Guida in stato di ebbrezza – Incidente stradale – Nesso causale – Tenuità del fatto – Valutazione della gravità

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.6198 del 03/02/2026 (dep. 16/02/2026)

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Guida in stato di ebbrezza – Incidente stradale – Nozione ampia – Anomalia della circolazione – Pericolo per l’incolumità – Nesso causale – Concorso di cause – Irrilevanza di danni o collisione – Esclusione solo per evento imprevedibile e inevitabile

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, C.d.S., per “incidente stradale” deve intendersi qualsiasi anomalia della circolazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta al pubblico, idonea a porre in pericolo l’incolumità altrui o dello stesso conducente, non essendo necessario né il verificarsi di danni a persone o cose né lo scontro con altri veicoli; è sufficiente che l’evento sia causalmente riconducibile, anche in via concorrente, allo stato di alterazione alcolica del conducente, restando escluso solo l’incidente del tutto imprevedibile e inevitabile e privo di ogni connessione con tale stato.

Particolare tenuità del fatto – Abitualità – Reati estinti – Esclusione effetti penali – Valutazione complessiva – Art. 133 c.p. – Reiterazione condotte – Gravità del fatto

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione dell’abitualità di cui all’art. 131-bis, comma 4, c.p., non possono essere considerati i reati estinti, essendo venuti meno i relativi effetti penali; tuttavia, la reiterazione di condotte analoghe, pur non integrando causa ostativa, può essere valorizzata, unitamente alle modalità del fatto e all’intensità del dolo, ai fini del giudizio complessivo di gravità ex art. 133 c.p. e dell’esclusione della tenuità.

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Cassazione penale, sez. IV, sentenza 03/02/2026 (dep. 16/02/2026) n. 6198

RITENUTO IN FATTO


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 06/06/2024 dal Tribunale di Savona, con la quale Me.Da. era stato giudicato responsabile del reato previsto dall'art. 186, commi 2, lett.c) e 2-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e condannato alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 1.700,00 di ammenda, sostituita con quella della detenzione domiciliare per mesi otto e giorni sette.

La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, osservando che gli operanti erano intervenuti alle ore 14,30 del 10/09/2022, all'interno del Comune di M, ivi accertando che si era verificato un sinistro stradale coinvolgente due mezzi, tra cui la Mitsubishi L 200 (tg. (OMISSIS)) condotta dall'imputato, il quale presentava evidenti sintomi di ebbrezza alcolica (andatura barcollante e forte alito vinoso) e il cui successivo alcoltest aveva riscontrato la presenza di concentrazione etilica nel sangue pari a 1,93 g/l alla prima misurazione e a 1,94 g/l alla seconda misurazione.

Il giudice di appello ha ritenuto infondate le deduzioni della difesa in ordine all'accertamento della dinamica dell'incidente, a fronte della posizione dei veicoli sulla carreggiata e dei segni dell'urto rimasti impressi sulle carrozzerie; elementi dai quali si evinceva con certezza che lo stesso incidente era stato cagionato dalla condotta di guida del ricorrente che, nel procedere a velocità elevata, aveva invaso l'opposta corsia di marcia rimanendo in una posizione di quiete centrale rispetto all'intera carreggiata; ha rigettato il motivo di appello inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in considerazione delle modalità della condotta e dei precedenti dell'imputato, già gravato da due condanne per fatti di medesima oggettività giuridica.

In ordine all'applicazione della richiesta sanzione sostitutiva, ha ritenuto congrua la scelta della detenzione domiciliare operata dal Tribunale, ritenendo quella dei lavori di pubblica utilità non commisurata alla personalità dell'imputato; ha, infine, rigettato il motivo inerente al trattamento sanzionatorio, evidenziando la mancanza di elementi favorevoli idonei a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione Me.Da., tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.

2.1 Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Ha richiamato il principio esposto da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità anche per il reato di guida in stato di ebbrezza; deducendo che la Corte territoriale non avrebbe giustificato le condizioni ostative nell'ambito della complessiva motivazione del fatto; ha richiamato le, non gravi, conseguenze della condotta e l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato.

Ha esposto che le precedenti condanne ritenute ostative si riferivano a due reati dichiarati estinti per esito positivo della messa alla prova e per svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità, non potendosene quindi tenere conto ai fini dell'abitualità.

2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.s.

Ha contestato le argomentazioni del giudice di appello in ordine al profilo della velocità tenuta, fattore non deducibile da fattori oggettivi quali le tracce di frenata (non riscontrate) ovvero da altri elementi utili; in ordine al requisito della invasione della corsia opposta, ha dedotto che la strada in questione era particolarmente stretta e tale da non consentire il passaggio contemporaneo di due vetture, facendo richiamo anche alla collocazione del punto d'urto dei due veicoli; assumendo come, in ambito penale, non ci si potesse avvalere delle presunzioni di rango civilistico, quale quella prevista dall'art. 2054 cod. civ.

