Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 44 quater - Fondi propri di base

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:

a) l'eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa;

b) le passività subordinate.

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