Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 238 - Esclusività delle procedure di risanamento

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza.

2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all'IVASS. L'IVASS decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

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