedimenti al novero di quelli che incidono sulla libertà personale, per i quali l'art. 111, settimo comma, Cost. ammette sempre il ricorso per cassazione per violazione di legge, essendo gli stessi privi di carattere decisorio su diritti soggettivi e di effetti di giudicato; nella natura non giurisdizionale del procedimento riparativo, che, consistendo in "in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone", è estraneo al processo penale e non sottostà alle sue regole; nella discrezionalità della decisione di invio al Centro per la giustizia riparativa, non sussistendo in capo al giudice alcun obbligo in tal senso.

Pertanto, la mancata previsione di uno strumento di impugnazione del provvedimento di diniego di accesso alla giustizia riparativa, lungi dall'evidenziare una lacuna normativa, sarebbe espressione di una scelta legislativa consapevole, coerente con la natura amministrativa e non giurisdizionale dell'istituto della giustizia riparativa.

2.2. Un secondo orientamento ammette l'impugnabilità dell'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, emessa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento, ai sensi dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen., ossia, congiuntamente alla sentenza, a condizione, però, che la richiesta risulti avanzata dall'imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento può determinare la sospensione del processo (Sez. 3, n. 33152 del 07/06/2024, Odoli, Rv. 286841 - 01, cui hanno dato seguito: Sez. 1, n. 19339 del 04/04/2025, B. Rv. 288068 - 01 e Sez. 5, n. 7266 del 18/12/2024, dep. 2025, Andrisano, Rv. 287533 - 01).

La giustificazione di tale apertura all'impugnabilità del diniego di invio al Centro per la riparativa trova fondamento nella possibilità di sospensione del processo, prevista dall'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. in ipotesi di richiesta di avvio alla giustizia riparativa avanzata dall'imputato di reati procedibili a querela rimettibile: la suddetta possibilità di sospensione conferirebbe, infatti, al diniego una "influenza giuridicamente rilevante... sul contenuto della successiva decisione" (Sez. 3, n. 33152 del 2024, Odoli, cit., in motivazione), essendo, essa, funzionale a consentire, in caso di esito riparativo del percorso di giustizia riparativa - che rimane, comunque, autonoma e distinta rispetto alla giustizia penale - la remissione tacita della querela, prevista dall'art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen. e, quindi, l'estinzione del reato. Né sarebbe consentita un'applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., con possibilità di sospensione del processo anche nel caso in cui la richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa sia avanzata dall'imputato di reati procedibili d'ufficio o a querela non rimettibile, dal momento che, ai sensi dell'art. 50, comma 3, cod. proc. pen., il processo penale può essere sospeso solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

In riferimento ai reati procedibili d'ufficio o a querela non rimettibile, il provvedimento di diniego sarebbe, comunque, privo di una "influenza giuridicamente rilevante... sul contenuto della successiva decisione", perché le determinazioni del giudice sul trattamento sanzionatorio (in ordine all'entità della pena o alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena) si inserirebbero in una "fattispecie più complessa, integrata solo al verificarsi di ulteriori fatti del tutto estranei ed indipendenti dal procedimento penale e dal suo svolgimento" (Sez. 3, n. 33152 del 2024, Odoli, cit., in motivazione).

2.3. Un terzo orientamento riconosce, infine, l'impugnabilità del diniego di invio al Centro per la giustizia riparativa, tramite il mezzo previsto per impugnare la sentenza che definisce il grado di giudizio nel corso del quale l'ordinanza di diniego è stata adottata, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili a querela non rimettibile o procedibili d'ufficio (Sez. 5, n. 131 del 26/11/2024, dep. 2025, B., Rv. 287434 - 01, cui hanno dato seguito: Sez. 3, n. 24149 del 26/02/2025, C., Rv. 288263 - 01 e Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025, B., Rv. 287925 - 01).

Secondo tale divisamento la decisione sull'avvio alla giustizia riparativa avrebbe natura endoprocedimentale, perché assunta dal giudice in seno al procedimento penale ("anche d'ufficio e in ogni stato e grado del procedimento"), previo contradditorio ("sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato") e con provvedimento motivato. Tale decisione innescherebbe, oltretutto, un percorso non giurisdizionale, quale è quello riparativo, i cui effetti, in caso di esito riparativo, si rifletterebbero, comunque, in maniera sostanziale e significativa, in senso al procedimento penale, potendo incidere, se non altro, sulla determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato: e ciò, in riferimento a tutti i reati, a prescindere dal relativo regime di procedibilità.

Né sarebbe tale da minare la tenuta sistematica della tesi prospettata la possibilità da parte del giudice di sospendere il processo per i soli reati a querela rimettibile: la relativa previsione, infatti, sarebbe indice soltanto del favore accordato dall'ordinamento all'effetto estintivo del reato, derivante dalla remissione tacita della querela in caso di esito positivo del percorso riparativo, in funzione deflattiva del processo penale e non sarebbe, quindi, valorizzabile quale dato da cui trarre ragione per escludere la rilevanza nel processo penale degli effetti sostanziali della positiva conclusione del programma di giustizia riparativa sul trattamento sanzionatorio in relazione a tutti gli altri reati.

3. Ad avviso delle Sezioni Unite deve essere confermato l'orientamento secondo cui è impugnabile, unitamente alla sentenza che conclude il grado di giudizio, l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, senza alcuna distinzione tra i reati in relazione al loro regime di procedibilità.

A sostegno militano argomenti desumibili sia da un'interpretazione letterale della norma di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen., sia da un'esegesi sistematica della disciplina organica della giustizia riparativa, come dettata nel Titolo IV del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (artt. 42-67).

