Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 310 quinquies - Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi

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Vigente al

1. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

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