Trasmissione dell’impugnazione in via telematica a indirizzo PEC diverso da quelli individuati dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 09/11/2020 – Inammissibilità – Sussistenza – Limiti

Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza n.6565 del 11/12/2025 (dep. 18/02/2026)

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Trasmissione dell’impugnazione in via telematica a indirizzo PEC diverso da quelli individuati dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 09/11/2020 – Inammissibilità – Sussistenza – Limiti

L’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand’anche riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso.

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Cassazione penale, sez. un., sentenza 11/12/2025 (dep. 18/02/2026) n. 6565

RITENUTO IN FATTO


1. Con ordinanza resa in data 20 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo dichiarava inammissibile la richiesta presentata da Me.An. avverso il provvedimento del 23 aprile 2025, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

A ragione della decisione, il Tribunale osservava che l'istanza di riesame era stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello (Omissis) individuato nel decreto adottato il 9 novembre 2020 dal direttore della Direzione generale sistemi informativi automatizzati (d'ora in avanti indicata anche come DGSIA) del Ministero della Giustizia, ciò in violazione, rilevabile d'ufficio, di quanto disposto dall'art. 87-bis, comma 7, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

2. Ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, perché al caso in esame avrebbe dovuto essere applicato il principio di diritto enunciato, in una vicenda esattamente sovrapponibile - tanto che persino l'indirizzo di posta elettronica certificata destinatario dell'invio era lo stesso (Omissis) -da Sez. 6, n. 19415 del 17/04/2025, C., Rv. 288084 - 01, secondo cui l'impugnazione proposta all'indirizzo di posta elettronica errato, pervenuta comunque per tempo all'ufficio destinatario, è da ritenere ammissibile.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale valorizzato dall'interessato.

4. Con ordinanza del 9 ottobre 2025, la Prima Sezione penale di questa Corte, registrato un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione della norma citata in i un caso come quello di specie, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, condensando la questione di diritto ad essa devoluta nel seguente quesito:

"Se nel sistema dell'art. 87-bis, comma 7, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto da! decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione".

4.1. Analizzata la disposizione di riferimento, rilevato che essa era stata anticipata dall'art. 24, comma 6-sexies, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la Sezione rimettente rappresenta che l'interpretazione della nuova disposizione ha sollecitato la giurisprudenza di legittimità ad affrontare tre scenari.

Il primo riguarda il caso in cui la trasmissione dell'impugnazione venga effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata di un ufficio giudiziario diverso da quello competente a riceverla.

Si evidenzia che, per tale specifica ipotesi, la stessa Prima Sezione, con ordinanza n. 30075 del 01/07/2025, Arena, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-bis, commi 7, lett. c) e 8 D.Lgs. n. 150 del 2022, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata di un ufficio diverso da quello prescritto pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione.

Il secondo caso si riferisce a vicende, come quella di specie, in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata, a cui è stata inviata l'impugnazione, appartiene all'ufficio giudiziario competente a riceverla, ma non è ricompreso nel decreto DGSIA del 9 novembre 2020.

L'ultima ipotesi, infine, concerne il caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata, a cui è stata inviata l'impugnazione, appartiene all'ufficio giudiziario competente a riceverla ed è ricompreso nel decreto DGSIA del 9 novembre 2020, ma è diverso da quello deputato alla ricezione di questa tipologia di impugnazione.

5. Con riferimento alla questione che qui sola rileva, in quanto oggetto del contrasto devoluto, i giudici rimettenti illustrano i due orientamenti emersi, che concordano nel ritenere tale caso ricompreso nella previsione dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), e quindi suscettibile di determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, ma divergono sul ritenere sanabile o meno l'errore commesso, nel deposito dell'impugnazione, attraverso il principio del raggiungimento dello scopo.

5.1. Un primo orientamento esclude la sanabilità dell'errore commesso nel deposito dell'impugnazione, valorizzando, a sostegno del percorso argomentativo seguito, tanto l'inequivoco tenore letterale della norma, quanto i limiti insiti nei principi del favor impugnationis e del raggiungimento dello scopo enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01: e ciò sia al fine di escluderne l'applicazione alle ipotesi di deposito telematico e non fisico, sia per desumere da essi l'impossibilità di ammettere modalità di presentazione del ricorso diverse da quelle previste dal legislatore.

Vengono citate, quali espressione dell'orientamento più rigoroso, Sez. 5, n. 28163 del 01/07/2025, Frizziero, non mass., Sez. 3, n. 24604 del 26/03/2025, D., non mass., Sez. 1, n. 25527 del 09/02/2024, Morelli, non mass., Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141 - 01.

Nell'ordinanza interlocutoria si sottolinea come tale orientamento non confligga con il sistema della CEDU, in quanto la stessa giurisprudenza della Corte EDU riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento sulla possibilità di imporre requisiti formali rigorosi per l'ammissibilità dell'impugnazione, alla sola condizione che le restrizioni applicate non limitino l'accesso alla giustizia in un modo tale che esso risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza (Corte EDU, Garcia Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, par. 36; Mortier c. Francia, n. 42195/98, par. 33 e Trevisanato c. Italia n. 32610/07, par. 36, citate da Sez. U, Bottari, e poi riprese da Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, cit e da Sez. 1, n. 25527 del 09/02/2024, cit.).

Concludendo sul punto, i giudici rimettenti osservano che l'opzione ermeneutica illustrata troverebbe conferma in Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399 - 01, che, in tema di opposizione a decreto penale di condanna, si è occupata della questione sotto il diverso profilo della possibilità di riconoscere un errore scusabile nella individuazione di un indirizzo di posta certificata sbagliato, ritenendo che il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale impedisca di poter scusare qualsiasi errore.

5.2. In consapevole contrasto con il primo orientamento si è posta Sez. 6, n. 19415 del 17/04/2025, C., Rv. 288084 - 01, richiamata dall'odierno ricorrente, pronunciatasi in un caso in cui l'appello cautelare era stato trasmesso a due indirizzi di posta elettronica certificata, riferibili all'ufficio competente a deciderlo, ma diversi da quello previsto dal decreto DGSIA del 9 novembre 2020, avendo, peraltro, la cancelleria attestato la ricezione della seconda delle due impugnazioni con nota scritta a mano in calce all'atto di trasmissione.

In un caso come quello descritto, in cui la cancelleria aveva preso in carico l'atto entro i termini di legge, secondo la menzionata decisione doveva affermarsene per b altra via la regolarità, in applicazione dei principi generali sulla sorte dell'atto di impugnazione, irritualmente presentato, affermati da Sez. U, Bottari in linea con le fonti sovranazionali sul giusto processo che, pur riconoscendo agli Stati un certo margine di apprezzamento sulla possibilità di imporre requisiti formali, vietano che l'accesso dell'individuo alla giustizia risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza.

Si osserva nell'ordinanza di rimessione che, con questa impostazione ricostruttiva, la decisione sembra elevare il criterio del raggiungimento dello scopo a principio generale del sistema, nonostante il codice di rito penale non contenga una norma sovrapponibile a quella dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., e ne affidi l'operatività ad un settore circoscritto, quello delle comunicazioni ad opera dell'autorità giudiziaria, stabilendo, all'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. che "la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire".

Evidenziano, infine, i giudici rimettenti che "proprio la valorizzazione dell'attestazione di ricezione scritta a mano dal cancelliere dell'ufficio, che è presente anche negli atti del presente giudizio, quale completamento della fattispecie del deposito dell'impugnazione, segna il punto di dissenso rispetto a quanto affermato dall'orientamento contrario e specificamente da Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, cit., che ha posto di contro l'accento sulla necessità che sia controllabile quel che ha indicato come "percorso telematico" dell'impugnazione".

Il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite per la soluzione del contrasto.

6. Con decreto del 16 ottobre 2025 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissandone la trattazione all'odierna udienza camerale ai sensi degli artt. 611, comma 1-quater in relazione al comma 1 -bis, e 127 cod. proc. pen., con la partecipazione del Procuratore generale e dei difensori.

7. Il Procuratore generale di questa Corte ha depositato "note scritte di udienza", con riserva di approfondimento in sede di discussione orale e conclusioni, mostrando adesione all'orientamento attualmente minoritario.

