Il luogo di perfezionamento del delitto, nel caso in cui esso abbia ad oggetto somme di danaro di cui si sia appropriato il delegato alla vendita in procedure di esecuzione immobiliare, disponendone l’accredito sul proprio conto corrente mediante bonifici effettuati con il sistema “home banking”, coincide con quello del luogo in cui si trova il conto corrente relativo a tali procedure, ivi essendosi realizzato il mutamento del titolo della sua disponibilità, per effetto della diversa destinazione conferitagli.
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 16/12/2025 (dep. 10/03/2026) n. 9180
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 settembre 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 14 dicembre 2023, con cui Ca.Ge. è stato riconosciuto colpevole di peculato continuato e con le attenuanti generiche e la riduzione perii rito abbreviato condannato alla pena di anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento della somma liquidata a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen.
I Giudici di merito hanno in particolare ritenuto provato che Ca.Ge., nominato delegato alla vendita in procedure di esecuzione immobiliare, pendenti presso i Tribunali di Napoli e di Varese, avendo acceso a N presso la filiale di via (Omissis) della B.N.L., un conto corrente relativo alle procedure, su cui erano affluite le somme derivanti dalle vendite, avesse poi mediante bonifici disposto di gran parte di quelle somme, facendole affluire su un suo conto personale presso la filiale di T di Intesa San Paolo Spa
2. Ha proposto ricorso Ca.Ge. con atto a firma del suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione, riproponendo l'eccezione di incompetenza territoriale formulata nei precedenti gradi di giudizio.
Rileva in particolare che i Giudici di merito avevano indebitamente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, a fronte del fatto che l'imputato aveva dichiarato di aver effettuato i bonifici a mezzo del sistema di home banking, operando dal suo studio professionale in C, e che comunque l'appropriazione delle somme era avvenuta in conseguenza del trasferimento delle stesse presso il conto corrente aperto presso la filiale di T di Intesa San Paolo, cosicché la competenza avrebbe dovuto essere comunque attribuita al Tribunale di Torre Annunziata, risultando incongrui e talvolta tra loro contraddittori i rilievi dei Giudici di merito, con i quali era stata disconosciuta la valenza delle dichiarazioni dell'imputato ed era stato dato rilievo al carattere istantaneo dei bonifici, e dovendosi invece valorizzare il luogo dell'effettivo incameramento delle somme.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in merito alla qualificazione del fatto con travisamento della prova relativa alle dichiarazioni dell'imputato.
Era stata erroneamente respinta la deduzione difensiva volta ad inquadrare la condotta entro la fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., in ragione del fatto che l'imputato non aveva l'immediata disponibilità delle somme accreditate sui conti correnti bancari afferenti le procedure esecutive.
Aveva invero sostenuto l'imputato che egli si era garantito il possesso con una serie di iniziative di carattere burocratico di tipo commissivo e omissivo (ad esempio falsi piani di riparto, artefatte rendicontazioni, omesse comunicazioni), che avevano impedito agli organi competenti di avvedersi dei raggiri e permesso al ricorrente di appropriarsi delle somme.
Le considerazioni difensive, volte a dar rilievo alla diversa e impropria destinazione delle somme, erano state indebitamente pretermesse, allorché era stato prospettato un difetto di specificità delle stesse.
La Corte territoriale non aveva spiegato perché gli ulteriori segmenti della condotta, desumibili dalle dichiarazioni dell'imputato, non potessero assumere rilievo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.
2. Risulta, in particolare, infondato il primo motivo, incentrato sull'eccezione di incompetenza territoriale.
2.1. Premesso che non sono oggetto di contestazione le condotte addebitate al ricorrente, il quale, nominato delegato alle vendite nell'ambito di procedure esecutive pendenti dinanzi al Tribunale di Napoli e al Tribunale di Varese, ha acceso conti correnti presso un istituto bancario di Napoli, sul quale sono affluite le somme rivenienti dalle due procedure, somme che sono state poi da lui dirottate mediante bonifici su un conto corrente personale acceso presso istituto bancario di T, è stato difensivamente dedotto che, ai fini della competenza, avrebbe dovuto aversi riguardo, in alternativa, o al luogo dal quale erano stati disposti i bonifici tramite home banking, luogo che il ricorrente ha indicato nel proprio studio di T, o al luogo in cui era stato acceso il conto corrente su cui erano state dirottate le somme, parimenti da individuarsi in T.
2.2. Si tratta di impostazione che non può trovare accoglimento.
Il delitto di peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del danaro da parte dell'agente (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190 -01; cfr. anche Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418 -11).
D'altro canto, il momento appropriativo coincide con quello in cui si realizza la certa interversione del titolo del possesso (Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019, dep. 2020, Boggione, Rv. 278708 -01).
