Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 292 - Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) , d), d-bis) e d-ter) , ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.

2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.21514 del 07/07/2022

L'azione di cui all'art. 292 del Codice delle Assicurazioni, quale azione esercitata nei confronti del danneggiante dall'impresa designata che ha pagato il danneggiato nell'ipotesi b) dell'art,283 del predetto codice, ovvero perché il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa, va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile.

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