Sostiene il Procuratore generale che Sez. U, Bottari, pur essendosi pronunciate su un caso diverso da quello in esame e con riferimento alle modalità di deposito in luoghi fisici e non telematici, hanno espresso principi di valore generale applicabili anche alla vicenda di specie, in particolare laddove hanno evidenziato che quando la condizione della impugnazione - in definitiva consistente nell'investire entro un termine stabilito il giudice sulla stessa competente a pronunciarsi - si realizza, non vi sono ragioni sostanziali per negare la validità del ricorso, potendosi ritenere raggiunta la finalità del ricorrente di attivare il sistema impugnatorio.

Si osserva, al riguardo, che tale pronuncia avrebbe attribuito portata e valenza generale al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto anche nel diritto processuale penale (al pari del rito civile), che non dovrebbe, perciò, essere circoscritto al solo ambito contemplato dalla specifica previsione di cui all'art. 184, comma 1, cod. proc. pen.

La soluzione prospettata, nell'escludere la necessità di interpretazioni adeguatrici dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), riconosce e ribadisce che la trasmissione dell'impugnazione ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, seppure riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, resta un errore, con la conseguenza che l'attività di deposito, rimasta irregolare, assume efficacia solo per il concomitante intervento di fattori della cui mancanza il ricorrente si assume il rischio per la scelta di non avere seguito le regole di veicolazione dell'impugnazione: fattori esterni individuabili nella ricezione e presa in carico dell'atto da parte della cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione.

Rispetto al propugnato orientamento, che consente di salvaguardare l'obiettivo, perseguito dalla normativa, di una tempestiva attivazione del rimedio impugnatorio de iibertate, l'opposto indirizzo, ad avviso del Procuratore generale, porrebbe non manifestamente infondati dubbi di costituzionalità della disposizione di cui all'art. 87-bis, comma 7, lett. c), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto, pur quando l'impugnazione stessa sia stata presa in carico dalla cancelleria e, dunque, sottoposta al giudice competente entro il termine perentorio di proposizione.

Infine, si considera che, se è vero che la Corte EDU riconosce agli Stati ampi margini di apprezzamento sulla possibilità di imporre requisiti formali rigorosi per l'ammissibilità dell'impugnazione, è altrettanto vero che le restrizioni applicate non possono limitare il diritto di "accesso alla giustizia" in un modo tale che esso risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza (Corte EDU, Garcia Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, par. 36; Mortier c. Francia, n. 42195/98, par. 33 e Trevisanato c. Italia n. 32610/07, par. 36, citate da Sez. U, Bottari).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è, come già anticipato, la seguente:

"Se nel sistema disciplinato dall'art. 87-bis, comma 7, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l'atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro ii termine previsto per ii deposito dell'impugnazione".

2. L'esame della questione deve essere necessariamente preceduto da una ricognizione del panorama normativo di riferimento come evolutosi nel tempo anche nella interpretazione giurisprudenziale.

3. Prima di procedere a tale ricognizione, va subito chiarito che, nel caso al vaglio, la disposizione applicabile rattorte temporis è quella dettata dall'art. 87-bis D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, oggetto del quesito, norma che, nel regolare la fase transitoria del processo penale telematico, ha espressamente previsto la possibilità di trasmettere atti processuali, comprese le impugnazioni, mediante posta elettronica certificata, a condizione che l'indirizzo di destinazione dell'ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal DGSIA. Tale previsione, confermata e integrata dai decreti ministeriali attuativi n. 217 del 2023 e n. 206 del 2024, conserva efficacia, per le impugnazioni cautelari, sino al 31 dicembre 2025, in forza della deroga espressamente prevista dall'art. 3, comma 3, del citato D.M. n. 217 del 2023, come modificato dal successivo D.M. n. 206 del 2024.

In tale contesto, l'invio a mezzo PEC di un atto di impugnazione cautelare effettuato nel mese di aprile 2025 si colloca, quindi, pienamente nel perimetro di operatività della disciplina transitoria, risultando conforme alle modalità di deposito ancora consentite per tale tipologia di atti.

4. Tanto chiarito, nel procedere all'inquadramento del tema devoluto al Collegio, non è superfluo ricordare, che l'avvento della pandemia da Covid-19 ha determinato una radicale trasformazione dell'assetto operativo del processo penale, imponendo al legislatore l'adozione di misure straordinarie finalizzate alla riduzione dell'accesso fisico agli uffici giudiziari mediante il ricorso sistematico agli strumenti informatici. In tale contesto, si è assistito non solo a un ampliamento dell'utilizzo delle notificazioni telematiche e alla sperimentazione della trattazione e deliberazione collegiale a distanza, ma, soprattutto, all'introduzione di modalità tecnologiche innovative per il deposito degli atti processuali.

Con l'entrata in vigore, in data 25 dicembre 2020, dell'art. 24 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il legislatore ha operato una profonda riorganizzazione del sistema di deposito degli atti giudiziari, articolandolo in tre modalità operative quali: il Portale del Processo Penale Telematico, la posta elettronica certificata qualificata, e il deposito cartaceo, ciascuna con proprie caratteristiche e limiti applicativi.

Il sistema tripartito, delineatosi progressivamente nel contesto emergenziale quale risposta alle esigenze contingenti di contenimento del rischio sanitario e di continuità dell'azione giudiziaria, si è consolidato sino a connotare in termini strutturali l'assetto attualmente vigente.

4.1. Focalizzando l'attenzione sulle impugnazioni, tema che qui rileva, va detto che la legge di conversione ha aggiunto all'art. 24 i commi da 6-bis a 6-undecies, prevedendo disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione penale.

Fra le disposizioni integrative, il comma 6-sexies individua cause espresse di inammissibilità dell'impugnazione, presentata mediante PEC, che si aggiungono a quelle stabilite in via generale dall'art. 591 cod. proc. pen., fatte espressamente salve.

In particolare, l'atto di impugnazione presentato tramite posta elettronica certificata viene ritenuto inammissibile: a) quando non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando è trasmesso da un indirizzo PEC non presente nel Registro generale degli indirizzi certificati; d) quando è trasmesso da un indirizzo PEC non intestato al difensore; e) quando è trasmesso a un indirizzo PEC diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4, ovvero, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo PEC diverso da quello indicato per il Tribunale di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., dal medesimo provvedimento.

4.2. Il provvedimento del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia del 9 novembre 2020 costituisce l'atto attuativo dell'art. 24, comma 4, del decreto citato e ha disciplinato le modalità di deposito degli atti processuali mediante posta elettronica certificata nel periodo emergenziale, individuando gli indirizzi PEC ufficiali degli uffici giudiziari destinatari del deposito, pubblicati in apposito elenco consultabile sul Portale dei Servizi Telematici.

Si precisa nel decreto direttoriale che ciascun indirizzo è redatto secondo la struttura (Omissis) e che il deposito è da ritenersi validamente effettuato solo se inviato a uno degli indirizzi così individuati e riferibili all'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato.

Tale disciplina, come si vede, ha costituito il presupposto tecnico-normativo per la validità del deposito via PEC, integrando la cornice normativa emergenziale e assicurando l'effettività del diritto di difesa in un contesto di transizione verso il processo penale telematico ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, ed è stata successivamente riproposta dall'art. 5-quinquies D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199, che ha inserito nel D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'art. 87-bis, recante "Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze".

5.1. Come noto, la riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha inteso delineare un sistema normativo che, pur nella sua fase transitoria, si configura come architrave del nuovo processo penale digitalizzato, eleggendo il canale telematico quale modalità ordinaria e preferenziale per la trasmissione, la ricezione e la conservazione degli atti in ogni stato e grado del procedimento.

Con l'intervento normativo in esame, da un lato, è stato introdotto, in modo sistemico e innovativo, l'art. Ili-bis cod. proc. pen., norma cardine del processo penale telematico, destinata a regolare il deposito degli atti in ogni stato e grado del procedimento.

La disposizione, nel suo primo comma, stabilisce il principio generale dell'obbligatorietà del deposito telematico, salvo le eccezioni previste dall'art. 175-bis cod. proc. pen.; il secondo comma impone che il sistema garantisca la certezza temporale della trasmissione e della ricezione, nonché l'identificazione del mittente e del destinatario, ponendo così le basi per un sistema di comunicazione processuale fondato su criteri di sicurezza, tracciabilità e affidabilità in ossequio all' art. 1, comma 5, lett. a), legge delega del 27 settembre 2021, n. 134 ("Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari").