L'inserimento della giustizia riparativa nel sistema della giustizia penale ha determinato l'ampliamento delle risposte dell'ordinamento alla commissione di un reato. Infatti, in aggiunta alla risposta punitiva, è stata prevista la possibilità di coinvolgere, su base volontaria e consapevole, l'autore del reato, la vittima e, eventualmente, anche la comunità, in un processo dialogico, realizzato con l'ausilio di mediatori qualificati, volto alla ricomposizione della frattura relazionale prodotta dal fatto illecito (art. 42 D.Lgs. n. 150 del 2022). Ricomposizione suscettibile di riverberarsi positivamente sul processo penale, comportando, in alcuni casi, l'estinzione del reato, in altri, una più benevola determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato.

Secondo quanto si legge nella "Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150" (pubblicata nel supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale, in data 19 ottobre 2022), la giustizia riparativa "si affianca, senza sostituirsi, al processo e all'esecuzione": essa "si muove su binari differenti rispetto all'accertamento della penale responsabilità circa il fatto di reato" (pag. 184). La giustizia riparativa costituisce, dunque, un modello di giustizia complementare alla giustizia penale tradizionale e mira, in conformità ai principi sanciti dalle fonti internazionali (Onu: Principi di base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa, Risoluzione Ecosoc 2002/12; Unodc, Handbook on Restorative Justice Programmes (Prima edizione 2006, seconda edizione aggiornata nel 2020); Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale; Consiglio d'Europa: Raccomandazione CM/Rec(2018)8, adottata il 3 ottobre 2018, quadro normativo europeo per la giustizia riparativa; Vertice Deciaration, dicembre 2021, Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa; International Conference on Restorative Justice, Tbilisi, ottobre 2023, promossa da Coe, Ue e Unicef per l'attuazione della CM/Rec(2018)8; Unione Europea: Direttiva 2012/29/UE; Strategia UE per i diritti delle vittime 2020-2025), a promuovere "il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità" (art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 2022).

Configurandosi come spazio neutrale e indipendente, volto alla ricomposizione del conflitto e alla riparazione dell'offesa, attraverso la partecipazione volontaria e consensuale delle parti, con l'ausilio di un mediatore imparziale (artt. 45,48,50,51,52,53 e 56 D.Lgs. n. 150 del 2022), la giustizia riparativa non incide sull'accertamento della responsabilità penale: infatti, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 150 del 2022, "L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo", ma la mancata effettuazione o l'interruzione del programma "non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa". Del resto, la citata "Relazione illustrativa" ha chiarito che la scelta lessicale di appellare con il sintagma "autore dell'offesa: 1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela; 2) la persona sottoposta alle indagini; 3) l'imputato; 4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale" (art. 42, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 150 del 2022) è stata motivata dal "doveroso rispetto della presunzione di innocenza fino all'eventuale condanna definitiva" (pag. 532).

La relativa disciplina organica restituisce, dunque, della giustizia riparativa l'immagine di un percorso parallelo e autonomo rispetto al processo penale, fondato sul consenso delle parti e sulla mediazione imparziale, in coerenza con le fonti internazionali. Essa rappresenta un valore aggiunto rispetto alla giustizia penale tradizionale, favorendo la riparazione del danno, la responsabilizzazione dell'autore e la prevenzione della recidiva, senza compromettere le garanzie costituzionali assicurate all'imputato.

Se questi ne sono gli obiettivi, il modello di giustizia riparativa così delineato - che mette al centro le persone e facilita la comprensione del disvalore sostanziale di ciò che è accaduto - risulta del tutto coerente con il volto costituzionale della pena, umana nei contenuti e tesa alla rieducazione del reo. L'incontro dialogico tra l'autore del reato e la vittima, o anche con esponenti della collettività, realizzata attraverso il percorso riparativo scandito dai mediatori, può, infatti, rivelarsi un concreto strumento di attuazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.: la comprensione da parte dell'autore del reato del nocumento cagionato con le proprie condotte ne consente la responsabilizzazione e, quindi, la risocializzazione, mentre la riconciliazione con la vittima del reato determina un effetto di pacificazione sociale, prevenendo il rischio di recidiva e favorendo, indirettamente, la deflazione processuale.

In conclusione, la giustizia riparativa si configura come strumento idoneo ad attuare o a integrare le funzioni costituzionali della pena, senza derogare alle garanzie del giusto processo quanto all'accertamento della responsabilità penale, e consente di promuovere, attraverso il dialogo e la responsabilizzazione delle persone a vario titolo coinvolte nella realizzazione di un reato o da esso segnate, una giustizia che non rinuncia alla legalità, ma la rafforza, ricostruendo legami e promuovendo la pacificazione sociale.

4. Non poche, tuttavia, sono state le incertezze interpretative suscitate dall'innesto della giustizia riparativa nel processo penale, soprattutto sul piano dell'intersezione tra l'attività giurisdizionale e l'attività di mediazione.

4.1. Tale innesto è disciplinato dagli artt. 44 D.Lgs. n. 150 del 2022, 129-bis cod. proc. pen. (inserito nel codice di rito dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31) e 45-terdisp. att. cod. proc. pen.

L'art. 44 del D.Lgs. n. 150 del 2022, stabilendo il principio dell'accesso generalizzato ai programmi di giustizia riparativa, ha inteso affermare che la giustizia riparativa è uno strumento di cui ci si può avvalere in relazione a qualunque tipologia di reato e che può essere attivato non solo "in ogni stato e grado del procedimento penale", ma anche nella fase esecutiva della pena e delle misure di sicurezza, dopo la loro esecuzione e persino all'esito di pronunce di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto di una condizione di procedibilità del reato o per sua intervenuta estinzione; per i delitti perseguibili a querela, è previsto che l'accesso ai relativi programmi possa avvenire anche prima della proposizione della querela.

