Cittadinanza iure sanguinis: la Consulta salva le nuove norme

Articolo del 16/03/2026

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La Corte costituzionale respinge le questioni di legittimità sul decreto-legge n. 36/2025: le nuove regole sulla cittadinanza iure sanguinis restano in vigore.

Le nuove norme sulla cittadinanza iure sanguinis introdotte dal decreto-legge n. 36/2025 superano il vaglio della Corte costituzionale.

Con un comunicato del 12 marzo 2026, la Consulta ha reso noto di aver dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino contro l’articolo 1 del decreto, convertito nella legge n. 74/2025, che ha modificato il regime di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.

La decisione interviene in un contesto di forte dibattito giuridico e politico sulla riforma della cittadinanza e sulle sue possibili conseguenze per i procedimenti amministrativi e giudiziari in corso.

Il problema giuridico

Il nodo centrale è se il legislatore possa limitare la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis introducendo nuovi requisiti anche per chi è nato all’estero.

Secondo il Tribunale di Torino, alcune disposizioni del decreto-legge n. 36/2025 potevano entrare in conflitto con diversi parametri costituzionali e sovranazionali.

In particolare veniva contestata la norma che stabilisce che non è considerato aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero ed è in possesso di un’altra cittadinanza, salvo il verificarsi di specifiche condizioni.

Le nuove regole

Il decreto-legge n. 36/2025 introduce un regime più restrittivo per la trasmissione della cittadinanza per discendenza.

La norma prevede che il soggetto nato all’estero e titolare di un’altra cittadinanza non sia considerato cittadino italiano, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

  • lo status di cittadino italiano sia stato riconosciuto in via amministrativa o giudiziale a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;

  • un genitore o un nonno possieda, o possedesse al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;

  • un genitore o adottante sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.

La norma incide quindi sul meccanismo tradizionale dello ius sanguinis, che consentiva una trasmissione della cittadinanza potenzialmente senza limiti generazionali.

Le questioni di costituzionalità

Il Tribunale di Torino aveva prospettato diversi profili di illegittimità.

In particolare erano state sollevate questioni per violazione:

  • dell’articolo 3 della Costituzione, ritenendo arbitraria la distinzione tra chi ha presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e chi lo ha fatto successivamente;

  • degli articoli 9 TUE e 20 TFUE, che disciplinano la cittadinanza dell’Unione europea;

  • dell’articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

  • dell’articolo 3, comma 2, del quarto Protocollo addizionale alla CEDU.

Secondo il giudice rimettente la disciplina avrebbe potuto determinare una revoca implicita della cittadinanza con effetti retroattivi.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha respinto le censure principali.

In particolare ha dichiarato non fondate le questioni relative alla violazione dell’articolo 3 della Costituzione, escludendo che la disciplina presenti profili di arbitrarietà o irragionevolezza.

È stata inoltre ritenuta non fondata la questione relativa alla violazione del diritto dell’Unione europea, in riferimento agli articoli 9 TUE e 20 TFUE.

La Corte ha invece dichiarato inammissibili le questioni fondate sull’articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e sull’articolo 3, comma 2, del quarto Protocollo addizionale alla CEDU.

Conclusioni

La decisione della Corte costituzionale lascia quindi intatta la riforma della cittadinanza introdotta dal decreto-legge n. 36/2025.

In attesa del deposito della motivazione della sentenza, il comunicato della Consulta chiarisce che la disciplina della cittadinanza rientra nella discrezionalità del legislatore, purché siano rispettati i principi costituzionali.

Il vero banco di prova sarà però il deposito della motivazione, che chiarirà i criteri utilizzati dalla Corte per valutare il nuovo assetto dello ius sanguinis.

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