Dall'altro, sono stati abrogati gli artt. 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen., recanti la disciplina delle modalità tradizionali di proposizione dell'impugnazione, quali il deposito fuori sede e l'invio del ricorso mediante raccomandata o telefax ed è stato interpolato l'art. 582 cod. proc. pen., il cui comma 1, nella nuova formulazione, stabilisce che, salvo diversa previsione di legge, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, In via residuale, esclusivamente nelle ipotesi di impugnazione proposta personalmente dalle parti private, la forma telematica concorre con il deposito fisico dell'atto in formato analogico presso la cancelleria del giudice, ai sensi del comma 1 -bis dell'art. 582 cod. proc. pen.

5.2. In tale assetto normativo, l'introduzione dell'art. 87-bis ha costituito il rimedio alla compressione della facoltà di impugnazione discesa dalla abrogazione delle disposizioni suindicate e lo strumento per consentire, nelle more della completa attuazione del processo penale telematico, l'utilizzo del Portale del Processo Penale Telematico (PPT) e della posta elettronica certificata per il deposito degli atti, in continuità con le disposizioni emergenziali precedentemente vigenti.

Con tale disposizione, l'efficacia della normativa emergenziale che ha consentito l'impiego della posta elettronica certificata per il deposito di atti, documenti e istanze è stata estesa sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine indicato dal regolamento di cui al comma 3 di tale articolo, con riferimento agli uffici giudiziari e alle tipologie di atti ivi individuati, regolamento che definisce i termini di transizione al regime di deposito, comunicazione e notificazione telematica.

Premesso che l'art. 87 del medesimo decreto legislativo, nei commi 6-bis e 6-ter, individua gli atti sottratti al deposito via PEC prevedendo che, in via transitoria, taluni atti - tra cui memorie ex art. 415-bis cod. proc. pen., opposizioni alla richiesta di archiviazione, denunce, querele, procure speciali, nomine e revoche del difensore - siano depositati esclusivamente tramite il portale del processo penale telematico, il primo comma dell'art. 87-bis disciplina le condizioni che, nel processo penale, durante la fase transitoria verso la digitalizzazione, attribuiscono efficacia giuridica al deposito degli atti non compresi nei commi 6-bis e 6-ter.

La norma consente il ricorso al deposito telematico in deroga al regime ordinario, subordinandone la validità al rispetto simultaneo di tre requisiti: a) l'atto deve provenire da un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi elettronici, istituito ai sensi dell'art. 7 del regolamento ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44, così da garantire la tracciabilità e l'identificabilità del mittente (il c.d. ReGIndE); b) deve essere trasmesso agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, individuati nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, essendo validi ai fini del deposito ° solo quelli presenti in tale elenco; c) deve, inoltre, rispettare le specifiche tecniche indicate nel medesimo provvedimento, con riferimento al formato degli atti, alla sottoscrizione digitale, alle modalità di invio e alle soluzioni previste per i messaggi eccedenti la dimensione massima, considerandosi tempestivo se effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Il comma 2 della medesima previsione stabilisce gli obblighi operativi a carico del personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari, prevedendo che, ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi via posta elettronica certificata dai difensori, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provveda ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico, e che, ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, provveda altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

L'art. 87-bis, comma 3, prevede la forma degli atti informatici di impugnazione, stabilendo che l'atto deve essere firmato digitalmente secondo le modalità indicate nel provvedimento direttoriale e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

I commi 4 e 5 stabiliscono che l'atto di impugnazione deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1 e con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

Il comma 6 chiarisce che le disposizioni dei commi precedenti si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, anche alle opposizioni ex artt. 461 e 667, comma 4, cod. proc. pen., nonché ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354; dispone, inoltre, che, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen.

5.3. A quest'ultimo riguardo, ritiene il Collegio, con valutazione anticipata e prodromica alla decisione ad esso devoluta, che, seppure la formulazione adottata

dal comma 6 per le impugnazioni cautelari non preveda espressamente che l'invio debba avvenire ad un indirizzo PEC incluso nell'elenco ufficiale allegato al provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, la necessità di utilizzare un indirizzo conforme a tale elenco si desume dal successivo comma 7, lett. c), che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione qualora l'atto sia trasmesso a un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio competente, secondo quanto stabilito dal medesimo provvedimento direttoriale.

Alla medesima conclusione si perviene rilevando l'imprecisione del riferimento al comma 3.

L'espressione "in deroga a quanto disposto dal comma 3", logicamente riferita alla frase che segue, attinente, come visto appena sopra, al "luogo informatico" di deposito, non può che essere intesa, in realtà, come riferimento al comma 4, in quanto funzionale a derogare al criterio di deposito presso il giudice che ha emesso il provvedimento, contenuto, appunto, al citato comma 4; ciò tenuto conto della scelta legislativa di attribuire la competenza a decidere sull'impugnazione cautelare, personale e reale, al Tribunale avente sede nel distretto della corte d'appello nella cui circoscrizione territoriale ricade l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Siffatta imprecisione nel rinvio normativo ricalca, all'evidenza, l'omologa previsione contenuta nel previgente art. 24, D.L. n. 137 del 2020, che, al comma 6-quinquies, riferendosi al luogo telematico di destinazione delle impugnazioni cautelari, prevede che lo stesso sia il Tribunale di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., in deroga al comma 6-ter, ovvero al luogo telematico di deposito delle impugnazioni non cautelari, il cui contenuto è stato espressamente riprodotto dal legislatore, come detto, nel comma 4 dell'art. 87-bis.

Se, pertanto, il rinvio deve essere inteso come riferito al comma 4, anche le impugnazioni cautelari devono essere inoltrate agli indirizzi PEC di cui al comma 1, ivi richiamato.

5.4. Esaurita la breve, ma opportuna, digressione, va rilevato che, analogamente al comma 6-sexies dell'art. 24 previgente, il comma 7 dell'art. 87-bis introduce specifiche cause di inammissibilità dell'impugnazione proposta in via telematica, che si aggiungono a quelle previste dall'art. 591 cod. proc. pen.

In particolare, le situazioni sanzionate dalla inammissibilità sono quelle che si verificano:

a) "quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore";

b) "quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1";

c) "quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non f riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i servizi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello".

Il comma 8 attribuisce al giudice a quo il potere di dichiarare, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione nei casi previsti dal comma 7, mediante ordinanza, disponendo contestualmente l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il comma 9, infine, prevede che, ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi via PEC e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provveda secondo quanto già stabilito dal comma 2, inserendo copia analogica dell'atto nel fascicolo unitamente all'attestazione della data di ricezione e dell'intestazione della casella PEC di provenienza.

5.5. Il raffronto operato fra il previgente art. 24, comma 6-sexies, lett. e), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e l'art. 87-bis, comma 7, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 lascia emergere, in punto di inammissibilità dell'impugnazione, la sostanziale coincidenza dei rispettivi contenuti, atteso che, al di là di talune differenze lessicali (indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello "indicato", nella prima disposizione; indirizzo di posta elettronica certificata "non riferibile" all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, nella seconda), le due disposizioni presentano il comune denominatore costituito dal fatto che entrambe menzionano quali indirizzi PEC utili alla ricezione avente valore legale quelli inclusi nell'allegato al provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sul portale dei servizi telematici.

6. Tanto premesso, giova ricordare che la disciplina prevista dall'art. 87-bis D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, tuttora vigente, è destinata a cessare con la piena attuazione del processo penale telematico, secondo quanto stabilito dai decreti a ciò finalizzati.

In tema di impugnazioni, e segnatamente con riferimento all'appello e al riesame, il quadro normativo attuale è segnato dalla coesistenza tra il regime transitorio delineato dall'art. 87-bis citato e le disposizioni contenute nei decreti ministeriali n. 217 del 2023 e n. 206 del 2024.

Già per quanto riguarda le impugnazioni non cautelari l'art. 3 D.M. n. 217 del 2023, come modificato dal D.M. n. 206 del 2024, ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2025, l'obbligatorietà del deposito delle impugnazioni esclusivamente tramite il Portale per il Deposito degli Atti Penali, ai sensi degli artt. 582, commi 1, 1 -bis, e 111-bis cod. proc. pen., senza possibilità di ricorso alla PEC, fatte salve le deroghe espressamente previste.

