Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 116 ter - Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. L'intermediario di cui all'articolo 116 che intende effettuare per la prima volta attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro, attraverso una succursale o una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni:

a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109 dell'intermediario;

b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;

c) la categoria di intermediario alla quale appartiene ed eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di intermediazione in altro Stato membro;

d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare;

e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante della sede dello stabilimento presso la quale è possibile ottenere documenti;

f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della succursale o presenza permanente.

2. Fatto salvo il caso in cui l'IVASS abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell'intermediario in relazione all'attività di distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'intermediario l'avvenuta ricezione delle informazioni da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, nonché l'accessibilità alle disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, che l'intermediario è tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attività in tale Stato membro attraverso il sito internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.

4. L'intermediario può altresì iniziare ad esercitare l'attività nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione di cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione delle informazioni di cui al comma 1.

5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, comunica all'intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto di procedere alla comunicazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

6. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni alle informazioni di cui al comma 1, informa altresì l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472