Sul piano procedimentale, l'art. 129-bis cod. proc. pen. disciplina le modalità attraverso cui l'accesso ai programmi di giustizia riparativa viene attivato. La norma attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di disporre l'invio delle parti al Centro per la giustizia riparativa, in ogni stato e grado del procedimento, su richiesta, presentata personalmente o tramite procuratore speciale dall'imputato o dalla vittima del reato, o anche d'ufficio, configurando tale potere come espressione di una valutazione discrezionale, da compiere sulla base dei criteri dell'utilità del programma di giustizia riparativa per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto di reato, nonché dell'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Il provvedimento di invio è adottato dal giudice che procede, con ordinanza resa all'esito dell'audizione delle parti e dei difensori, e, ove ritenuto necessario, della vittima, e, nel corso delle indagini preliminari, dal pubblico ministero, che decide con decreto motivato. Per i soli reati perseguibili a querela soggetta a remissione, è previsto che, su richiesta dell'imputato, il giudice (anche nella fase anteriore all'esercizio dell'azione penale ma dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-ò/'s cod. proc. pen.), possa disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa, e che, durante il periodo di sospensione del procedimento o del processo, restano sospesi il corso della prescrizione, i termini di improcedibilità di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. e, previa ordinanza appellabile, i termini di durata massima della custodia cautelare. Qualunque sia il reato in relazione al quale è stato disposto l'invio al Centro per la giustizia riparativa, al termine dello svolgimento del relativo programma, l'autorità giudiziaria deve acquisire la relazione redatta dai mediatori, che costituisce l'esito documentale del percorso riparativo.

Infine, l'art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen. individua il giudice competente ad adottare i provvedimenti relativi all'accesso ai programmi di giustizia riparativa nelle diverse fasi del processo penale, stabilendo che, dopo l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio e fino alla trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento, la competenza resta in capo al giudice per le indagini preliminari; che, dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti per l'esecuzione, provvede il giudice che ha emesso la sentenza stessa; che, infine, durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Il coordinamento della giustizia riparativa con il procedimento penale, iato sensu inteso, è stato, dunque, realizzato in maniera trasversale: ossia, prevedendo che gli interessati possano avervi accesso in tutti i momenti dell'iter processuale, da quello delle indagini preliminari fino alla fase dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, in considerazione della variabilità del tempo che può servire per far maturare le condizioni per l'incontro e la riparazione. Sono state, tuttavia, espressamente contemplate anche ipotesi di accesso alla giustizia riparativa che prescindono dall'esistenza di un procedimento penale: ciò si verifica, stando a quanto stabilito dall'art. 44, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 150 del 2022, "dopo l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità... o per intervenuta causa estintiva del reato" ovvero "Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela... prima che la stessa sia stata proposta".

4.2. Così delineato il quadro regolamentare dell'innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale, per risolvere il primo dei quesiti posti alle Sezioni Unite, ossia, se sia impugnabile il provvedimento con cui il giudice del merito rigetta la richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l'avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., occorre rispondere ad un primo interrogativo: ossia, se, una volta iniziato il procedimento penale, l'acceso alla giustizia riparativa possa avere luogo indipendentemente dalla decisione di invio dell'autorità giudiziaria.

Come osservato, nell'ottica del D.Lgs. n. 150 del 2022, il rapporto tra la giustizia penale e la giustizia riparativa assume normalmente la forma della complementarietà o, al più, quella dell'alternatività, nell'ipotesi di reati procedibili a querela rimettibile, visto che in relazione a tale categoria di reati l'esito positivo del percorso riparativo ne determina l'estinzione per remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152, terzo comma, n. 2 cod. pen. Assume, invece, la forma dell'estraneità nei soli casi, espressamente previsti, in cui non sia stata presentata querela o siano scaduti i termini per presentarla ovvero il reato sia estinto o sia divenuto improcedibile, oppure la pena o la misura dì sicurezza siano state interamente eseguite (art. 44, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 150 del 2022): in tali evenienze la giustizia riparativa svolge una mera funzione di servizio pubblico a favore di chiunque ne faccia richiesta per la risoluzione di situazioni di conflittualità interpersonale e persegue l'obiettivo di realizzare la conciliazione sociale a prescindere dalla rilevanza penale delle vicende oggetto di interesse.

La lettura congiunta delle disposizioni di cui agli artt. 44, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 150 del 2022 e 129-bis cod. proc. pen., - che, giova ancora sottolineare, si sono fatte carico sia di prevedere espressamente le ipotesi in cui l'accesso alla giustizia riparativa è consentito a prescindere dall'esistenza di un procedimento penale in atto, sia di dettare una specifica disciplina per i casi in cui l'invio al centro di mediazione si verifichi, d'ufficio o su richiesta degli interessati, nel corso del procedimento penale - offre una solida base testuale per ritenere che all'interrogativo dianzi enunciato si debba rispondere nel senso che, una volta iniziato il procedimento penale, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa non è consentito senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, cui è assegnato il ruolo di garante del meccanismo di contatto tra la giustizia penale e la giustizia riparativa.

Nel procedimento penale, infatti, sono prioritarie le esigenze di accertamento del reato e della responsabilità di chi se ne è reso autore ed esso deve svolgersi secondo le regole di garanzia dei diritti delle parti, delle quali occorre anche assicurare l'incolumità, di modo che all'autorità giudiziaria è assegnato il compito di valutare se sussistono le condizioni per rimuovere l'ostacolo rappresentato dal perseguimento di tali prioritarie istanze, verificandone la compatibilità con l'attività riparativa: dunque, il provvedimento di invio al Centro per la giustizia riparativa si configura come un'autorizzazione ad accedere al relativo programma, il quale si svolge, comunque, fuori dal processo penale e che nulla ha a che fare con l'accertamento della responsabilità dell'autore del reato.

Del resto, l'invito rivolto agli Stati firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali con la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 3 ottobre 2018, a stabilire "qualora si faccia ricorso alla giustizia riparativa nel contesto della procedura penale... linee di indirizzo (che) dovrebbero in particolare riguardare le procedure di invio dei casi alla giustizia riparativa e la loro trattazione al termine del percorso di giustizia riparativa" (paragrafo 22) costituisce - considerata l'espressa volontà del legislatore di conformarsi ai principi internazionali in materia - un segnale inequivoco della necessità di interpretare la norma di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. nel senso che essa tipizza il meccanismo (la "guida procedurale") che disciplina l'avvio del percorso riparativo nell'ipotesi in cui i relativi effetti possano incidere sul procedimento penale ormai iniziato.