Il medesimo D.M. n. 206 del 2024, al comma 3, fa salva sino al 31 dicembre 2025 la possibilità di depositare con modalità non telematiche gli atti relativi ai procedimenti cautelari personali e reali, tra cui le istanze di sostituzione della misura, i riesami e gli appelli ex art. 310 cod. proc. pen.

Ne consegue che, allo spirare del termine indicato, il sistema PEC cesserà di essere utilizzabile anche per le impugnazioni cautelari, lasciando spazio al modello telematico integrale delineato dall'art. Ili-bis cod. proc. pen., introdotto con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed entrato in vigore il 4 aprile 2024, fondato sulla obbligatorietà del deposito telematico degli atti, documenti, richieste e memorie in ogni stato e grado del procedimento, salve le eccezioni espressamente previste per gli atti non suscettibili di acquisizione informatica o compiuti personalmente dalle parti.

7. Da ultimo, in funzione della soluzione del quesito devoluto, non è superfluo precisare, quanto alle disposizioni di dettaglio, che a seguito del provvedimento del 9 novembre 2020, con il quale il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ha attribuito a ciascun ufficio giudiziario un certo numero di caselle di posta elettronica certificata da impiegare per il deposito degli atti con valore legale, i dirigenti degli uffici giudiziari, mediante specifico provvedimento organizzativo, hanno provveduto ad associare gli indirizzi PEC inclusi nell'elenco DGSIA alle articolazioni interne dell'ufficio, le quali, in virtù di tale abbinamento, sono state abilitate alla ricezione degli atti depositati con valore legale.

A seguito del pervenimento presso la PEC abilitata, la cancelleria ricevente procede alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici dell'impugnazione di cui al comma 3 dell'art. 87-bis D.Lgs. n. 150 del 2022, anche tramite l'utilizzo di sistemi quali, ad esempio, "aruba sign 64" o "firma ok" per il controllo tecnico della firma: se l'esito è positivo, la cancelleria provvede agli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 87-bis D.Lgs. n. 150 del 2022; se, viceversa, l'esito è negativo, la cancelleria provvede agli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 87-bis D.Lgs. n. 150 del 2022 e il ricorso viene sottoposto all'attenzione del magistrato competente per le sue valutazioni.

8. Tanto precisato, in considerazione del meccanismo descritto - assegnazione da parte del DGSIA, abbinamento delle caselle alle articolazioni interne e ricezione ° dell'impugnazione da parte dell'ufficio giudiziario - la Sezione rimettente ha ricondotto le vicende processuali oggetto di pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di deposito telematico delle impugnazioni a una classificazione fondata su un duplice criterio: da un lato la competenza dell'ufficio destinatario alla ricezione dell'impugnazione, dall'altro, la tipologia di indirizzo utilizzato per l'invio.

L'ordinanza interlocutoria, come già sopra accennato, ha distinto tre ipotesi.

8.1. In relazione alla prima, la Prima Sezione penale, con le ordinanze n. 30071 (ric. Pagliuca) e n. 30075 del 1 luglio 2025 (ric. Arena), ha sollevato questione di legittimità costituzionale "dell'art. Bl-bis, commi 7, lett. c) e 8 D.Lgs. n. 150 del 2022, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione".

8.2. La terza ipotesi è quella in cui l'impugnazione è inviata all'ufficio competente tramite un indirizzo PEC incluso nell'elenco direttoriale, ma non abbinato alla specifica articolazione interna designata, con provvedimento organizzativo, a riceverla.

Con riguardo ad essa, si registra, attualmente, un orientamento decisamente maggioritario che esclude l'inammissibilità dell'impugnazione purché l'indirizzo adito sia compreso nell'elenco stilato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati. Tale orientamento si fonda, principalmente, sul tenore letterale della norma e sul rilievo della natura meramente organizzativa delle disposizioni interne, insuscettibili, in quanto tali, di integrare cause di inammissibilità, che sono tassative (Sez. 6, n. 34303 del 1/10/2025, Di Pietra, Rv. 288718 - 01; Sez. 6, n. 24346 del 12/05/2025, Nicoletta, Rv. 288299 - 01; Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023, dep. 2024, Cutrignelli, Rv. 286056 - 01; Sez. 6, n. 19433 del 14/02/2023, P., Rv. 284622 - 01, decisioni che si pongono nel solco dell'orientamento consolidatosi sotto la vigenza dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, inaugurato da Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Garcia, Rv. 281414 - 01; in consapevole contrasto con l'indirizzo maggioritario si pone Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, dep. 2025, Mazzeo, Rv. 287294 - 01).

8.3. Infine, la seconda ipotesi è quella in cui l'atto è stato inviato all'ufficio competente, ma a una casella PEC non inclusa tra quelle assegnate dal provvedimento direttoriale DGSIA a tale ufficio.

Questo è l'unico caso, fra i tre individuati dalla Sezione rimettente, che f costituisce oggetto dello specifico quesito sottoposto alle Sezioni Unite, esclusivamente sul quale, quindi, il Collegio è chiamato a pronunciarsi.

9. Nel ripercorrere il tracciato seguito dall'ordinanza di rimessione, va dato, in primo luogo, atto dell'orientamento maggioritario, secondo il quale va esclusa l'ammissibilità dell'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla.

A tale orientamento vanno ascritte le decisioni richiamate dalla Sezione rimettente: Sez. 5, n. 28163 del 01/07/2025, Frizziero, non mass.; Sez. 3, n. 24604 del 26/03/2025, L.B., non mass.; Sez. 5, n. 2458 del 31/10/2024, dep. 2025, D.S., non mass.; Sez. 1, n. 25527 del 09/02/2024, Morelli, non mass.; Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141 - 01.

Soprattutto nella sentenza Martorano, sulla scia della quale si sono poste le altre, si espongono le ragioni che giustificano l'indirizzo propugnato.

La decisione si fonda, in primo luogo, su un'interpretazione letterale della norma, atteso che l'art. 87-bis D.Lgs. n. 150 del 2022 individua tassativamente le ipotesi di inammissibilità e impone il rispetto rigoroso delle modalità di deposito telematico, senza possibilità di attribuire alla disposizione un significato diverso da quello reso palese dal tenore testuale e dalla volontà del legislatore (art. 12 preleggi).

Viene, poi, esclusa l'applicabilità al caso di specie del principio affermato da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01, non ritenendosi trasferibili al deposito telematico i criteri interpretativi ivi delineati, in quanto riferiti esclusivamente al deposito presso "luoghi fisici" e non estensibili al diverso paradigma del deposito "telematico". Quest'ultimo, si afferma, costituisce tassello di un sistema normativo più articolato, disciplinato in modo analitico dal legislatore mediante l'art. 87-bis del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua espressamente le caratteristiche che devono connotare tanto l'indirizzo PEC mittente, quello certificato del difensore, quanto quello ricevente, selezionato e validato dal DGSIA.

Ne consegue che, se nel sistema cartaceo Sez. U, Bottari hanno potuto valorizzare il "raggiungimento dello scopo" quale criterio di sanatoria, nel sistema telematico tale approccio non è consentito, essendo quest'ultimo caratterizzato da un "percorso digitale" rigidamente regolato, per il quale il legislatore ha previsto cause di inammissibilità tipizzate e inderogabili.

L'avere previsto il legislatore la massima sanzione processuale per il mancato rispetto delle regole imposte in materia di presentazione dell'impugnazione, preclude, quindi, la percorribilità di interpretazioni abroganti o latamente correttive, che valorizzino l'idoneità dell'invio al "raggiungimento dello scopo".

Tali interpretazioni, lungi dal semplificare, si risolverebbero in una complicazione dell'accertamento processuale e in una dilatazione dei tempi di definizione, posto j che lo scrutinio, caso per caso, dell'effettività dell'inoltro del ricorso presso indirizzi non abilitati implicherebbe l'affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili, e non imposti dal legislatore, controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni. In tal modo, si contravverrebbe alla ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell'iter processuale che informa la revisione delle regole del processo penale operata dal D.Lgs. n. 150 del 2022.

