Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 165 - Raccordo con le disposizioni del codice civile

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.

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