La competenza territoriale si radica dunque nel luogo in cui il delitto si consuma per effetto della condotta che costituisce interversione del titolo del possesso, tale da incidere su quest'ultimo.
2.3. Deve peraltro considerarsi che il delitto di peculato presuppone la disponibilità materiale o anche solo giuridica del bene e che nel caso di specie la disponibilità aveva ad oggetto i conti correnti su cui affluivano le somme inerenti allo svolgimento dell'incarico: posto che non si trattava di conti on fine, ma di ordinari conti correnti bancari, era individua bile il luogo fisico in cui tali conti erano stati accesi e in cui venivano movimentate le somme.
Corrispondentemente deve ritenersi che l'interversione del titolo del possesso fosse ravvisabile nel momento in cui il ricorrente attraverso bonifici istantanei aveva di fatto e irrevocabilmente conferito alle somme affluite sui conti una destinazione diversa da quella fisiologicamente connessa all'espletamento dell'incarico, imprimen,do a quelle somme lo stigma del distacco dal perseguimento della pubblica funzione.
Ciò val quanto dire che, valutando le condotte sotto il profilo strutturale, l'interversione appropriativa si è verificata nel luogo in cui le somme erano accumulate e gestite e in cui dunque si è realizzato l'effetto del mutamento del titolo della loro disponibilità in conseguenza della diversa destinazione ad esse conferita.
2.4. Non rileva per contro il luogo dal quale il ricorrente aveva disposto i bonifici, sia pure mediante sistema home banking, e neppure il luogo di definitiva destinazione delle somme: da un lato, infatti, al di là della solo asserita coincidenza del luogo da cui erano stati disposti i bonifici con lo studio del ricorrente in T, va rimarcato che l'ordine era proiettato pur sempre verso il luogo di concreta gestione delle somme e dunque di reale disponibilità delle stesse, e, dall'altro, che il trasferimento delle somme al conto corrente personale del ricorrente costituiva null'altro che l'effetto dell'atto di interversione ormai materializzatosi attraverso il conferimento di quella diversa destinazione.
2.5. Né varrebbe invocare l'orientamento giurisprudenziale in materia di frode informatica o quello in materia di truffa contrattuale mediante accredito bancario.
In tali ipotesi viene in rilievo non tanto il luogo in cui è stato impartito l'ordine, ma il luogo in cui è stato percepito il profitto e solo quando si tratta non di luogo fisico ma di operazione sul web e su conto on fine può essere rilevante il ricorso ai criteri sussidiari di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325 -01; Sez. l, n. 34362 del 23/04/2024, G.I.P. di Torino, Rv. 286823 -01).
Si tratta, in definitiva, di situazioni ontologicamente diverse che non potrebbero essere valorizzate al fine di condurre a conclusioni difformi con riguardo al caso in esame.
Il reato deve dunque ritenersi perfezionato a N e non a T, con conseguente rigetto dell'eccezione difensiva.
3. Risulta inammissibile il secondo motivo, volto a prospettare una diversa qualificazione giuridica delle condotte.
Le deduzioni difensive risultano sul punto generiche ed assertive, essendo stato fatto riferimento ad atti che il ricorrente avrebbe compiuto nell'ambito delle procedure per propiziare le successive condotte appropriative o per mascherarle, ma senza che quegli atti siano stati specificamente descritti e contestualizzati in modo da conferire concretezza a tale assunto e per dimostrare l'effettiva incidenza di quegli atti sulle condotte appropriative.
Va peraltro rilevato che il ricorrente ha fatto proprie le somme rivenienti dalle procedure esecutive nell'ambito delle quali aveva assunto l'incarico di delegato alle vendite e che, dunque, le condotte non sono state compiute per destinare il bene al conseguimento di un fine pubblico diverso da quello previsto, risultando in radice preclusa la possibilità di sussumere tali condotte nella fattispecie dell'ormai abrogato abuso di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen. (sul punto si rinvia a Sez. 6, n. 27910 del 23/09/2020, Perricone, Rv. 279677 -01), fermo restando che, correlativamente, il fatto non potrebbe ricondursi neppure alla sfera di applicazione dell'art. 314-bis cod. pen., che sanziona le condotte distrattive dei beni che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché l'ambito applicativo del delitto di peculato non risulta modificato (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453 -01).
Va inoltre rimarcato che, al di là dell'assoluta genericità delle deduzioni difensive, il ricorrente aveva la diretta disponibilità delle somme, che aveva acquisito nello svolgimento dell'incarico e non per effetto di condotte fraudolente, risultando dunque esclusa anche la configurabilità, peraltro neppure prospettata, del delitto di truffa aggravata, essendo inconferente che il predetto potesse, se del caso, aver cercato di ritardare la scoperta di quelle appropriazioni.
4. In conclusione, si impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaIi.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2026.