2.3 Con il terzo motivo ha dedotto la carente e insufficiente motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.

Ha dedotto che il Tribunale aveva irrogato una pena anche superiore rispetto alla richiesta del p.m., senza tenere conto della buona condotta processuale dell'imputato e delle particolari condizioni in cui si era verificato l'incidente; ha altresì contestato la motivazione della Corte nella parte in cui aveva ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche, denegate con una motivazione meramente apparente; nonché il diniego della sospensione condizionale della pena, ritenendo non ostativi i precedenti dell'imputato.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato

2. Va esaminato prioritariamente, per ragioni di pregiudizialità logica, il secondo motivo di ricorso, attinente alla sussistenza dell'aggravante speciale prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.s. e perfezionata per avere l'imputato, postosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, cagionato un incidente stradale.

Il motivo è inammissibile, in quanto tendente a sollecitare una non consentita rivisitazione del fatto storico, a propria volta ricostruito dalla Corte territoriale con motivazione non palesemente illogica; rammentando, sul punto, che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01).

Sul punto va premesso che il comma 2-bis dell'art. 186, c.d.s., punisce più severamente il fatto di colui che, postosi alla guida in condizioni psico-fisiche alterate dall'uso di alcolici, abbia non solo perciò messo in atto condotta d'astratto pericolo, ma abbia dato luogo ad una emblematica e comprovata anomalia nella marcia del veicolo, costretto ad arrestarsi attraverso modalità patologiche.

Proprio per questa ragione - per consolidata giurisprudenza di questa Corte - si è ritenuto che il concetto di "incidente stradale" richiamato, ai fini dell'integrazione dell'aggravante prevista dai comma 2-bis dell'art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente.

La previsione, infatti, non è diretta ad evitare ingorghi o rallentamenti, ma situazioni di grave pericolo, derivanti dalle inadeguate condizioni psicofisiche nelle quali l'agente si pone alla guida; infatti, quel che rende la fattispecie aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia concretamente dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419-01; Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv. 25373401); essendo altresì sufficiente, ai fini del perfezionamento dell'aggravante, la dipendenza causale dell'incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872-01; Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv. 256209-01), rimanendo quindi escluso dall'area di applicazione della norma il solo incidente di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620-01).

Nel caso di specie, le considerazioni difensive in ordine all'effettiva larghezza della carreggiata (e alla conseguente impossibilità di consentire il passaggio in contemporanea di due vetture) nonché sulla collocazione effettiva del punto d'urto sono versate integralmente in fatto; e comunque non sono idonee a smentire il dato della riconducibilità, quanto meno concausale, della collisione rispetto al pregresso e consistente stato di alterazione alcolica riscontrata sull'imputato.

Dovendosi anche richiamare la considerazione in base alla quale l'aggravante in questione può essere perfezionata anche in presenza del ravvisato concorso causale dell'altro conducente rispetto alla causazione del sinistro, che non esclude comunque la concorrente responsabilità dell'imputato (cfr. Sez.4, n.22836 del 17 giugno 2024, Cazzolato, n.m.).

3. Il motivo riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è infondato.

A tale proposito, in riferimento al disposto dell'art. 619, comma primo, cod. proc. pen., occorre procedere a una rettificazione della motivazione della sentenza impugnata in quanto effettivamente contenente, in relazione alle deduzioni del ricorrente, un errore di diritto.

La Corte ha, difatti, ritenuto ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità due precedenti specifici che, peraltro, sulla base degli atti risultano estinti per esito positivo della messa alla prova e per positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

A tale proposito, in relazione al requisito ostativo dell'abitualità previsto dal comma quarto dell'art. 131-bis cod. pen., e concretizzato dall'avere "commesso più reati della stessa indole", la giurisprudenza di questa Corte ha difatti rilevato che, a tali fini, non può tenersi conto di reati che siano stati dichiarati estinti e dei quali siano quindi cessati gli effetti penali (cfr. Sez. 2, n. 46064 del 30/11/2021, Ndiaye, Rv. 282270 - 01, in tema di reato estinto per esito positivo della messa alla prova).

Peraltro, la motivazione della Corte risulta, comunque, intrinsecamente autosufficiente sulla base del richiamo alle concrete modalità del fatto e alla pericolosità effettiva della condotta, determinata dalla messa alla guida in presenza di un alto tasso di concentrazione etilica.