Come detto, si inscrivono nel solco tracciato dalla sentenza Martorano le altre decisioni citate, di cui si porranno in risalto le ulteriori argomentazioni addotte a sostegno dell'orientamento sposato.

Sez. 1, n. 25527 del 09/02/2024, Morelli, non mass., ribadisce che il deposito telematico è disciplinato in modo analitico, con regole tassative e cause di inammissibilità tipizzate e inderogabili, escludendo interpretazioni correttive fondate sul raggiungimento dello scopo in conformità all'insegnamento di Sez. U, Botta, Sez. 5, n. 2458 del 31/10/2024, dep. 2025, D.S., non mass., approfondisce le ragioni in base alle quali deve escludersi, nel caso di deposito telematico dell'impugnazione, l'applicabilità dei principi enunciati nella citata sentenza Bottari, osservando che, in quella specifica ipotesi, le Sezioni Unite si confrontavano col parametro normativo costituito dalla disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di rito, in particolare quella di cui agli artt. 311 e 324 cod. proc. pen., che non contempla alcuna causa di inammissibilità legata all'individuazione errata del luogo di deposito in sé. L'unica causa di inammissibilità rilevante, infatti, è quella della tardività, laddove il ricorso non sia pervenuto alla cancelleria competente entro il termine di legge.

Il ragionamento sotteso a Sez. U, Bottari, che si giustificava alla luce della specifica cornice normativa di riferimento, non potrebbe essere riprodotto in relazione alla nuova disciplina, che prevede una espressa e specifica causa di inammissibilità qualora l'indirizzo PEC destinatario dell'impugnazione non sia quello individuato dall'autorità ministeriale.

Ciò avviene nell'ottica della semplificazione, della razionalizzazione e dell'accelerazione delle scansioni processuali, che costituisce l'essenza della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022 in materia di deposito telematico degli atti.

Sez. 5, n. 2458 del 2025, cit., precisa, inoltre, che l'ermeneutica prescelta non j presenta criticità in relazione al rispetto dell'art. 6 CEDU, giacché la Corte Edu riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento, tale da consentire anche l'imposizione di requisiti formali rigorosi per le impugnazioni a condizione che le restrizioni applicate non limitino l'accesso alla fase impugnatoria in una maniera W che pregiudichi il "diritto a un Tribunale" nella sua stessa sostanza.

In continuità con tale orientamento, si pongono anche Sez. 3, n. 24604 del 26/03/2025, L.B., non mass., e Sez. 5, n. 28163 del 01/07/2025, Frizziero, non mass.

Quest'ultima decisione affronta, tra l'altro, il tema della eventuale scusabilità dell'errore commesso dal difensore nell'individuazione dell'indirizzo telematico corretto, rilevando che il provvedimento ministeriale del 9 novembre 2020, recante l'elenco degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi, costituisce atto generale, pubblico e facilmente accessibile, anche da fonti aperte. Gli indirizzi ivi indicati sono, inoltre, chiaramente riconoscibili per la comune espressione iniziale "depositoattipenali", seguita dalla specificazione dell'ufficio competente.

Non può, pertanto, ritenersi scusabile l'errore del difensore che abbia utilizzato un indirizzo PEC non incluso nell'elenco ufficiale, né potrebbe invocarsi una presunta difficoltà di reperimento, trattandosi di informazioni strutturate, stabili e da tempo note agli operatori del settore.

La medesima pronuncia esclude, poi, la possibilità di ammettere un'interpretazione estensiva o flessibile del sistema, tale da consentire il deposito presso qualsiasi indirizzo riferibile all'ufficio giudiziario, compresi quelli non istituzionalmente deputati alla ricezione degli atti. Una simile lettura, si sostiene, finirebbe per annullare ogni requisito di forma, ponendosi in contrasto con la ratio legis e con il principio di legalità processuale.

In linea con l'indirizzo interpretativo in disamina si collocano anche Sez. 3, n. 22305 del 14/03/2024, Olivieri, non mass., e Sez. 2, n. 4791 del 23/11/2023, dep. 2024, Recupero, non mass.

La sentenza da ultimo citata, nel ribadire la fondatezza dell'interpretazione letterale dell'art. 87-bis, valorizza la ratio legis sottesa alla disposizione transitoria, che non si limita a perseguire l'obiettivo di ridurre i tempi di deposito degli atti presso gli uffici giudiziari mediante l'uso delle modalità telematiche da parte dei soggetti abilitati esterni, ma risponde anche, e soprattutto, all'esigenza di garantire uno smistamento efficace e immediato dei flussi in entrata presso le cancellerie, così da consentire una gestione ordinata del carico di lavoro ed evitare attività supplementari e defatiganti di verifica e trasmissione agli uffici competenti.

Si osserva, inoltre, nella richiamata pronuncia, che, sebbene la giurisprudenza f europea in materia di diritto di accesso alla giustizia, come declinato nella sentenza della Corte EDU n. 55064 del 28/10/2021, Succi c. Italia, abbia ritenuto contrarie (all'art. 6, par. 1, CEDU le interpretazioni eccessivamente formalistiche dei requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, la limitazione dell'invio delle impugnazioni ai soli indirizzi inclusi nell'elenco direttoriale "non confligge con tale principio, ma anzi si allinea ad esso". Infatti, tali modalità di proposizione del ricorso per cassazione, lungi dall'essere "eccessivamente formalistiche", trovano fondamento in più disposizioni costituzionali.

In particolare, rileva il principio del giusto processo regolato dalla legge, sancito dall'art. Ili, primo comma, Cost., che si realizza pienamente quando è la legge stessa, ex ante, a stabilire in modo chiaro e prevedibile le modalità e le forme di accesso al giudice, impedendo che sia quest'ultimo a definirle ex post.

La disposizione in esame attua, inoltre, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che, nel contesto dell'amministrazione della giustizia, è strettamente connesso, e funzionale, al principio della ragionevole durata del processo: la preventiva individuazione degli indirizzi PEC abilitati consente infatti al cittadino, assistito da un difensore tecnico, di confidare in un'immediata e rapida instaurazione del procedimento, grazie alla tassatività dei mezzi e delle modalità di impugnazione.

In linea con l'orientamento maggioritario, Sez. 3, n. 44669 del 12/09/2023, Moscarella, Rv. 285322 - 01, afferma, tra l'altro, che la carenza o il vizio relativo alla riferibilità all'ufficio dell'indirizzo PEC di destinazione pone non soltanto in dubbio l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida, ma ne determina finanche l'inesistenza giuridica, collocandosi tra i requisiti essenziali dell'atto di impugnazione proposto secondo lo schema formale del deposito telematico.

La decisione de qua aggiunge, inoltre, che l'interpretazione dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), D.Lgs. n. 150 del 2022 risulta conforme tanto ai principi costituzionali in materia di garanzia del diritto di difesa, quanto ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU in tema di diritto di accesso al giudice, non implicando tale scelta ermeneutica alcuna limitazione al diritto di impugnazione, dal momento che la norma si limita a disciplinarne le modalità di esercizio, ambito che rientra nella discrezionalità del legislatore.

Non assumono rilievo, in tale contesto, i richiami alla giurisprudenza della Corte EDU relativi a ipotesi in cui l'accesso all'impugnazione sia stato negato in forza di interpretazioni eccessivamente formalistiche, giacché, nel caso di specie, l'inammissibilità discende da una previsione normativa espressa, sorretta da una ratio già evidenziata e coerente con i principi costituzionali e convenzionali.

Numerose altre decisioni hanno confermato l'orientamento più rigoroso, ponendo a loro fondamento il chiaro tenore letterale dell'art. 87-bis D.Lgs. n. 150 / del 2022. Tra queste si segnalano: Sez. 6, n. 33836 del 18/09/2025, Ippolito, non mass.; Sez. 2, n. 39213 del 25/09/2024, Gerbi, non mass.; Sez. 4, n. 25092 del 26/06/2024, Elmatouki, non mass.; Sez. 6, n. 31782 del 11/06/2024, Fioretti, non mass.; Sez. 4, n. 31679 del 25/06/2024, Attardo, non mass.; Sez. 2, n. 8983 del 24/11/2023, dep. 2024, Ferrara, non mass.; Sez. 6, n. 33045 del 8/06/2023, Nova, non mass.; Sez. 3, n. 32467 del 23/05/2023, Alfavitskyi, non mass.

