Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 311 bis - Principio della rilevanza della violazione

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. Le sanzioni previste dall'articolo 310, comma 1, 310 bis, comma 1, e dall'articolo 310 quater si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendale nonché sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.

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