È, oltretutto, la stessa Relazione illustrativa al D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che convalida l'interpretazione prospettata, laddove afferma che: "Quando è in corso un procedimento penale, deve essere l'autorità giudiziaria ad aprire le porte allo svolgimento di un programma di giustizia riparativa alle parti che ne abbiano interesse: si è disegnata pertanto un'apposita norma di portata generale, che disciplina tale vaglio, quale che sia il momento nel quale matura la possibilità dell'invio al Centro per la giustizia riparativa" (pag. 530).

4.3. La giustizia penale e la giustizia riparativa sono, quindi, separate, rette da regole profondamente diverse e orientate a perseguire risultati distinti (indicati per la giustizia riparativa dall'art. 43, comma 2, D.Lgs., n. 150 del 2022 nel "riconoscimento della vittima del reato, (nel)la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e (nel)la ricostituzione dei legami con la comunità), ma hanno, tuttavia, un presupposto comune: la commissione di un fatto di rilievo penale. Questo comporta che, se per accertarne la sussistenza o i profili di responsabilità sia stato avviato un procedimento penale, agli interessati è inibito l'autonomo accesso alla giustizia riparativa: in tale evenienza, occorre l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, cui è rimesso il compito di valutare la compatibilità tra la partecipazione delle parti al programma dì giustizia riparativa e l'interesse pubblico sotteso al procedimento, sotto il profilo dell'esistenza di un' "utilità" "per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede" e dell'assenza di "un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti".

Peraltro, l'interesse pubblico che pervade anche la fase dell'esecuzione della pena spiega l'attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza a decidere in ordine all'accesso del condannato ai programmi di giustizia riparativa (Sez. 6, n. 27072 del 15/05/2025, C., Rv. 288418 - 01). Considerato che l'art. 15-bis Ord. pen., inserito dall'art. 78, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2022, prevede che "In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa" e che "La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale", è evidente che, anche in tal caso, all'autorità giudiziaria, ossia, alla magistratura di sorveglianza, è assegnato il compito di "svolgere quel controllo richiesto... dal criterio di cui all'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega in ordine all'"utilità del programma in relazione ai criteri di accesso" e, successivamente, di valutare l'esito favorevole del programma svolto "ai fini della concessione dei benefici previsti"" (Sez. 6, n. 27072 del 15/05/2025, C., in motivazione).

5. Se, dunque, una volta iniziato il procedimento penale e fino all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, spetta all'autorità giudiziaria autorizzare l'accesso al programma di giustizia riparativa, deve riconoscersi che l'attività di verifica dell'esistenza dei presupposti per concedere l'autorizzazione (come disciplinata dall'art. 129-bis cod. proc. pen.) e, poi, l'attività di valutazione dell'effetto giuridico che lo svolgimento del programma può avere nel procedimento penale (come disciplinata dall'art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2022) o sull'esecuzione della pena, hanno natura giurisdizionale.

5.1. È, indubbio, come rilevato nella sentenza Sez. 2, n. 6595 del 2024, Baldo, cit., che "il programma di giustizia riparativa si concretizza in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale, che talora risultano incompatibili con queste ultime, ossia volontarietà, equa considerazione degli interessi tra autore e vittima, consensualità, riservatezza, segretezza, per cui proprio perché l'oggetto e la finalità del percorso riparativo sono del tutto diversi da quelli del processo penale, non possono in entrambi operare gli stessi principi", ma le peculiarità di struttura e di finalità del programma di giustizia riparativa nonché l'autonomia della relativa disciplina non incidono sulla natura del provvedimento dell'autorità giudiziaria che consente alle parti di parteciparvi: provvedimento che l'art. 129-bis cod. proc. pen. ancora ad una "prognosi" circa l'utilità del programma e a una "diagnosi" sull'assenza di pericoli per i partecipanti e per l'accertamento processuale.

"Tale valutazione - come osservato nella sentenza Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025, B., cit., - è esterna al procedimento riparativo, che non ha ancora avuto inizio..., è adottata nell'ambito del procedimento penale", ha ad oggetto l'apprezzamento dell'utilità del programma riparativo per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e dell'assenza di un pericolo concreto, sia per gli interessati che per l'accertamento del fatto, scaturente dalla partecipazione a quel programma, e comporta ricadute sostanziali nello stesso procedimento penale o in quello dell'esecuzione della pena (sul piano della possibile estinzione del reato, della mitigazione del trattamento sanzionatorio e della concessione di benefici penitenziari).

Questa impostazione trova conferma nel testo della disposizione di cui all'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce che "L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.... Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato". L'imposizione delle forme tipiche dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria per la decisione sull'invio al Centro per la giustizia riparativa, da assumere con decreto motivato del pubblico ministero ovvero con ordinanza del giudice che procede, la quale deve essere parimenti motivata alla stregua della disposizione generale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (secondo cui "Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità"), e la previsione della necessità di un contradditorio tra le parti, antecedente alla relativa adozione, costituiscono indici decisivi ai fini della qualificazione del provvedimento di invio o di diniego di invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa alla stregua di "atto del procedimento/processo penale di natura endoprocedimentale", come sostenuto dalla sentenza Sez. 5, n. 131 del 26/11/2024, dep. 2025, B., cit.

5.2. La conclusione circa la natura giurisdizionale della decisione dell'autorità giudiziaria in ordine all'invio o meno delle parti del procedimento penale alla giustizia riparativa è del tutto in linea con i rilievi formulati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 128 del 24 luglio 2025, rilievi pienamente condivisi da questa Corte.

