Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 113 - Cancellazione

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di:

a) radiazione;

b) rinunzia all'iscrizione;

c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;

d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;

e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS;

f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;

g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115.

2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e).

3.

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