L'orientamento rigoroso, infine, ha trovato espressione anche in decisioni emesse sotto la vigenza dell'art. 24 D.L. n. 137 del 2020, tra cui: Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734 - 01; Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv. 280738 - 01; Sez. 1, n. 17052 del 02/03/2021, Bloise, Rv. 281386 - 01.

Tali pronunce confermano la linea interpretativa fondata sul rispetto del dato normativo e sulla necessità di garantire tracciabilità, certezza e uniformità nella gestione telematica degli atti processuali, in coerenza con la ratio della riforma e con i principi costituzionali e convenzionali.

10. L'orientamento minoritario contrapposto trova la sua espressione, essenzialmente, in Sez. 6, n. 19415 del 17/04/2025, C., Rv. 288084 - 01 (richiamata dalle successive Sez. 6, n. 34303 del 01/10/2025, Di Pietra, Rv. 288718 - 01 e Sez. 6, n. 37358 del 15/10/2025, Trebisonda, non mass.), decisione con la quale è stata annullata la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare trasmesso ad un indirizzo PEC non incluso nell'elenco ministeriale, seppure riferibile al Tribunale del riesame competente, essendosi ritenuto che l'atto fosse stato tempestivamente acquisito dalla cancelleria.

Tale pronuncia, raffrontando il disposto dell'art. 87-bis D.Lgs. n. 150 del 2022, con la previsione contenuta nell'art. 24, comma 6-sexies, D.L. n. 137 del 2020, sostiene che l'art. 87-bis, nel decretare l'inammissibilità dell'impugnazione solo se trasmessa ad un indirizzo non riferibile al Tribunale per il riesame competente, ha inteso superare il rigore estremo della disciplina previgente.

Pertanto, pur attraverso un percorso telematico difforme da quello previsto dalla legge, l'atto, una volta materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente entro il termine di deposito, conserva la sua efficacia.

A sostegno dell'assunto la decisione citata richiama Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023, Cutrignelli, Rv. 286056 - 01, sebbene quest'ultima sia riferibile ad una diversa ipotesi (contraddistinta nell'ordinanza di rimessione dal "n. 3"), in quanto l'indirizzo cui, nel caso da essa affrontato, era stata inviata l'impugnazione, risultava incluso negli elenchi del provvedimento direttoriale.

Sez. 6, n. 19415 del 2025, cit., nel porsi in consapevole contrasto con l'orientamento più rigoroso, attribuisce valenza generale al principio del raggiungimento dello scopo, affermato da Sez. U, Bottari, che, fondato sull'art.156, comma 3, cod. proc. civ., troverebbe implicita conferma anche nel processo penale giusta quanto disposto dall'art. 184, comma 1, cod. proc. pen.

Il carattere generale di tale principio consentirebbe di reputarlo applicabile anche all'ipotesi in cui l'impugnazione, trasmessa via PEC ad un indirizzo diverso da quello indicato dal direttore della DGSIA, sia stata comunque tempestivamente acquisita dalla cancelleria del giudice competente, cosi come, ad esempio, nei casi di trasmissione da altro ufficio che lo aveva ricevuto per errore, di presentazione a mano o di invio per posta ordinaria in forma adeguata.

L'atto, pur restando irregolare, assumerebbe, quindi, efficacia solo grazie al successivo inoltro alla cancelleria competente, incombenza il cui mancato compimento rimane a rischio del ricorrente.

Tale interpretazione, si aggiunge, è imposta dalle fonti sovranazionali sul giusto processo, poiché, sebbene la Corte EDU riconosca agli Stati un ampio margine di apprezzamento in materia di modalità di presentazione delle impugnazioni, le restrizioni non possono comprimere il diritto di accesso al giudice al punto da comprometterne la sostanza (si richiamano Corte EDU, Garcia Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, par. 36; Mortier c. Francia, n. 42195/98, par. 33).

Essa, inoltre, non contrasta con l'esigenza, sottolineata dall'orientamento più rigoroso, di non imporre alle cancellerie controlli non previsti su caselle non abilitate, poiché il rischio della mancata tempestiva trasmissione resta a carico del ricorrente, come precisato da Sez. U, Bottari.

L'orientamento minoritario ha trovato espressione, sempre argomentando sul principio del raggiungimento dello scopo, anche in decisioni emesse sotto la vigenza dell'art. 24 D.L. n. 137 del 2020, tra le quali si segnalano Sez. 4, n. 18301 del 3/05/2023, En Naji, non mass., e Sez. 5, n. 23399 del 15/06/2022, Luisi, non mass.

11. Per completezza, va detto che analoga contrapposizione si registra in materia di opposizione a decreto penale, anche se in relazione ad essa può individuarsi una soluzione intermedia, espressa da Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399 - 01, citata dalla Sezione rimettente, che, pur aderendo, in linea di principio, al filone ermeneutico più rigoroso (fatto proprio anche da Sez. 4, n. 46587 del 27/11/2024, Russo e Sez. 6, n. 20680 del 08/02/2024, Compagno, Rv. 286419 - 01), tende, in concreto, ad escludere l'inammissibilità dell'atto di opposizione nei casi in cui, ancorché veicolato, in prima battuta, all'indirizzo PEC errato, sia inoltrato entro i termini di legge all'indirizzo contemplato dal decreto direttoriale DGSIA.

12. Le Sezioni Unite aderiscono all'orientamento maggioritario, sia pure con il temperamento di cui si dirà.

Si sono prima illustrate, nella esposta rassegna, le condivise argomentazioni sviluppate a sostegno di quell'itinerario interpretativo, che vale la pena riepilogare, qui ribadito.

12.1. Nella soluzione del quesito al vaglio, soccorre, in primo luogo, il criterio dell'interpretazione letterale della norma, dettato dall'art. 12 preleggi, che, a fronte della individuazione tassativa di ipotesi di inammissibilità e della imposizione di precise modalità di deposito telematico, non consente di attribuire all'art. 87-bis D.Lgs. n. 150 del 2022 un significato diverso da quello reso palese dal "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

12.2. In secondo luogo, deve essere posta nel dovuto risalto la ratio di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali, che costituisce l'essenza della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022 in materia di deposito telematico degli atti ed è sottesa alla disposizione transitoria; ratio, peraltro, che non si limita a perseguire, mediante il ricorso a modalità telematiche, obiettivi acceleratori dei tempi di deposito degli atti, ma risponde anche all'esigenza di garantire uno smistamento efficace dei flussi in entrata presso le cancellerie, così da consentire una gestione ordinata del carico di lavoro ed evitare attività supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti.

Ammettere un'interpretazione estensiva o flessibile del sistema, tale da consentire il deposito presso qualsiasi indirizzo riferibile all'ufficio giudiziario, compresi quelli non istituzionalmente deputati alla ricezione degli atti, finirebbe per annullare ogni requisito di forma e si porrebbe in contrasto con la ratio legis e con il principio di legalità processuale.

12.3. Tale ricostruzione appare conforme, tra l'altro, sul piano costituzionale, al principio del giusto processo ex art. Ili, primo comma, Cost., sotto il profilo della prevedibilità, ex ante, delle modalità e delle forme di accesso al giudice, impedendo che sia quest'ultimo a definirle ex post, come, invece, avverrebbe ove si aderisse all'indirizzo di segno contrario.

La disposizione in esame si coniuga, inoltre, con il principio della ragionevole durata del processo, nel senso che la preventiva individuazione degli indirizzi PEC abilitati permette al cittadino, assistito da un difensore tecnico, di confidare in una rapida instaurazione del procedimento, grazie alla tassatività dei mezzi e delle modalità di impugnazione.

12.4. Anche per le ragioni appena esposte non può ritenersi che l'orientamento cui si aderisce confligga con l'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, nelle ° decisioni già richiamate, sotto l'aspetto del "diritto di accesso" alla giustizia (Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia; Trevisanato c. Italia, 15/09/2016; Mortier c. Francia, 31/07/2001; Garcia Manibardo c. Spagna, 15/02/2000; cui si aggiungono le più recenti Lawyer Partners a.s. c. Slovacchia, 16/06/2022; Corte L/ EDU Xavier c. Francia, 09/06/2022).