Il Giudice delle leggi, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato contenga l'avviso della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, ha rilevato che "la giustizia riparativa si configura come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un'esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo"; "si tratta di attività extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale: non a caso viene definita, normativamente, come un programma (e non come un procedimento, almeno nell'accezione processual-penalistica del termine), condotto da un soggetto - il mediatore - che non è chiamato in alcun modo a ius dicere e ha l'obiettivo del tutto diverso da quelli perseguiti nel procedimento penale, di "curare" le conseguenze derivanti dal reato". Secondo la Corte costituzionale, dunque, "proprio la morfologia della giustizia riparativa e il profilo relativo al rapporto di alternatività/complementarietà rispetto alla giustizia penale comporta che la fase, del tutto eventuale, della riparazione non possa configurarsi come un procedimento incidentale o parallelo che si sovrappone a quello di cognizione: rispetto al procedimento penale sono diversi gli attori (non essendo, ad esempio, prevista la partecipazione del pubblico ministero) e lo stesso oggetto; non è prevista la presenza del difensore; non è richiesto alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell'imputato, posto che il programma di giustizia riparativa non postula affatto l'accertamento di una responsabilità penale" (paragrafi 3.2. e 4.1.).

É, quindi, del tutto evidente come quel che non ha natura giurisdizionale sia il programma di giustizia riparativa e non la decisione dell'autorità giudiziaria che autorizza o meno le parti del procedimento penale ad accedervi: ed è questo rilievo a rappresentare il fondamento giustificativo della sentenza n. 128 del 2025.

Infatti, seguendo l'argomentare della pronuncia, è proprio dall'estraneità della giustizia riparativa al novero dei procedimenti speciali incidentali (non riguardando, essa, la medesima regiudicanda del processo penale, cui semplicemente si affianca) che deriva l'inidoneità dell'"omessa previsione normativa in uno specifico momento processuale (quello della sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen.) dell'avviso della facoltà di accedervi" "a violare il principio di eguaglianza e con esso il diritto di difesa": come spiegato dalla Corte, si è, infatti, "al di fuori del "procedimento" penale e quindi dell'ambito di applicazione dell'art. 24 Cost., anche nella dimensione della cosiddetta autodifesa" (paragrafi 3.2. e 4.1.).

La scelta del legislatore di non inserire l'avviso della facoltà di accesso alla giustizia riparativa tra i contenuti della sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen. è stata, infine, giudicata non manifestamente irragionevole, perché, secondo il Giudice delle leggi, l'omessa previsione dell'avviso, anche considerando i molteplici momenti informativi che scandiscono l'intero procedimento penale e l'assenza di termini perentori o di scadenze processuali... per la richiesta di ammissione da parte dell'imputato... non compromette in alcun modo la facoltà (di questi) di accedere alla giustizia riparativa (paragrafi 4.2, 4.3 e 5).

6. Corollario del carattere giurisdizionale della decisione sull'invio al Centro per la giustizia riparativa è la sua impugnabilità, nel caso in cui assuma contenuto negativo: ciò, pur in assenza di una specifica disposizione che la preveda.

6.1. "La forma rivestita dal provvedimento motivato (ordinanza), i tempi e i luoghi del processo nei quali il provvedimento è adottato (in ogni stato e grado), la previa instaurazione del contraddittorio (sentite le parti, i difensori nominati e, se ritenuto necessario, la vittima del reato) in relazione alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. (l'utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e l'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti)", gli eventuali effetti favorevoli discendenti dalla partecipazione "a un programma di giustizia riparativo concluso con un esito riparativo", destinati ad operare "all'interno del processo/procedimento penale", e il correlato interesse delle parti ad opporsi alla decisione giudiziaria che neghi loro la possibilità di avvalersi di tale opportunità (Sez. 5, n. 131 del 26/11/2024, dep. 2025, B., Rv. 287434 - 03; conf. Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025, B., Rv. 287925 - 01 e Sez. 3, n. 24149 del 26/02/2025, C., Rv. 288263 - 01) depongono, in effetti, per l'impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa.

Del resto, questa interpretazione è in linea con i principi sanciti in materia a livello internazionale ed europeo, cui la disciplina organica della giustizia riparativa, dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2022, ha inteso dare attuazione in ottemperanza al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 18, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134: segnatamente, con le indicazioni provenienti dalla Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia riparativa in materia penale che, al paragrafo 23, afferma che "Le garanzie processuali devono essere applicate alla giustizia riparativa. In particolare, le parti dovrebbero essere informate e avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci". Garanzie processuali che, considerata la fonte della Raccomandazione (ossia, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa), non possono che identificarsi, oltre che in quelle previste dall'art. 6, comma 3, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, anche nel "Diritto ad un ricorso effettivo" di cui all'art. 13 della Convenzione medesima: "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali" (diritto riconosciuto nei medesimi termini dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

Conforta, oltretutto, tale impostazione il riferimento normativo (ex art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen.) alla necessità che il provvedimento, positivo o negativo, relativo all'invio al Centro per la giustizia riparativa sia motivato: infatti, "l'esplicazione dei motivi che hanno fatto propendere per l'una o per l'altra soluzione nell'applicazione di predefiniti criteri valutativi, ha, come naturale conseguenza, la sindacabilità di quel giudizio e di quella motivazione" (Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025, B., cit., in motivazione).

6.2. Né può ad essa obiettarsi che gli interessati hanno la possibilità di chiedere nuovamente al giudice, dopo un provvedimento di rigetto, l'invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un pertinente programma "in tal senso deponendo sia la forma prevista per le decisioni del giudice sulle richieste di accesso ai programmi di giustizia riparativa, quella dell'ordinanza, ossia un provvedimento generalmente revocabile, sia il riconoscimento di un'amplissima possibilità di formulare tali richieste nel corso di tutto il giudizio e persino in pendenza di ricorso per cassazione, come espressamente prevede l'art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen." (Sez. 3, n. 33152 del 07/06/2024, Odoli, cit., in motivazione).

