Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 321 - Doveri degli organi di controllo

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.

2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3.

3.

4.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472