La posizione della Corte EDU, siccome affermata, tra le altre, dalle decisioni Xavier c. Francia del 2022 e Zubac c. Croazia del 05/04/2018, enuncia i seguenti principi, che possono sintetizzarsi come segue:

a) il diritto di accesso a un Tribunale deve essere "concreto ed effettivo", ma non assoluto, nel senso che esso è soggetto a limitazioni implicitamente ammesse, in quanto richiede, per definizione, una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a tale riguardo di un certo margine di apprezzamento;

b) le restrizioni applicate non possono, in ogni caso, limitare l'accesso al singolo individuo in modo tale o a tal punto che il diritto risulti leso nella sua stessa sostanza;

c) dette limitazioni sono conciliabili con l'articolo 6 par. 1 CEDU soltanto se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalita tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito.

Al fine di valutare la proporzionalità della restrizione (soprattutto per l'accesso ai gradi superiori di giurisdizione) la Corte EDU prende in considerazione i seguenti fattori:

i) la sua prevedibilità per l'interessato;

ii) la questione se il ricorrente abbia dovuto sostenere un onere eccessivo a causa degli errori eventualmente commessi nel corso del procedimento;

iii) la questione se tale restrizione sia intrisa di eccessivo formalismo.

A quest'ultimo riguardo, va posto nel dovuto risalto che la Corte EDU, nel segnalare, da un lato, la necessità che, nell'applicare le norme procedurali, i tribunali evitino un eccesso di formalismo che pregiudicherebbe l'equità del procedimento, dall'altro lato, ha, però, sottolineato che un'eccessiva flessibilità porterebbe, inevitabilmente e inaccettabilmente, a sopprimere le stesse condizioni procedurali stabilite dalle leggi, così arrecando un evidente vulnus al principio di legalità processuale.

12.5. Tale essendo la giurisprudenza della Corte EDU, va, allora, sottolineato che le sentenze ascrivibili all'orientamento minoritario, nell'evocare l'art. 6, par. 1, CEDU e la giurisprudenza sovranazionale, hanno omesso di spiegare - con ciò riconoscendo, all'evidenza, l'assenza di specifiche controindicazioni nella norma -perché, in concreto, la disciplina introdotta dall'art. 87-bis D.Lgs. n. 150 del 2022 costituirebbe, in primo luogo, una "restrizione" alla facoltà d'impugnazione e, in secondo luogo, perché essa non sarebbe "prevedibile", perché avrebbe imposto un "onere eccessivo" al cittadino a causa degli errori eventualmente commessi nel corso del procedimento e, infine, perché sarebbe "intrisa da eccessivo formalismo".

Del resto, che nessuna restrizione all'accesso "sostanziale" alla giustizia possa imputarsi alla disposizione in esame lo rivela in modo palese proprio la specifica connotazione del regime transitorio de quo, atteso che esso consente all'interessato e al suo difensore tecnico una duplice opzione, prevedendo quella per il deposito telematico in alternativa al deposito cartaceo o in forma analogica.

La modalità telematica, quindi, nel regime vigente, aggiunge un'ulteriore opzione - arricchendo, quindi, non restringendo l'esercizio del diritto di difesa - a quella, tuttora valida, del deposito cartaceo, che può essere, parimenti, coltivata.

È evidente, peraltro, che una volta prescelta la soluzione telematica, l'interessato non potrà che attenersi alla disciplina che il legislatore ha inteso approntare fruendo dello spazio di discrezionalità riconosciutogli anche dalla Corte sovranazionale.

Né può ritenersi inficiata da "eccessivo formalismo" la prevista veicolazione dell'atto d'impugnazione a un determinato indirizzo PEC attribuito dal decreto DGSIA.

Come già rilevato da Sez. 5, n, 28163 del 01/07/2025, Frizziero, non mass., il provvedimento ministeriale del 9 novembre 2020 costituisce atto generale, pubblico e facilmente accessibile anche da fonti aperte. Gli indirizzi in esso elencati sono chiaramente riconoscibili per la comune espressione iniziale "depositoattipenali", seguita dalla specificazione dell'ufficio competente, sicché non potrebbe invocarsi una presunta difficoltà di reperimento, trattandosi di informazioni strutturate, stabili e da tempo note agli operatori del settore.

12.6. Non si desumono, poi, indicazioni contrastanti con l'indirizzo prescelto dal Collegio dalla sentenza Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01, evocata da entrambi gli orientamenti in conflitto a sostegno delle rispettive tesi.

Si tratta, infatti, di una decisione, quella evocata, il cui impianto argomentativo non può essere pedissequamente trasferito a giustificazione dell'odierna pronuncia, sol che si tenga conto: a) della diversa cornice normativa disciplinante il caso di specie affrontato da Sez. U, Bottari, in ragione della diversa modalità di deposito dell'impugnazione (cartaceo o in forma analogica) prevista dalla legge (artt. 311,582 cod. proc. pen. e 164 disp. att. cod. proc. pen.); b) della concettuale diversità del luogo "fisico" dal luogo "telematico" di deposito, che esclusivamente rileva nella vicenda che ci occupa; c) della affermata esclusione, da parte di Sez. U, Bottari, della sanzione dell'inammissibilità nel caso di "errore nella presentazione del ricorso", ovvero di deposito del ricorso presso una cancelleria diversa da quella indicata dalla norma.

A quest'ultimo proposito, la sentenza Bottari ha chiaramente affermato che solo l'inosservanza del termine di presentazione determina l'inammissibilità del ricorso, per cui esso, se depositato presso una cancelleria diversa, rimane privo di effetti se nel termine dei dieci giorni non perviene anche nella cancelleria indicata.

Viceversa, se tale condizione si avvera per il concomitante intervento di fattori esterni (l'inoltro alla cancelleria competente), il ricorso deve considerarsi valido ed efficace.

13. Ci si deve piuttosto chiedere se ad analoga conclusione possa pervenirsi, ai sensi dell'art. 87-bis, nel caso di errore iniziale commesso nella veicolazione telematica dell'atto d'impugnazione (in quanto destinato a indirizzo PEC non contemplato dal decreto DGSIA, seppure riferibile all'ufficio competente a decidere sull'impugnazione), seguito da intervento correttivo del cancelliere, addetto a quell'ufficio (che inoltri la PEC con l'impugnazione all'indirizzo deputato), compiuto entro il termine di decadenza previsto dalla legge.

13.1. Ritiene il Collegio che al quesito possa essere data risposta positiva.

Lo stesso tenore letterale della disposizione non consente di escluderlo.

Ed invero, se la comminatoria di inammissibilità viene prevista dall'art. 87-bis, comma 7, lett. c), D.Lgs. n. 150 del 2022 nei confronti di chi, nel caso di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, trasmetta l'atto "a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello", ciò significa che ad opposte conclusioni deve pervenirsi nel caso in cui l'atto digitale, seppure in virtù dell'intervento di un addetto all'ufficio destinatario, sia stato, comunque, entro il termine di legge, trasmesso, sempre digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica contenuto nell'elenco del decreto direttoriale.

La trasmissione interna tra caselle PEC dello stesso ufficio giudiziario, in questo modo, garantirebbe, infatti, il rispetto del canale telematico previsto dal legislatore, salvaguardando, al contempo, l'efficace esercizio del diritto di difesa, sub specie del diritto all'impugnazione, che viene sottoposta, tempestivamente, al giudice competente con modalità conformi al sistema.

Il mezzo tecnologico, del resto, consente agevolmente tale trasmissione e la tipicità del mezzo stesso garantisce che la PEC ricevuta resti inalterata rispetto a quella inoltrata.

Il cancelliere competente, dal canto suo, nel ricevere l'impugnazione a lui inoltrata telematicamente da altro indirizzo, deve ritenersi perfettamente in grado di effettuare i controlli sulle specifiche tecniche di cui al comma 1 dell'art. 87-bis, a garanzia della regolarità formale e funzionale dell'atto, e di dar corso agli ulteriori adempimenti previsti dal successivo comma 2.

Tutto ciò fermo restando che, anche seguendo tale impostazione, non è esigibile, in quanto non previsto dalla legge, alcun obbligo, da parte della cancelleria non competente alla ricezione del gravame, di trasmetterlo all'ufficio competente, sicché il rischio derivante dalla mancata tempestiva trasmissione a quest'ultimo incombe esclusivamente sull'interessato a impugnare.