La riproponibilità della richiesta di accesso alla giustizia riparativa in ogni momento dell'iter processuale non è, invero, argomento spendibile per escluderne, sul piano astratto e sistematico, l'impugnabilità. Essa evoca, piuttosto, la necessità di tener conto che tale richiesta risente "della situazione di fatto o delle condizioni soggettive dell'autore del reato o della vittima" (Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025, B., cit., in motivazione), nel senso che, in un certo frangente dell'/ter processuale e non in un altro, possono maturare le condizioni per il loro incontro e per il loro dialogo, condizioni che, tuttavia, ove non valorizzate in quel determinato segmento temporale, potrebbero anche scemare. Pertanto, la riproponibilità della richiesta non è affatto indice della volontà legislativa di escludere la possibilità di impugnarne il rigetto, ma costituisce, piuttosto, espressione della consapevolezza di dovere offrire agli interessati il più ampio agio nel prospettare al giudice le ragioni di utilità dell'accesso ad un programma di giustizia riparativa.

6.3 La connessione istituita dalla disciplina organica della giustizia riparativa tra le attività giurisdizionali di autorizzazione all'accesso ad un programma di giustizia riparativa e di successiva valutazione del relativo svolgimento, anche ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato, offre, dunque, il fondamento logico e sistematico all'impugnabilità del diniego di accesso alla giustizia riparativa. Se, infatti, solo all'autorità giudiziaria compete di "aprire le porte" della camera riparativa e, poi, di valutare lo svolgimento del percorso ivi compiuto e "anche ai fini dell'art. 133 codice penale, l'eventuale esito riparativo" (art. 58 D.Lgs. n. 150 del 2022), sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'inserimento della giustizia riparativa nel sistema penale, con il finalismo rieducativo assegnato dalla Costituzione alla pena e con la complessiva ragionevolezza del sistema stesso negare a chi vi abbia interesse di opporsi ad una decisione giudiziaria che immotivatamente o arbitrariamente gli precluda l'opportunità di giovarsi di un programma suscettibile di riverberare i propri effetti favorevoli nello stesso procedimento penale.

6.4. D'altra parte, proprio il carattere non giurisdizionale del programma di giustizia riparativa, il suo configurarsi "come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un'esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo", puntualmente messi in luce dalla citata sentenza n. 128 del 2025 della Corte costituzionale, rendono ragione del rilievo che tutte le vicende "interne" al progredire (o all'arrestarsi) del programma (dal suo concreto svolgimento al suo epilogo) restano in radice estranee all'area delle questioni sindacabili in sede giurisdizionale, area circoscritta al provvedimento relativo alla richiesta di invio al centro per la per la giustizia riparativa.

7. Fermo tale approdo, occorre rispondere a un ulteriore interrogativo: ossia, se l'impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia prescinda dal regime di procedibilità del reato oggetto di accertamento processuale oppure sia configurabile esclusivamente in relazione ai reati procedibili a querela rimettibile.

7.1. L'orientamento che sostiene che l'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa sia impugnabile, unitamente alla sentenza, nel solo caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione richiama a fondamento della tesi prospettata la previsione, contenuta nell'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., secondo la quale "Nel (solo) caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa". Solo per effetto di tale possibilità di sospensione del processo, infatti, la decisione sull'invio al Centro per la giustizia riparativa potrebbe "ritenersi giuridicamente influente sull'esito del processo"; "negli altri casi, invece, ritenere che l'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa possa influire, in modo giuridicamente apprezzabile, sull'esito del processo significherebbe introdurre, di fatto, un obbligo di sospensione del processo penale non previsto dall'art. 129-bis cod. proc. pen., dal D.Lgs. n. 150 del 2022 o da altre specifiche disposizioni di legge, e in contrasto con il principio generale della eccezionalità dei casi di sospensione del processo, fissato, in particolare, dall'art. 50, comma 3, cod. proc. pen." (Sez. 3, n. 33152 del 07/06/2024, Odoli, cit., in motivazione).

L'indicata incidenza sull'esito del processo, dispiegata dall'ordinanza di sospensione prevista dall'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., consentirebbe, tra l'altro, di individuare nell'art. 586 cod. proc. pen. il fondamento normativo dell'impugnabilità del diniego di accesso alla giustizia riparativa. "La regola dell'impugnazione differita di cui all'art. 586 cod. proc. pen. impone, infatti, di attendere l'esito del processo per consentire di accertare se, e in quale misura, le decisioni nelle quali le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento si concretizzano abbiano potuto incidere sulla decisione finale", di modo che tale norma non potrebbe giustificare l'impugnabilità del rigetto della richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa formulata dall'imputato di un reato procedibile a querela non rimettibile o procedibile d'ufficio, atteso che, in difetto di una disposizione sulla possibilità di richiedere la sospensione del processo, il provvedimento non sarebbe tale da esplicare "una incidenza giuridicamente rilevante sulla decisione finale", ma, piuttosto "un'influenza sulla decisione di merito meramente eventuale e quale elemento di una fattispecie (molto) più complessa, integrata solo al verificarsi di ulteriori fatti del tutto estranei ed indipendenti dal procedimento penale e dal suo svolgimento" (Sez. 3, n. 33152 del 07/06/2024, Odoli, cit., in motivazione).

7.2. Dell'interpretazione prospettata non convince, tuttavia, l'avere assegnato un effetto giuridicamente rilevante sull'esito del processo, capace di legittimare l'impugnazione differita del diniego dell'autorizzazione ad avviare un percorso riparativo, alla sola possibilità di sospensione del processo medesimo e non (anche) all'estinzione del reato, conseguente alla remissione tacita di querela, che si verifica "quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo" (ex art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen.), ovvero alle "significative ricadute di natura sostanziale", derivanti dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa, incidenti sulla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato che vi abbia partecipato con esito riparativo: "si pensi, ad esempio, all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. nella sua nuova formulazione, nonché alle conseguenze in tema di dosimetria della pena ai sensi dell'art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen. (condotta contemporanea o susseguente al reato)" (Sez. 5, n. 131 del 26/11/2024, dep. 2025, B., cit., in motivazione) ed ancora all'ampliata possibilità di ottenere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163, quarto comma, cod. pen.