Pertanto, la Corte - sia pure con stringata motivazione sul punto - ha fatto coerente applicazione dei principi per cui, pur non ricorrendo le condizioni ostative di cui al comma 4 dell'art. 131-bis cod. pen., la valutazione complessiva della condotta e della personalità dell'imputato, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., induce ad escludere la particolare tenuità del fatto; in quanto l'imputato medesimo risulta comunque gravato da precedenti penali, sebbene non ostativi ai sensi del richiamato art. 131-bis, comma 4, cod. pen., che denotano una significativa inclinazione alla violazione delle norme penali; tali precedenti, unitamente alle modalità esecutive del reato e all'intensità del dolo, sono stati quindi ritenuti tali da evidenziare - con valutazione non illogica - un disvalore complessivo incompatibile con la minima offensività richiesta dalla norma; la reiterazione di condotte analoghe, anche se non idonea a integrare la condizione di abitualità ostativa, difatti costituisce comunque elemento rilevante nella valutazione della gravità del fatto.

4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

4.1 In ordine alla concreta graduazione della pena, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la stessa, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01).

Nel caso di specie, difetta quindi in radice l'interesse a dolersi della concreta dosimetria della pena, atteso che la stessa - in considerazione del riconoscimento della circostanza aggravante e dell'esclusione delle attenuanti generiche - risulta anche inferiore alla pena minima prevista dal combinato dell'art. 186, commi 2, lett.c) e 2-bis, C.d.s.

4.2 Inammissibile è anche la doglianza sul difetto motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo idonee a giustificarne la concessione, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; in senso conforme Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente).

Nel caso in esame, la Corte ha quindi coerentemente motivato in base alla carenza di elementi positivi idonei alla concessione del beneficio ricavandosi anche, sulla base del complessivo percorso motivazionale, la sussistenza della condizione ostativa fondata sull'esame dei precedenti dell'imputato.

4.3 La deduzione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è infondata.

Sul punto, va richiamato il principio espresso da questa Corte in base al quale In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili (Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024, Andreozzi, Rv. 286677-01); conseguendone che, essendo il reato stato commesso alla data del 10/09/2022 e sulla base dei principi in tema di successione nel tempo di leggi penali, risulta astrattamente cumulabile il beneficio della sospensione condizionale con l'applicazione della sanzione sostitutiva.

Proprio tale ultimo principio è stato richiamato, in senso da ritenersi coerente con il predetto arresto, anche da Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, dep.27/08/2024, V., Rv. 286751-01 e da Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354-01.

In particolare, in tale ultima sentenza, nella parte motiva si è rilevato che "al fine di individuare la disposizione più favorevole, il citato art. 2 impone di fare un raffronto tra le discipline complessive dei due istituti e, individuata la disposizione complessivamente più favorevole, occorre applicarla nella sua integralità, non potendosi combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, atteso che in tal modo si verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore con violazione del principio di legalità (ex plurimis, Sez. U, n. 10626 del 06/10/1979, Maggi, Rv. 089651-01).

Pertanto, ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive, i criteri cui fare riferimento sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, L. n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a), legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una tertia lex non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità (Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, cit).

Ne consegue che, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore degli artt. 58 e 61-bis, L. n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 150 del 2022, la mancata applicazione della pena sostitutiva in luogo di pena detentiva non può essere giustificata dall'avvenuta concessione della sospensione condizionale, posto che, al momento della commissione di tali fatti, i due istituti erano tra loro compatibili nell'assetto complessivo del sistema normativo".

D'altra parte, la già citata Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, in parte motiva ha espressamente rilevato che " Precisamente, per un verso, deve osservarsi che, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 61-bis legge n. 689 del 1981, in forza della riforma recata dall'art. 71, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la mancata applicazione della pena sostitutiva in luogo di pena detentiva non può essere giustificata dall'avvenuta concessione della sospensione condizionale, posto che, al momento della commissione di tali fatti, i due istituti erano tra loro compatibili nell'assetto complessivo del sistema normativo. Sotto altro profilo, però, va precisato che i criteri cui occorre avere riguardo per applicare le pene sostitutive in luogo di quelle detentive, quando si intende disporre anche la sospensione condizionale della pena, sono quelli stabiliti dall'art. 53 legge n. 689 del 1981 nella sua ultima formulazione compatibile con la concessione di tale beneficio, non essendo consentito combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, in quanto ciò comporterebbe la "creazione" di una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore con violazione del principio di legalità".

Nel caso di specie, all'imputato è stata applicata la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, in relazione al neointrodotto art. 20-bis cod. pen. (sanzione sostitutiva anteriormente non prevista dall'ordinamento); in ordine alla quale si applica quindi l'incompatibilità tra la stessa e la sospensione condizionale della pena espressamente stabilita dall'art. 61-bis della L. 24 novembre 1981, n.689, inserito dall'art. 71, comma 1, lett.i) del predetto D.Lgs.; e non venendo quindi in considerazione il dedotto regime più favorevole precedentemente fissato, atteso che - anteriormente al D.Lgs. n.150/2022 - la richiesta sanzione sostitutiva non sarebbe comunque stata applicabile alla fattispecie in oggetto.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma il 3 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2026.

 

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