
La Corte costituzionale (n. 63/2026) respinge le questioni sul decreto-legge n. 36/2025: le nuove regole sulla cittadinanza iure sanguinis restano in vigore.
Le nuove norme sulla cittadinanza iure sanguinis introdotte dal decreto-legge n. 36/2025 superano il vaglio della Corte costituzionale.
Con la sentenza n. 63 del 30 aprile 2026, la Consulta ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino contro l’articolo 1 del decreto-legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza».
La norma ha introdotto l’articolo 3-bis nella legge n. 91 del 1992 e ha inciso sulla trasmissione della cittadinanza italiana per filiazione, limitando il meccanismo tradizionale dello ius sanguinis.
Il nodo centrale è questo: il legislatore può limitare la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per chi è nato all’estero ed è già in possesso di un’altra cittadinanza?
Il caso nasce dal ricorso di otto cittadini venezuelani, discendenti da un cittadino italiano nato a Torino nel 1837. La domanda giudiziale di accertamento della cittadinanza italiana era stata depositata il 28 marzo 2025, cioè il giorno successivo al termine fissato dal decreto-legge.
Secondo il Tribunale di Torino, la nuova disciplina poteva violare diversi parametri costituzionali e sovranazionali, perché avrebbe inciso retroattivamente su posizioni già maturate.
In particolare, il giudice rimettente riteneva che l’articolo 3-bis determinasse una sorta di revoca implicita della cittadinanza, con lesione dei diritti quesiti e dell’affidamento dei soggetti interessati.
L’articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992 stabilisce che, in deroga alla disciplina precedente sulla trasmissione illimitata della cittadinanza per filiazione, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della norma, ed è in possesso di un’altra cittadinanza.
La preclusione non opera, però, se ricorre almeno una delle condizioni previste dalla legge:
lo status di cittadino italiano è riconosciuto in via amministrativa a seguito di domanda presentata all’ufficio consolare o al sindaco competente entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;
lo status di cittadino italiano è riconosciuto in via amministrativa a seguito di domanda presentata nel giorno indicato da un appuntamento comunicato all’interessato entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;
lo status di cittadino italiano è accertato giudizialmente a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025;
un ascendente di primo o secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o dell’adozione del figlio.
La disciplina restringe quindi l’acquisto della cittadinanza italiana per discendenza quando manca un collegamento effettivo con l’Italia.
La censura principale riguardava l’articolo 3 della Costituzione.
Il Tribunale di Torino contestava la lesione dei diritti quesiti, sostenendo che la nuova disciplina producesse una revoca retroattiva della cittadinanza italiana.
Le questioni riguardavano l’articolo 3-bis limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b), cioè quelle relative alle domande già presentate o agli appuntamenti già comunicati entro il 27 marzo 2025.
La Corte costituzionale respinge questa lettura.
Secondo la Consulta, l’articolo 3-bis non revoca una cittadinanza già acquisita e riconosciuta, ma introduce una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati all’estero e titolari di altra cittadinanza.
La differenza è decisiva: non si toglie uno status già accertato, ma si stabilisce quando quello status può essere considerato acquisito.
La Corte, però, non nega la retroattività della norma. Al contrario, qualifica l’articolo 3-bis come un caso di retroattività propria, perché attribuisce a fatti precedenti conseguenze giuridiche diverse da quelle previste dalla disciplina precedente. Questa retroattività, tuttavia, non è ritenuta illegittima, perché sorretta da un bilanciamento non irragionevole.
Per la Corte, la cittadinanza non è solo un dato formale, ma esprime l’appartenenza a una comunità politica.
La trama dei principi costituzionali, secondo la sentenza, converge nella configurazione del popolo come una comunità legata da vincoli effettivi tra i suoi membri.
Da qui il punto centrale della decisione: il legislatore può valorizzare il principio di effettività della cittadinanza, o genuine link, cioè il collegamento reale tra la persona e lo Stato italiano.
La norma censurata realizza, secondo la Corte, un bilanciamento non irragionevole tra questo principio e l’affidamento dei destinatari.
Infatti la nuova disciplina non incide sulle posizioni consolidate: non riguarda chi è già stato riconosciuto come cittadino italiano, né chi ha già presentato la domanda o ha ricevuto l’appuntamento.
La Corte valorizza inoltre il carattere correttivo del decreto-legge n. 36 del 2025 rispetto alla disciplina precedente e richiama la presenza di misure compensative, dirette a facilitare l’ingresso in Italia e l’ottenimento della cittadinanza italiana da parte degli stranieri di origine italiana.
La Corte ha dichiarato non fondata anche la questione relativa agli articoli 9 TUE e 20 TFUE, che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione europea a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
Il Tribunale di Torino richiamava la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui le norme che privano della cittadinanza devono prevedere un esame individuale delle conseguenze sulla vita degli interessati, in applicazione del principio di proporzionalità.
La Consulta distingue però quel filone giurisprudenziale dal caso esaminato.
Secondo la Corte costituzionale, la giurisprudenza europea riguarda situazioni in cui uno Stato membro priva una persona di uno status di cittadino nazionale ed europeo già accertato, incidendo su diritti concretamente esercitabili.
Questo, secondo la Corte, non accade con l’articolo 3-bis: lo status non era ancora giuridicamente certo e i relativi diritti non erano concretamente esercitabili. La norma non priva quindi di una cittadinanza già riconosciuta, ma delimita i presupposti dell’acquisto originario.
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione fondata sull’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo cui nessuno può essere arbitrariamente privato della propria cittadinanza, né del diritto di mutarla.
La ragione è processuale e sistematica: la Dichiarazione universale non è un atto internazionale vincolante e il rimettente non spiega perché da essa dovrebbe derivare un obbligo internazionale idoneo ad attivare l’articolo 117, primo comma, della Costituzione.
È stata dichiarata inammissibile anche la questione relativa all’articolo 3, comma 2, del quarto Protocollo addizionale alla CEDU, secondo cui nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.
Per la Corte, quella disposizione tutela il diritto di entrare o restare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini, ma non disciplina il diritto ad avere o conservare la cittadinanza.
Il Tribunale di Torino, inoltre, non ha spiegato in modo adeguato la pertinenza di tale parametro rispetto alle norme censurate.
La sentenza n. 63 del 2026 lascia quindi intatta la riforma della cittadinanza iure sanguinis introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2025.
Il punto da portare a casa è chiaro: per la Corte costituzionale la nuova disciplina non revoca una cittadinanza già riconosciuta, ma introduce una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza per alcuni soggetti nati all’estero e già titolari di un’altra cittadinanza.
La Consulta riconosce al legislatore uno spazio di intervento nella disciplina della cittadinanza, purché il bilanciamento tra effettività del legame con l’Italia e affidamento dei destinatari non sia irragionevole.
In sintesi: lo ius sanguinis resta, ma il sangue da solo non basta più. Per la Consulta serve anche un legame effettivo con l’Italia.
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