Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 45 duodecies - Semplificazioni della formula standard

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. L'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45 ter, commi 3 e 4.

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