Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 43 - Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

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Vigente al

1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38.

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