Stando al tenore dell'art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2022, invero, gli effetti giuridicamente rilevanti che promanano dalla partecipazione ad un programma di giustizia riparativa sono "lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo": infatti, l'autorità giudiziaria è tenuta a valutarli, in bonam partem (giusta la disposizione di cui al comma secondo dello stesso articolo), proprio "per le determinazioni di competenza".

La previsione di un meccanismo sospensivo del processo, a richiesta dell'imputato, per i soli reati procedibili a querela rimettibile, in attesa dell'esito del programma di giustizia riparativa, si giustifica, invece, alla luce del canone costituzionale della ragionevole durata del processo: secondo quanto spiegato nella "Relazione illustrativa" del D.Lgs. n. 150 del 2022 "solo quando il raggiungimento di un esito riparativo si traduce nell'estinzione del reato... il ritardo è ampiamente compensato dalla definizione extragiudiziale del conflitto e dal conseguente risparmio di attività processuale"; negli altri casi non è stato previsto un meccanismo analogo perché "la partecipazione a un programma di giustizia riparativa non (si) tradu(ce) in una deflazione; resta in questi casi, comunque, salva la possibilità di valorizzare l'istituto - già impiegato nella prassi - del rinvio su richiesta dell'imputato, per consentire di concludere il programma e quindi di permettere al giudice di tenerne conto in sede di definizione del trattamento sanzionatorio" (pag. 578).

7.3. Al diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa, assicurato a chiunque vi abbia interesse (ex art. 43, comma 3, D.Lgs. n. 150 del 2022), deve corrispondere la garanzia di un ricorso effettivo per farne valere l'eventuale violazione: ricorso che non potrebbe, certo, dirsi tale ove limitato a particolari categorie di reati.

In effetti, qualunque sia il regime di procedibilità del reato, lo svolgimento del programma di giustizia riparativa, tanto più se concluso con esito riparativo, produce effetti giuridicamente rilevanti sul processo penale (art. 58 D.Lgs. n. 150 del 2022): effetti sostanziali che si traducono o nell'estinzione del reato (art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen.) o, comunque, in una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato (artt. 133, secondo comma, n. 3, 62 n. 6 e 163, quarto comma, cod. pen.).

In entrambi i casi, si tratta di effetti che presentano un margine di aleatorietà e di imprevedibilità. Infatti, anche nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di accesso alla giustizia riparativa, non vi è alcuna garanzia né che al programma si procederà, né che questo avrà luogo in tempi compatibili con quelli del processo, dal momento che ai mediatori è garantita una piena autonomia nella valutazione della "fattibilità" del programma, nella "scelta" di esso e nella tempistica di attuazione, essendo soltanto previsto che costoro inviino "all'autorità giudiziaria procedente... comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma" (art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 150 del 2022) e che, poi, trasmettano "al termine del programma... una relazione... contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto" (artt. 57, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2022 e 129-bis, comma 5, cod. proc. pen.).

8. Quanto alle modalità d'impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di invio al Centro per giustizia riparativa, occorre, in primo luogo, delineare l'ambito delle valutazioni rimesse al giudice chiamato a pronunciarsi su di essa.

8.1. Escluso ogni automatismo tra la presentazione della domanda e l'avvio del programma di giustizia riparativa (Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285764 - 01), a guidare l'autorità giudiziaria nel vaglio sull'ammissibilità della richiesta - imposto dalla natura autorizzatoria del provvedimento di invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa - devono essere i parametri indicati all'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. Onde rimuovere l'ostacolo rappresentato dal preminente interesse pubblico all'accertamento del reato, il decidente è tenuto ad un duplice apprezzamento: a valutare, in positivo, l'utilità del programma di giustizia riparativa alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto di reato e, in negativo, l'assenza di pericolo concreto per gli interessati o per l'acquisizione della prova "derivante dallo svolgimento del programma" (cfr. anche art. 43, comma 4, D.Lgs. 150 del 2022).

La nozione di "utilità" del programma non può che farsi discendere dal significato e dagli obiettivi della giustizia riparativa: occorre, cioè, che si possa prevedere che, attraverso lo svolgimento del programma, lo strappo determinatosi nelle relazioni a causa del reato venga ricucito e che dal riconoscimento reciproco tra la vittima e l'autore del reato o dalla responsabilizzazione di quest'ultimo possano scaturire esiti riparativi (materiali o simbolici, ex art. 56 D.Lgs. n. 150 del 2022). Dunque, il giudizio prognostico circa l'utilità del programma di giustizia riparativa non può basarsi né sull'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, violandosi, altrimenti, il principio della presunzione di innocenza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., né sulla gravità del fatto o sulla pericolosità del soggetto, essendo stato previsto l'accesso ai programmi di giustizia riparativa "senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità" (art. 44, comma 1, D.Lgs. n. 150/2022), né sulla disponibilità della persona offesa ad affrontare il confronto con l'autore del reato, considerato che l'art. 53 del D.Lgs. n. 150 del 2022 prevede che, nel caso in cui una delle parti non acconsenta al percorso di mediazione, l'incontro possa avvenire tra l'autore e la vittima ed. "aspecifica", ossia la vittima di un reato analogo a quello commesso; tanto meno tale giudizio può identificarsi con quello sulla "fattibilità" del programma riparativo, trattandosi di delibazione affidata in via esclusiva ai mediatori (art. 54, comma 1, D.Lgs. 150 del 2022).

Il concetto di "pericolo concreto derivante dallo svolgimento del programma di giustizia riparativa" coincide, invece, con l'esposizione di coloro che siano ammessi a parteciparvi a un rischio effettivo per la propria incolumità o con la fondata previsione di una compromissione della genuinità della prova, come nel caso in cui il dialogo riparativo con l'imputato possa costituire un'occasione per intimidire o subornare una fonte dichiarativa decisiva.