La "continuità digitale" così assicurata dall'inoltro" in via telematica, da parte dell'indirizzo escluso a quello incluso, della mail ricevuta dal primo, permette, in sostanza, di far rientrare tale fattispecie nella stessa lettera della norma, ove si consideri la pervenienza finale dell'atto all'indirizzo, comunque, corretto nei termini di legge e attraverso, appunto, un percorso "interamente telematico".

In tal caso, peraltro, si tratterebbe non di "raggiungimento dello scopo" - fondato, peraltro, su norme, quali le previsioni degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen., non certamente adattabili alla sanzione dell'inammissibilità prevista dall'art. 87-bis con riguardo, appunto, alla peculiare disciplina della impugnazione a mezzo PEC - ma, piuttosto, di conformità dell'iter seguito alla disciplina testuale e alla sua ratio.

La soluzione prescelta, inoltre, come già esposto, garantisce il rispetto del corretto e proporzionato equilibrio, richiesto dalla Corte EDU, tra adempimenti formali a carico dell'interessato (tra l'altro, proprio per questo, edulcorati rispetto al previgente sistema ex art. 24 D.L. n. 137 del 2020) ed esigenza di una razionale trasmissione e trattazione delle impugnazioni anche in ragione della frequente indicazione, nel decreto della DGSIA, di plurimi indirizzi, tutti riferibili al medesimo ufficio giudiziario, sì da non restringere eccessivamente l'accesso all'impugnazione.

Tutto ciò tenendo ben presente, sul tema dell'accesso, la fondamentale possibilità, concessa all'interessato, di utilizzare nella normativa transitoria anche il regime tradizionale del deposito cartaceo dell'atto.

13.2. Secondo l'indirizzo cui si aderisce, stante l'identità di ratio, va considerata parimenti ammissibile l'impugnazione nell'ipotesi in cui l'impugnante, accortosi di aver inviato l'atto ad indirizzo non compreso nel decreto, effettui un nuovo invio, sempre nei termini di legge, all'indirizzo incluso nel decreto, non potendosi reputare consumato il potere di impugnazione ove il termine di legge non sia ancora maturato (in argomento, vedi Sez. 1, n. 32593 del 19/05/2023, De Matteo, Rv. 285099 - 01; Sez. 3, n. 37196 del 19/11/2020, Russo, Rv. 280823 -01; Sez. 1, n. 11600 del 09/01/2019, Gandolfo, Rv. 274922 - 01; Sez. 2, n. 19109 del 28/04/2011, Falcone, Rv. 250265 - 01).

14. Diversamente, non può ritenersi ammissibile l'impugnazione nel caso, come (quello di specie, in cui l'atto, veicolato inizialmente ad indirizzo PEC "errato" (in quanto non incluso nel decreto DGSIA), sia stato consegnato, nei termini, in forma cartacea, all'ufficio comunque competente a riceverlo.

Tale possibilità introdurrebbe, infatti, attraverso una commistione di disciplina telematica e disciplina cartacea nonché una sovrapposizione del domicilio fisico (cancelleria del Tribunale del riesame) a quello digitale (preceduto dalla dicitura "depositoattipenali"), una distorsione evidente della disciplina dell'art. 87-bis -fondata, invece, proprio sulla rilevanza delle sole comunicazioni di posta elettronica (essendo irrilevante quant'altro compiuto al di fuori) e sul solo domicilio digitale - creando, così, una sorta di "ibridazione" chiaramente non consentita.

Inoltre, una soluzione del genere neutralizzerebbe il profilo, viceversa ineludibile, del controllo delle caratteristiche tecniche dell'atto, che compete alla cancelleria del giudice addetto alla ricezione. La consegna analogica, infatti, non consentirebbe la doverosa verifica delle specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, D.M. 21/02/2011, n. 44 (recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), poi individuate nell'art. 12 del provvedimento DGSIA in data 16/04/2014, sostituito dall'art. 15 del successivo provvedimento DGSIA in data 02/08/2024 (sul punto, v. Sez. 5, n. 4333 del 27/11/2024, dep. 2025, Tonde, Rv. 287644 - 01).

A conferma di quanto sopra, va, del resto, rilevato che il comma 2 dell'art. 87-bis, nel prevedere i compiti del personale di cancelleria relativi alla ricezione degli atti dei difensori, annovera fra essi quello di provvedere all'inserimento nel fascicolo cartaceo, tra gli atri atti, anche di copia analogica dell'atto ricevuto "con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio", sì che la corretta trasmissione all'indirizzo incluso nel decreto del Direttore generale assume un valore anche formale quanto alla regolare tenuta del fascicolo stesso, seppure non presidiato da sanzione di inammissibilità.

15. In conclusione, può enunciarsi il seguente principio di diritto:

"L'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dallacasella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso".

16. Facendo applicazione dell'enunciato principio al caso in esame, il ricorso proposto da Me.An. deve essere rigettato.

16.1. In via preliminare, va detto che correttamente il Tribunale del riesame ha rilevato le specifiche cause di inammissibilità "telematica", stante, come già precisato sopra sub par. 5.3., la deroga a quanto disposto dal comma 4 (e non comma 3) sulla competenza a ricevere l'atto di impugnazione, stabilita dal successivo comma 6 in materia di impugnazioni cautelari: in quest'ultimo caso, infatti, la richiesta di riesame o di appello va trasmessa "all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale".

Vero è che il successivo comma 8 sembra prevedere, con formula onnicomprensiva, che competente a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione sia sempre "il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato", ovvero, nella specie, il giudice per le indagini preliminari.

Tuttavia, l'apparente antinomia non può che ragionevolmente risolversi, attesa la appena considerata natura derogatoria della disposizione in materia di impugnazioni cautelare, nel senso che il comma 8 va applicato a tutte le impugnazioni diverse da quelle in materia cautelare.

E ciò a prescindere dal fatto che, anche a voler ragionare diversamente, sarebbe, comunque, condivisibile l'indirizzo - affermato in base al previgente art, 24 D.L. n. 137 del 2020, ma estensibile alla identica disciplina prevista dall'art. 87-bis vigente - secondo cui "la competenza funzionale a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione depositata in via telematica non spetta in via esclusiva al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ma appartiene anche, in via alternativa, al giudice "ad quem", non emergendo dal citato art. 24 (oggi dall'art. 87-bis, n.d.e.) alcuna preclusione in tal senso" (Sez. 5, n. 25799 del 19/05/2023, Bevilacqua, Rv. 284880 - 01).

16.2. Venendo al caso di specie, risulta dagli atti del fascicolo, cui la Corte può accedere quale giudice del "fatto processuale" (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che l'istanza di riesame proposta da Antonio Me.An. avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, notificatagli in data 29 aprile 2025 dalla polizia giudiziaria, è stata trasmessa dall'indirizzo PEC del suo difensore avv. Biagio Di Maria alle ore 20.13 del 9 maggio 2025 (ossia, a meno di quattro ore dalla scadenza del termine di dieci giorni previsto dal codice di rito) all'indirizzo PEC che, seppure riferibile al Tribunale del riesame competente a decidere, non figura tra i tre indirizzi PEC preceduti dalla dicitura "depositoattipenali" attribuiti al Tribunale di Palermo dal provvedimento direttoriale del 9 novembre 2020 ed elencati nel documento ad esso allegato.

Non risulta che l'errata veicolazione dell'istanza di riesame sia stata rettificata nel breve tempo a disposizione prima della scadenza delle ore 24 dell'ultimo giorno utile (art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen.), sicché correttamente l'istanza è n stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), D.Lgs. n. 150 del 2022.

Ininfluente è, inoltre, la mera attestazione, apposta in data 10 maggio 2025 nella parte superiore della copia cartacea dell'istanza de qua dal funzionario, recante la dicitura "Pervenuto in cancelleria via PEC il 9,5.2025 stampato il 10 maggio 2025", atteso che, come già spiegato sopra, a voler ritenere sufficiente la mera sottoposizione cartacea dell'istanza, indipendentemente dall'indirizzo PEC cui la stessa sia pervenuta, si neutralizzerebbe l'ineludibile problema del controllo delle caratteristiche tecniche dell'atto, che compete alla cancelleria del giudice addetto alla ricezione.

17. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato, dal che consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso l'11 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2026.
 

 

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