Braccialetto elettronico – Danneggiamento – Minaccia a pubblico ufficiale – Pubblico servizio – Dolo specifico

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.5986 del 16/01/2026 (dep. 13/02/2026)

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Danneggiamento – Braccialetto elettronico – Cosa destinata a pubblico servizio – Art. 635, comma 2, n. 1, c.p. – Art. 625, n. 7, c.p. – Procedibilità d’ufficio – Esclusione esposizione alla pubblica fede – Misure cautelari – Funzione pubblicistica del bene

Integra il delitto di danneggiamento aggravato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, c.p., in relazione all’art. 625, n. 7, c.p., la condotta di chi distrugga o renda inservibile il c.d. braccialetto elettronico applicato in esecuzione di una misura cautelare, atteso che tale dispositivo costituisce cosa destinata a pubblico servizio, in quanto funzionale all’attività di vigilanza svolta dagli organi di polizia nell’interesse della collettività; ne consegue la procedibilità d’ufficio, restando esclusa la qualificazione del bene come cosa esposta alla pubblica fede.

Violenza o minaccia a pubblico ufficiale – Art. 336 c.p. – Dolo specifico – Finalità costrittiva – Braccialetto elettronico – Misura cautelare – Atto contrario ai doveri d’ufficio – Condotta intimidatoria

Integra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale di cui all’art. 336 c.p. la condotta di chi rivolga frasi intimidatorie agli agenti di polizia al fine di impedire l’applicazione o ottenere la rimozione del braccialetto elettronico, sussistendo il dolo specifico di costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero a omettere un atto dell’ufficio, anche quando la minaccia sia prospettata in via preventiva rispetto all’esecuzione dell’atto.

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Cassazione penale sez. VI sentenza 16/01/2026 (dep. 13/02/2026) n. 5986

RITENUTO IN FATTO


1. Am.Al., tramite il proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Trapani che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 81,635,625, n.7, cod. pen. (capo a) e 336 cod. pen. (capo b).

L'imputato è stato ritenuto responsabile del danneggiamento del c.d. braccialetto elettronico in concorso con il reato di minaccia a pubblico ufficiale, per avere minacciato gli agenti che erano addetti al suo controllo di danneggiare il braccialetto ove non gli fosse rimosso e per averlo effettivamente danneggiato (fatti commessi in 20 novembre 2020).

2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione per difetto dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede da cui dipende la incriminazione del reato.

La Corte di appello avrebbe fatto erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod pen. dell'esposizione della cosa a pubblica fede, non ravvisabile per il dispositivo elettronico di controllo a distanza affidato alla custodia della persona sottoposta agli arresti domiciliari, e, quindi, rimasto custodito nel luogo privato in cui il soggetto si trova.

2.2. Violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 336 cod. pen. in mancanza del dolo specifico, diretto alla finalità di costringere il pubblico ufficiale a compiere o ad omettere un atto dell'ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero, il reato di danneggiamento del dispositivo elettronico di controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) è stato ritenuto integrato in riferimento non già alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. - ovviamente insussistente nel caso in esame - ma perché cosa destinata a pubblico servizio, come condivisibilmente affermato nella sentenza impugnata.

La Corte di appello ha, infatti, ravvisato la punibilità e procedibilità di ufficio del danneggiamento perché relativo a cosa destinata "a pubblico servizio".

Il riferimento alla questione della configurabilità o meno dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in relazione al cosiddetto "braccialetto elettronico", decisa nel precedente di legittimità richiamato nel ricorso., non è pertinente al caso in esame.

A tale proposito va ricordato che questa Corte ha già affermato che non è configurabile l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari distrugga il c.d. "braccialetto elettronico" che gli è stato applicato in funzione del suo continuativo monitoraggio, in quanto tale strumento di controllo a distanza è affidato all'esclusiva custodia della persona cui è apposto (Sez. 6, n. 24040 del 07/06/2022, lacca ri no, Rv. 283286).

