Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 259 - Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l'articolo 1930 del codice civile.

2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l'articolo 1931 del codice civile.

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