8.2. Le conclusioni fin qui raggiunte consentono di individuare lo strumento di impugnazione effettiva contro il provvedimento di diniego dell'accesso.

Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in ordine al rimedio impugnatorio (non previsto dalla legge) da esperire contro l'ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova - istituto che, giova sottolinearlo, costituisce, secondo la dottrina, una forma di manifestazione della giustizia riparativa "assorbita" nel sistema punitivo tradizionale, perché divenuta parte integrante del trattamento rieducativo in attuazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione -, con la sentenza Rigacci (n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237 - 01), hanno stabilito che lo stesso debba individuarsi non nel ricorso immediato per cassazione ma nell'appello, da proporsi con lo stesso mezzo esperito avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.: questo perché, in assenza della previsione di uno specifico meccanismo impugnatorio, è da "accogliere la soluzione... in grado di assicurare la tutela più ampia all'imputato", evitando che i suoi diritti siano penalizzati e consentendogli di sollecitare un controllo sull'ordinanza negativa non limitato alle violazioni di legge e ai vizi della motivazione, ma esteso alle "scelte di merito compiute dal giudice nell'esercizio della sua vasta discrezionalità".

Pur nella presa d'atto della diversità degli istituti, le argomentazioni della sentenza Rigacci, in ordine alla necessità di scegliere, nel silenzio del legislatore circa gli strumenti di impugnazione avverso un determinato provvedimento, quello più idoneo a consentirne un effettivo controllo, possono valere anche per l'individuazione del mezzo per impugnare l'ordinanza di rigetto della richiesta di invio ad un Centro per la giustizia riparativa. Consentirne l'impugnazione tramite il solo ricorso per cassazione significherebbe precludere all'interessato la possibilità di agitare compiutamente quelle doglianze che si riferiscono alla valutazione discrezionale del giudice in ordine all'utilità del programma per la soluzione delle questioni originate dalla commissione del reato e all'assenza di pericolo concreto derivanti dallo svolgimento del programma; doglianze suscettibili di essere fatte valere nel giudizio di legittimità solo entro gli ambiti angusti della "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Esclusa l'impugnabilità del decreto con cui il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, rigetta la richiesta di invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa, in quanto la stessa è riproponibile nella fase processuale successiva, l'ordinanza del giudice, avente lo stesso contenuto, è, invece, impugnabile, insieme con la sentenza che definisce il grado di giudizio di merito in cui la richiesta è stata formulata, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., e, quindi, o con l'appello o con il ricorso per cassazione.

Mezzi, questi, con ì quali è possibile fare valere tutti i vizi deducibili avverso la sentenza impugnata unitamente all'ordinanza. Pertanto, con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa l'interessato potrà dedurre sia il vizio di violazione di legge, per inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in caso di motivazione assente o apparente (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01), o dell'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento al rispetto dei parametri di utilità del programma riparativo alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato e di assenza di pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti, sia il vizio di motivazione.

8.3. Così delineato il regime di impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa, per attivarne gli strumenti è, tuttavia, necessario che gli stessi siano assistiti da un interesse attuale e concreto, alla stregua di quanto previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

Come, per consentire il vaglio di ammissibilità della richiesta, chi aspiri ad accedere a un programma di giustizia riparativa ha l'onere di allegare specifici elementi fattuali atti a lumeggiarne l'utilità dello svolgimento ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato, allo stesso modo, in caso di rigetto della stessa, nell'atto di impugnazione ha l'onere di illustrare specificamente le ragioni denotanti l'interesse a "rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale" onde conseguire la concreta utilità... di una decisione più vantaggiosa" (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01; conf. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 - 01): prospettazione dell'interesse all'impugnazione che non può dirsi soddisfatta, nei termini richiesti dal diritto vivente, con il mero, generico, richiamo all'istituto della giustizia riparativa, dovendo, piuttosto, l'impugnante dimostrare "la concreta incidenza, sia pure potenziale, (della partecipazione ad un programma) sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l'inammissibilità della censura" (Sez. 3, n. 24149 del 26/02/2025, C., cit., in motivazione).

9. Rimane da chiedersi quale sia l'epilogo decisorio dell'accoglimento dell'impugnazione, proposta con il ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di invio degli interessati al Centro di giustizia riparativa nel caso in cui tutti gli altri (eventuali) motivi di doglianza siano stati disattesi.

Al riguardo, occorre distinguere a seconda che l'eventuale buon esito del percorso riparativo possa condurre a una valida remissione di querela o meno: nel primo caso, la sentenza di appello dovrà essere annullata in toto, rientrando l'esito estintivo tra le possibilità "aperte" dal provvedimento ammissivo, mentre nel secondo dovrà essere annullato solo sul punto relativo al trattamento sanzionatorio, l'unico suscettibile di essere condizionato dalla positiva definizione del percorso riparatorio.

10. Alla stregua di quanto sin qui argomentato, va affermato il seguente principio di diritto:

"Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dai regime di procedibilità del reato".

11. In forza del principio di diritto enunciato, il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Di.Cr. deve essere accolto perché fondato.

La decisione della Corte di appello di rigettare la richiesta formulata dall'imputato Di.Cr. di essere ammesso a partecipare a un programma di giustizia riparativa, per giovarsi, eventualmente, in esito ad esso, della remissione tacita della querela da parte della vittima del delitto di atti persecutori ascrittogli, integrante ipotesi di reato procedibile a querela rimettibile, non è stata in alcun modo motivata in ordine alle ragioni del diniego: sicché il provvedimento impugnato è affetto dal vizio di violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Tanto comporta l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla detta statuizione, affinché il giudice di merito, ripetuto l'esame in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'invio del richiedente Di.Cr. al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, provveda a emendare il vizio rilevato.

12. Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso in Roma, il 30 ottobre 2025.

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2026.

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