Nel caso in esame non si è posta la questione se tale strumento di controllo possa essere considerato quale cosa esposta alla pubblica fede, non essendovi alcun riferimento a tale qualifica nel capo di imputazione, ma essendosi richiamate genericamente le cose indicate nel numero 7 dell'art. 62 par. cod. pen. e, nello specifico, essendosi fatto riferimento alla categoria delle cose destinate a svolgere un servizio pubblico.

Infatti, nell'art. 625, n. 7, cod. pen., richiamato dall'art. 635, comma 2, n. l cod. pen., sono comprese non solo le cose esposte per necessità, destinazione o consuetudine a pubblica fede ma anche le cose destinate "a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza".

Ciò chiarito, fermo restando che il c.d. "braccialetto elettronico" non possa essere incluso tra le cose esposte per necessità o destinazione alla pubblica fede, non è revocabile in dubbio che tale strumento assolva ad un servizio pubblico, essendo funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell'interesse della collettività.

Il servizio pubblico è quello svolto dagli organi di polizia addetti alla vigilanza, che si servono dell'ausilio del dispositivo di controllo a distanza per prevenire e reprimere la commissione di ulteriori reati, prima di tutto quello di evasione.

Inoltre, è stato anche già affermato chetai fini della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione (Sez. 2, n.29538 del 15/06/2023, Brnelic, Rv. 284940).

Tale qualificazione è, pertanto, corretta e giustifica la ritenuta integrazione della fattispecie di reato prevista dall'art. 635, comma 2, n.l, cod. pen. che riguarda il danneggiamento, tra le altre cose, anche di quelle indicate nel numero 7) dell'art. 625 cod. pen.

Dopo la depenalizzazione operata con il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, conv. con 1.8 agosto 2019, n.77, il danneggiamento è reato solo per le cose specificate nella norma o quando ricorrano determinate condizioni e modalità (connessione con altri reati, o sia commesso con violenza alla persona o con minaccia).

L'art. 635, al comma 2, n. 1, cod. pen. punisce il danneggiamento di tutte le cose indicate nel numero 7) dell'art. 625 cod. pen., quindi, anche delle cose destinate a pubblico servizio e non solo di quelle esposte alla pubblica fede.

Differente è la procedibilità.

Per il danneggiamento delle cose destinate a pubblico servizio la procedibilità è di ufficio mentre per le cose esposte alla pubblica fede il legislatore, successivamente alle ordinanze di rimessione di legittimità costituzionale, con l'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l'art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede" per equiparare la disciplina a quella del furto aggravato dalla stessa circostanza che è procedibile a querela.

In conclusione, il motivo di ricorso deve ritenersi infondato, dovendosi ritenere che il danneggiamento del c.d. "braccialetto elettronico" rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. con riferimento alle cose destinate a pubblico servizio, incluse tra quelle indicate nell'art. 625(n. 7(cod. pen., per le quali è prevista la procedibilità di ufficio, non trattandosi di cosa esposta per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, per le quali, invece, il danneggiamento è procedibile solo a querela di parte.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

Dalla descrizione del fatto, conforme nelle sentenze di primo e secondo grado, si evince chiaramente che l'atto contrario cui miravano le minacce dell'imputato era quello di indurre gli operanti a non applicargli o comunque a rimuovergli il "braccialetto" elettronico.

In particolare, nella sentenza di primo grado si rappresenta che l'imputato, dopo aver già danneggiato in precedenti occasioni il dispositivo di controllo, aveva minacciato ripetutamente di danneggiarlo irreparabilmente se gli fosse stato di nuovo applicato.

Inoltre, le minacce non erano solo volte a prospettare il danneggiamento del braccialetto, gettandolo nel fuoco o nell'acqua, ma anche ad incutere negli agenti timore per la propria incolumità personale ("se vengo in commissariato qualcuno di voi resta orizzontate"), con frasi intimidatorie correttamente valutate ed apprezzate nel contesto delle minacce di danneggiare il "braccialetto".

Pertanto, trattandosi di minacce comunque volte ad indurre gli agenti a non applicargli o a rimuovere il braccialetto elettronico, sono state ragionevolmente ritenute idonee ad integrare il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., perché connotate dalla finalità di costringere un pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio.

3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2026.

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