Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 27 - Rispetto delle norme di interesse generale

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. L'impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

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